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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3102/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BASILE CRISTIANO Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. FALCONE ROBERTO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 13 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò posto si osserva che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parte opposta in estrema sintesi evidenziava quanto segue - in merito al grippaggio del motore di destra è stato dimostrato che il successivo grippaggio del motore si è verificato esclusivamente a causa della negligenza ed imperizia del CP_2
e (rispondendo ai capitoli di prova n. 11) e 12) di parte opposta gli CP_3 Parte_2 stessi, nelle rispettive qualità di capo officina e di meccanico che ha eseguito la prova in mare subito dopo la riparazione dell'avaria, avevano accertato che il cicalino
Pag. 3 di 13 dell'allarme termico del motore di destra era fuori servizio e che proprio tale mancato funzionamento era stato la causa dell'eccessivo surriscaldamento del motore e del successivo grippaggio (“Vero è che nel corso della prova in mare i tecnici CP_1 rilevavano che il cicalino dell'allarme termico del motore di destra non funzionava?”
“Si è vero”. “E' vero”. “Vero è che il capo officina della CP_3 Parte_2 CP_1 faceva presente al che il mancato funzionamento del cicalino dell'allarme era Pt_1 stata la causa del grippaggio, non avendo segnalato il surriscaldamento del motore?”
“Si è vero”. “ Si è vero;
io avevo detto al che il quadro CP_3 Parte_2 Pt_1 elettrico di allarme non funzionava e ciò alla presenza dell'elettricista ”) - i CP_4 motori del motoscafo del infatti, sono dotati di un impianto di allarme termico Pt_1
(teste a prova contraria sul cap. 12 di parte opposta) che al momento Parte_2 dell'accensione di ciascun motore emette un segnale acustico di corretto funzionamento
- sull'asserito montaggio di componenti non originali e/o non idonei…l'utilizzo di parti non originali era stato espressamente annunciato e autorizzato dal (doc.4) in Pt_1 quanto, trattandosi di motori vecchi di oltre venti anni, la casa madre ha cessato la produzione dei ricambi originali per cui è necessario ricorrere a componenti prodotte da aziende terze, che spesso sono le stesse che producevano i ricambi marcati
Iveco…identici e compatibili con i ricambi originali – la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dalla ditta (doc.14) Parte_3 specializzata in lavorazioni su motori industriali e autocarri, secondo cui i polverizzatori montati sul motoscafo del sono assolutamente conformi agli standard e misure Pt_1
Bosch pur non essendo Bosch - il teste , rispondendo sul cap.8) difesa Testimone_1 opposta, ha confermato che gli iniettori i polverizzatori e i componenti installati dalla sui motori del ed indicati nella documentazione in atti esibita (doc. CP_1 Pt_1
14,16,17,18,19 e 20) sono ricambi conformi agli originali e specifici per quel tipo di motori - la conformità e idoneità dei ricambi forniti è stata altresì confermata dal teste che interrogato sullo stesso cap.8) dichiara “Si è vero hanno lo stesso Testimone_2 codice, riconosco i documenti mostrati”.
Ciò posto occorre rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Pag. 4 di 13 L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Nel caso non vi è stata valida contestazione da parte opponente.
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito non è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alle argomentazioni di parte opponente.
Al riguardo, i testi escussi hanno riferito - , ex proprietario della Testimone_1 ceduta ai suoi lavoratori…Interrogato sul capitolo n. 8 di parte opposta Parte_3 come ammesso dichiara: si è vero;
gli iniettori come da documentazione in mio possesso sono conformi e compatibili con gli originali avendo gli stessi numeri e codici.
A prova contraria dichiara: cap. 13 no, non è vero;
ho già risposto;
sono uguali ma non della stessa marca.
Teste parte opponente 13. Vero che sono stati da montati Controparte_5 CP_1 polverizzatori sugli iniettori non conformi al tipo richiesto per quei motori? cap. 13 posso dire di aver smontato gli iniettori;
li ho portati a revisionare;
il centro autorizzato
Bosch Diesel di Lugo di Ravenna mi ha riferito che non erano i polverizzatori giusti per quel tipo di motore cap. 14 si è vero;
ho verificato io stesso il grippaggio del motore.
Teste parte opposta, dipendente della dal 1979 al 2022 in qualità di operaio CP_1 responsabile dell'officina meccanica…Interrogato sui capitoli come ammessi dichiara: cap. 3 si è vero, ne sono a conoscenza cap. 6 si è vero;
ho parlato io con il cap. 8 Pt_1 si è vero;
hanno lo stesso codice;
riconosco i documenti mostrati…a prova contraria…cap. 13 sono perfettamente compatibili in quanto riportano le stesse caratteristiche.
Pag. 5 di 13 Teste parte opposta, operaio della dal 2019, sui CP_1 Persona_1 capitoli parte opponente come ammessi dichiara: cap. 3 si è vero l'ho verificato personalmente cap. 4 si è vero cap. 8 si è vero;
non ricordo di preciso il giorno cap. 9 si
è vero cap. 13 nulla so;
sul cap. 12 si è vero;
io avevo detto al BB che il quadro elettrico di allarme non funzionava e ciò alla presenza dell'elettricista . CP_4
Legittime e condivisibili le deduzioni della ove osserva - riguardo le CP_1 dichiarazioni rese da “posso dire di aver smontato gli iniettori, li Testimone_3 ho portati a revisionare;
il centro autorizzato Bosch Diesel di Lugo di Ravenna mi ha riferito che non erano i polverizzatori giusti per quel tipo di motore” – che il teste non potesse sapere con certezza se gli iniettori da lui smontati fossero o meno compatibili.
Alla luce delle testimonianze in atti, le dichiarazioni rese dal teste appaiono CP_5 inesatte e non suffragate da riscontri probatori fondati peraltro per tabulas;
ovvero in particolare da quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione depositata dall'opposta.
Ulteriormente, si richiama l'ordinanza del 06.06.25 ove si statuiva in tal senso…ritenuta la ctu richiesta esplorativa dato il tempo trascorso nonché per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza;
rilevato che tali lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non
è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova,
Pag. 6 di 13 ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Occorre, da ultimo, ma non meno rilevante al fine del decidere, sottolineare le contestazioni sul quantum relativamente alle fatture emesse.
Si metteva in evidenza quanto segue…per ciò che riguarda il quantum si è limitata a versare in atti due fatture che, com'è noto, sono documenti di formazione unilaterale sforniti di efficacia probatori;
le due fatture (n. 79 e 80, doc. 5 e 6 : non vi è CP_1 alcun dettaglio delle somme richieste, raggruppate per macrointerventi senza alcuna distinzione fra costi dei ricambi, materiali e manodopera. Il cliente nella raccomandata del 17.2.2021 richiedeva una specifica dei costi, ma senza ottenerla - i totali richiesti, oltre al costo di ricambi e materiali che benché non espressamente elencati vi saranno stati, comprendono anche la manodopera, che è stata giocoforza addossata al danneggiato, benché anche in tal caso senza alcun dettaglio di ore e costi, nelle somme richieste sotto il profilo della chiarezza e dunque esattezza delle somme richieste non ha dato dimostrazione alcuna della correttezza degli importi pretesi, CP_1 limitandosi ad esporre e fatturare somme senza il minimo fondamento e senza che sia stato possibile, anche in sede processuale, capire l'imputazione di quanto richiesto - compare nella Fatt. 79 la voce €.4.860,00 per sbarco dei motori: ebbene, anche detta voce non è dovuta essendo tale necessità (sbarcare i motori danneggiati al fine di ripararli) dipesa dall'inadempimento di ossia dalla necessità di rettificare il CP_1 motore danneggiato dal suo primo intervento errato, come dall'opposta ammesso, documentalmente accertato e confermato dai testi (in risposta alla domanda 15,
“sì è vero, è una conseguenza del grippaggio”, e “l'ho visto sbarcare CP_5 CP_3 dall'imbarcazione”.
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Vero è che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un
Pag. 7 di 13 valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in esame in cui vi è stata contestazione di importi, la fattura non può costituire un valido elemento di prova, specie nell'ipotesi in cui il debitore non abbia accettato, senza contestare, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. anche Cass. 13651/2006; n. 15832/2011 e n. 6502/1998); il debitore si è opposto, si è di conseguenza aperto un giudizio ordinario in cui la fattura non costituisce più una prova sufficiente dell'esistenza del credito.
Di fatto, parte opponente, sin dal primo atto difensivo, contestava gli importi come richiesti in particolare “…le opere…sono state quantificate da in complessive € CP_1
39.872,15 portate dalle fatture 79 e 80 in atti: ma vi è contestazione non solo sulla corretta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, ma anche sull'ammontare dei prezzi applicati. Per quanto non vi sia alcun elenco in dettaglio, avendo CP_1 esposto in fattura solo il totale ritenuto dovutole, ad un sommario esame risultano esser stati applicati prezzi manifestamente superiori alla media per il tipo di lavoro asseritamente eseguito…D'altra parte va da sé che il costo di quanto descritto in fattura, allorché si indicano come originali pezzi di ricambio che invece originali non sono, è giocoforza superiore, per cui è ipso facto evidente anche a prescindere dalla non corretta esecuzione del lavoro e dai danni cagionati, che il totale riportato sia errato e più alto rispetto a quello astrattamente dovuto.
9.1. Peraltro, ha interamente addebitato CP_1 al cliente, peraltro quantificandoli arbitrariamente, i costi dello sbarco dei motori (€
4.860,00, come indicato nella fatt. 79) pur essendo tale voce dipesa dal proprio inadempimento, ossia dalla necessità di rettificare il motore danneggiato dal suo primo intervento maldestro: anche tale voce dunque, non dovuta, inficia le fatture qui contestate…”.
La fattura diventa quindi un semplice indizio e il creditore (che nel giudizio di opposizione assume la veste di convenuto in senso formale, ma di attore in senso sostanziale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto con tutti i mezzi di prova ordinari.
Quest'ultima rappresenta, come detto, un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
Pag. 8 di 13 prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto ovvero ad esso sottostanti;
un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Nel caso l'attività probatoria espletata non appare sufficiente a confermare le fatture oggetto di contestazione quale indice del rapporto di dare-avere tra le parti processuali;
la non ha formulato alcuna prova diretta al riguardo (cfr. note autorizzate parte CP_1 opposta depositate il 07.04.23).
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso…E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Tribunale Salerno sez. II,
09/07/2020, n.1766).
Per quanto attiene la relazione, in atti, dell'ing. - per la Tes_4 [...]
non parte processuale. Controparte_6
Dalla lettura della stessa emerge…In data 20/05/2020 il Sig. Parte_1
( ) ha consegnato il motore Iveco Aifo 8361 SRM40 dell'imbarcazione CP_7
per effettuare un tagliando ordinario presso l'officina della Pt_4 [...] lavori eseguiti sono stati: sostituzione dell'olio e filtri, registrazione CP_8 cinghie, giro valvole, serraggi vari e controllo livelli con avviamento. In data
29/05/2020 la Ditta Assicurata veniva informata dal Danneggiato, Sig. , Parte_1 che il motore diesel sul si era “bloccato”. Intervenuti sul posto i tecnici potevano verificare l'effettiva avaria del motore (grippaggio), derivato da un surriscaldamento conseguente allo svuotamento del circuito chiuso del liquido refrigerante del motore. La perdita si è verificata da un manicotto, sul quale durante il tagliando il dipendente della che effettuava le lavorazioni ha effettuato verosimilmente un Controparte_9 incompleto serraggio. Conseguentemente il motore si è surriscaldato e le operazioni di verifica dei danni riportati sono state effettuate successivamente dalla CP_8
Pag. 9 di 13 Assicurata…In data 18/06/2020 abbiamo preso contatti con la per Controparte_9 avere informazioni sul sinistro, in data 19/06/2020 abbiamo effettuato una video perizia alla presenza di un dipendente della e del Sig. (Danneggiato). Il Controparte_9 Pt_1 motore era ancora sulla barca e il Dipendente della Ditta Navitec ha riferito la dinamica del sinistro e confermato il blocco del motore. Infine, ci ha indicato dove era avvenuta la perdita del liquido refrigerante. L'entità del danno causato al motore era ancora da verificare in quanto andava rimosso e trasportato in officina per essere smontato. In data
08/07/2020 è stata effettuata una seconda video perizia, con il referente della
[...]
, in quanto erano state effettuate le verifiche sul motore oggetto del sinistro. Il CP_9 danneggiamento è stato molto diffuso e molte componentistiche sono state mandate in
“rettifica” come la testata del motore, il basamento e l'albero del motore. Il danno si è diffuso anche al collettore di scarico e delle “canne” dei cilindri con gli iniettori (n.6) e ad altre componentistiche visionate nel corso della video perizia. Abbiamo richiesto la ricevuta fiscale dell'intervento originario il quale è stato pagato il 29/06/2020 con scontrino fiscale e il rapportino l'intervento è stato fatto il 20/05/2020. La Ditta
Assicurato ha poi consegnato, tramite l'Agente un documento con il valore del Tes_5 motore Iveco Aifo 8361 SRM40 a nuovo di circa € 30.000,00. Infine, è stato consegnato il preventivo per la riparazione del motore per circa € 16.000,00. In stima la manodopera per la riparazione non verrà conteggiata perché la Ditta Assicurata, avendo causato il danno al motore, se ne farà carico lei stessa. Infine, la ha Controparte_9 riferito che il motore potrebbe avere dai 15/20 anni, l'imbarcazione è stata soggetta a numerosi passaggi di proprietà, quindi, è difficile risalire precisamente all'anno, ma ci hanno fornito l'elenco dei ricambi interessati nell'anno 2001. I lavori di riparazione del motore sono stati eseguiti dalla . Controparte_9
Sul valore della relazione si osserva.
Un primo indirizzo giurisprudenziale sembrerebbe assegnare alle dichiarazioni scritte dei terzi la limitata efficacia probatoria che l'art. 116 co. 2 c.p.c….nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova;
ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al
Pag. 10 di 13 giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze de processo e, in particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento…Né può ritenersi che il ricorso alle dichiarazioni scritte dei terzi configuri violazione del principio del contraddittorio atteso che, se è pur vero che le stesse sono raccolte al di fuori del processo, con la produzione in causa sulle stesse si forma il contraddittorio” (cfr. Cass. n.17392/2015, conforme a Cass. n.12763/2000 e n.4666/2003).
Un secondo indirizzo pur richiamando l'orientamento secondo cui gli scritti testimoniali dei terzi estranei alla lite “costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass.
n.23554/2008, n.23788/2014; n. 252/2016), afferma per un verso che “possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.”(cfr. Cass. sez. lav. n.1315/2017) e per altro verso precisa che l'utilizzazione delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti costituisce non già un obbligo del giudice di merito, bensì una facoltà il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. n. 24976/2017).
Nella pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che “Pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, deve tuttavia escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di
Pag. 11 di 13 prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali”.
Per di più la relazione del terzo, quale perizia stragiudiziale, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Sez. 5, ord.
27/12/2018 n. 33503; Cass. Sez. 3, sent. 22/04/2009 n. 9551)»
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci
“inadempimenti” delle parti, siccome entrambe venute meno ai propri obblighi.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
La stessa riconvenzionale non è provata;
non sono stati forniti elementi per poterla avvalorare.
Non vi è prova di negligenza da parte dell'opposta (i testi lo confermano); non è stata fornita prova dell'esecuzione di un lavoro non a regola d'arte; al contrario vi è prova della conformità e idoneità dei ricambi forniti nonché le dichiarazioni testimoniali del provano la circostanza che il quadro elettrico di allarme del natante non Parte_2 funzionasse.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che
Pag. 12 di 13 consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta delle parti processuali tutte, attese le sollevate argomentazioni e l'attività istruttoria espletata, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n.
20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, stante il rigetto della domanda riconvenzionale devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione per i motivi di cui in epigrafe e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda in riconvenzionale;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/09/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 3102/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BASILE CRISTIANO Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
C.F. , con l'Avv. FALCONE ROBERTO CP_1 P.IVA_1
OPPOSTA
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit..
Preliminarmente si evidenzia che l'attualità della controversia è connessa al rispetto dei principi di economia dei giudizi e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Il compito del giudicante è quello di individuare i parametri astratti e le condizioni concrete meritevoli di essere tutelate;
è necessario stabilire, con un sufficiente grado di approssimazione, quando si versi in una situazione d'incertezza tale da legittimare il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte
Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria della parte opposta (attrice sostanziale), che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Preliminarmente giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art
2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass.
4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta .....
l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e
Pag. 2 di 13 supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
Ciò posto si osserva che la norma codificata agli artt. 163 co. 3 n. 4) e 167 co. 1 c.p.c. impone alle parti di esporre in maniera chiara le proprie asserzioni: la sufficienza del livello di tale chiarezza si valuta, caso per caso, in base al criterio, discendente direttamente dal principio del contraddittorio, dell'idoneità dell'affermazione di parte a permettere la difesa avversaria, nel senso che in tanto una allegazione difensiva può valere a provocare l'esame di merito del giudice in quanto sia idonea a inserirsi nel tessuto dei fatti oggetto del processo in maniera tale da consentire il pieno sfogarsi del contraddittorio.
Ne segue che sia quando si afferma che il creditore deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, sia quando, simmetricamente, si afferma che il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, si fa riferimento ad allegazioni che rispondano al già rammentato canone di chiarezza e specificità, con la conseguenza che una allegazione difensiva generica non giova comunque a chi la effettua.
Nel caso in esame, è d'obbligo anche l'applicazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio come stabiliti dalla sentenza delle Sezioni unite n.
13331 del 2001, e recepiti dalla giurisprudenza successiva (Cass. 890/2013; Cass.
15659/2011), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parte opposta in estrema sintesi evidenziava quanto segue - in merito al grippaggio del motore di destra è stato dimostrato che il successivo grippaggio del motore si è verificato esclusivamente a causa della negligenza ed imperizia del CP_2
e (rispondendo ai capitoli di prova n. 11) e 12) di parte opposta gli CP_3 Parte_2 stessi, nelle rispettive qualità di capo officina e di meccanico che ha eseguito la prova in mare subito dopo la riparazione dell'avaria, avevano accertato che il cicalino
Pag. 3 di 13 dell'allarme termico del motore di destra era fuori servizio e che proprio tale mancato funzionamento era stato la causa dell'eccessivo surriscaldamento del motore e del successivo grippaggio (“Vero è che nel corso della prova in mare i tecnici CP_1 rilevavano che il cicalino dell'allarme termico del motore di destra non funzionava?”
“Si è vero”. “E' vero”. “Vero è che il capo officina della CP_3 Parte_2 CP_1 faceva presente al che il mancato funzionamento del cicalino dell'allarme era Pt_1 stata la causa del grippaggio, non avendo segnalato il surriscaldamento del motore?”
“Si è vero”. “ Si è vero;
io avevo detto al che il quadro CP_3 Parte_2 Pt_1 elettrico di allarme non funzionava e ciò alla presenza dell'elettricista ”) - i CP_4 motori del motoscafo del infatti, sono dotati di un impianto di allarme termico Pt_1
(teste a prova contraria sul cap. 12 di parte opposta) che al momento Parte_2 dell'accensione di ciascun motore emette un segnale acustico di corretto funzionamento
- sull'asserito montaggio di componenti non originali e/o non idonei…l'utilizzo di parti non originali era stato espressamente annunciato e autorizzato dal (doc.4) in Pt_1 quanto, trattandosi di motori vecchi di oltre venti anni, la casa madre ha cessato la produzione dei ricambi originali per cui è necessario ricorrere a componenti prodotte da aziende terze, che spesso sono le stesse che producevano i ricambi marcati
Iveco…identici e compatibili con i ricambi originali – la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dalla ditta (doc.14) Parte_3 specializzata in lavorazioni su motori industriali e autocarri, secondo cui i polverizzatori montati sul motoscafo del sono assolutamente conformi agli standard e misure Pt_1
Bosch pur non essendo Bosch - il teste , rispondendo sul cap.8) difesa Testimone_1 opposta, ha confermato che gli iniettori i polverizzatori e i componenti installati dalla sui motori del ed indicati nella documentazione in atti esibita (doc. CP_1 Pt_1
14,16,17,18,19 e 20) sono ricambi conformi agli originali e specifici per quel tipo di motori - la conformità e idoneità dei ricambi forniti è stata altresì confermata dal teste che interrogato sullo stesso cap.8) dichiara “Si è vero hanno lo stesso Testimone_2 codice, riconosco i documenti mostrati”.
Ciò posto occorre rilevare che una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Pag. 4 di 13 L'onere di contestazione deve essere collegato alle asserzioni presenti negli atti contenenti le allegazioni delle parti, sì da consentire alle stesse nonché al giudicante di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
Nel caso non vi è stata valida contestazione da parte opponente.
Nella fattispecie il quadro probatorio acquisito non è certamente idoneo a costituire quell'ulteriore riscontro al fine di dare rilevanza alle argomentazioni di parte opponente.
Al riguardo, i testi escussi hanno riferito - , ex proprietario della Testimone_1 ceduta ai suoi lavoratori…Interrogato sul capitolo n. 8 di parte opposta Parte_3 come ammesso dichiara: si è vero;
gli iniettori come da documentazione in mio possesso sono conformi e compatibili con gli originali avendo gli stessi numeri e codici.
A prova contraria dichiara: cap. 13 no, non è vero;
ho già risposto;
sono uguali ma non della stessa marca.
Teste parte opponente 13. Vero che sono stati da montati Controparte_5 CP_1 polverizzatori sugli iniettori non conformi al tipo richiesto per quei motori? cap. 13 posso dire di aver smontato gli iniettori;
li ho portati a revisionare;
il centro autorizzato
Bosch Diesel di Lugo di Ravenna mi ha riferito che non erano i polverizzatori giusti per quel tipo di motore cap. 14 si è vero;
ho verificato io stesso il grippaggio del motore.
Teste parte opposta, dipendente della dal 1979 al 2022 in qualità di operaio CP_1 responsabile dell'officina meccanica…Interrogato sui capitoli come ammessi dichiara: cap. 3 si è vero, ne sono a conoscenza cap. 6 si è vero;
ho parlato io con il cap. 8 Pt_1 si è vero;
hanno lo stesso codice;
riconosco i documenti mostrati…a prova contraria…cap. 13 sono perfettamente compatibili in quanto riportano le stesse caratteristiche.
Pag. 5 di 13 Teste parte opposta, operaio della dal 2019, sui CP_1 Persona_1 capitoli parte opponente come ammessi dichiara: cap. 3 si è vero l'ho verificato personalmente cap. 4 si è vero cap. 8 si è vero;
non ricordo di preciso il giorno cap. 9 si
è vero cap. 13 nulla so;
sul cap. 12 si è vero;
io avevo detto al BB che il quadro elettrico di allarme non funzionava e ciò alla presenza dell'elettricista . CP_4
Legittime e condivisibili le deduzioni della ove osserva - riguardo le CP_1 dichiarazioni rese da “posso dire di aver smontato gli iniettori, li Testimone_3 ho portati a revisionare;
il centro autorizzato Bosch Diesel di Lugo di Ravenna mi ha riferito che non erano i polverizzatori giusti per quel tipo di motore” – che il teste non potesse sapere con certezza se gli iniettori da lui smontati fossero o meno compatibili.
Alla luce delle testimonianze in atti, le dichiarazioni rese dal teste appaiono CP_5 inesatte e non suffragate da riscontri probatori fondati peraltro per tabulas;
ovvero in particolare da quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione depositata dall'opposta.
Ulteriormente, si richiama l'ordinanza del 06.06.25 ove si statuiva in tal senso…ritenuta la ctu richiesta esplorativa dato il tempo trascorso nonché per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza;
rilevato che tali lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non
è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n.30218/17); ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova,
Pag. 6 di 13 ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Occorre, da ultimo, ma non meno rilevante al fine del decidere, sottolineare le contestazioni sul quantum relativamente alle fatture emesse.
Si metteva in evidenza quanto segue…per ciò che riguarda il quantum si è limitata a versare in atti due fatture che, com'è noto, sono documenti di formazione unilaterale sforniti di efficacia probatori;
le due fatture (n. 79 e 80, doc. 5 e 6 : non vi è CP_1 alcun dettaglio delle somme richieste, raggruppate per macrointerventi senza alcuna distinzione fra costi dei ricambi, materiali e manodopera. Il cliente nella raccomandata del 17.2.2021 richiedeva una specifica dei costi, ma senza ottenerla - i totali richiesti, oltre al costo di ricambi e materiali che benché non espressamente elencati vi saranno stati, comprendono anche la manodopera, che è stata giocoforza addossata al danneggiato, benché anche in tal caso senza alcun dettaglio di ore e costi, nelle somme richieste sotto il profilo della chiarezza e dunque esattezza delle somme richieste non ha dato dimostrazione alcuna della correttezza degli importi pretesi, CP_1 limitandosi ad esporre e fatturare somme senza il minimo fondamento e senza che sia stato possibile, anche in sede processuale, capire l'imputazione di quanto richiesto - compare nella Fatt. 79 la voce €.4.860,00 per sbarco dei motori: ebbene, anche detta voce non è dovuta essendo tale necessità (sbarcare i motori danneggiati al fine di ripararli) dipesa dall'inadempimento di ossia dalla necessità di rettificare il CP_1 motore danneggiato dal suo primo intervento errato, come dall'opposta ammesso, documentalmente accertato e confermato dai testi (in risposta alla domanda 15,
“sì è vero, è una conseguenza del grippaggio”, e “l'ho visto sbarcare CP_5 CP_3 dall'imbarcazione”.
Non vi sono elementi probatori tali, nel rispetto dei limiti anzidetti, che permettono l'accoglimento della domanda di pagamento come formulata.
Vero è che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un
Pag. 7 di 13 valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in esame in cui vi è stata contestazione di importi, la fattura non può costituire un valido elemento di prova, specie nell'ipotesi in cui il debitore non abbia accettato, senza contestare, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. anche Cass. 13651/2006; n. 15832/2011 e n. 6502/1998); il debitore si è opposto, si è di conseguenza aperto un giudizio ordinario in cui la fattura non costituisce più una prova sufficiente dell'esistenza del credito.
Di fatto, parte opponente, sin dal primo atto difensivo, contestava gli importi come richiesti in particolare “…le opere…sono state quantificate da in complessive € CP_1
39.872,15 portate dalle fatture 79 e 80 in atti: ma vi è contestazione non solo sulla corretta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, ma anche sull'ammontare dei prezzi applicati. Per quanto non vi sia alcun elenco in dettaglio, avendo CP_1 esposto in fattura solo il totale ritenuto dovutole, ad un sommario esame risultano esser stati applicati prezzi manifestamente superiori alla media per il tipo di lavoro asseritamente eseguito…D'altra parte va da sé che il costo di quanto descritto in fattura, allorché si indicano come originali pezzi di ricambio che invece originali non sono, è giocoforza superiore, per cui è ipso facto evidente anche a prescindere dalla non corretta esecuzione del lavoro e dai danni cagionati, che il totale riportato sia errato e più alto rispetto a quello astrattamente dovuto.
9.1. Peraltro, ha interamente addebitato CP_1 al cliente, peraltro quantificandoli arbitrariamente, i costi dello sbarco dei motori (€
4.860,00, come indicato nella fatt. 79) pur essendo tale voce dipesa dal proprio inadempimento, ossia dalla necessità di rettificare il motore danneggiato dal suo primo intervento maldestro: anche tale voce dunque, non dovuta, inficia le fatture qui contestate…”.
La fattura diventa quindi un semplice indizio e il creditore (che nel giudizio di opposizione assume la veste di convenuto in senso formale, ma di attore in senso sostanziale) ha l'onere di dimostrare il suo diritto con tutti i mezzi di prova ordinari.
Quest'ultima rappresenta, come detto, un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
Pag. 8 di 13 prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto ovvero ad esso sottostanti;
un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Nel caso l'attività probatoria espletata non appare sufficiente a confermare le fatture oggetto di contestazione quale indice del rapporto di dare-avere tra le parti processuali;
la non ha formulato alcuna prova diretta al riguardo (cfr. note autorizzate parte CP_1 opposta depositate il 07.04.23).
La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso…E ciò anche laddove, intervenuto un pagamento parziale, il creditore reclami la differenza (Tribunale Salerno sez. II,
09/07/2020, n.1766).
Per quanto attiene la relazione, in atti, dell'ing. - per la Tes_4 [...]
non parte processuale. Controparte_6
Dalla lettura della stessa emerge…In data 20/05/2020 il Sig. Parte_1
( ) ha consegnato il motore Iveco Aifo 8361 SRM40 dell'imbarcazione CP_7
per effettuare un tagliando ordinario presso l'officina della Pt_4 [...] lavori eseguiti sono stati: sostituzione dell'olio e filtri, registrazione CP_8 cinghie, giro valvole, serraggi vari e controllo livelli con avviamento. In data
29/05/2020 la Ditta Assicurata veniva informata dal Danneggiato, Sig. , Parte_1 che il motore diesel sul si era “bloccato”. Intervenuti sul posto i tecnici potevano verificare l'effettiva avaria del motore (grippaggio), derivato da un surriscaldamento conseguente allo svuotamento del circuito chiuso del liquido refrigerante del motore. La perdita si è verificata da un manicotto, sul quale durante il tagliando il dipendente della che effettuava le lavorazioni ha effettuato verosimilmente un Controparte_9 incompleto serraggio. Conseguentemente il motore si è surriscaldato e le operazioni di verifica dei danni riportati sono state effettuate successivamente dalla CP_8
Pag. 9 di 13 Assicurata…In data 18/06/2020 abbiamo preso contatti con la per Controparte_9 avere informazioni sul sinistro, in data 19/06/2020 abbiamo effettuato una video perizia alla presenza di un dipendente della e del Sig. (Danneggiato). Il Controparte_9 Pt_1 motore era ancora sulla barca e il Dipendente della Ditta Navitec ha riferito la dinamica del sinistro e confermato il blocco del motore. Infine, ci ha indicato dove era avvenuta la perdita del liquido refrigerante. L'entità del danno causato al motore era ancora da verificare in quanto andava rimosso e trasportato in officina per essere smontato. In data
08/07/2020 è stata effettuata una seconda video perizia, con il referente della
[...]
, in quanto erano state effettuate le verifiche sul motore oggetto del sinistro. Il CP_9 danneggiamento è stato molto diffuso e molte componentistiche sono state mandate in
“rettifica” come la testata del motore, il basamento e l'albero del motore. Il danno si è diffuso anche al collettore di scarico e delle “canne” dei cilindri con gli iniettori (n.6) e ad altre componentistiche visionate nel corso della video perizia. Abbiamo richiesto la ricevuta fiscale dell'intervento originario il quale è stato pagato il 29/06/2020 con scontrino fiscale e il rapportino l'intervento è stato fatto il 20/05/2020. La Ditta
Assicurato ha poi consegnato, tramite l'Agente un documento con il valore del Tes_5 motore Iveco Aifo 8361 SRM40 a nuovo di circa € 30.000,00. Infine, è stato consegnato il preventivo per la riparazione del motore per circa € 16.000,00. In stima la manodopera per la riparazione non verrà conteggiata perché la Ditta Assicurata, avendo causato il danno al motore, se ne farà carico lei stessa. Infine, la ha Controparte_9 riferito che il motore potrebbe avere dai 15/20 anni, l'imbarcazione è stata soggetta a numerosi passaggi di proprietà, quindi, è difficile risalire precisamente all'anno, ma ci hanno fornito l'elenco dei ricambi interessati nell'anno 2001. I lavori di riparazione del motore sono stati eseguiti dalla . Controparte_9
Sul valore della relazione si osserva.
Un primo indirizzo giurisprudenziale sembrerebbe assegnare alle dichiarazioni scritte dei terzi la limitata efficacia probatoria che l'art. 116 co. 2 c.p.c….nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova;
ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico – riservato al
Pag. 10 di 13 giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – con le altre risultanze de processo e, in particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento…Né può ritenersi che il ricorso alle dichiarazioni scritte dei terzi configuri violazione del principio del contraddittorio atteso che, se è pur vero che le stesse sono raccolte al di fuori del processo, con la produzione in causa sulle stesse si forma il contraddittorio” (cfr. Cass. n.17392/2015, conforme a Cass. n.12763/2000 e n.4666/2003).
Un secondo indirizzo pur richiamando l'orientamento secondo cui gli scritti testimoniali dei terzi estranei alla lite “costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (così Cass.
n.23554/2008, n.23788/2014; n. 252/2016), afferma per un verso che “possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ.”(cfr. Cass. sez. lav. n.1315/2017) e per altro verso precisa che l'utilizzazione delle dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti costituisce non già un obbligo del giudice di merito, bensì una facoltà il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. n. 24976/2017).
Nella pronuncia i giudici di legittimità chiariscono che “Pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, nel vigente ordinamento processuale improntato al principio del libero convincimento del giudice, la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, deve tuttavia escludersi che le prove c.d. atipiche possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di
Pag. 11 di 13 prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali”.
Per di più la relazione del terzo, quale perizia stragiudiziale, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Sez. 5, ord.
27/12/2018 n. 33503; Cass. Sez. 3, sent. 22/04/2009 n. 9551)»
Sulla base di questa premessa e di una verifica ispirata a congrui criteri logico giuridici si è provveduto ad una ponderata valutazione comparativa dei reciproci
“inadempimenti” delle parti, siccome entrambe venute meno ai propri obblighi.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
La stessa riconvenzionale non è provata;
non sono stati forniti elementi per poterla avvalorare.
Non vi è prova di negligenza da parte dell'opposta (i testi lo confermano); non è stata fornita prova dell'esecuzione di un lavoro non a regola d'arte; al contrario vi è prova della conformità e idoneità dei ricambi forniti nonché le dichiarazioni testimoniali del provano la circostanza che il quadro elettrico di allarme del natante non Parte_2 funzionasse.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c...
Palese il mancato rispetto dei principi di cui all'art. 1175 e 1375 c.c. circa il comportamento tenuto dalle parti processuali nel dispregio dei rapporti/obblighi previsti.
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che
Pag. 12 di 13 consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Pur se per anni la giurisprudenza ha utilizzato con cautela il principio di buona fede, più di recente l'orientamento appare mutato.
Spiega infatti la Suprema Corte (ex pluribus e solo tra le più recenti, cfr. Cass. n.
22819/2010, Cass. n. 10182/2009, Cass. n. 5348/2009, Cass. n. 1618/2009, Cass. n.
28056/2008, Cass. n. 24733/2008, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 15476/2008) che si tratta di non disattendere quel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost. che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto (art. 1374 c.c.), orienta l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del principio per il quale ciascun contraente è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro se ciò non comporta un apprezzabile sacrificio del proprio interesse.
In definitiva la condotta delle parti processuali tutte, attese le sollevate argomentazioni e l'attività istruttoria espletata, appaiono certamente in contrasto con il principio di buona fede previsto ex lege (cfr. Cass. n. 23033/11, n. 20106/09, n. 10182/09, n. 1618/09 e n.
20399/04).
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, stante il rigetto della domanda riconvenzionale devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione per i motivi di cui in epigrafe e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda in riconvenzionale;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 16/09/2025
Il Giudice
F. Monaco
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