CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2302/19 posta in deliberazione all'udienza del 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(Avv. Francesca Mastroianni e Avv. Guido Cecinelli)
PARTE APPELLANTE
E
(già Controparte_1 CP_2
(Avv. Gianluca Fonsi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2064/18 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2064/18 il Tribunale di Velletri, provvedendo sulla domanda proposta da e nonché dalla Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ha statuito come segue: “accoglie l'istanza di carenza Parte_4
di legittimazione passiva nei soli confronti di;
accerta e Parte_4
dichiara la responsabilità di , in ordine alla produzione dell'incidente Controparte_3
per cui è causa e, per l'effetto, la condanna in solido con la al CP_2
risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, subiti a seguito ed a causa dell'incidente de quo dagli attori;
per l'effetto condanna e a Controparte_3 CP_2
corrispondere a ed , in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_1
1.208,20 quale risarcimento del danno materiale”; condanna e Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere a la complessiva somma di €
[...] Parte_1
3.753,07 (come sopra determinato); condanna e in Controparte_3 CP_2
solido tra loro, a corrispondere a la complessiva somma di € Parte_3
3.706,60 (come sopra determinato); pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
condanna e in solido tra Controparte_3 CP_2
loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, e per essi all'Avv. Quattrocchi Chiara ex art. 93 Parte_5
c.p.c. che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie“
e hanno proposto appello avverso la citata sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma della gravata sentenza: A) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla produzione Controparte_3
dell'incidente per cui è causa;
B) condannare, per l'effetto, la CP_4 CP_5
al risarcimento, in favore degli istanti, del danno materiale per euro 5.491,80
[...]
già detratta quella liquidata con il giudizio di I grado;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo oltre al fermo tecnico ed alla svalutazione commerciale;
C) con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_2
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza: a) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del gravame formulato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa ai capi sub 1) e sub. 2) della presente comparsa;
b) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per i motivi dedotti al punto Pt_1
3) del presente atto;
c) sempre in via preliminare: accertare l'inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni formulate per i motivi dedotti al punto 3) nel presente atto;
d) nel merito: rigettare l'appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2064/18 emessa dal Tribunale di Velletri;
d) sempre nel merito: rigettare ogni ulteriore domanda di controparte in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, per i motivi dedotti in narrativa;
e) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
e nonché dalla , che Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno agito nei confronti di e della in relazione al sinistro Controparte_3 CP_2 verificatosi il 1° dicembre 2012 allorché la , alla guida della vettura Smart For CP_3
Two di sua proprietà, aveva urtato l'auto Hunday Traiet, di proprietà di Parte_2
e condotta da con a bordo , cagionando danni
[...] Parte_1 Parte_3
personali e materiali.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Parte_4
, che aveva agito quale cessionaria del credito afferente alla riparazione
[...]
dell'auto Hunday Traiet;
ha accertato l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a che ha condannato, in solido con la al risarcimento dei Controparte_3 CP_6
danni materiali patiti dall' e dalla nonché di quelli non patrimoniali subiti Pt_1 Pt_2
dall' e dalla . Pt_1 Pt_3
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di tardività dell'appello sollevata dalla atteso che gli appellanti hanno consegnato per la notifica l'atto CP_2
introduttivo del presente giudizio in data 25 marzo 2019 e, quindi, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione nella sentenza avvenuta il 2 ottobre 2018; la notifica si è perfezionata nei confronti della , dando luogo alla tempestiva CP_3
pendenza del gravame, mentre non è andata a buon fine nei riguardi della CP_6
alla quale l'atto è stato poi notificato - in sede di rinnovo - il 15 aprile 2019.
La circostanza che la notifica alla Compagnia di assicurazione si sia perfezionata successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 327 c.p.c. non spiega alcuna incidenza sulla tempestività dell'appello posto che, anche laddove la parte appellante non avesse provveduto in autonomia al rinnovo dell'incombente, la Corte all'udienza fissata per la comparizione delle parti avrebbe concesso all'uopo un apposito termine ai sensi dell'art. 331 c.p.c., così da consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. merita, invece, accoglimento. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio si sostanzia, da un lato, nella ricostruzione della dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento della responsabilità esclusiva in capo a , ancorché detta domanda sia stata già accolta con Controparte_3
la sentenza gravata;
dall'altro, in una serie di generiche considerazioni in merito al tenore della fattura che attesterebbe l'ammontare dei danni patiti dalla vettura, senza confutare in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, secondo cui la fattura non costituisce una prova a tal fine idonea.
In ogni caso, anche esaminando il merito, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
In ordine alla dinamica del sinistro, come detto, nessuna pronuncia deve intervenire posto che l'accertamento della responsabilità in capo alla è passato in CP_3
giudicato, in difetto di appello incidentale.
Quanto alla pretesa risarcitoria, con la sentenza gravata gli odierni appellanti hanno ottenuto il riconoscimento della somma € 1.208,20 che, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, era stata oggetto di pagamento in favore della
[...]
; in questa sede i predetti chiedono la condanna al pagamento Parte_4
dell'ulteriore importo di € 5.491,80, portato dalla fattura n. 98 emessa il 7 novembre
2013 dalla medesima . Parte_4
Ora, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca qualsiasi elemento di prova che corrobori la pretesa.
L'unico documento depositato in atti è rappresentato, infatti, dalla citata fattura che non
è di per sé sufficiente a dimostrare il danneggiamento patito dalla vettura e la riconducibilità al sinistro, attesa la mancanza di fotografie o di altri elementi attestanti le condizioni dell'auto.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe una finalità meramente esplorativa, così come non può trovare ingresso l'istanza - del tutto generica - di esibizione “della perizia tecnica effettuata sull'autoveicolo tipo Hyundai Traiet tg CP 073FC da parte del perito nominato da parte istante”.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le considerazioni svolte dalla parte appellata, secondo cui - in realtà - neanche la minore somma accordata con la sentenza gravata troverebbe riscontri nella fattura, non possono condurre alla riforma della sentenza, che non è stata oggetto di gravame incidentale;
resta, per l'effetto, fermo l'importo riconosciuto in primo grado.
Del pari irrilevanti appaiono i rilievi mossi dalla in ordine alla carenza di CP_6
legittimazione dell' che ha ottenuto il riconoscimento dell'importo di € 1.208,20, Pt_1
pur non essendo proprietario della vettura.
Anche a tale riguardo, in mancanza dell'appello incidentale, il capo della pronuncia non può essere riformato.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria posto che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione della parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2302/19 posta in deliberazione all'udienza del 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2
(Avv. Francesca Mastroianni e Avv. Guido Cecinelli)
PARTE APPELLANTE
E
(già Controparte_1 CP_2
(Avv. Gianluca Fonsi)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2064/18 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2064/18 il Tribunale di Velletri, provvedendo sulla domanda proposta da e nonché dalla Parte_1 Parte_3 Parte_2
, ha statuito come segue: “accoglie l'istanza di carenza Parte_4
di legittimazione passiva nei soli confronti di;
accerta e Parte_4
dichiara la responsabilità di , in ordine alla produzione dell'incidente Controparte_3
per cui è causa e, per l'effetto, la condanna in solido con la al CP_2
risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, subiti a seguito ed a causa dell'incidente de quo dagli attori;
per l'effetto condanna e a Controparte_3 CP_2
corrispondere a ed , in solido tra loro, la somma di euro Parte_2 Parte_1
1.208,20 quale risarcimento del danno materiale”; condanna e Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere a la complessiva somma di €
[...] Parte_1
3.753,07 (come sopra determinato); condanna e in Controparte_3 CP_2
solido tra loro, a corrispondere a la complessiva somma di € Parte_3
3.706,60 (come sopra determinato); pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro;
condanna e in solido tra Controparte_3 CP_2
loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di , e Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, e per essi all'Avv. Quattrocchi Chiara ex art. 93 Parte_5
c.p.c. che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese esenti e forfetarie“
e hanno proposto appello avverso la citata sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte di Appello, in riforma della gravata sentenza: A) accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della sig.ra in ordine alla produzione Controparte_3
dell'incidente per cui è causa;
B) condannare, per l'effetto, la CP_4 CP_5
al risarcimento, in favore degli istanti, del danno materiale per euro 5.491,80
[...]
già detratta quella liquidata con il giudizio di I grado;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo oltre al fermo tecnico ed alla svalutazione commerciale;
C) con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che ha rassegnato le CP_2
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza: a) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del gravame formulato per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa ai capi sub 1) e sub. 2) della presente comparsa;
b) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. per i motivi dedotti al punto Pt_1
3) del presente atto;
c) sempre in via preliminare: accertare l'inammissibilità delle nuove domande ed eccezioni formulate per i motivi dedotti al punto 3) nel presente atto;
d) nel merito: rigettare l'appello spiegato da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2064/18 emessa dal Tribunale di Velletri;
d) sempre nel merito: rigettare ogni ulteriore domanda di controparte in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, per i motivi dedotti in narrativa;
e) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 10 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da Parte_1
e nonché dalla , che Parte_3 Parte_2 Parte_4
hanno agito nei confronti di e della in relazione al sinistro Controparte_3 CP_2 verificatosi il 1° dicembre 2012 allorché la , alla guida della vettura Smart For CP_3
Two di sua proprietà, aveva urtato l'auto Hunday Traiet, di proprietà di Parte_2
e condotta da con a bordo , cagionando danni
[...] Parte_1 Parte_3
personali e materiali.
Il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Parte_4
, che aveva agito quale cessionaria del credito afferente alla riparazione
[...]
dell'auto Hunday Traiet;
ha accertato l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a che ha condannato, in solido con la al risarcimento dei Controparte_3 CP_6
danni materiali patiti dall' e dalla nonché di quelli non patrimoniali subiti Pt_1 Pt_2
dall' e dalla . Pt_1 Pt_3
Va preliminarmente disattesa l'eccezione preliminare di tardività dell'appello sollevata dalla atteso che gli appellanti hanno consegnato per la notifica l'atto CP_2
introduttivo del presente giudizio in data 25 marzo 2019 e, quindi, nel rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione nella sentenza avvenuta il 2 ottobre 2018; la notifica si è perfezionata nei confronti della , dando luogo alla tempestiva CP_3
pendenza del gravame, mentre non è andata a buon fine nei riguardi della CP_6
alla quale l'atto è stato poi notificato - in sede di rinnovo - il 15 aprile 2019.
La circostanza che la notifica alla Compagnia di assicurazione si sia perfezionata successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 327 c.p.c. non spiega alcuna incidenza sulla tempestività dell'appello posto che, anche laddove la parte appellante non avesse provveduto in autonomia al rinnovo dell'incombente, la Corte all'udienza fissata per la comparizione delle parti avrebbe concesso all'uopo un apposito termine ai sensi dell'art. 331 c.p.c., così da consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. merita, invece, accoglimento. Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio si sostanzia, da un lato, nella ricostruzione della dinamica del sinistro ai fini del riconoscimento della responsabilità esclusiva in capo a , ancorché detta domanda sia stata già accolta con Controparte_3
la sentenza gravata;
dall'altro, in una serie di generiche considerazioni in merito al tenore della fattura che attesterebbe l'ammontare dei danni patiti dalla vettura, senza confutare in alcun modo il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, secondo cui la fattura non costituisce una prova a tal fine idonea.
In ogni caso, anche esaminando il merito, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
In ordine alla dinamica del sinistro, come detto, nessuna pronuncia deve intervenire posto che l'accertamento della responsabilità in capo alla è passato in CP_3
giudicato, in difetto di appello incidentale.
Quanto alla pretesa risarcitoria, con la sentenza gravata gli odierni appellanti hanno ottenuto il riconoscimento della somma € 1.208,20 che, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, era stata oggetto di pagamento in favore della
[...]
; in questa sede i predetti chiedono la condanna al pagamento Parte_4
dell'ulteriore importo di € 5.491,80, portato dalla fattura n. 98 emessa il 7 novembre
2013 dalla medesima . Parte_4
Ora, come correttamente rilevato dal Tribunale, manca qualsiasi elemento di prova che corrobori la pretesa.
L'unico documento depositato in atti è rappresentato, infatti, dalla citata fattura che non
è di per sé sufficiente a dimostrare il danneggiamento patito dalla vettura e la riconducibilità al sinistro, attesa la mancanza di fotografie o di altri elementi attestanti le condizioni dell'auto.
Va, per l'effetto, disattesa la richiesta di espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe una finalità meramente esplorativa, così come non può trovare ingresso l'istanza - del tutto generica - di esibizione “della perizia tecnica effettuata sull'autoveicolo tipo Hyundai Traiet tg CP 073FC da parte del perito nominato da parte istante”.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le considerazioni svolte dalla parte appellata, secondo cui - in realtà - neanche la minore somma accordata con la sentenza gravata troverebbe riscontri nella fattura, non possono condurre alla riforma della sentenza, che non è stata oggetto di gravame incidentale;
resta, per l'effetto, fermo l'importo riconosciuto in primo grado.
Del pari irrilevanti appaiono i rilievi mossi dalla in ordine alla carenza di CP_6
legittimazione dell' che ha ottenuto il riconoscimento dell'importo di € 1.208,20, Pt_1
pur non essendo proprietario della vettura.
Anche a tale riguardo, in mancanza dell'appello incidentale, il capo della pronuncia non può essere riformato.
Le spese, che seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata costituita, si liquidano come da dispositivo nella misura minima tabellare, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria posto che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Nessun provvedimento in ordine alle spese deve essere adottato in relazione alla parte rimasta contumace.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del
15%;
3) nulla per le spese in relazione alla posizione della parte contumace;
4) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino