Decreto cautelare 27 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 29 febbraio 2016
Ordinanza cautelare 13 maggio 2016
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2016
Sentenza 17 marzo 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, ordinanza collegiale 29/02/2016, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00610/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2016, proposto da:
Laboratorio Analisi Argo S.n.c. del Dott. Bonanno Santo & C., C.A.T.A. S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Salvatore Reale, Laboratorio Analisi di Esposito S.n.c., Laboratorio S. Lucia del Dott. Giacinto Schiliro' & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Biologiche Aesculapius S.n.c., Centro Analisi Dr Fama' Natale, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Pappalardo Salvatore & C. S.a.s, Bio-Nove S.n.c. - Laboratorio Analisi Biologiche del Dott. Giuseppe Novellini & C., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Spadaro Giuseppe & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Europa di Maria Teresa Lentini & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Renato Calabrese & C. S.a.s., Salus S.a.s. Laboratorio Analisi Cliniche Dir. Dott. L. R. Illuminato, Laboratori Analisi Etnei Riuniti Scandurra - Vasta - Capitanello S.C. A R.L., Analisi Cliniche del Dott. Sciacchitano Carlo Giacomo e del Dott. Sciacchitano Roberto Carlo Società Semplice, Analisi Cliniche Vasta della Dott.Ssa Valeria Vasta & Co S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonuccio Natale & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Biologiche Dott.Ssa Giuseppina La Face, Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Dott.Ssa Giannetto Rosaria, Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche del Dr. Pennisi Francesco S.r.l., ABC Laboratorio Analisi Cliniche e Biolog. dei Dr. S. Bonaccorsi e G. Magorda S.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti e tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fazio Antonio e Castorina Emilio, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Catania, piazza Roma, 9;
contro
Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita;
per l'annullamento
-dei Decreti del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 5, del 28/12/2015 nn. 2372 - 2339 - 2375 - 2359 - 2363 - 2351 - 2374 - 2340 - 2350 - 2367 - 2370 - 2369 - 2341 – 2371 - 2342 - 2347 - 2355 - 2348 - 2346 - 2368 - 2344 - riguardanti la sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale a laboratori analisi cliniche e batteriologiche;-ove occorra, dell'art. 5 del D.A. n° 463/2003;
- nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- appare necessario acquisire documentati chiarimenti da parte dell’Amministrazione regionale intimata per comprendere le ragioni in base alle quali, sulla scorta dei risultati dei sopralluoghi concretamente effettuati, le strutture sanitarie ricorrenti non sono state ritenute rispettose dei parametri VEQ per gli anni di rispettivo riferimento, malgrado la formale iscrizione delle stesse ai relativi procedimenti di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
- rimane meritevole di positivo apprezzamento il pericolo di grave pregiudizio per la struttura sanitaria ricorrente, cui non può più ovviare il decreto cautelare presidenziale n. 61/2016, alla data della odierna camera di consiglio ha cessato di produrre i propri effetti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) sospende nelle more la efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe sino alla data della camera di consiglio appresso indicata, e ordina all’amministrazione regionale intimata il deposito in segreteria, entro il termine di giorni 20 dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento, di una dettagliata relazione circa le ragioni in base alle quali essa ha ritenuto di poter superare il dato relativo alla iscrizione al sistema VEQ delle strutture sanitarie ricorrenti per gli anni di rispettivo riferimento. La relazione dovrà essere completa della produzione, in allegato, dei verbali dei sopralluoghi effettuati presso ciascuna delle strutture sanitarie ricorrenti, nonché di copia di tutti gli atti – anche normativi, ed ivi compresi il menzionato D.A. 463/2003 – che sono stati utilizzati dall’Amministrazione intimata per assumere la contestata decisione finale.
Fissa per l’ulteriore esame della proposta domanda cautelare proposta la camera di consiglio del 21 aprile 2016.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/02/2016
IL SEGRETARIO