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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 giugno 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a , via G. La Farina n. 263/n, C.F. Pt_1
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, c.f. P.IVA_1
, del Foro di Catania, per procura in atti, C.F._1
appellante
contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catania il 28.08.1984, c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_4 in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Taormina il 27.01.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sidoti
(C.F. ) per procure in atti, CodiceFiscale_5
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza resa a verbale del 5.10.2022 n. 1631 del
Tribunale di Messina – “Morte”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 12 settembre 2012 gli odierni appellati, Controparte_1
ed , convenivano in giudizio l CP_2 Controparte_3 CP_4
premettendo che:
a) In data 21 gennaio 2011 (coniuge della signora Persona_1 CP_1
e padre di ) era stato ricoverato presso l'UOC di Cardiologia CP_2 CP_3
dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, ove era stato sottoposto ad angioplastica coronarica percutanea (PCTA), con impianto di stents, per venire dimesso in data 26 gennaio;
b) Nella notte seguente, alle ore 4,20 circa del 27 gennaio, egli era stato riportato presso il pronto soccorso del medesimo ospedale per un forte dolore in sede precordiale, e veniva sottoposto ad ECG, prelievo ematochimico e consulenza cardiologica;
c) A seguito di arresto cardiaco, nonostante il tentativo di rianimazione, il signor era deceduto alle ore 6:00 del 27 gennaio 2011. CP_2
Ciò premesso, gli attori in primo grado chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento iure hereditatis del danno Parte_1
tanatologico sofferto dal de cuius all'approssimarsi del decesso, nonché del
risarcimento iure proprio per danno patrimoniale (danno emergente consistente nelle spese funerarie e lucro cessante consistente nell'apporto economico fornito dalla vittima alla famiglia), e del danno non patrimoniale
derivante dalla perdita del rapporto parentale, per essere la morte del CP_2
imputabile a negligenza del personale medico del pronto soccorso dell'ospedale
San Vincenzo. In particolare, la negligenza sarebbe consistita in una condotta attendista del personale di pronto soccorso, a fronte di un quadro cardiaco chiaro e preoccupante, da trattare immediatamente con opportuna terapia farmacologica.
2. Nella resistenza della convenuta, la quale contestava nel merito la fondatezza della pretesa degli attori, e dopo l'espletamento CTU e l'audizione di testimoni, il Tribunale di Messina, con sentenza 5 ottobre 2022, n. 1631,
accoglieva nel merito tutte le domande attoree, condannando l al CP_4
risarcimento
a) “in favore degli attori, in qualità di eredi di , Persona_1
dell'importo di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo per
le ragioni di cui in parte motiva;
b) (…) a titolo di risarcimento iure proprio delle seguenti somme:
euro 521.023,30 in favore di Controparte_1
euro 277.904,00 ciascuno in favore di e di Controparte_3 CP_2
[...]
oltre interessi come in parte motiva”.
3. Avverso la sentenza, l ha proposto appello, chiedendone la CP_4
riforma per i seguenti motivi.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha rilevato la contraddittorietà nella motivazione della sentenza in merito alla responsabilità extra-contrattuale dell'Asp, in relazione al danno parentale subito iure proprio
dagli appellati. In particolare, l'Asp ha dedotto che il Tribunale, dopo aver correttamente inquadrato la domanda di danno per perdita del rapporto parentale nella cornice dell'illecito aquiliano, non abbia poi proceduto all'accertamento della responsabilità secondo i canoni richiesti per lo stesso, non avendo gli attori in primo grado provato il nesso causale tra la dedotta omissione colposa dei medici ed il decesso del congiunto.
Cont Ancora, l ha ritenuto di individuare una contraddizione nel ragionamento dell'organo giudicante, consistente nel rigetto dell'eccezione di genericità della domanda per mancata determinazione del quantum, in ragione del titolo dedotto dagli attori, per poi procedere alla riqualificazione del titolo stesso, posto a fondamento delle domande proposte iure proprio, da responsabilità contrattuale ad extra contrattuale.
4.1 - Il motivo di gravame non è fondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, partendo dal secondo rilievo, a giudizio della Corte l'appellante confonde e mescola due piani diversi: da un lato, il rigetto dell'eccezione di genericità della pretesa risarcitoria;
dall'altro, la riqualificazione del titolo della responsabilità.
4.1 1 - Infatti, il Tribunale ha correttamente escluso che la citazione fosse nulla per genericità della pretesa, essendo ammissibile una domanda che, come nel caso in esame, sia indeterminata nel quantum, ma ove siano specificate le singole ragioni giuridiche prospettate e gli elementi fattuali nelle quali si articola la "causa petendi", considerati sufficienti per procedere alla precisa individuazione del petitum ed alla conseguente determinazione del quantum
(“Nel caso di specie, peraltro, gli attori hanno puntualmente fornito la descrizione dei danni asseritamente subiti, operando un preciso distinguo tra tipologia di
danno il cui risarcimento spetta loro, partitamente, iure ereditario e iure proprio,
tanto bastando a delimitare l'oggetto della domanda sulla quale la convenuta è
chiamata a confrontarsi”.
4.1.2 - Valutazione totalmente diversa, ritiene la Corte, è invece quella relativa all'inquadramento giuridico e normativo delle domande di risarcimento introdotte nel giudizio, che competono sempre e comunque al giudice, sulla base degli
alligata et probata: ne consegue che il Tribunale ha correttamente inquadrato i diversi titoli di responsabilità secondo la norma giuridica di riferimento, sulla base del principio iura novit curia, superando la qualificazione dell'azione data dagli attori al momento dell'introduzione del giudizio.
4.2 - Non coglie, quindi, nel segno la censura dell'appellante, secondo cui
“Delle due una. O la citazione non è generica perché il titolo/i titoli sono stati
correttamente indicati – e non è questo il caso – o il giudice può legittimamente
modificare la qualificazione giuridica della fattispecie – e però, in questo caso, la
citazione deve dirsi generica, considerato anche l'assoluta indeterminatezza del
quantum”. Infatti, la non genericità della citazione sulla base di una adeguata prospettazione di elementi di fatto e di diritto non preclude, come detto, al giudice di dare diversa veste giuridica alla domanda, con l'applicazione di un diverso regime probatorio, nei limiti di quanto allegato.
5. Da quanto detto, consegue che bisogna procedere a valutare il profilo principale del motivo di gravame, e cioè se il Giudice ha correttamente valutato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte degli odierni appellati;
tale profili va analizzato unitamente al terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha contestato gli esiti della CTU esperita in primo grado ed utilizzata dal Giudice per affermare la sussistenza del contestato nesso di causalità, per essere l'accertamento peritale lacunoso e carente, nonché generico.
5.1 - In punto di diritto, va ricordato che mentre la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto,
è qualificabile come extracontrattuale (Cass. 26 luglio 2021, n. 21404),
la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale (Cass. 2 settembre 2022, n. 25972), sicchè, quanto all'onere probatorio, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (vedi, ex multis, Cass. 21 ottobre 2024, n. 27142; Cass. 26 luglio
2017, n. 18392). Peraltro, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile" (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315) si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd.
probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cass. 27 luglio 2021, n.
21530; Cass. 11 giugno 2024, n. 16199; Cass. 10 novembre 2015, n. 22876). Pertanto, bisogna procedere, con ordine, a valutare il nesso eziologico tra omissione medica e aggravamento della patologia, e successivamente l'efficacia dell'eventuale condotta doverosa del personale sanitario sul decorso causale.
5.2 – Tutto ciò premesso, deve ritenersi infondato il rilievo di parte appellante secondo cui sarebbe impossibile individuare con certezza la causa della morte,
in assenza di rilievi autoptici, e di conseguenza il nesso causale, assumendo l'Azienda sanitaria che il collegamento tra la morte del e la patologia CP_2
che ha portato all'intervento dei giorni precedenti sia da considerarsi una “mera prossimità temporale”. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non v'è motivo di discostarsi, “in tema di responsabilità per
attività sanitaria, le cause del decesso a seguito di intervento chirurgico non
debbono essere provate necessariamente a mezzo di esame autoptico, attesa
l'inesistenza, in tale ambito, di alcuna prova legale e, dunque, l'ammissibilità del
ricorso anche a quella indiziaria” (Cass. 10 novembre 2015, n. 22876).
5.3 - Il c.t.u. ha affermato che “in mancanza di rilievo autoptico che solo
avrebbe potuto fugare ogni dubbio su altre eventuali cause, è presumibile che
…” la morte sia dovuta ad infarto miocardico non tempestivamente trattato. E le considerazioni su cui si basa questa affermazione – che verranno approfondite di qui a poco – sono coerenti con il principio giurisprudenziale secondo cui “in
tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato
al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto
conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella
valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma
altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori
o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la
decisione” (ex multis, Cass. 26 settembre 2024, n. 25805).
Il c.t.u. ha infatti correttamente proceduto a valutare la condizione clinica del nelle ore immediatamente precedenti alla morte, alla luce dell'ECG, CP_2
nonché la sua condizione generale: in particolare, nell'ECG effettuato alle ore
4.22 del 27 gennaio si legge “tachicardia sinusale”, “infarto infero-posteriore acuto”, e l'indicazione di “ECG anormale”. In merito al quadro clinico generale,
emergente dagli atti prodotti dagli attori in primo grado, va considerato il ricovero dei giorni precedenti presso la medesima struttura, durante il quale si era proceduto ad angioplastica con impianto di stent medicali, nonché l'intervento cui il paziente era stato già sottoposto in precedenza (giugno 2010) di angioplastica,
complicata da un episodio di fibrillazione ventricolare. In considerazione di ciò, il
CTU ha proceduto ad indicare quale sarebbe stata la corretta procedura da seguire, secondo le leges artis della materia. In particolare, ha spiegato come il medico di guardia al PS, a fronte di “indiscutibili segni di infarto acuto” emergenti dall'ECG e dalla sintomatologia (“forti dolori nella regione precordiale”), avrebbe dovuto disporre il trasferimento immediato in UTIC (unità di terapia intensiva coronarica) e provvedere immediatamente alla terapia prevista per paziente ischemico, quale era il (morfina per trattamento del dolore, terapia anti- CP_2
ischemica ed anticoagulante). A tacere del fatto che secondo le testimonianze dei parenti del , gli stessi hanno subito fatto presente la necessità di CP_2
accompagnare il paziente nel reparto di cardiologia, in cui lo stesso era stato ricoverato fino al giorno prima. Al contrario, risulta agli atti, nella cartella clinica del pronto soccorso, che nulla di tutto questo sia stato fatto nell'immediatezza dell'ECG, per poi procedere, dopo circa 40 minuti, alle 5.02, alla richiesta di consulenza del cardiologo del PS. Poco dopo l'arrivo del medico cardiologo,
come risulta dal diario clinico, il paziente è andato in arresto cardiaco, e nonostante il tentativo di rianimazione, è deceduto. Il consulente, pertanto, ha ritenuto, condivisibilmente, che l'arresto cardiaco sia stato conseguenza dell'
“infarto infero-posteriore acuto”, non tempestivamente trattato dal personale sanitario, secondo l'id quod plerumque accidit.
Sarebbe stato onere di controparte, attuale appellante, dimostrare eventualmente che un impedimento, imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, abbia agito sulla catena causale, tanto da incidere sulla causa della morte, escludendo la condotta omissiva del personale sanitario dalla serie causale. In assenza di una prova del suddetto evento, ed a fronte della valutazione secondo cui “è più probabile che non” che l'intervento immediato del personale sanitario dell'ospedale, con la somministrazione tempestiva della terapia farmacologica normalmente praticata in casi simili, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento morte, bene ha fatto il Giudice a ritenere assolto l'onere probatorio.
Infatti, di nessun rilievo sono le contestazioni dell'appellante secondo cui il
CTU si esprime solo in termini possibilistici, e con un giudizio sulla causalità ex post. In realtà, il perito afferma chiaramente: “Si ribadisce il concetto che il
paziente per più di 40 minuti è rimasto al Pronto Soccorso senza che gli fosse
praticata alcun tipo di terapia, a fronte di una chiarissima sindrome coronarica
acuta con STEMI, che andava, in prima istanza, come da linee guida, trattata
farmacologicamente. A tal proposito è da sottolineare che, in presenza di SCA
con STEMI, la somministrazione di eparina non frazionata, come da dosaggio indicato nella CTU, è considerata, secondo le linee guida, il trattamento standard
pre-procedurale, che in ogni caso avrebbe potuto portare ad uno stop o
quantomeno ad un rallentamento del processo trombotico in itinere. In tale ottica
poteva essere presa in considerazione anche la somministrazione di farmaci
fibrinolitici, al fine di ridurre il più possibile i tempi di ischemia e di conseguenza
l'area infartuale”. È evidente, pertanto, che l'intervento tempestivo avrebbe fortemente scongiurato la possibilità della morte, come anche si ricava dai dati statistici forniti dal CTU, in risposta alle osservazioni, attinenti al caso di specie,
e considerando le varie casistiche, con una probabilità di sopravvivenza tra l'80
% ed il 92 %.
5.4 - Pertanto, il motivo di gravame in esame, fondato sull'asserita insufficienza del quadro probatorio fornito dagli attori in primo grado e sulla nullità e contraddittorietà della CTU a giudizio della Corte non può essere accolto, in quanto il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato tutte le acquisizioni probatorie, alla luce delle cartelle cliniche allegate, delle testimonianze raccolte,
e della ampia, motivata, logica disamina effettuata dal CTU nella consulenza, in stretta aderenza alle predette emergenze fattuali ed alle considerazioni medico-
legali: ciò in quanto l'accertamento peritale, contrariamente alle difese dell'appellante, corrisponde al concetto di "causa più probabile", avendo escluso dal giudizio di comparazione che altre spiegazioni causali fossero plausibili ed avendo anzi individuato una condotta negligente da parte dei sanitari che avevano avuto in cura d'urgenza il . CP_2 6. Con il secondo motivo di gravame, l ha rilevato CP_4
l'insussistenza dei requisiti per la liquidazione del danno catastrofale, per non avere il percepito l'avvicendarsi della morte. CP_2
6.1 - Anche tale motivo non merita accoglimento, in quanto è pacifico agli atti che il fosse lucido e vigile al momento del nuovo ricovero sino al CP_2
momento dell'arresto cardiaco finale, dunque per circa un'ora e mezza dall'arrivo in ospedale.
Occorre, infatti, distinguere il danno morale terminale (o da lucida agonia o
catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, che è
risarcibile indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando solo l'intensità della sofferenza medesima, dal danno biologico terminale, che è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23 marzo 2024, n. 7923).
6.2 – Ora, nel caso di specie gli attori hanno chiesto il risarcimento del primo tipo di danno, allegando la sofferenza che il de cuius aveva sopportato e manifestato a seguito del grave malore nella notte del 26/27 gennaio 2011, del tutto verosimile e plausibile per le circostanze di seguito evidenziate.
Contr Intanto, priva di rilievo giuridico e medico-legale è la deduzione dell'
secondo cui, essendo il soggetto privo di qualsivoglia conoscenza medica, non avrebbe potuto avere contezza dell'approssimarsi della morte, ed anzi avrebbe dovuto tranquillizzarsi a fronte della passività del personale sanitario, segno incontrovertibile di una situazione tenuta sotto controllo. Vale, al contrario,
evidenziare che il – il quale, lo si ripete, risulta essere stato lucido e CP_2
cosciente sino all'arresto cardiaco - era certamente consapevole della propria situazione clinica, essendo peraltro reduce da un pregresso importante intervento al cuore mesi prima e da poche ore da altro ricovero per sottoporsi ad una angioplastica coronarica;
aveva, invero, percepito un forte dolore al petto
(precordiale), pienamente compatibile con un infarto in atto. Ne consegue che, in assenza di prova contraria, gli elementi in atto fanno fondatamente presumere che egli, anche per avere da tempo siffatta patologia cardiaca, è stato perfettamente in grado di percepire la gravità della situazione, nonostante il pregresso intervento, evidentemente non risolutivo, ed abbia potuto, nel ristretto arco temporale in questione, elaborare e rappresentarsi il rischio di morte, quale possibile esito del grave ulteriore malanno cardiaco, sorto improvvisamente dopo essere stato dimesso poche ore prima.
Si tratta di circostanze che legittimano la liquidazione del danno da lucida agonia, riconosciuto dal Tribunale, avendo gli attori/appellati adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante.
Cont 7. Con il quarto motivo di gravame, in subordine, l ha contestato la quantificazione operata dal Giudice di prime cure in rapporto sia al danno da lucida agonia liquidato iure hereditatis, sia al danno patrimoniale da lucro cessante, richiesto dagli attori in primo grado iure proprio. 7.1 - Per quanto riguarda l'ammontare liquidato iure hereditatis, e cioè il
danno catastrofale, il Tribunale ha ritenuto di liquidarlo in via equitativa per euro
5.000,00, somma ritenuta eccessiva dall'appellante.
7.1.1 - A giudizio della Corte, pur nel contesto di un criterio risarcitorio discrezionale, deve farsi riferimento a dei valori predeterminati ed obiettivi, come le Tabelle del Tribunale di Milano del 4 giugno 2024 (“Criteri orientativi per la
liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale”) che per i primi tre giorni di c.d. lucida agonia fissano un tetto massimo convenzionalmente stabilito in
35.247,00 euro.
7.1.2 - Partendo da tale limite e dalla regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura,
alla speranza di sopravvivere: così le citate Tabelle), a giudizio della Corte è
maggiormente congrua la somma di € 1.500,00: essa viene determinata partendo dal valore “orario” di quella liquidazione € (35.247,00 / 72 =) 489,54, rapportato ad un'ora e mezza e raddoppiato per la maggiore incidenza nel primissimo periodo di sofferenza, con arrotondamento in aumento.
7.1.3 - In tali limiti il motivo di appello può essere accolto.
Cont 7.2 - Per il danno patrimoniale da lucro cessante, i rilievi dell' sono i seguenti:
a) L'aver, il Giudice, erroneamente considerato come reddito annuale al netto di prelievi fiscali del la somma di euro 15.808,00 in luogo di quella di CP_2
euro 12.459,00 b) Non aver tenuto conto, nel liquidare la voce di danno a favore del coniuge,
della somma di euro 5.750,00, percepita dalla ome pensione di CP_1
reversibilità
c) Non aver ritenuto che il figlio , già nel secondo anno Controparte_3
successivo alla morte del padre, avrebbe conseguito un reddito sufficiente a renderlo economicamente indipendente, per euro 11.407,00.
7.2.1 - In merito al primo punto, è corretta la base di calcolo individuata dal
Giudice di prime cure. Guardando infatti la dichiarazione dei redditi del defunto
, per l'anno di imposta 2010, prodotto agli atti di causa, si evince CP_2
chiaramente come il Giudice sia partito dal reddito complessivo di euro
16.538,00, per poi sottrarvi l'imposta netta, per euro 730,00, con un risultato di finale di euro 15.808,00, come reddito al netto delle imposte del de cuius. Il rilievo pertanto è infondato.
7.2.2 - In merito al secondo punto, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha statuito che “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di
persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale
della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in CP_5
conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela
previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non
geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze
prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”
(Cass. SSUU 22 maggio 2018, n. 12564).
Tale orientamento, che pone un punto fermo rispetto a pregresse oscillazioni giurisprudenziali, parte dal principio della compensatio lucri cum damno, nel senso che “se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno
non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare
quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato
del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 c.c., il quale implica,
in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga
anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della
regola della causalità giuridica”. In altri termini, aggiunge la Corte, “il danneggiato
(…) deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si
sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito”.
Ora, nel caso in cui, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale, “si tratta di stabilire se
l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per
effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale
con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella
provvidenza debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il
risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente
diminuzione dell'ammontare del risarcimento”.
Le Sezioni Unite affermano che, nelle ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno,
della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa. In sostanza,
la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per
legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una
reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni (es. in ipotesi di emotrasfusioni, l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210 ed il risarcimento del danno).
Al contrario, non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio
l'ipotesi in cui manchi il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria: “in tutti i casi in cui sia una norma
legislativa ad attribuire, "senza regolare l'eventuale rapporto con il tema
risarcitorio", un vantaggio collaterale, il giudice della responsabilità civile non può
procedere, tout court, ad effettuare l'operazione compensativa o di defalco”.
Infatti, “non corrisponde al principio di razionalità-equità che la sottrazione del
vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il
beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito
finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo
preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa abbia subito l'illecito rispetto
a chi colpevolmente lo abbia causato”.
In tale contesto, la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, “è una forma di tutela previdenziale nella quale
l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una
presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto,
i quali sono i soggetti protetti”. Pertanto, “l'erogazione della pensione di
reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le
conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto
dell'illecito del terzo. Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto l'adempimento di una
promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il
sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare
la propria posizione previdenziale”. Infatti, la causa più autentica di tale
beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei
contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si
configurerano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla
circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la
morte”.
Tale interpretazione, peraltro, non abroga – come paventato dagli oppositori di tale tesi - l'azione di surrogazione spettante all'ente previdenziale, pechè, come chiarito dalla Suprema Corte, “nessuna delle norme richiamate nella sentenza n.
13537 del 2014 lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro
CP_ dell' nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico
di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la
morte del congiunto”. Invero, la surrogazione dell'art. 1916, quarto comma, c.c.
si applica alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro;
l'art. 14 della legge 12 luglio 1984, n. 222, prevede la surroga delle prestazioni in tema di invalidità pensionabile, che non sono assimilabili alla pensione di reversibilità ai superstiti;
analogamente, l'art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce sì, a vantaggio dell'ente erogatore, il recupero, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, delle prestazioni erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, ma con riguardo alle pensioni, agli assegni e alle indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente;
infine, l'art. 42 della medesima legge, nel disciplinare le comunicazioni delle CP_ imprese di assicurazione all' , si occupa delle azioni surrogatorie e di rivalsa spettanti all'ente assicuratore «nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, derivante da responsabilità di terzi».
La censura va, quindi, rigettata.
7.2.3 - Per quanto riguarda il terzo punto, esaminando la dichiarazione dei redditi di per il periodo di imposta 2012, si evince chiaramente Controparte_3
che la somma di euro 11.407,00 indicata dall'appellante si riferisca non al reddito,
ma alle componenti positive dello stesso, da cui sottrarre le c.d. componenti negative per euro 8.925,00, per un reddito netto totale di euro 2.482,00. Si ritiene pertanto che il ragionamento seguito dal Giudice, il quale ha ritenuto di potersi ragionevolmente presumere che i figli del avrebbero raggiunto CP_2
l'indipendenza economica dopo un triennio dal decesso, e non prima, sia esente da vizi e vada confermato, con il rigetto del motivo di gravame.
Contr 8. In conclusione, l'appello dell' va accolto solo limitatamente alla ridotta quantificazione del danno da lucida agonia iure ereditario, dovendosi rigettare nel resto.
9. La regolamentazione delle spese di lite (da effettuare tenendo conto dell'esito dell'intero giudizio: Cass. 21 giugno 2022, n. 1993; Cass. 13 luglio 2020,
Contr n. 14916) deve tener conto della sostanziale soccombenza dell' che in questa sede di gravame ha visto ridotta di ben poco l'entità rilevante della somma oggetto di statuizione condannatoria, con l'accoglimento delle domande attrici quanto all'an e con la predetta mima riduzione in ordine al quantum.
Le spese di primo grado vanno quindi confermate. Quelle di appello vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato,
in euro 37.401,10 per compensi (fase di studio: euro 7.418,00, fase introduttiva,
4.313,00, fase di trattazione, 9.937,00, fase decisoria, 12.333,00; aumento per presenza di più parti nella medesima posizione processuale: euro 3.400,10), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42/2023 R.G. sull'appello proposto dalla contro Parte_1 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Messina del CP_3 Controparte_2
5.10.2022, n. 1631:
1. accoglie l'appello nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, riduce ad €
1.500,00 la somma liquidata al punto 2) del dispositivo per danno da lucida agonia in favore solidale degli attori iure ereditario;
2. Condanna l'appellante al pagamento a favore solidale di Controparte_1
e delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_3 Controparte_2
euro 37.401,10, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 42/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 giugno 2024 e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c., vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede a , via G. La Farina n. 263/n, C.F. Pt_1
e P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina, c.f. P.IVA_1
, del Foro di Catania, per procura in atti, C.F._1
appellante
contro
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Catania il 28.08.1984, c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_4 in proprio e n.q. di eredi di , nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto a Taormina il 27.01.2011, rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sidoti
(C.F. ) per procure in atti, CodiceFiscale_5
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza resa a verbale del 5.10.2022 n. 1631 del
Tribunale di Messina – “Morte”.
Motivi della decisione
1. Con citazione del 12 settembre 2012 gli odierni appellati, Controparte_1
ed , convenivano in giudizio l CP_2 Controparte_3 CP_4
premettendo che:
a) In data 21 gennaio 2011 (coniuge della signora Persona_1 CP_1
e padre di ) era stato ricoverato presso l'UOC di Cardiologia CP_2 CP_3
dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, ove era stato sottoposto ad angioplastica coronarica percutanea (PCTA), con impianto di stents, per venire dimesso in data 26 gennaio;
b) Nella notte seguente, alle ore 4,20 circa del 27 gennaio, egli era stato riportato presso il pronto soccorso del medesimo ospedale per un forte dolore in sede precordiale, e veniva sottoposto ad ECG, prelievo ematochimico e consulenza cardiologica;
c) A seguito di arresto cardiaco, nonostante il tentativo di rianimazione, il signor era deceduto alle ore 6:00 del 27 gennaio 2011. CP_2
Ciò premesso, gli attori in primo grado chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento iure hereditatis del danno Parte_1
tanatologico sofferto dal de cuius all'approssimarsi del decesso, nonché del
risarcimento iure proprio per danno patrimoniale (danno emergente consistente nelle spese funerarie e lucro cessante consistente nell'apporto economico fornito dalla vittima alla famiglia), e del danno non patrimoniale
derivante dalla perdita del rapporto parentale, per essere la morte del CP_2
imputabile a negligenza del personale medico del pronto soccorso dell'ospedale
San Vincenzo. In particolare, la negligenza sarebbe consistita in una condotta attendista del personale di pronto soccorso, a fronte di un quadro cardiaco chiaro e preoccupante, da trattare immediatamente con opportuna terapia farmacologica.
2. Nella resistenza della convenuta, la quale contestava nel merito la fondatezza della pretesa degli attori, e dopo l'espletamento CTU e l'audizione di testimoni, il Tribunale di Messina, con sentenza 5 ottobre 2022, n. 1631,
accoglieva nel merito tutte le domande attoree, condannando l al CP_4
risarcimento
a) “in favore degli attori, in qualità di eredi di , Persona_1
dell'importo di euro 5.000,00, oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo per
le ragioni di cui in parte motiva;
b) (…) a titolo di risarcimento iure proprio delle seguenti somme:
euro 521.023,30 in favore di Controparte_1
euro 277.904,00 ciascuno in favore di e di Controparte_3 CP_2
[...]
oltre interessi come in parte motiva”.
3. Avverso la sentenza, l ha proposto appello, chiedendone la CP_4
riforma per i seguenti motivi.
4. Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha rilevato la contraddittorietà nella motivazione della sentenza in merito alla responsabilità extra-contrattuale dell'Asp, in relazione al danno parentale subito iure proprio
dagli appellati. In particolare, l'Asp ha dedotto che il Tribunale, dopo aver correttamente inquadrato la domanda di danno per perdita del rapporto parentale nella cornice dell'illecito aquiliano, non abbia poi proceduto all'accertamento della responsabilità secondo i canoni richiesti per lo stesso, non avendo gli attori in primo grado provato il nesso causale tra la dedotta omissione colposa dei medici ed il decesso del congiunto.
Cont Ancora, l ha ritenuto di individuare una contraddizione nel ragionamento dell'organo giudicante, consistente nel rigetto dell'eccezione di genericità della domanda per mancata determinazione del quantum, in ragione del titolo dedotto dagli attori, per poi procedere alla riqualificazione del titolo stesso, posto a fondamento delle domande proposte iure proprio, da responsabilità contrattuale ad extra contrattuale.
4.1 - Il motivo di gravame non è fondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, partendo dal secondo rilievo, a giudizio della Corte l'appellante confonde e mescola due piani diversi: da un lato, il rigetto dell'eccezione di genericità della pretesa risarcitoria;
dall'altro, la riqualificazione del titolo della responsabilità.
4.1 1 - Infatti, il Tribunale ha correttamente escluso che la citazione fosse nulla per genericità della pretesa, essendo ammissibile una domanda che, come nel caso in esame, sia indeterminata nel quantum, ma ove siano specificate le singole ragioni giuridiche prospettate e gli elementi fattuali nelle quali si articola la "causa petendi", considerati sufficienti per procedere alla precisa individuazione del petitum ed alla conseguente determinazione del quantum
(“Nel caso di specie, peraltro, gli attori hanno puntualmente fornito la descrizione dei danni asseritamente subiti, operando un preciso distinguo tra tipologia di
danno il cui risarcimento spetta loro, partitamente, iure ereditario e iure proprio,
tanto bastando a delimitare l'oggetto della domanda sulla quale la convenuta è
chiamata a confrontarsi”.
4.1.2 - Valutazione totalmente diversa, ritiene la Corte, è invece quella relativa all'inquadramento giuridico e normativo delle domande di risarcimento introdotte nel giudizio, che competono sempre e comunque al giudice, sulla base degli
alligata et probata: ne consegue che il Tribunale ha correttamente inquadrato i diversi titoli di responsabilità secondo la norma giuridica di riferimento, sulla base del principio iura novit curia, superando la qualificazione dell'azione data dagli attori al momento dell'introduzione del giudizio.
4.2 - Non coglie, quindi, nel segno la censura dell'appellante, secondo cui
“Delle due una. O la citazione non è generica perché il titolo/i titoli sono stati
correttamente indicati – e non è questo il caso – o il giudice può legittimamente
modificare la qualificazione giuridica della fattispecie – e però, in questo caso, la
citazione deve dirsi generica, considerato anche l'assoluta indeterminatezza del
quantum”. Infatti, la non genericità della citazione sulla base di una adeguata prospettazione di elementi di fatto e di diritto non preclude, come detto, al giudice di dare diversa veste giuridica alla domanda, con l'applicazione di un diverso regime probatorio, nei limiti di quanto allegato.
5. Da quanto detto, consegue che bisogna procedere a valutare il profilo principale del motivo di gravame, e cioè se il Giudice ha correttamente valutato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte degli odierni appellati;
tale profili va analizzato unitamente al terzo motivo di gravame, con cui l'appellante ha contestato gli esiti della CTU esperita in primo grado ed utilizzata dal Giudice per affermare la sussistenza del contestato nesso di causalità, per essere l'accertamento peritale lacunoso e carente, nonché generico.
5.1 - In punto di diritto, va ricordato che mentre la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto,
è qualificabile come extracontrattuale (Cass. 26 luglio 2021, n. 21404),
la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale (Cass. 2 settembre 2022, n. 25972), sicchè, quanto all'onere probatorio, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (vedi, ex multis, Cass. 21 ottobre 2024, n. 27142; Cass. 26 luglio
2017, n. 18392). Peraltro, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della
"evidenza del probabile" (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315) si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd.
probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cass. 27 luglio 2021, n.
21530; Cass. 11 giugno 2024, n. 16199; Cass. 10 novembre 2015, n. 22876). Pertanto, bisogna procedere, con ordine, a valutare il nesso eziologico tra omissione medica e aggravamento della patologia, e successivamente l'efficacia dell'eventuale condotta doverosa del personale sanitario sul decorso causale.
5.2 – Tutto ciò premesso, deve ritenersi infondato il rilievo di parte appellante secondo cui sarebbe impossibile individuare con certezza la causa della morte,
in assenza di rilievi autoptici, e di conseguenza il nesso causale, assumendo l'Azienda sanitaria che il collegamento tra la morte del e la patologia CP_2
che ha portato all'intervento dei giorni precedenti sia da considerarsi una “mera prossimità temporale”. Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non v'è motivo di discostarsi, “in tema di responsabilità per
attività sanitaria, le cause del decesso a seguito di intervento chirurgico non
debbono essere provate necessariamente a mezzo di esame autoptico, attesa
l'inesistenza, in tale ambito, di alcuna prova legale e, dunque, l'ammissibilità del
ricorso anche a quella indiziaria” (Cass. 10 novembre 2015, n. 22876).
5.3 - Il c.t.u. ha affermato che “in mancanza di rilievo autoptico che solo
avrebbe potuto fugare ogni dubbio su altre eventuali cause, è presumibile che
…” la morte sia dovuta ad infarto miocardico non tempestivamente trattato. E le considerazioni su cui si basa questa affermazione – che verranno approfondite di qui a poco – sono coerenti con il principio giurisprudenziale secondo cui “in
tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato
al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare
prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto
conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella
valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma
altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori
o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la
decisione” (ex multis, Cass. 26 settembre 2024, n. 25805).
Il c.t.u. ha infatti correttamente proceduto a valutare la condizione clinica del nelle ore immediatamente precedenti alla morte, alla luce dell'ECG, CP_2
nonché la sua condizione generale: in particolare, nell'ECG effettuato alle ore
4.22 del 27 gennaio si legge “tachicardia sinusale”, “infarto infero-posteriore acuto”, e l'indicazione di “ECG anormale”. In merito al quadro clinico generale,
emergente dagli atti prodotti dagli attori in primo grado, va considerato il ricovero dei giorni precedenti presso la medesima struttura, durante il quale si era proceduto ad angioplastica con impianto di stent medicali, nonché l'intervento cui il paziente era stato già sottoposto in precedenza (giugno 2010) di angioplastica,
complicata da un episodio di fibrillazione ventricolare. In considerazione di ciò, il
CTU ha proceduto ad indicare quale sarebbe stata la corretta procedura da seguire, secondo le leges artis della materia. In particolare, ha spiegato come il medico di guardia al PS, a fronte di “indiscutibili segni di infarto acuto” emergenti dall'ECG e dalla sintomatologia (“forti dolori nella regione precordiale”), avrebbe dovuto disporre il trasferimento immediato in UTIC (unità di terapia intensiva coronarica) e provvedere immediatamente alla terapia prevista per paziente ischemico, quale era il (morfina per trattamento del dolore, terapia anti- CP_2
ischemica ed anticoagulante). A tacere del fatto che secondo le testimonianze dei parenti del , gli stessi hanno subito fatto presente la necessità di CP_2
accompagnare il paziente nel reparto di cardiologia, in cui lo stesso era stato ricoverato fino al giorno prima. Al contrario, risulta agli atti, nella cartella clinica del pronto soccorso, che nulla di tutto questo sia stato fatto nell'immediatezza dell'ECG, per poi procedere, dopo circa 40 minuti, alle 5.02, alla richiesta di consulenza del cardiologo del PS. Poco dopo l'arrivo del medico cardiologo,
come risulta dal diario clinico, il paziente è andato in arresto cardiaco, e nonostante il tentativo di rianimazione, è deceduto. Il consulente, pertanto, ha ritenuto, condivisibilmente, che l'arresto cardiaco sia stato conseguenza dell'
“infarto infero-posteriore acuto”, non tempestivamente trattato dal personale sanitario, secondo l'id quod plerumque accidit.
Sarebbe stato onere di controparte, attuale appellante, dimostrare eventualmente che un impedimento, imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, abbia agito sulla catena causale, tanto da incidere sulla causa della morte, escludendo la condotta omissiva del personale sanitario dalla serie causale. In assenza di una prova del suddetto evento, ed a fronte della valutazione secondo cui “è più probabile che non” che l'intervento immediato del personale sanitario dell'ospedale, con la somministrazione tempestiva della terapia farmacologica normalmente praticata in casi simili, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento morte, bene ha fatto il Giudice a ritenere assolto l'onere probatorio.
Infatti, di nessun rilievo sono le contestazioni dell'appellante secondo cui il
CTU si esprime solo in termini possibilistici, e con un giudizio sulla causalità ex post. In realtà, il perito afferma chiaramente: “Si ribadisce il concetto che il
paziente per più di 40 minuti è rimasto al Pronto Soccorso senza che gli fosse
praticata alcun tipo di terapia, a fronte di una chiarissima sindrome coronarica
acuta con STEMI, che andava, in prima istanza, come da linee guida, trattata
farmacologicamente. A tal proposito è da sottolineare che, in presenza di SCA
con STEMI, la somministrazione di eparina non frazionata, come da dosaggio indicato nella CTU, è considerata, secondo le linee guida, il trattamento standard
pre-procedurale, che in ogni caso avrebbe potuto portare ad uno stop o
quantomeno ad un rallentamento del processo trombotico in itinere. In tale ottica
poteva essere presa in considerazione anche la somministrazione di farmaci
fibrinolitici, al fine di ridurre il più possibile i tempi di ischemia e di conseguenza
l'area infartuale”. È evidente, pertanto, che l'intervento tempestivo avrebbe fortemente scongiurato la possibilità della morte, come anche si ricava dai dati statistici forniti dal CTU, in risposta alle osservazioni, attinenti al caso di specie,
e considerando le varie casistiche, con una probabilità di sopravvivenza tra l'80
% ed il 92 %.
5.4 - Pertanto, il motivo di gravame in esame, fondato sull'asserita insufficienza del quadro probatorio fornito dagli attori in primo grado e sulla nullità e contraddittorietà della CTU a giudizio della Corte non può essere accolto, in quanto il Tribunale di primo grado ha correttamente valutato tutte le acquisizioni probatorie, alla luce delle cartelle cliniche allegate, delle testimonianze raccolte,
e della ampia, motivata, logica disamina effettuata dal CTU nella consulenza, in stretta aderenza alle predette emergenze fattuali ed alle considerazioni medico-
legali: ciò in quanto l'accertamento peritale, contrariamente alle difese dell'appellante, corrisponde al concetto di "causa più probabile", avendo escluso dal giudizio di comparazione che altre spiegazioni causali fossero plausibili ed avendo anzi individuato una condotta negligente da parte dei sanitari che avevano avuto in cura d'urgenza il . CP_2 6. Con il secondo motivo di gravame, l ha rilevato CP_4
l'insussistenza dei requisiti per la liquidazione del danno catastrofale, per non avere il percepito l'avvicendarsi della morte. CP_2
6.1 - Anche tale motivo non merita accoglimento, in quanto è pacifico agli atti che il fosse lucido e vigile al momento del nuovo ricovero sino al CP_2
momento dell'arresto cardiaco finale, dunque per circa un'ora e mezza dall'arrivo in ospedale.
Occorre, infatti, distinguere il danno morale terminale (o da lucida agonia o
catastrofale), ossia il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, che è
risarcibile indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando solo l'intensità della sofferenza medesima, dal danno biologico terminale, che è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è
risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23 marzo 2024, n. 7923).
6.2 – Ora, nel caso di specie gli attori hanno chiesto il risarcimento del primo tipo di danno, allegando la sofferenza che il de cuius aveva sopportato e manifestato a seguito del grave malore nella notte del 26/27 gennaio 2011, del tutto verosimile e plausibile per le circostanze di seguito evidenziate.
Contr Intanto, priva di rilievo giuridico e medico-legale è la deduzione dell'
secondo cui, essendo il soggetto privo di qualsivoglia conoscenza medica, non avrebbe potuto avere contezza dell'approssimarsi della morte, ed anzi avrebbe dovuto tranquillizzarsi a fronte della passività del personale sanitario, segno incontrovertibile di una situazione tenuta sotto controllo. Vale, al contrario,
evidenziare che il – il quale, lo si ripete, risulta essere stato lucido e CP_2
cosciente sino all'arresto cardiaco - era certamente consapevole della propria situazione clinica, essendo peraltro reduce da un pregresso importante intervento al cuore mesi prima e da poche ore da altro ricovero per sottoporsi ad una angioplastica coronarica;
aveva, invero, percepito un forte dolore al petto
(precordiale), pienamente compatibile con un infarto in atto. Ne consegue che, in assenza di prova contraria, gli elementi in atto fanno fondatamente presumere che egli, anche per avere da tempo siffatta patologia cardiaca, è stato perfettamente in grado di percepire la gravità della situazione, nonostante il pregresso intervento, evidentemente non risolutivo, ed abbia potuto, nel ristretto arco temporale in questione, elaborare e rappresentarsi il rischio di morte, quale possibile esito del grave ulteriore malanno cardiaco, sorto improvvisamente dopo essere stato dimesso poche ore prima.
Si tratta di circostanze che legittimano la liquidazione del danno da lucida agonia, riconosciuto dal Tribunale, avendo gli attori/appellati adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante.
Cont 7. Con il quarto motivo di gravame, in subordine, l ha contestato la quantificazione operata dal Giudice di prime cure in rapporto sia al danno da lucida agonia liquidato iure hereditatis, sia al danno patrimoniale da lucro cessante, richiesto dagli attori in primo grado iure proprio. 7.1 - Per quanto riguarda l'ammontare liquidato iure hereditatis, e cioè il
danno catastrofale, il Tribunale ha ritenuto di liquidarlo in via equitativa per euro
5.000,00, somma ritenuta eccessiva dall'appellante.
7.1.1 - A giudizio della Corte, pur nel contesto di un criterio risarcitorio discrezionale, deve farsi riferimento a dei valori predeterminati ed obiettivi, come le Tabelle del Tribunale di Milano del 4 giugno 2024 (“Criteri orientativi per la
liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale”) che per i primi tre giorni di c.d. lucida agonia fissano un tetto massimo convenzionalmente stabilito in
35.247,00 euro.
7.1.2 - Partendo da tale limite e dalla regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura,
alla speranza di sopravvivere: così le citate Tabelle), a giudizio della Corte è
maggiormente congrua la somma di € 1.500,00: essa viene determinata partendo dal valore “orario” di quella liquidazione € (35.247,00 / 72 =) 489,54, rapportato ad un'ora e mezza e raddoppiato per la maggiore incidenza nel primissimo periodo di sofferenza, con arrotondamento in aumento.
7.1.3 - In tali limiti il motivo di appello può essere accolto.
Cont 7.2 - Per il danno patrimoniale da lucro cessante, i rilievi dell' sono i seguenti:
a) L'aver, il Giudice, erroneamente considerato come reddito annuale al netto di prelievi fiscali del la somma di euro 15.808,00 in luogo di quella di CP_2
euro 12.459,00 b) Non aver tenuto conto, nel liquidare la voce di danno a favore del coniuge,
della somma di euro 5.750,00, percepita dalla ome pensione di CP_1
reversibilità
c) Non aver ritenuto che il figlio , già nel secondo anno Controparte_3
successivo alla morte del padre, avrebbe conseguito un reddito sufficiente a renderlo economicamente indipendente, per euro 11.407,00.
7.2.1 - In merito al primo punto, è corretta la base di calcolo individuata dal
Giudice di prime cure. Guardando infatti la dichiarazione dei redditi del defunto
, per l'anno di imposta 2010, prodotto agli atti di causa, si evince CP_2
chiaramente come il Giudice sia partito dal reddito complessivo di euro
16.538,00, per poi sottrarvi l'imposta netta, per euro 730,00, con un risultato di finale di euro 15.808,00, come reddito al netto delle imposte del de cuius. Il rilievo pertanto è infondato.
7.2.2 - In merito al secondo punto, la Suprema Corte, a sezioni unite, ha statuito che “dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di
persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale
della pensione di reversibilità accordata dall' al familiare superstite in CP_5
conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela
previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non
geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze
prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo”
(Cass. SSUU 22 maggio 2018, n. 12564).
Tale orientamento, che pone un punto fermo rispetto a pregresse oscillazioni giurisprudenziali, parte dal principio della compensatio lucri cum damno, nel senso che “se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno
non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare
quella dell'interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato
del danneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 c.c., il quale implica,
in linea logica, che l'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga
anche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito in applicazione della
regola della causalità giuridica”. In altri termini, aggiunge la Corte, “il danneggiato
(…) deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si
sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito”.
Ora, nel caso in cui, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell'evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale, “si tratta di stabilire se
l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per
effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale
con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella
provvidenza debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il
risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente
diminuzione dell'ammontare del risarcimento”.
Le Sezioni Unite affermano che, nelle ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno,
della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa. In sostanza,
la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per
legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una
reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni (es. in ipotesi di emotrasfusioni, l'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210 ed il risarcimento del danno).
Al contrario, non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio
l'ipotesi in cui manchi il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria: “in tutti i casi in cui sia una norma
legislativa ad attribuire, "senza regolare l'eventuale rapporto con il tema
risarcitorio", un vantaggio collaterale, il giudice della responsabilità civile non può
procedere, tout court, ad effettuare l'operazione compensativa o di defalco”.
Infatti, “non corrisponde al principio di razionalità-equità che la sottrazione del
vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l'elisione del danno con il
beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito
finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo
preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa abbia subito l'illecito rispetto
a chi colpevolmente lo abbia causato”.
In tale contesto, la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, “è una forma di tutela previdenziale nella quale
l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una
presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto,
i quali sono i soggetti protetti”. Pertanto, “l'erogazione della pensione di
reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le
conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto
dell'illecito del terzo. Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto l'adempimento di una
promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il
sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare
la propria posizione previdenziale”. Infatti, la causa più autentica di tale
beneficio deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei
contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si
configurerano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla
circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la
morte”.
Tale interpretazione, peraltro, non abroga – come paventato dagli oppositori di tale tesi - l'azione di surrogazione spettante all'ente previdenziale, pechè, come chiarito dalla Suprema Corte, “nessuna delle norme richiamate nella sentenza n.
13537 del 2014 lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro
CP_ dell' nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico
di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la
morte del congiunto”. Invero, la surrogazione dell'art. 1916, quarto comma, c.c.
si applica alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro;
l'art. 14 della legge 12 luglio 1984, n. 222, prevede la surroga delle prestazioni in tema di invalidità pensionabile, che non sono assimilabili alla pensione di reversibilità ai superstiti;
analogamente, l'art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce sì, a vantaggio dell'ente erogatore, il recupero, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, delle prestazioni erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, ma con riguardo alle pensioni, agli assegni e alle indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente;
infine, l'art. 42 della medesima legge, nel disciplinare le comunicazioni delle CP_ imprese di assicurazione all' , si occupa delle azioni surrogatorie e di rivalsa spettanti all'ente assicuratore «nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, derivante da responsabilità di terzi».
La censura va, quindi, rigettata.
7.2.3 - Per quanto riguarda il terzo punto, esaminando la dichiarazione dei redditi di per il periodo di imposta 2012, si evince chiaramente Controparte_3
che la somma di euro 11.407,00 indicata dall'appellante si riferisca non al reddito,
ma alle componenti positive dello stesso, da cui sottrarre le c.d. componenti negative per euro 8.925,00, per un reddito netto totale di euro 2.482,00. Si ritiene pertanto che il ragionamento seguito dal Giudice, il quale ha ritenuto di potersi ragionevolmente presumere che i figli del avrebbero raggiunto CP_2
l'indipendenza economica dopo un triennio dal decesso, e non prima, sia esente da vizi e vada confermato, con il rigetto del motivo di gravame.
Contr 8. In conclusione, l'appello dell' va accolto solo limitatamente alla ridotta quantificazione del danno da lucida agonia iure ereditario, dovendosi rigettare nel resto.
9. La regolamentazione delle spese di lite (da effettuare tenendo conto dell'esito dell'intero giudizio: Cass. 21 giugno 2022, n. 1993; Cass. 13 luglio 2020,
Contr n. 14916) deve tener conto della sostanziale soccombenza dell' che in questa sede di gravame ha visto ridotta di ben poco l'entità rilevante della somma oggetto di statuizione condannatoria, con l'accoglimento delle domande attrici quanto all'an e con la predetta mima riduzione in ordine al quantum.
Le spese di primo grado vanno quindi confermate. Quelle di appello vanno liquidate, in rapporto al valore della causa dichiarato,
in euro 37.401,10 per compensi (fase di studio: euro 7.418,00, fase introduttiva,
4.313,00, fase di trattazione, 9.937,00, fase decisoria, 12.333,00; aumento per presenza di più parti nella medesima posizione processuale: euro 3.400,10), oltre spese generali, c.p.a. ed iva, ai sensi del dm n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 42/2023 R.G. sull'appello proposto dalla contro Parte_1 Controparte_1 [...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Messina del CP_3 Controparte_2
5.10.2022, n. 1631:
1. accoglie l'appello nei limiti indicati in premessa e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, riduce ad €
1.500,00 la somma liquidata al punto 2) del dispositivo per danno da lucida agonia in favore solidale degli attori iure ereditario;
2. Condanna l'appellante al pagamento a favore solidale di Controparte_1
e delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_3 Controparte_2
euro 37.401,10, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)