Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 19.5.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 5104/2020 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 12.11.2024 tra:
(C.F. , in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. ), presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 2.
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
, nato a [...] il [...], residente a Controparte_1
Roma, Piazza di Villa Fiorelli n. 12, Cod. Fisc. ; CodiceFiscale_1
a Limena (PD), Via Don Minzoni n. 5, Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
e , nato a [...] l'[...], residente a [...]Parte_3
(PD), Via Grillo n. 4/D, Cod. Fisc. , tutti in CodiceFiscale_3
proprio e in qualità di eredi (doc. n. 1) di , nato a [...] Persona_1
EN (FR) il 21 maggio 1930 e deceduto a Padova il 19 maggio 1996, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Anton Giulio Lana (C.F.
- pec ) e C.F._4 Email_1
Mario Melillo (C.F. - pec C.F._5
) come da procura rilasciata nel primo Email_2
grado ed estesa alla fase di appello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 11;
CONTRO
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE -
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_1
convenuto dinanzi all'intestata Corte di Appello in diversa composizione gli odierni convenuti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della presente impugnativa riformare integralmente la sentenza n. 15803/14 del Tribunale civile di Roma Sez. II^ dep. Il 18.7.2014, resa nel procedimento R.G. 9048/07
pag. 2/9 con reiezione di tutte le domande della parte attrice, poiché prescritte e infondate.
In subordine voglia ridurre la somma dovuta secondo giustizia.
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese legali dell'intero giudizio, ivi compresa la fase dinanzi alla Corte di Cassazione e alle spese di
CTU.”
Nel costituirsi in giudizio e nel contestare l'avverso atto di riassunzione, i convenuti hanno al loro volta così concluso:
“affinché l'Ill.ma Corte adita, per i motivi sopra illustrati, voglia rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 15803/15, emessa dal
Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Cricenti, depositata in data 18 luglio 2014, mai notificata.
Con vittoria di spese e onorari di giustizia”.
Alla udienza a trattazione scritta del 12.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione alle stesse dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L'odierno giudizio di riassunzione trae origine dalla pronuncia con cui la Corte di Cassazione, sul ricorso proposto dal , ha cassato con rinvio la Parte_1
sentenza n. 78/19 della Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile la impugnazione proposta sempre dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma che, in accoglimento della domanda degli odierni convenuti, in proprio e iure hereditatis quali eredi di aveva Persona_1
così statuito:
“Condanna il , in persona del l.r. p.t., al pagamento della Controparte_2
somma di € 250.000,00 oltre interessi dal 7.2.1997 a favore degli attori,
pag. 3/9 ciascuno, quale danno iure proprio e, sempre a favore degli attori, ma complessivamente, e non per ciascuno, dell'ulteriore somma di € 81.000,00 quale diritto ereditario.
Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite che Controparte_2
liquida in complessivi € 6.800,00 oltre IVA e CPA, nonché spese di ctu se anticipate”.
La S.C., in particolare, in accoglimento del primo motivo del ricorso del
, ha ritenuto fondate le censure da esso formulate con i motivi di Parte_1
appello, sebbene in modo sintetico indicando le ragioni poste a fondamento delle doglianze sollevate, “offrendo spunti per una decisione diversa”.
Ebbene, prendendo allora le mosse proprio dal primo motivo della originaria impugnazione del , la Avvocatura Generale aveva in effetti censurato Parte_1
“l'omessa individuazione da parte del giudice di prime cure del dies a quo indicato dal nel 1987, basandosi sulla diagnosi della patologia e Parte_1
confermato dalla CTU., e dovendosi, comunque, far risalire la consapevolezza dell'interessato, in base ai documenti più tardive, almeno all'8.2.1988.
Ciò premesso, occorre dunque riesaminare la eccezione di prescrizione sollevata dal in relazione sia alla domanda risarcitoria proposta dagli Parte_1
attori iure proprio che nella loro qualità di eredi del de cuius Per_1
.
[...]
Il Tribunale, in effetti, nel respingere la detta eccezione, non ha indicato in alcuna parte della sua sentenza la decorrenza del dies a quo.
Le parti nel presente giudizio sono tornate a discutere sull'effettivo termine di prescrizione che, secondo la tesi della Difesa Pubblica, sarebbe di cinque anni mentre, secondo quella privata, sarebbe decennale.
Sul punto, in realtà, la Giurisprudenza di Legittimità è ormai consolidata nel confermare il termine quinquennale della prescrizione per l'esercizio del diritto pag. 4/9 al risarcimento del danno subito in vita dal paziente danneggiato, poi fatto valere dagli eredi iure hereditatis, trattandosi all'evidenza di un danno da lesione colposa soggetto a prescrizione quinquennale, mentre per quanto concerne il danno subito dai congiunti la prescrizione è di dieci anni, posto che il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato quest'ultimo soggetto a prescrizione decennale (Cass. 31029/24 da ultimo).
Fatta questa premessa e partendo dalla eccezione concernente la pretesa risarcitoria relativo danno formulata iure hereditatis dagli attori, occorre fare corretta applicazione dell'ormai altrettanto consolidato principio della S.C. che ancora una volta ha ribadito, anche di recente, (Cass. Sez. III^ 9.6.2023 n.
16468) che il termine quinquennale di prescrizione del danno da emotrasfusione decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c., dal “momento in cui la malattia è percepibile quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” (Cass. SS.UU. 11.1.2008 n. 576,
Cass. 27.9.2019 n. 24164 per tutte).
E' opportuno ricordare altresì che, qualora l'interessato proponga la domanda amministrativa di corresponsione dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale può decorrere ragionevolmente da tale momento, essendo allora maturata una sufficiente e adeguata percezione della malattia.
In caso contrario, in assenza della presentazione di detta domanda, deve essere accertato il momento di decorrenza tenendo conto della corretta distribuzione dell'onere probatorio, sicchè è onere della parte che eccepisce la prescrizione allegare e provare il fatto temporale costitutivo della eccezione, ossia la prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno,
pag. 5/9 in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi.
Venendo al caso di specie, alla luce della documentazione in atti e della stessa ricostruzione della vicenda che ha colpito il de cuius come operata dagli attori, nel luglio/agosto 1987 era stato ricoverato presso Persona_1
l'Ospedale Militare tipo “A” di Padova con dimissione di “Epatite post- trasfusionale nA nB, ipertensione arteriosa” .
Dunque, già in occasione di tale dimissione il predetto aveva avuto contezza della propria patologia contratta in seguito ad emotrasfusione eseguita in occasione di precedente ricovero con intervento chirurgico del giugno 1987 sempre presso il medesimo nosocomio per la apposizione di protesi aortica.
Analoga patologia veniva riconosciuta dal Commissione Medica Ospedaliera nel febbraio 1988, per cui veniva dichiarato non idoneo al servizio e da collocare in congedo assoluto.
In data 7 marzo 1998 la CMO di Padova riconosceva “l'esistenza del nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: epatopatia cronica anti-HCV pos., ascrivibile alla OTTAVA categoria della tabella A, allegata al DPR del 30 dicembre 1981, n. 834”
Il era tuttavia già deceduto nel 1996 in conseguenza di una nuova Per_1
dissezione dell'aorta di Tipo B.
Orbene, ritiene il Collegio che anche a voler ritenere che solo nel 1988 egli avesse preso contezza della reale sua patologia, il primo atto interruttivo degli eredi nei confronti del risale al 10.10.2001 come da racc. allegata in Parte_1
atti della difesa attorea, quando ormai il termine prescrizione era abbondantemente maturato.
pag. 6/9 Ne consegue, che la domanda risarcitoria avanzata dagli attori iure hereditatis non merita accoglimento e, in parte qua, quindi, deve essere riformata la sentenza del Tribunale.
La eccezione sollevata con riferimento al diritto esercitato iure proprio non è invece meritevole di accoglimento, decorrendo il relativo termine dalla data di avvenuto decesso del de cuius (avvenuta come detto nel 1996) e stante anche la interruzione della stessa.
In ogni caso, la notifica dell'atto di citazione era comunque idonea alla detta interruzione.
Come ulteriore motivo di impugnazione, il aveva censurato la Parte_1
sentenza del Primo Giudice per una palese contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo in merito alla liquidazione del danno e alla relativa statuizione di condanna.
Effettivamente, vi è una chiara contraddizione tra quanto il Tribunale ha liquidato con il dispositivo per tale voce di danno (€ 250.000,00) e quanto riconosciuto nella parte motiva (€ 211.925,00) per ciascuno degli attori.
Ritiene al riguardo il Collegio che, anche alla luce dell'orientamento del
Tribunale di Roma e di questa Corte, per il risarcimento del danno parentale patito dagli attori conviventi del de cuius congrua è stata la liquidazione di esso come indicata in motivazione con la medesima decorrenza degli interessi come ben spiegato.
Va dunque riconosciuta a ciascuno degli attori la somma di € 211.925,00 oltre interessi dal 7.2.1997 al soddisfo.
Tra l'altro, non va sottaciuto che con il ricorso in appello il ha Parte_1
semplicemente indicato come specifico motivo di impugnazione la mera discrasia tra motivazione e dispositivo.
pag. 7/9 Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno posti a carico del come da Parte_1
dispositivo secondo la fascia di riferimento, fatta eccezione di quelle di
Legittimità che possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto dal contro , Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Parte_2 Parte_3
a parziale riforma della sentenza n. 15803/14 del Tribunale di Roma, condanna il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento Controparte_2
dei danni in favore di ciascuna delle controparti in proprio della complessiva somma di € 211.925,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del 7.2.1997 al soddisfo.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di Legittimità.
Conferma la sentenza del Tribunale quanto alla liquidazione delle spese.
Condanna il alla rifusione in favore delle controparti delle spese e Parte_1
competenze del primo giudizio di Appello che per l'intero liquida in €
6.000,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché di quelle del presente grado che per l'intero liquida in € 6.079,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 8/9 Così deciso alla camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9