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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNINI PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. TEMPRA CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA TREMOGGE, 23 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 09.04.2016 in Tirano (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Tirano (SO), atto n. 6, p. I, anno 2016).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
1.2 Con sentenza n. 396/2023 del 18.12.2023, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2024, Controparte_1
e davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione
[...] Parte_1
morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.07.2024.
3. All'udienza del 13.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 14.11.2023 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 3 5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 09.04.2016 a Tirano (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 6, p. I, anno 2016; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tirano (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 13/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara Licitra Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. Caterina Romiti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1414/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIOVANNINI PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA TRIESTE, 20/B SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. TEMPRA CHIARA (C.F. ), elettivamente C.F._4
domiciliato in VIA TREMOGGE, 23 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 09.04.2016 in Tirano (SO) e Controparte_1 Parte_1
contraevano matrimonio civile (iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...]
Comune di Tirano (SO), atto n. 6, p. I, anno 2016).
1.1 Dall'unione non sono nati figli.
1.2 Con sentenza n. 396/2023 del 18.12.2023, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
2. Con ricorso congiunto depositato in data 18.07.2024, Controparte_1
e davano atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione
[...] Parte_1
morale e materiale tra loro e domandavano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto tra gli stessi.
2.1 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 19.07.2024.
3. All'udienza del 13.11.2024, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e concludevano come da ricorso, rinunciando ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Il Tribunale osserva che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 s.m.i. e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, avvenuta il 14.11.2023 nel procedimento di separazione.
Deve evidenziarsi altresì che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Il Tribunale ritiene, infine, che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
pagina 2 di 3 5. Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1
celebrato il 09.04.2016 a Tirano (SO) e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto comune al n. 6, p. I, anno 2016; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Tirano (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'odierna sentenza;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 13/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Caterina Romiti Barbara Licitra
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