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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2024, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
1
N. R.G. 24173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Alessio Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24173/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il _1 C.F._1
04/02/2001, elettivamente domiciliata presso in Roma, Via
Fregene n. 13, presso lo Studio dell'avv. Nicola Santoro (C.F.
– C.F._2
) Email_1
Ricorrente
1 2
Contro
Controparte_1
- C.F.
[...]
, P.I. con sede in Roma, P.IVA_1 P.IVA_2
Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.
[...]
con i poteri previsti dallo Statuto, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de'
Calboli n. 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: , che C.F._3
la rappresenta e difende
Resistente
OGGETTO: opposizione rilascio immobile ATER
L'opponente ha contestato il provvedimento contenente
Decreto di Rilascio prot. 16265, del 30.03.2023, notificato in data 06.04.2023 (doc. 1), con cui le è stato intimato di rilasciare nel termine di 30 giorni dalla notifica l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Roma, quartiere Ponte
Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6.
Ha rappresentato in fatto che vive con la propria figlia minore nell'immobile sito in Roma, Persona_1
2 3
quartiere Ponte Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6 dal 12.05.2020, a seguito della separazione dal compagno;
e che la ricorrente ed il compagno, padre naturale di
[...]
, si separavano, nell'aprile 2020 e la Per_1 _1
rimaneva disoccupata, con la conseguenza che la stessa si veniva a trovare priva di una dimora fissa per sé e per la figlia (doc. 2)
Pertanto, la insieme con la propria figlia minore, _1
, occupava l'appartamento sito in Roma, Persona_1
quartiere Ponte Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6, il quale risultava libero ed inutilizzato.
Ha dedotto che Il decreto di rilascio notificato alla ricorrente è illegittimo in quanto adottato in violazione di quanto disciplinato dal D.P.R. 1035/1972 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 legge regionale 12/1999. eccesso di potere per la carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Ha indi concluso chiedendo: nel merito accertata la sussistenza del diritto soggettivo di al subentro nel rapporto di locazione _1
dell'alloggio sito in Roma, quartiere Ponte Mammolo, Via
Fossacesia 21, scala Q, int. 6, dichiarare nullo, annullato, inefficace e comunque revocare il Decreto di Rilascio prot.
3 4
16265, del 30.03.2023, notificato in data 06.04.2023 con cui è stato intimato alla ricorrente di rilasciare nel termine di 30 giorni dalla notifica il predetto alloggio di edilizia residenziale pubblica e ogni altro atto, precedente o conseguente a quello quivi impugnati e ancora sconosciuti.
Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio.
Si è costituito l che ha concluso: CP_1
IN VIA PRELIMINARE a) dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza della domanda di sospensione del provvedimento e per l'effetto confermarne la legittimità per mancanza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris;
b) dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione per tutto quanto sopra detto e per l'effetto dichiarare il decreto valido ed efficace;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte della signora in danno dell'alloggio di proprietà _1 CP_1
rigettare tutte le domande dalla medesima proposte in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto di rilascio oggi impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
È stata respinta la istanza di sospensione.
4 5
La causa è stata decisa a seguito di rinvio per la odierna udienza.
Nel merito, la domanda è infondata.
La vicenda può essere risolta a livello documentale.
Si tratta di opposizione al decreto di rilascio emessa per mancanza di requisiti.
La resistente occupa un alloggio di proprietà in CP_1
mancanza di un qualsivoglia provvedimento o titolo che possa costituire riconoscimento giuridico della sua permanenza all'interno dello stesso.
Tale comportamento illegittimo è documentalmente provato anche dal verbale della Polizia Municipale in sede di sopralluogo. Del resto la gravità del reato – occupazione di un alloggio di proprietà di un ente pubblico, quale quello de quo e, quindi, violazione del diritto di proprietà insistente su un bene indisponibile – si rinviene nella stessa previsione di perseguibilità ex officio, come è avvenuto nella fattispecie.
INvero, il disagio economico e sociale non può giustificare tale arbitrario ed illegale comportamento, il quale integra astrattamente una ipotesi di reato, né può costituire presupposto per una eventuale regolarizzazione del rapporto con l' di Roma, come invece invocato dalla controparte. CP_1
5 6
Sul punto la giurisprudenza di questo tribunale è costante nel ritenere “L'assegnazione di un immobile ERP può e deve, pertanto, effettuarsi solo a mezzo di apposito atto scritto, solo all'esito del procedimento inteso della verifica dei presupposti dettati dalla L.R. Lazio 12/1999, presupposti rappresentati, in particolare, dalla utile collocazione degli aspiranti all'assegnazione di immobile di ERP nelle graduatorie periodicamente stilate dagli Enti proprietari o gestori di detta tipologia di immobili” (cfr. Trib. Roma sentenza n. 7790 del 18/05/2023).
La circostanza che la ricorrente deduca di aver pieno diritto a chiedere la regolarizzazione dell'occupazione dell'immobile non può infatti supplire alla procedura richiesta ex lege, che non risulta ritualmente attivata.
Ne consegue che il ricorso non può essere accolto.
La domanda va, quindi, respinta, per quanto sopra illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
6 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott. Alessio Liberati definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Roma data del deposito
IL GIUDICE
dott. Alessio Liberati
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N. R.G. 24173/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sesta sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Alessio Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24173/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il _1 C.F._1
04/02/2001, elettivamente domiciliata presso in Roma, Via
Fregene n. 13, presso lo Studio dell'avv. Nicola Santoro (C.F.
– C.F._2
) Email_1
Ricorrente
1 2
Contro
Controparte_1
- C.F.
[...]
, P.I. con sede in Roma, P.IVA_1 P.IVA_2
Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.
[...]
con i poteri previsti dallo Statuto, CP_2
elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de'
Calboli n. 20/E, presso l'avv. Alfonsina Di Domenico dell'Avvocatura dell'Ente (C.F.: , che C.F._3
la rappresenta e difende
Resistente
OGGETTO: opposizione rilascio immobile ATER
L'opponente ha contestato il provvedimento contenente
Decreto di Rilascio prot. 16265, del 30.03.2023, notificato in data 06.04.2023 (doc. 1), con cui le è stato intimato di rilasciare nel termine di 30 giorni dalla notifica l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Roma, quartiere Ponte
Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6.
Ha rappresentato in fatto che vive con la propria figlia minore nell'immobile sito in Roma, Persona_1
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quartiere Ponte Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6 dal 12.05.2020, a seguito della separazione dal compagno;
e che la ricorrente ed il compagno, padre naturale di
[...]
, si separavano, nell'aprile 2020 e la Per_1 _1
rimaneva disoccupata, con la conseguenza che la stessa si veniva a trovare priva di una dimora fissa per sé e per la figlia (doc. 2)
Pertanto, la insieme con la propria figlia minore, _1
, occupava l'appartamento sito in Roma, Persona_1
quartiere Ponte Mammolo, Via Fossacesia 21, scala Q, int. 6, il quale risultava libero ed inutilizzato.
Ha dedotto che Il decreto di rilascio notificato alla ricorrente è illegittimo in quanto adottato in violazione di quanto disciplinato dal D.P.R. 1035/1972 e la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 legge regionale 12/1999. eccesso di potere per la carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Ha indi concluso chiedendo: nel merito accertata la sussistenza del diritto soggettivo di al subentro nel rapporto di locazione _1
dell'alloggio sito in Roma, quartiere Ponte Mammolo, Via
Fossacesia 21, scala Q, int. 6, dichiarare nullo, annullato, inefficace e comunque revocare il Decreto di Rilascio prot.
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16265, del 30.03.2023, notificato in data 06.04.2023 con cui è stato intimato alla ricorrente di rilasciare nel termine di 30 giorni dalla notifica il predetto alloggio di edilizia residenziale pubblica e ogni altro atto, precedente o conseguente a quello quivi impugnati e ancora sconosciuti.
Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio.
Si è costituito l che ha concluso: CP_1
IN VIA PRELIMINARE a) dichiarare l'inammissibilità e
l'infondatezza della domanda di sospensione del provvedimento e per l'effetto confermarne la legittimità per mancanza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris;
b) dichiarare l'inammissibilità della proposta impugnazione per tutto quanto sopra detto e per l'effetto dichiarare il decreto valido ed efficace;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertata e dichiarata l'occupazione sine titulo da parte della signora in danno dell'alloggio di proprietà _1 CP_1
rigettare tutte le domande dalla medesima proposte in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto di rilascio oggi impugnato.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
È stata respinta la istanza di sospensione.
4 5
La causa è stata decisa a seguito di rinvio per la odierna udienza.
Nel merito, la domanda è infondata.
La vicenda può essere risolta a livello documentale.
Si tratta di opposizione al decreto di rilascio emessa per mancanza di requisiti.
La resistente occupa un alloggio di proprietà in CP_1
mancanza di un qualsivoglia provvedimento o titolo che possa costituire riconoscimento giuridico della sua permanenza all'interno dello stesso.
Tale comportamento illegittimo è documentalmente provato anche dal verbale della Polizia Municipale in sede di sopralluogo. Del resto la gravità del reato – occupazione di un alloggio di proprietà di un ente pubblico, quale quello de quo e, quindi, violazione del diritto di proprietà insistente su un bene indisponibile – si rinviene nella stessa previsione di perseguibilità ex officio, come è avvenuto nella fattispecie.
INvero, il disagio economico e sociale non può giustificare tale arbitrario ed illegale comportamento, il quale integra astrattamente una ipotesi di reato, né può costituire presupposto per una eventuale regolarizzazione del rapporto con l' di Roma, come invece invocato dalla controparte. CP_1
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Sul punto la giurisprudenza di questo tribunale è costante nel ritenere “L'assegnazione di un immobile ERP può e deve, pertanto, effettuarsi solo a mezzo di apposito atto scritto, solo all'esito del procedimento inteso della verifica dei presupposti dettati dalla L.R. Lazio 12/1999, presupposti rappresentati, in particolare, dalla utile collocazione degli aspiranti all'assegnazione di immobile di ERP nelle graduatorie periodicamente stilate dagli Enti proprietari o gestori di detta tipologia di immobili” (cfr. Trib. Roma sentenza n. 7790 del 18/05/2023).
La circostanza che la ricorrente deduca di aver pieno diritto a chiedere la regolarizzazione dell'occupazione dell'immobile non può infatti supplire alla procedura richiesta ex lege, che non risulta ritualmente attivata.
Ne consegue che il ricorso non può essere accolto.
La domanda va, quindi, respinta, per quanto sopra illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione VI, in persona del Giudice dott. Alessio Liberati definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Roma data del deposito
IL GIUDICE
dott. Alessio Liberati
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