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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3518/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Alessandra Lucarino Consigliere
Sara Foderaro Consigliere
all' udienza del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.3518/24 , vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt (avv. Leonardo Parte_1
Vesci)
parte appellante e appellata incidentale
E (avv.ti Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e Luca Silvestri) CP_1
parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO : ricorso in appello depositato il 18-12-2024 avverso la sentenza del Tribunale di OM
n. 11127 pubblicata in data 6.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello (e memoria di costituzione in appello).
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la esponendo: di avere adito il Tribunale di CP_1 Pt_1
OM convenendo in giudizio ed chiedendo il Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno professionale da demansionamento subito dal giugno 2010, fino al deposito del ricorso;
; che in ragione di ciò, con sentenza della Corte di Appello di OM n. 1593/2022, la convenuta veniva condannata al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti del ricorrente (e di altri colleghi), commisurato ad un terzo della retribuzione mensile per le mensilità maturate;
che il danno ammontava a € 73.776,69 lordi;
oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo.
Ha quindi chiesto al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
I) Condannare la (P. IVA n.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in OM, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 73.776,69 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui Parte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare, la chiedeva disporsi la sospensione del Parte_1 giudizio de quo ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c., atteso che era stato proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1593/2022 resa in data 8 giugno 2022 dalla corte d'appello di
OM. Deduceva che la sospensione richiesta era resa necessaria ed opportuna in ragione del danno che sarebbe derivato alla convenuta dal presente giudizio, atteso che la stessa sarebbe costretta ad anticipare il pagamento di ingenti somme.
In ogni caso, contestava l' avversa pretesa ed i conteggi in quanto non correttamente elaborati.
Al riguardo, faceva rilevare che nel calcolo della retribuzione certamente non potevano essere incluse le voci a titolo rimborsi spese e/o di reperibilità, in quanto la loro corresponsione era eventuale e non continuativa.
In particolare, deduceva che la reperibilità era una variabile legata alla specifica attività e non al livello retributivo;
che non erano dovute, neppure, le somme richieste nel conteggio quali tredicesime mensilità, in quanto la condanna al risarcimento era legata ad ogni mese di asserito demansionamento,
e dunque non poteva che essere riferita che a 12 mesi l'anno.
In via subordinata, chiedeva disporsi CTU.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337
c.p.c., in attesa della pronunzia relativa al procedimento pendente avanti la Suprema Corte di
Cassazione per la riforma della sentenza n. 1593/2022 resa dalla Corte d'Appello Civile, Sezione
Lavoro di OM in data 8 giugno 2022;
nel merito, rigettare il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e per tutte le motivazioni sopra esposte con l'ausilio, se del caso, di una CTU contabile;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di a € 73.776,69 ; oltre accessori come per legge nonché al pagamento delle spese di lite -3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto generica, ex art. 115 e 416 cpc, la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati ed ha ritenuto inammissibile la richiesta CTU, laddove: la società non si era limitata a generiche contestazioni circa il “quantum”, bensì aveva pienamente individuato le voci da non ricomprendere nella base di calcolo utile a stabilire la misura del risarcimento invocato da controparte e per quali ragioni;
il “quantum” percepito a titolo di reperibilità mese per mese era già stato indicato da controparte stessa nei conteggi allegati al ricorso;
-2 ha interpretato ed applicato il criterio liquidatorio espresso dalla sentenza n. 1593/2022, confermata in cassazione, in maniera “non letterale”, essendo stato ivi il danno da demansionamento commisurato ad un terzo della retribuzione mensile, sicchè erano da escludere dalla base di computo la reperibilità, che il CCNL definisce esplicitamente come “complementare”, in quanto variabile legata alla specifica attività e non già al livello retributivo (Cass.15066-15), e la 13° mensilità, retribuzione accessoria non correlata ad una specifica mensilità lavorata, ma solo convenzionalmente prevista ed aggiunta a fine anno;
-3 non ha determinato gli importi eventualmente dovuti al netto delle ritenute fiscali, come consegue, invece, alla natura risarcitoria delle somme di cui si discute, che devono, quindi, essere necessariamente parametrate al “quantum” in concreto percepito dal lavoratore – ovviamente, con le dovute esclusioni sopra evidenziate – cui rapportare la “perdita” professionale subita (cfr. Cass. Civ.
13710/2012; Cass. Civ. 13578/2016; Cass. Civ. 2472/2021).
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame ed ha lamentato, con appello incidentale, che erroneamente il primo giudice non ha specificato che gli accessori sul capitale vanno corrisposti dalla data di scadenza dei singoli crediti al soddisfo.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il primo motivo di appello deduce l'inveritiera Parte_1 genericità delle contestazioni formulate nel corso del giudizio di primo grado , assumendo di aver specificamente contestato il computo nel quantum debeatur in relazione ai rimborsi spese e all'indennità di reperibilità, nonché alla tredicesima mensilità. Con il secondo motivo di appello eccepisce l'erronea interpretazione del criterio liquidatorio di cui alla sentenza n. 1593/2022 della corte di appello di OM , ribadendo l'argomentazione difensiva secondo cui nel conteggio non avrebbe dovuto considerarsi né la reperibilità , né la tredicesima . Con il terzo motivo si denuncia l'errata applicazione del criterio liquidatorio del risarcimento dovuto al lordo piuttosto che al netto
Il primo motivo di appello è infondato . E' infatti ben vero che la società nel giudizio di primo grado contestava il computo di rimborsi spese, indennità di reperibilità e tredicesima mensilità ma a fronte di conteggi analitici prodotti tempestivamente dal lavoratore non indicava quale fosse invece , in concreto, la retribuzione da prendere in considerazione fornendo un conteggio alternativo o individuando le somme erroneamente computate ( la circostanza è vieppiù rilevante con riferimento ai rimborsi spese in cui il tribunale dà atto che tali emolumenti non risultano essere stati presi a fondamento della base retributiva, diversamente da quanto genericamente eccepito dalla società) .
D'altronde nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. In ogni caso il tribunale, pur dando atto della genericità dei rilievi formulati dalla società , prende posizione in relazione ad essi. In particolare argomenta come nel conteggio del lavoratore non fosse rinvenibile alcun emolumento richiesto a titolo di rimborso spese e conteggiato per la quantificazione del risarcimento. In relazione al computo dell'indennità di reperibilità , censurata in appello, il tribunale rileva che trattasi di emolumento stabilmente corrisposto in corso di rapporto e quindi di emolumento non legato a una particolare modalità della prestazione, ma costante. La società non contesta specificamente il passaggio argomentativo della sentenza impugnata così come non contestava il carattere costante dell'erogazione dell'emolumento in questione nel giudizio di primo grado, emergente dalle buste paga , rappresentando solo che in astratto l'erogazione della indennità di reperibilità ha carattere complementare perchè legata alla specifica attività . Ma il tribunale ha argomentato che la complementarietà attiene alla normale prestazione lavorativa, non già alla retribuzione , e che la reperibilità implica l'impegno, verificato come continuativo nel caso di specie, del dipendente a essere a disposizione dell'azienda per assicurare secondo un programma predisposto, la continuità dei servizi , la funzionalità degli impianti, il presidio del mercato di riferimento
Reputa il collegio che il risarcimento deve compensare un danno parametrato al valore della prestazione lavorativa per come resa ordinariamente dal dipendente;
pertanto correttamente il computo ha tenuto conto anche del valore dell'indennità di reperibilità che, corrisposta stabilmente concorreva a formare il compenso mensile del lavoratore . svolgeva mansioni di tecnico CP_1 in , rimanendo , ai sensi della contrattazione di settore “a disposizione dell'azienda per Pt_1 assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento”. La reperibilità era dunque funzionale a consentire l'immediato intervento a seguito di segnalazione di criticità per l'immediato ripristino della funzionalità . Correttamente dunque tale indennità è stata computata ai fini della determinazione della base retributiva utile per la quantificazione del risarcimento.
La tredicesima mensilità , invece, come è noto , si matura mese per mese in relazione alla durata della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno : non corrisponde al vero la tesi secondo cui tale emolumento non avrebbe dovuto concorrere alla determinazione del quantum debeatur perché i periodi di demansionamento sono compensati con la sola retribuzione mensile. Infatti i medesimi periodi si avvantaggiavano anche della quota di tredicesima via via maturata (e l'arco temporale di riferimento peraltro travalicava l'annualità)
Il credito del lavoratore è dunque determinabile sulla base della retribuzione risultante dalle buste paga, maggiorata della quota mensile della tredicesima
Sull'assenza di poste maturate a titolo di rimborso spese nella base di calcolo del quantum risarcitorio si è già detto in precedenza. Con il secondo motivo la società deduce che , trattandosi di erogazioni non soggette a ritenute contributiva e fiscali ben avrebbero potuto essere conteggiate avuto riguardo alla retribuzione netta piuttosto che avuto riguardo alla retribuzione lorda. Contesta il percorso motivazionale del tribunale e i precedenti analoghi , di questa Corte di appello e di legittimità richiamati in sentenza
(CdA3478/2021, e Corte di Cassaizone, ordinanza 23329/2023, 2472/2021 etc.)
Secondo consolidato orientamento di legittimità la liquidazione giudiziale deve essere operata al lordo delle ritenute fiscali essendo soggette a tassazione solo le somme dirette a reintegrare il lucro cessante derivante alla mancata percezione di redditi
In effetti se la quantificazione della percentuale retributiva fosse operata al netto si perverrebbe all'effetto di considerare la posta risarcitoria assoggettabile a contribuzione e tassazione , Viceversa in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente erogato non già per reintegrarlo rispetto alla mancata percezione di redditi, ma per ristorare un pregiudizio di natura diversa
Più specificamente il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi.
Solo se la dazione di somme trova la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito- e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – può affermarsi la tassazione della relativa indennità (così Cass., 13/05/2009, n. 10972)
Il pagamento cui la società è stata condannata in favore del non trova causa nella funzione CP_1 di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno da demansionamento patito;
il danno risarcito è arrecato ai valori fondanti della persona ( in cui concorrono il danno professionalità, all'immagine, al prestigio, all'assenza di discriminazione, all'autorealizzazione nel lavoro etc.) la cui lesione comporta “danno emergente” ; tale qualificazione della statuizione risarcitoria non è in alcun modo scalfita dall'utilizzo, ai fini della quantificazione del risarcimento, di una percentuale dell'importo della retribuzione atteso;
il giudice di prime cure ha in effetti, coerentemente con un orientamento consolidato, meramente applicato il criterio della liquidazione equitativa, rispetto a un danno non comprovabile nel suo preciso ammontare .
La circostanza che la somma dovuta a titolo risarcitorio debba essere erogata senza doversi operare alcuna ritenuta fiscale e contributiva rileva anche ai fini della sua quantificazione a monte , che deve essere operata al lordo di possibili ritenute fiscali e contributive
Questa Corte reputa ulteriormente che se fossero state conteggiate le somme pagate a titolo di retribuzione in corso di rapporto al netto, il riconoscimento della percentuale risarcitoria non sarebbe stato determinato correttamente perché non avrebbe avuto come riferimento il reale valore della prestazione, ma un importo minore , determinato dallo scomputo degli oneri contributivi versati dalla parte datoriale ( e per i quali il dipendente fruirà di una utilità economica differita ) e degli oneri fiscali ( che in ogni caso non incidono sul valore della prestazione). Il quantum risarcitorio deve essere invece calcolato in proporzione al valore assoluto della prestazione , che è comprensivo del compenso netto e della quota imputata a contributi e imposte.
Il secondo motivo di appello è dunque infondato anch'esso.
Deve invece accogliersi l'appello incidentale . La corte di appello di OM con sentenza n.1593/2022 accogliendo in parte la domanda di risarcimento nei confronti di Parte_1 nei limiti temporali indicati riconosceva oltre al capitale, gli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. La statuizione era in linea con la sentenza del tribunale di OM
n. 9282/19 La Corte di appello con la sentenza n. 1593/2022 ha in effetti confermato la sentenza del tribunale n. 1593/22: in esito alla pronuncia del giudice di appello il ha goduto del CP_1 medesimo trattamento già riconosciuto dal tribunale agli altri ricorrenti . E il tribunale, nella pronuncia confermata da questa Corte, aveva condannato al Parte_1 pagamento della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo
Correttamente pertanto il rivendica detto criterio di computo degli accessori poiché su di CP_1 esso è mancato qualsivoglia rilievo da parte di nell'impugnativa avverso la sentenza del Pt_1 tribunale di OM n. 9282/19 così come avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1593/2022 . confermativa della relativa statuizione.
L'appello principale deve essere dunque respinto e accolto l'appello incidentale
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate tenendo conto del valore della causa. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di 73.776,69 oltre interessi e rivalutazione CP_1 come per legge dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo . Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi Parte_1 euro 9500 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Alessandra Lucarino Consigliere
Sara Foderaro Consigliere
all' udienza del 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.3518/24 , vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt (avv. Leonardo Parte_1
Vesci)
parte appellante e appellata incidentale
E (avv.ti Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e Luca Silvestri) CP_1
parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO : ricorso in appello depositato il 18-12-2024 avverso la sentenza del Tribunale di OM
n. 11127 pubblicata in data 6.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello (e memoria di costituzione in appello).
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la esponendo: di avere adito il Tribunale di CP_1 Pt_1
OM convenendo in giudizio ed chiedendo il Controparte_2 Parte_1 risarcimento del danno professionale da demansionamento subito dal giugno 2010, fino al deposito del ricorso;
; che in ragione di ciò, con sentenza della Corte di Appello di OM n. 1593/2022, la convenuta veniva condannata al risarcimento del danno da demansionamento nei confronti del ricorrente (e di altri colleghi), commisurato ad un terzo della retribuzione mensile per le mensilità maturate;
che il danno ammontava a € 73.776,69 lordi;
oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo.
Ha quindi chiesto al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
I) Condannare la (P. IVA n.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede sita in OM, via Anagnina, 203, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 73.776,69 come in atti specificata, per le causali di cui in premessa o la diversa maggiore o minore somma ritenuta dall'On.le Tribunale, comunque oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo;
II) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui Parte_1 chiedeva il rigetto. In via preliminare, la chiedeva disporsi la sospensione del Parte_1 giudizio de quo ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337 c.p.c., atteso che era stato proposto ricorso per
Cassazione avverso la sentenza n. 1593/2022 resa in data 8 giugno 2022 dalla corte d'appello di
OM. Deduceva che la sospensione richiesta era resa necessaria ed opportuna in ragione del danno che sarebbe derivato alla convenuta dal presente giudizio, atteso che la stessa sarebbe costretta ad anticipare il pagamento di ingenti somme.
In ogni caso, contestava l' avversa pretesa ed i conteggi in quanto non correttamente elaborati.
Al riguardo, faceva rilevare che nel calcolo della retribuzione certamente non potevano essere incluse le voci a titolo rimborsi spese e/o di reperibilità, in quanto la loro corresponsione era eventuale e non continuativa.
In particolare, deduceva che la reperibilità era una variabile legata alla specifica attività e non al livello retributivo;
che non erano dovute, neppure, le somme richieste nel conteggio quali tredicesime mensilità, in quanto la condanna al risarcimento era legata ad ogni mese di asserito demansionamento,
e dunque non poteva che essere riferita che a 12 mesi l'anno.
In via subordinata, chiedeva disporsi CTU.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli art. 295 c.p.c. e 337
c.p.c., in attesa della pronunzia relativa al procedimento pendente avanti la Suprema Corte di
Cassazione per la riforma della sentenza n. 1593/2022 resa dalla Corte d'Appello Civile, Sezione
Lavoro di OM in data 8 giugno 2022;
nel merito, rigettare il ricorso introduttivo e comunque tutte le domande ivi contenute, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, riparametrare il quantum alla luce di tutte le contestazioni effettuate e per tutte le motivazioni sopra esposte con l'ausilio, se del caso, di una CTU contabile;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha condannato Parte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di a € 73.776,69 ; oltre accessori come per legge nonché al pagamento delle spese di lite -3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto generica, ex art. 115 e 416 cpc, la contestazione di erronea inclusione, nella retribuzione globale di fatto, degli emolumenti a titolo di reperibilità e/o rimborsi spese per non essere state individuate le mensilità che li avrebbero contemplati ed ha ritenuto inammissibile la richiesta CTU, laddove: la società non si era limitata a generiche contestazioni circa il “quantum”, bensì aveva pienamente individuato le voci da non ricomprendere nella base di calcolo utile a stabilire la misura del risarcimento invocato da controparte e per quali ragioni;
il “quantum” percepito a titolo di reperibilità mese per mese era già stato indicato da controparte stessa nei conteggi allegati al ricorso;
-2 ha interpretato ed applicato il criterio liquidatorio espresso dalla sentenza n. 1593/2022, confermata in cassazione, in maniera “non letterale”, essendo stato ivi il danno da demansionamento commisurato ad un terzo della retribuzione mensile, sicchè erano da escludere dalla base di computo la reperibilità, che il CCNL definisce esplicitamente come “complementare”, in quanto variabile legata alla specifica attività e non già al livello retributivo (Cass.15066-15), e la 13° mensilità, retribuzione accessoria non correlata ad una specifica mensilità lavorata, ma solo convenzionalmente prevista ed aggiunta a fine anno;
-3 non ha determinato gli importi eventualmente dovuti al netto delle ritenute fiscali, come consegue, invece, alla natura risarcitoria delle somme di cui si discute, che devono, quindi, essere necessariamente parametrate al “quantum” in concreto percepito dal lavoratore – ovviamente, con le dovute esclusioni sopra evidenziate – cui rapportare la “perdita” professionale subita (cfr. Cass. Civ.
13710/2012; Cass. Civ. 13578/2016; Cass. Civ. 2472/2021).
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame ed ha lamentato, con appello incidentale, che erroneamente il primo giudice non ha specificato che gli accessori sul capitale vanno corrisposti dalla data di scadenza dei singoli crediti al soddisfo.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti. In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Con il primo motivo di appello deduce l'inveritiera Parte_1 genericità delle contestazioni formulate nel corso del giudizio di primo grado , assumendo di aver specificamente contestato il computo nel quantum debeatur in relazione ai rimborsi spese e all'indennità di reperibilità, nonché alla tredicesima mensilità. Con il secondo motivo di appello eccepisce l'erronea interpretazione del criterio liquidatorio di cui alla sentenza n. 1593/2022 della corte di appello di OM , ribadendo l'argomentazione difensiva secondo cui nel conteggio non avrebbe dovuto considerarsi né la reperibilità , né la tredicesima . Con il terzo motivo si denuncia l'errata applicazione del criterio liquidatorio del risarcimento dovuto al lordo piuttosto che al netto
Il primo motivo di appello è infondato . E' infatti ben vero che la società nel giudizio di primo grado contestava il computo di rimborsi spese, indennità di reperibilità e tredicesima mensilità ma a fronte di conteggi analitici prodotti tempestivamente dal lavoratore non indicava quale fosse invece , in concreto, la retribuzione da prendere in considerazione fornendo un conteggio alternativo o individuando le somme erroneamente computate ( la circostanza è vieppiù rilevante con riferimento ai rimborsi spese in cui il tribunale dà atto che tali emolumenti non risultano essere stati presi a fondamento della base retributiva, diversamente da quanto genericamente eccepito dalla società) .
D'altronde nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi. In ogni caso il tribunale, pur dando atto della genericità dei rilievi formulati dalla società , prende posizione in relazione ad essi. In particolare argomenta come nel conteggio del lavoratore non fosse rinvenibile alcun emolumento richiesto a titolo di rimborso spese e conteggiato per la quantificazione del risarcimento. In relazione al computo dell'indennità di reperibilità , censurata in appello, il tribunale rileva che trattasi di emolumento stabilmente corrisposto in corso di rapporto e quindi di emolumento non legato a una particolare modalità della prestazione, ma costante. La società non contesta specificamente il passaggio argomentativo della sentenza impugnata così come non contestava il carattere costante dell'erogazione dell'emolumento in questione nel giudizio di primo grado, emergente dalle buste paga , rappresentando solo che in astratto l'erogazione della indennità di reperibilità ha carattere complementare perchè legata alla specifica attività . Ma il tribunale ha argomentato che la complementarietà attiene alla normale prestazione lavorativa, non già alla retribuzione , e che la reperibilità implica l'impegno, verificato come continuativo nel caso di specie, del dipendente a essere a disposizione dell'azienda per assicurare secondo un programma predisposto, la continuità dei servizi , la funzionalità degli impianti, il presidio del mercato di riferimento
Reputa il collegio che il risarcimento deve compensare un danno parametrato al valore della prestazione lavorativa per come resa ordinariamente dal dipendente;
pertanto correttamente il computo ha tenuto conto anche del valore dell'indennità di reperibilità che, corrisposta stabilmente concorreva a formare il compenso mensile del lavoratore . svolgeva mansioni di tecnico CP_1 in , rimanendo , ai sensi della contrattazione di settore “a disposizione dell'azienda per Pt_1 assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento”. La reperibilità era dunque funzionale a consentire l'immediato intervento a seguito di segnalazione di criticità per l'immediato ripristino della funzionalità . Correttamente dunque tale indennità è stata computata ai fini della determinazione della base retributiva utile per la quantificazione del risarcimento.
La tredicesima mensilità , invece, come è noto , si matura mese per mese in relazione alla durata della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno : non corrisponde al vero la tesi secondo cui tale emolumento non avrebbe dovuto concorrere alla determinazione del quantum debeatur perché i periodi di demansionamento sono compensati con la sola retribuzione mensile. Infatti i medesimi periodi si avvantaggiavano anche della quota di tredicesima via via maturata (e l'arco temporale di riferimento peraltro travalicava l'annualità)
Il credito del lavoratore è dunque determinabile sulla base della retribuzione risultante dalle buste paga, maggiorata della quota mensile della tredicesima
Sull'assenza di poste maturate a titolo di rimborso spese nella base di calcolo del quantum risarcitorio si è già detto in precedenza. Con il secondo motivo la società deduce che , trattandosi di erogazioni non soggette a ritenute contributiva e fiscali ben avrebbero potuto essere conteggiate avuto riguardo alla retribuzione netta piuttosto che avuto riguardo alla retribuzione lorda. Contesta il percorso motivazionale del tribunale e i precedenti analoghi , di questa Corte di appello e di legittimità richiamati in sentenza
(CdA3478/2021, e Corte di Cassaizone, ordinanza 23329/2023, 2472/2021 etc.)
Secondo consolidato orientamento di legittimità la liquidazione giudiziale deve essere operata al lordo delle ritenute fiscali essendo soggette a tassazione solo le somme dirette a reintegrare il lucro cessante derivante alla mancata percezione di redditi
In effetti se la quantificazione della percentuale retributiva fosse operata al netto si perverrebbe all'effetto di considerare la posta risarcitoria assoggettabile a contribuzione e tassazione , Viceversa in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente erogato non già per reintegrarlo rispetto alla mancata percezione di redditi, ma per ristorare un pregiudizio di natura diversa
Più specificamente il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi.
Solo se la dazione di somme trova la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito- e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – può affermarsi la tassazione della relativa indennità (così Cass., 13/05/2009, n. 10972)
Il pagamento cui la società è stata condannata in favore del non trova causa nella funzione CP_1 di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno da demansionamento patito;
il danno risarcito è arrecato ai valori fondanti della persona ( in cui concorrono il danno professionalità, all'immagine, al prestigio, all'assenza di discriminazione, all'autorealizzazione nel lavoro etc.) la cui lesione comporta “danno emergente” ; tale qualificazione della statuizione risarcitoria non è in alcun modo scalfita dall'utilizzo, ai fini della quantificazione del risarcimento, di una percentuale dell'importo della retribuzione atteso;
il giudice di prime cure ha in effetti, coerentemente con un orientamento consolidato, meramente applicato il criterio della liquidazione equitativa, rispetto a un danno non comprovabile nel suo preciso ammontare .
La circostanza che la somma dovuta a titolo risarcitorio debba essere erogata senza doversi operare alcuna ritenuta fiscale e contributiva rileva anche ai fini della sua quantificazione a monte , che deve essere operata al lordo di possibili ritenute fiscali e contributive
Questa Corte reputa ulteriormente che se fossero state conteggiate le somme pagate a titolo di retribuzione in corso di rapporto al netto, il riconoscimento della percentuale risarcitoria non sarebbe stato determinato correttamente perché non avrebbe avuto come riferimento il reale valore della prestazione, ma un importo minore , determinato dallo scomputo degli oneri contributivi versati dalla parte datoriale ( e per i quali il dipendente fruirà di una utilità economica differita ) e degli oneri fiscali ( che in ogni caso non incidono sul valore della prestazione). Il quantum risarcitorio deve essere invece calcolato in proporzione al valore assoluto della prestazione , che è comprensivo del compenso netto e della quota imputata a contributi e imposte.
Il secondo motivo di appello è dunque infondato anch'esso.
Deve invece accogliersi l'appello incidentale . La corte di appello di OM con sentenza n.1593/2022 accogliendo in parte la domanda di risarcimento nei confronti di Parte_1 nei limiti temporali indicati riconosceva oltre al capitale, gli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. La statuizione era in linea con la sentenza del tribunale di OM
n. 9282/19 La Corte di appello con la sentenza n. 1593/2022 ha in effetti confermato la sentenza del tribunale n. 1593/22: in esito alla pronuncia del giudice di appello il ha goduto del CP_1 medesimo trattamento già riconosciuto dal tribunale agli altri ricorrenti . E il tribunale, nella pronuncia confermata da questa Corte, aveva condannato al Parte_1 pagamento della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo
Correttamente pertanto il rivendica detto criterio di computo degli accessori poiché su di CP_1 esso è mancato qualsivoglia rilievo da parte di nell'impugnativa avverso la sentenza del Pt_1 tribunale di OM n. 9282/19 così come avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1593/2022 . confermativa della relativa statuizione.
L'appello principale deve essere dunque respinto e accolto l'appello incidentale
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate tenendo conto del valore della causa. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza , confermata per il resto , condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di 73.776,69 oltre interessi e rivalutazione CP_1 come per legge dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo . Condanna
[...]
al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi Parte_1 euro 9500 e per il presente grado in complessivi euro 5000,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia