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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Sent.
R.G. 1493/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO Cron. ITALIANO
Il Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA
ha pronunciato la seguente
OGGETTO:
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA- SENTENZA INGIUNZIONE
nella causa civile promossa da , COD. FISC. Parte_1 [...]
, e in persona del legale rappresentante pro- C.F._1 Parte_2
tempore, rappresentati e difesi dall' Avv. Raffaele Doria ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Montella alla via s. Simeone n. 63
OPPONENTI
CONTRO , in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentata e difesa a mezzo del Funzionario delegato dott. Michele Binetti, con domicilio eletto in Bari, Piazza Aldo Moro n.28,
OPPOSTA
------------------------
CONCLUSIONI DEGLI OPPONENTI: ( dal ricorso introduttivo ) “ … nel merito:
dichiarare la nullità della ordinanza ingiunzione emessa dalla in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, per difetto di contestazione immediata, difetto di notificazione, difetto di decisione entro i termini di legge, difetto di motivazione, per in-
sussistenza dei fatti posti a fondamento della stessa nonché per le ulteriori cause indicate in premessa e comunque ravvisabili nella fattispecie;
in via subordinata – salvo ricorso per
Cassazione - dichiarare la assoluta infondatezza ed illegittimità della predetta ordinanza ingiunzione per violazione e falsa applicazione di legge, il tutto in ragione dei motivi innanzi esposti in quanto riferita a contestazione non suffragata dal diritto;
in via ulteriormente gradata,
dichiarare nulla, la ordinanza di pagamento perché emessa in palese violazione di legge, oltre ad essere infondata ed illegittima;
con vittoria di spese, diritti, onorari, spese forfetarie ex art 15
L.P. ed accessori di legge, da attribuire al procuratore antistatario…”
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA REGIONE: “ …dichiarare infondata la presente opposizione, e per effetto confermare l'ordinanza-ingiunzione impugnata...”
MOTIVI DELLA DECISIONE: Con ricorso depositato in data 01.02.2024 gli opponenti impugnavano l'ordinanza ingiunzione di cui al protocollo n.
AOO_149/PROT/20/12/2023/0020720, - Fascicolo SA/2019/0101/BA/AG del 2.12.2023,
regolarmente notificata, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
690,33, comprensiva di €. 10,33 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 5 comma 2 della
Legge n° 38 del 12.12.2016 sanzionata dall'art. 12 comma 1 lett. g) Legge Controparte_2
n. 38/2016. Ed invero, in data 25/03/2019, durante un servizio di controllo del Controparte_2
pag. 2/6 territorio, nell'agro del Comune di Altamura (BA), in località “M.Chiancaro/Pompei
Pantaleo/Mass. , il Raggruppamento Carabinieri Parchi della Stazione Carabinieri CP_3
Parco di Altamura, redigeva verbale di contestazione di illecito amministrativo n.6/2019 poiché
veniva rilevato l'esercizio del pascolo con n. 34 capi di bovini su soprassuolo di zona boscata ricadente sulle particelle 3-67 del fg. 43 dell'agro di Altamura, percorse da fuoco negli ultimi dieci anni. Ne derivava il processo verbale n. 7/2019 notificato a , trasgressore Parte_1
nella qualità di proprietario dei capi bovini, ed alla in qualità di obbligata in Parte_2
solido, nella qualità di comodante dell'uso dei terreni all'attività pascoliva. Gli opponenti deducevano il difetto di motivazione, l'insussistenza della violazione, la nullità del provvedimento per difetto di contestazione immediata, la nullità della ordinanza ingiunzione per decisione intempestiva;
chiedevano, infine, disporsi la sospensione dell'esecutività della ordinanza ingiunzione impugnata. L'istanza di sospensione era rigettata, in mancanza di allegazione e prova circa la sussistenza di un periculum in mora. Si costituiva la CP_1
chiedendo il rigetto della opposizione. Non essendo state formulate richieste istruttorie la causa era rinviata per la discussione e viene ora in decisione. L'opposizione non è fondata. Agli atti di causa è presente il contratto di comodato del 11.10.2018, registrato il 24.10.2018, intercorso tra gli opponenti ed avente ad oggetto, tra gli altri, anche i terreni ove sono stati rinvenuti i bovini al pascolo, ovvero le particelle 3 e 67 del foglio 43 dell'agro di Altamura. Da tale contratto risulta espressamente che i terreni erano dati in comodato ad uso di pascolo di bestiame nei periodi compresi tra il 15 novembre e l'8 giugno di ogni anno. Gli opponenti non hanno poi contestato la circostanza che i predetti terreni fossero stati attinti dal fuoco nei precedenti anni e fossero zona boscata, quindi non hanno contestato l'astratta configurabilità della violazione. Dalla
documentazione in atti, prodotta da parte resistente, risulta concretamente la violazione in quanto: lo stato dei luoghi è stato oggetto di georeferenziazione e di n.26 rilievi fotografici;
l'intera area oggetto di accertamento, tutta contigua, è risultata perimetralmente recintata da filo spinato;
i bovini risultavano non avvicinabili;
la recinzione non consentiva l'ingresso di altro bestiame diverso da quello in questione, di proprietà di durante il Parte_1
sopralluogo del 25/03/2019 i militari non hanno riscontrato la presenza di alcun pastore intento pag. 3/6 alla conduzione al pascolo dei bovini;
dalla consultazione della BDN (Banca Dati Nazionale), il ha trasferito nella suddetta località n. 285 capi di bovini della razza podolica per condurli Pt_1
al pascolo allo stato brado con assegnazione di codice pascolo. Infondata è l'eccezione,
formulata dal , di mancata notifica del verbale di accertamento atteso che il ricorrente era Pt_1
a conoscenza del verbale di accertamento avendo lo stesso rifiutato di firmare la relata di notifica e di ricevere copia del verbale di contestazione (come risulta dalla relativa relata).
Infondata è anche l'eccezione di mancata contestazione immediata, atteso che nel verbale di accertamento, è chiaramente specificato come “non è stato possibile redigere il presente
verbale di contestazione al momento dell'accertamento in quanto è stato necessario effettuare
ulteriori accertamenti tra i quali l'individuazione dei dati catastali, l'individuazione del referente
titolare del diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di violazione”. La contestazione immediata non poteva inoltre essere effettuata perché, come risulta dal verbale, non era stato individuato in loco nessun soggetto cui contestare la condotta. Deve comunque rilevarsi che l'eventuale omissione di contestazione immediata non potrebbe mai portare al riconoscimento dell'illegittimità del verbale di contestazione, e di conseguenza dell'ordinanza- ingiunzione, dal momento che come specificato dalla Cassazione Civile, sez. II, ordinanza n. 34640/2023, “nel
regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione,
anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di
pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando
si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento
della violazione (Cass. 6097/2001; Cass. 27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020;
Cass. 10469/2020; Cass. 26851/2022)”. Infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal e di insussistenza della violazione: risulta dagli atti Pt_1
che in sede di accertamento i verbalizzanti abbiano rilevato la presenza di animali al pascolo in zona precedentemente percorsa dal fuoco ( circostanza, si ripete, mai negata dai trasgressori).
Allo stesso tempo non vi possono essere dubbi circa la proprietà degli animali dal momento che, come chiaramente indicato nel verbale di accertamento, l'area oggetto di verifica era recintata con filo spinato e la stessa risultava oggetto di contratto di comodato per l'utilizzo al pag. 4/6 pascolo in favore del sig. . Parte ricorrente eccepisce infine che il termine di conclusione Pt_1
del procedimento superava ogni criterio di ragionevolezza, dal momento che la legge n.
241/1990 impone di concludere il procedimento amministrativo entro il termine di sessanta giorni. Tale argomentazione non è fondata. Deve in proposito richiamarsi il condivisibile indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione che - con sentenza n. 9591/2006 e più
recentemente con ordinanza n. 19068/2021 - ha specificato che i termini di conclusione del procedimento indicati nella l.n. 241/1990 “sono incompatibili con le disposizioni della L. 24
novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente
contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da
non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione”, precisando che
“resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il
termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 L.
24 novembre 1981, n. 689”. Nel caso che ci occupa il termine di prescrizione risulta rispettato avendo la esercitato la pretesa sanzionatoria prima del termine di cinque anni dalla CP_1
violazione. Deve pertanto rigettarsi l'opposizione e confermarsi la validità dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Nulla per le spese. In proposito si richiama i condivisibili orientamenti giurisprudenziali sul tema. Ed infatti, l' autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24
novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota, nel nostro caso mancante ( cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 9900 del 15-04-
2021 ).
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico addetto al Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile - nella pubblica pag. 5/6 udienza del 24.03.2025, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso ordinanza ingiunzione proposta da e dalla in persona del legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro-tempore, nei confronti della , in persona del Presidente e CP_1
legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
- Rigetta l'opposizione confermando nel merito la validità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
- Nulla per le spese.
Bari, 24.03.2025
Il G.O.P.
Avv. Massimiliano Lella
pag. 6/6