Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresento e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
per l'annullamento
- del decreto n. 0104018 del 19.10.23 – Area I – emesso dal Prefetto di Vicenza e notificato in pari data, con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza annuale di porto di pistola per difesa personale, presentata dal ricorrente in data 17.01.22 e seguita a apposita integrazione documentale avvenuta in data 13.03.23;
- della comunicazione di avvio del procedimento n. 18619 prot. del 21.02.23, con la richiesta produzione documentale, per quanto di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, non conosciuto e ignoto al ricorrente, incluse le note n. 95489 prot. del 28.09.23 del Prefetto e n. 101747 prot. del 13.10.23, con cui è stata comunicata l'insussistenza di fattori di rischio e criticità idonei al rilascio della licenza di porto di pistola, atti non conosciuti, non allegati ma solo richiamati nel primo provvedimento impugnato, che sono impugnati laddove abbiano natura provvedimentale, nei confronti dei quali si fa espressa riserva di eventuali motivi aggiunti non appena conosciuti;
- nonché per la condanna al rilascio del titolo richiesto in rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, come richiesto dal ricorrente ancora in data 17.01.22.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto prot. n. 0104018 del 19 ottobre 2023 con cui la Prefettura di Vicenza ha rigettato la sua istanza di rinnovo del porto d’armi per difesa personale, oltreché gli atti ad esso presupposti.
La predetta istanza era stata presentata, il 17 gennaio 2022, dall’odierno ricorrente nella sua qualità di libero professionista, consulente dello -OMISSIS- (ex Studio-OMISSIS-) con sede nel Comune Vicenza, di revisore legale dei conti, nonché di procuratore speciale di due società di capitali con sede legale nella provincia di Vicenza. Ivi veniva precisato che “ gli incarichi di cui alle citate procure – riguardanti tutte le questioni che attengono al diritto del lavoro, compresa la rappresentanza in giudizio, o innanzi agli organi amministrativi preposti, nelle eventuali controversie promosse da dipendenti e collaboratori e l’amministrazione dei contratti e delle sanzioni disciplinari – generano un aspetto negativo consistito, come nel passato, ma ancora oggi attuale, nel ricevere minacce anonime, fino ad oggi rimaste fortunatamente tali ”. Minacce comunque mai denunciate dall’istante all’Autorità inquirente al dichiarato scopo di evitare “ la pubblicità del fenomeno ”, e così evitare il rischio “ di incrementarlo, almeno per spirito di emulazione ”.
L’istanza di rinnovo è stata nondimeno respinta dall’Autorità prefettizia, la quale ha evidenziato che “ a fronte di una specifica richiesta finalizzata all’acquisizione di concreti elementi di valutazione idonei a comprovare la sussistenza di un’attuale condizione di esposizione di rischio personale ”, il richiedente non ha fornito “ documentazione alcuna atta a dimostrare la predetta circostanza ”.
L’Autorità procedente ha inoltre sottolineato che “ l’analisi dell’andamento dei reati predatori, con specifico riferimento all’area dove l’istante risiede, non ha evidenziato una situazione di criticità rispetto ad altre zone della città; analoghe considerazioni valgono per i comuni ove sono ubicate le sedi di lavoro, -OMISSIS-, del richiedente ”.
Donde la conclusione circa l’assenza del “ dimostrato bisogno ” previsto dall’art. 42 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) come requisito per il rilascio dell’autorizzazione richiesta.
2. Avverso il decreto prefettizio è quindi insorto in questa sede il signor -OMISSIS-, proponendo i seguenti motivi di ricorso.
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art.10 bis L.241/90 - Eccesso di potere - Violazione del giusto procedimento - Violazione del principio del diritto di difesa - Difetto di motivazione ”.
Nella prospettazione attorea, il provvedimento sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: detta lesione del contraddittorio procedimentale avrebbe arrecato un concreto pregiudizio all’interessato, il quale non sarebbe stato messo in condizione di dimostrare l’effettiva esistenza del comprovato bisogno del porto d’armi.
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt.11, 42 e 43 TULPS - Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L.241/90 - Eccesso di potere sotto i profili del travisamento, del difetto di istruttoria - Illogicità manifesta e perplessità - Contrasto con il principio di buon andamento di cui all’art.97 Cost. - Violazione dell’affidamento - Genericità e insufficienza della motivazione ”.
Il Prefetto avrebbe negato il rinnovo del porto d’armi senza un’adeguata istruttoria in relazione alla situazione personale del richiedente. L’Autorità, in particolare, non avrebbe vagliato le allegazioni difensive e le produzioni documentali dell’istante – rimaste prive di contestazione (con specifico riguardo allo svolgimento di un’attività professionale connotata da estrema litigiosità e al ricevimento di minacce anonime) –, limitandosi a rigettare la richiesta in virtù della mera supposizione circa l’insussistenza di un pericolo per il privato. Inoltre, la Prefettura avrebbe escluso la presenza di un rilevante tasso di criminalità nella zona di riferimento in base a una argomentazione astratta, lontana dalla concreta realtà, oltreché decontestualizzata rispetto alla posizione del privato, il quale sarebbe esposto al rischio non di reati contro il patrimonio, ma di reati contro la persona.
III) “ Violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 42 TULPS - Difetto di presupposto - Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, carenza di istruttoria - Violazione dell’affidamento - Violazione dell’art. 97 Cost. per difetto di trasparenza e incoerenza - Difetto e/o insufficienza della motivazione ”.
L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il ricorrente era titolare dal 1982 di porto d’armi per difesa personale, funzionale allo svolgimento della propria attività professionale: un arco temporale nel corso del quale l’interessato non è mai incorso in mende o richiami. Un porto d’armi periodicamente rinnovato in forza delle medesime condizioni personali, professionali e ambientali anche da ultimo prospettate, sicché il cambio di indirizzo della Prefettura risulterebbe eccessivamente rigoristico e scollegato dalla situazione soggettiva del richiedente. Un cambio di indirizzo che avrebbe comunque richiesto una motivazione rafforzata, incentrata su sopravvenute circostanze ostative, a fronte del legittimo affidamento vantato dal privato alla perpetuazione del titolo di polizia.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. All’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2024, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 43 del 25 gennaio 2024 con cui ha respinto la domanda cautelare (successivamente confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1868 del 17 maggio 2024).
5. In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. È infondato il primo motivo di ricorso, concernente il difetto di contraddittorio per il mancato inoltro della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Come già precisato nell’ordinanza cautelare, la finalità propria del preavviso di rigetto – ossia l’instaurazione di un contraddittorio pieno con l’istante – è stata garantita dall’Amministrazione nel procedimento che ha condotto all’atto reiettivo qui impugnato: pertanto la prospettata violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 non è apprezzabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
Del resto, “ la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è infatti principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, c.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi (cfr. Cass., sez. trib., n. 654 del 2014 e n. 9697 del 2005, con riferimento ad atti, pur sempre amministrativi, d'imposizione tributaria) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283).
7.1. A tal riguardo, è necessario evidenziare che la Prefettura di Vicenza, con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 18619 del 21 febbraio 2023, ha stabilito di concedere all’istante – “ ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) L. n. 241/1990 ed ai fini delle valutazioni di competenza dello scrivente Ufficio, data l’incompletezza dell’istanza presentata ” – un termine di venti giorni “ per la produzione della seguente documentazione integrativa:
- documenti comprovanti la permanenza alla data odierna e per il prossimo anno del rapporto di collaborazione professionale in passato instaurato dallo -OMISSIS- ( come, ad esempio, richieste di collaborazioni successive a quella datata 25.01.2014 prodotta in atti, copia di relazioni redatte dietro conferimento di specifici incarichi di consulenza per procedimenti giudiziari ancora in corso o documentazione fiscale emessa per la liquidazione delle competenze maturate);
- documentazione comprovante le controversie promosse contro le società [citate nell’istanza] dai relativi dipendenti e collaboratori ancora pendenti o comunque definite con esito negativo per i predetti negli ultimi cinque anni, e per le quali la S.V. ha provveduto a costituirsi in giudizio nelle dedotte qualità di procuratore legale o dalle quali risulta esser stata comunque direttamente coinvolta;
- documentazione comprovante le sanzioni disciplinari adottate negli ultimi cinque anni nei confronti del personale dipendente delle predette società nelle dedotte qualità di procuratore legale delle stesse;
- copia delle denunce-querele eventualmente sporte nell’anno precedente la presente comunicazione per le minacce anonime asseritamente ricevute ”.
L’Autorità prefettizia, nella medesima comunicazione, ha altresì chiesto all’istante di “ precisare: il numero e il contenuto delle minacce cui fa riferimento nell’istanza di rinnovo in esame, nonché il periodo di tempo in cui e le modalità con le quali le stesse sarebbero state ricevute ”.
7.2. A fronte di tale specifica richiesta di integrazione documentale, l’odierno ricorrente, con nota prot. 26401 del 14 marzo 2023: non ha fornito alcuna indicazione sugli incarichi di consulenza ancora in corso, ritenendo sussistenti il segreto professionale ed esigenze di riservatezza; non ha prodotto alcuna documentazione comprovante le controversie promosse contro le società di cui è procuratore speciale, in quanto nella disponibilità dei difensori dallo stesso di volta in volta nominati, i quali “ non autorizzano, per ragioni di segreto professionale, la divulgazione, anche riservata, dei relativi atti ”; ha affermato di non aver mai adottato alcuna sanzione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle società che rappresenta; non ha fornito alcun riscontro sulle denunce-querele sporte per le presunte minacce ricevute, dichiarando di non aver “ provveduto ad evidenziare alcun episodio alla Magistratura inquirente o all’Autorità di P.S., sul condivisibile rilievo che una eventuale pubblicità o clamore delle circostanze ne avrebbe certamente determinato un suo incremento, anche ai fini meramente emulativi ”, nonché in ragione del fatto che “ gli episodi di minaccia sono avvenuti mediante lo strumento telefonico ”.
Di conseguenza l’Amministrazione, a fronte della mancata produzione della documentazione richiesta, ha assunto il provvedimento impugnato, ritenendo non provato il requisito del “ dimostrato bisogno ” dell’arma richiesto dall’art. 42 del T.U.L.P.S.
7.3. Ciò chiarito, deve ritenersi che la Prefettura di Vicenza – attraverso la comunicazione di avvio del procedimento – abbia posto un autovincolo al suo potere discrezionale di rilascio del porto d’arma per difesa personale. Valutando infatti l’istanza come incompleta, cioè come sfornita della prova del predetto “ dimostrato bisogno ”, l’Autorità procedente ha stabilito nel dettaglio la documentazione necessaria per il raggiungimento della dimostrazione circa il possesso del requisito in parola: in tal modo, ha subordinato il rilascio del titolo di polizia all’esibizione della prova documentale, quantomeno, delle minacce dedotte dall’odierno ricorrente.
In forza della fissazione di detto autovincolo, il potere esercitato dall’Amministrazione è risultato, in concreto, vincolato (quindi diretto al mero accertamento delle specifiche circostanze fattuali assunte come condizionanti il rilascio del porto d’armi): donde l’applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, legge n. 241/1990, secondo cui “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che “ in base al combinato disposto tra il primo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 21 octies, la c.d. sanatoria processuale o per raggiungimento dello scopo – cioè la sanatoria che deriva dalla non incidenza dell'omissione procedimentale sul contenuto del provvedimento finale – rimane possibile anche in caso di violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 […] ove si tratti di attività vincolata, quale quella oggi in esame ” (cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I, 26 aprile 2023, n. 61).
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di gravame che si appunta sulla violazione di quest’ultima disposizione.
8. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.
Non si rinviene infatti il difetto di istruttoria e di motivazione nel provvedimento impugnato, siccome l’interessato non ha fornito prove, a supporto della propria istanza, circa il pericolo concreto e attuale per la propria incolumità, tale da giustificare la detenzione di una arma per difesa personale.
Giova premettere che l’Autorità prefettizia, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per difesa personale, deve accertare, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, anche il “ dimostrato bisogno ” dell’arma per il richiedente al fine di proteggersi da una situazione di oggettivo pericolo. Ciò deve avvenire all’esito di una valutazione discrezionale che consideri, in concreto, se i fatti pregressi e le condizioni ambientali e personali, rappresentati dall’istante, siano motivo sufficiente per derogare al generale divieto di portare e detenere armi (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 8 luglio 2024, n. 188; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 4 luglio 2023 n. 1709).
In particolare, l’esistenza del “ dimostrato bisogno ” dell’arma, lungi dal poter essere desunto automaticamente dalla tipologia di attività svolta dal richiedente e dalle modalità del suo svolgersi, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che il Prefetto ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 647; Cons. Stato, Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5354).
Il suddetto requisito non può essere provato, infatti, sulla base della mera appartenenza a una categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica, spettando piuttosto all’interessato dimostrare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia, e ciò anche quando si tratti di richiesta di rinnovo, giacché la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio, se è vero che l’esigenza di dare corso a questa verifica con frequente periodicità è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 del T.U.L.P.S., per cui “ la licenza ha validità annuale ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2023, n. 9209).
8.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha posto a fondamento dell’istanza di rinnovo le seguenti circostanze: la sua attività professionale di consulente del lavoro e di revisore legale dei conti; la sua funzione di procuratore speciale di due società di capitali che contano un numero considerevole di dipendenti (800 e 160); la ricezione di minacce anonime, ancorché mai denunciate; il possesso ininterrotto della licenza di porto d’armi dal 1982.
A fronte di una specifica richiesta di integrazione documentale, l’interessato non ha prodotto alcuna prova a supporto delle circostanze fattuali dedotte nell’istanza denotanti un concreto e attuale pericolo per la propria incolumità personale: in specie, non ha prodotto alcuna evidenza probatoria in ordine agli incarichi di consulenza ancora in corso, alle controversie promosse contro le società di cui è procuratore speciale, alle sanzioni disciplinari dallo stesso irrogate, alle denunce sporte per le minacce ricevute. Neppure ha presentato alcun indizio della effettiva esistenza di tali “ episodi di minaccia […] avvenuti mediante lo strumento telefonico ”, che l’interessato avrebbe potuto facilmente procurarsi attraverso la registrazione delle conversazioni telefoniche.
A ben vedere, il ricorrente ha fornito, come unica motivazione per il rinnovo del titolo di polizia, l’esercizio di una professione che lo espone a potenziali pericoli per la propria incolumità (da parte di dipendenti o di collaboratori) e il ricevimento di minacce telefoniche.
Sennonché né il pericolo per la propria incolumità personale, né il “ dimostrato bisogno ” dell’arma possono essere desunti automaticamente dalla tipologia di attività professionale svolta dal richiedente, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire specifici elementi di prova in ordine alla sua concreta necessità di girare armato.
L’istante ha dunque prospettato all’Autorità procedente una situazione di pericolo soltanto generica e potenziale, slegata da ogni riscontro concreto (in specie, non è stata fornita alcuna prova, neppure indiziaria, che il soggetto possa essere vittima di minacce o di molestie): una rappresentazione che non permette di considerarlo esposto a una situazione di rischio per la propria incolumità caratterizzata da attualità e gravità, come prescritto dal d.m. 24 marzo 1994, n. 371.
Peraltro, dall’istruttoria condotta dalla Questura di Vicenza, compendiata nella nota prot. 101747 del 13 ottobre 2023 riportata nel provvedimento reiettivo, risulta che i reati predatori commessi dal 2020 al 2023 nel quartiere di residenza dell’interessato “ sono in numero irrisorio ”. Analoga situazione è altresì ravvisabile nei comuni ove sono ubicate le sedi di lavoro del richiedente: un accertamento, questo, sull’andamento della criminalità locale condotto dalla Prefettura di Vicenza e non confutato, con opposte allegazioni documentali, da parte del ricorrente.
Ne consegue che gli episodi di presunto allarme esposti dall’istante non solo non risultano suffragati da alcun elemento probatorio allegato alla richiesta di porto d’armi, ma non trovano neppure alcun riscontro negli atti d’archivio e nella banca dati delle forze dell’ordine.
In sostanza, i fattori di rischio evidenziati dal richiedente restano confinati in una sfera meramente ipotetica, poiché il pericolo di subire minacce o molestie da parte di dipendenti o di collaboratori insoddisfatti dalle scelte di politica aziendale è configurabile quale rischio comune a qualsiasi imprenditore o libero professionista che svolga l’attività di consulente del lavoro, di revisore contabile, di rappresentante speciale di una impresa. Figure professionali che nella normalità dei casi non portano un’arma al seguito proprio perché la semplice funzione svolta non comporta di per sé un pericolo concreto e attuale per l’incolumità personale.
Il provvedimento impugnato risulta quindi coerente con i paradigmi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati e si sottrae alle censure in esame, alla luce dell’assenza, nel caso concreto, di indici fattuali denotanti una condizione attuale di grave e potenziale esposizione del privato a rischi per la propria incolumità.
9. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
La circostanza che l’Amministrazione avesse sempre rinnovato il porto d’armi non assume particolare rilievo nella materia in esame, posto che in essa non è configurabile un legittimo affidamento al rilascio del titolo di polizia che prevalga sulla necessità che sussista un concreto ed effettivo bisogno di possedere un’arma a propria difesa.
In specie, il rigetto dell’istanza di porto d’armi, ancorché preceduto da plurimi rinnovi, non richiede una motivazione rafforzata, in quanto il rilascio del titolo in parola, come deroga al divieto generale di portare armi, non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo del titolo e che può portare anche ad una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere dell’autorizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2024, n. 5072), e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 maggio 2024, n. 4274).
Deve rammentarsi, infatti, che il potere di rilasciare la licenza in discussione costituisce una deroga al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110: deroga concedibile in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Pertanto, la circostanza che in passato la medesima licenza fosse stata rilasciata e poi più volte rinnovata non preclude all’Amministrazione la facoltà di operare opposte valutazioni a fronte di una nuova richiesta di rilascio dell’interessato, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia anche soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, purché basato, come nel caso in esame, su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 31 ottobre 2024, n. 2997).
10. Alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere respinto.
11. Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ramon | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.