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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2779/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2779 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 420/2020 pubblicata in data
4.2.2020 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 10309/2017, pendente
TRA
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.:
) C.F._1
Appellante
E
con sede in Acerra al Corso Italia 157 (c.f.: in Controparte_1 P.IVA_2
persona del rappresentante legale ing. rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta mandato in atti, dall'avv. Sergio Turra' (c.f.: ). C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di citazione di primo grado rappresentava di essere Controparte_1
azienda esercente attività imprenditoriale di servizi e prestazioni sanitarie in convenzione con la regione Campania in virtù di autorizzazione 7586/1979 e che con
DGR Campania n. 285 del 25.2.2005 veniva autorizzata a svolgere funzioni di pronto soccorso sul territorio regionale parificate al Presidio ospedaliero;
che con decreto reso dal commissario ad acta n. 70 del 25/06/2012 veniva regolamentato l'esercizio delle attività sanitarie a carattere residenziale per persone in stato vegetativo in speciali unità di accoglienza permanente (S.U.A.P.), definendo la tariffa giornaliera pro-capite dovuta in favore delle Strutture;
che l' aveva pubblicato l'avviso al fine di Parte_2
acquisire la "manifestazione di interesse" da parte delle strutture sanitarie che avessero inteso istituire le unità di S.U.A.P.; che successivamente, con D.M. del 18/10/2012 il
Ministero della Salute aveva definito la tariffe relative alla remunerazione delle prestazioni specifiche ed il suddetto decreto era stato recepito della Regione Campania con decreto Commissariale n° 32 del 27/03/2012; che essa attrice aveva manifestato il proprio interesse ad attuare una attuazione di una Speciale Unità di accoglienza permanente, con ricovero e cura per le persone in stato vegetativo e in data 11/07/2013 aveva sottoscritto contratto per la erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento, concordandosi una remunerazione corrispondente alle previsioni di cui al D.M. del 18/10/2012 pari ad euro 262,00 pro capite e pro die e riduzione di 25 punti
Parte percentuali in conseguenza del concorso della nella fornitura di personale e materiali attuato dalla percentuale successivamente ridotta al 20% Parte_2
atteso il maggior apporto di personale dato da essa attrice e il maggior afflusso di pazienti rispetto a quanto preventivato.
Parte Dopo un periodo di regolari pagamenti, la “con determina n°3226 del 21/06/2017, pur dando atto della "regolarità dell'erogazione dei pazienti e delle giornate di degenza
Parte confermata dal direttore tecnico, dott.ssa , dirigente medico Persona_1
presso la SUAP Casa di Cura Villa dei Fiori "Acerra", riteneva, unilateralmente, di liquidare le prestazioni con “l'applicazione della diaria giornaliera di € 179,00” (così atto di citazione).
Su queste premesse in fatto e richiamate le norme dirimenti, ha chiesto Controparte_1 all'adito tribunale il saldo dei compensi dovuti per il bimestre agosto-settembre 2017, pari ad euro 91.134,00 oltre interessi ai sensi del D.Lgs 231/02.
______________________________________________________________________________
n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte 2. Con la comparsa di costituzione la convenuta ha asserito che spetta sulla base di un decreto commissariale del 2014 n. 108 l'importo di euro 179,00 per prestazione giornaliera.
In secondo luogo, ha richiamato, in generale, il tema dei tetti di spesa Regionali per
Pa macroarea e la necessità che l'acquisto da parte della di prestazioni sanitarie richiede la previa stipula di un contratto e che il potere di fissare i tetti di spesa, pur tardivamente, è un canone ineludibile che governa i rapporti con i centri accreditati.
Ha contestato la spettanza degli interessi, a cui riguardo ha dedotto che “il protocollo invocato trova la sua fonte convenzionale nelle previsioni della legge n. 724/1994 e della successiva L.R. n. 32/1994, in base alle quali la società opposta è stata provvisoriamente accreditata poi definitivamente, quindi, in data anteriore al decreto legislativo n. 231/2002”.
3. Il tribunale, con la sentenza impugnata ha premesso che non è in contestazione l'esecuzione, da parte della struttura accreditata, delle prestazioni in favore degli assistiti ricoverati presso la SUAP, prestazioni riportate nelle fatture relative al periodo da Part gennaio a Marzo 2017 trasmesse alla convenuta la quale, tuttavia, ha remunerato le prestazioni non secondo la tariffa giornaliera concordata ma con la minore tariffa di euro 179,00.
Il giudice di prime cure ha, in punto di diritto, rilevato che la tariffa da applicare è stabilita con decreto del 18 ottobre 2012 del Ministero della Salute, tariffa che è stata recepita con provvedimento del commissario ad acta della Regione Campania numero
32 del 27 Marzo 2013. Nel decreto del commissario ad acta, evidenzia il tribunale, è fuori di dubbio che le tariffe massime indicate nel DM 18/10/2012 siano state recepite dalla Regione Campania nel proprio sistema tariffario. Il giudice ha considerato, altresì, che le prestazioni assistenziali erogate in SUAP in favore dei pazienti in stato vegetativo sono state eseguite in virtù di contratto stipulato in data 11 luglio 2013 prorogato fino al
31 Marzo 2017, il cui articolo 5 così stabiliva: “la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario Part con una riduzione massima del 25% per l'impiego del personale impegnato nell'attività”.
Il tribunale ha rilevato che sulla base di un accordo la decurtazione è stata modificata dal 25 al 20% a causa del maggior afflusso di pazienti, dunque ha ritenuto che la
______________________________________________________________________________
n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 previsione contrattuale ha fatto un rinvio recettizio all'applicazione delle tariffe regionali previste, con una decurtazione pattizia del 25% poi ridotta al 20%.
Ha poi dato atto che l'argomento per cui la tariffa giornaliera pro capite sarebbe quella indicata con decreto del commissario ad acta numero 108 del 2014 ovvero l'importo di euro 179,00 non è condivisibile proprio perché il rinvio contenuto nel contratto stipulato tra le parti alle tariffe regionali è un rinvio recettizio alle tariffe vigenti alla data di stipula del contratto il cui contenuto è stato fatto proprio dal contratto stesso.
Trattandosi di un rinvio recettizio, le successive proroghe del contratto fino a marzo
2017, afferma il tribunale, hanno lasciato inalterato il contenuto delle relative clausole con la conseguenza che la modifica delle tariffe regionali invocata dall'asl non trova applicazione alle prestazioni rese da Controparte_1
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto generico l'argomento difensivo sui tetti di spesa e infondate le argomentazioni in tema di non debenza degli interessi.
Part 4. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord la spiega gravame, censurandola, con un unico lungo articolato motivo, per aver a suo dire mal interpretato gli atti depositati e le difese delle parti.
Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica a con comparsa CP_1 Controparte_1 depositata il 15.2.2021 si è costituita in giudizio l'appellata società, che ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 10.3.2021, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 15.09.2021. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, in data 19.02.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 20.2.2025 questa Corte, lette le note di trattazione delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato la causa in decisione con i termini ordinari di giorni 60+20, di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e l'appellata società ha depositato la memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Parte 5.1. Con la prima parte dell'unico motivo la deduce che negli scritti difensivi di primo grado della società attrice vi sarebbe l'ammissione che la tariffa giornaliera di
262,00 si sarebbe dovuta decurtare ad euro 179,00 allorquando le prestazioni collaterali
______________________________________________________________________________
n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 al ricovero “attività diagnostiche, visite specialistiche, dotazioni relative a ventilazione Parte assistita, a farmaci ed assistenza protesica” venissero fornite dalla a riprova richiama alcuni stralci della memoria ex art. 183 c.p.c. della società Controparte_1
sottolineando che il Distretto Sanitario competente ha regolarmente reso le prestazioni ad esso demandate, circostanza, questa, mai contestata dalla società Controparte_1
Si duole infine, che la nota prot.33288 del 16/05/2016 della Regione Campania, avente ad oggetto “tariffa giornaliera SUAP” non sia stata nemmeno valutato dal Tribunale, nonostante tale comunicazione confermasse che la tariffa giornaliera da corrispondere era pari ad € 179,00, “al netto delle spese per le attività diagnostiche, visite specialistiche, dotazioni relative alla ventilazione assistita, a farmaci, assistenza protesica poiché tali prestazioni devono essere assicurate direttamente dal distretto sanitario in analogia a quanto garantito ai pazienti a domicilio”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E' inammissibile perché in nulla censura l'articolata motivazione della sentenza impugnata che spiega perché la tariffa concordata, prevista nel decreto 2012 e recepita nel contratto stipulato tra le parti era di euro 262,00 con la decurtazione percentuale per
Pa l'apporto dato dalla in termini di impiego di personale infermieristico e prestazioni diagnostiche ed altro.
Ma è anche palesemente infondata perché non è affatto vero che la memoria ex art.183
c.p.c. della controparte contiene l'ammissione che la tariffa giornaliera doveva essere decurtata ad euro 179,00. Come correttamente rimarcato dalla con la Controparte_1
comparsa di costituzione in appello, le affermazioni contenute nella memoria 183 vanno Part inserite in modo corretto nell'ambito dell'intero atto difensivo che la richiama, in
Part cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla l'attrice concludeva il ragionamento affermando che era da applicare alla tariffa giornaliera di euro 262,00, come concordato Part con la on la riduzione del 20%.
Part Coerentemente con questa difesa, come documentato dalla stessa Controparte_1 chiedeva quale pagamento della degenza giornaliera la somma di € 209,00 che
[...] corrisponde esattamente a quanto dovuto sulla base della tariffa di 262,00 € decurtata del 20%.
5.2. Il motivo di gravame è altresì inammissibile nella parte in cui tende a fornire la dimostrazione che le prestazioni cosiddette a latere della degenza erano state eseguite Part Part dalla e che era questo il motivo per cui la non aveva pagato l'intera somma
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 pretesa ma l'inferiore importo di euro 179,00 a giornata di degenza per singolo paziente. Parte Molto insiste, invero, la sul fatto che le fatture di si riferiscono Controparte_1 esclusivamente a “Giornate di degenza” e non anche alle ulteriori prestazioni necessarie per l'accudimento del paziente allettato (attività diagnostiche, visite specialistiche, datazioni relative a ventilazione assistita, a farmaci ed assistenza protesica), rese, invece, effettivamente dal Distretto Sanitario.
In nulla scalfisce – tale difesa – il ragionamento fatto dal tribunale che era pacifico tra le parti, in quanto oggetto di una specifica pattuizione contrattuale, che una parte delle Parte prestazioni ulteriori rispetto alla degenza sarebbe stato attuato dalla direttamente, con la corrispondente decurtazione del 20% della tariffa base.
5.3. Il motivo è irrilevante e inammissibile nella parte in cui pone a sua riprova la
Parte delibera n. 5229 del 2.10.2017 della in cui secondo l'appellante vi sarebbe la prova delle sue tesi, perché vi si dispone il pagamento delle prestazioni rese dall'
[...]
per il periodo gennaio-marzo 2017 relative a: supporto Controparte_3
alla ventilazione meccanica, supporto alla nutrizione artificiale, ossigenoterapia, supporto alle lesioni cutanee, medicazioni e trattamento lesioni, ausili, comunicatore oculare.
E' evidente che si tratta di un riferimento irrilevante perché generico e privo di qualunque termine di comparazione con la fattispecie controversa.
5.4. Il gravame è poi inammissibile nella parte in cui denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe nemmeno valutato la nota prot.33288 del 16/05/2016 della Regione
Campania, avente ad oggetto “tariffa giornaliera SUAP”, poiché difetta qualunque censura sul punto di motivazione secondo il quale il rinvio contenuto nell'art. 5 del contratto inter partes al tariffario al momento della stipula vigente è un rinvio recettizio, dunque, idoneo a fissare per tutta la durata del rapporto la tariffa come prima indicato.
Parimenti motivo inammissibile è il generico è il richiamo al principio generale del non superamento dei tetti di spesa.
5.5. Da ultimo, è infondato il motivo sulla non applicabilità degli interessi di mora, che si fonda su una inefficace comparazione con le farmacie, che non operano come imprenditori economici e non effettuano transazioni commerciali (cf. da ultimo Cass
9991/2019, Cass. S.U. 26496/2020) quali sono, per costante e pacifica giurisprudenza i servizi sanitari offerti da centri privati accreditati sulla base di un contratto.
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Questa Corte ha ripetutamente affermato che possono essere ricomprese nell'ambito delle transazioni commerciali anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture Part sanitarie private e l' peraltro espressamente previsti dalla legge, quanto meno a seguito dalle innovazioni di cui al d.lgs. 192/2012 che, nel modificare l'art. 4 del d.lgs
231/2002, ha introdotto la previsione espressa (comma 5 lett. b)) in forza della quale i termini per il pagamento previsti dalla medesima norma sono raddoppiati “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a che siano stati debitamente riconosciuti a
Parte tal fine”, tra i quali devono necessariamente rientrare le
Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” (così Cass. 17665/2019, ma vds. anche più di recente Cass. 29472 del 14.11.2024).
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 420/2020 pubblicata in data 4.2.2020, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 --condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 2779 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 420/2020 pubblicata in data
4.2.2020 emessa all'esito del procedimento R.G. n. 10309/2017, pendente
TRA
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'avv. Guglielmo Ara (c.f.:
) C.F._1
Appellante
E
con sede in Acerra al Corso Italia 157 (c.f.: in Controparte_1 P.IVA_2
persona del rappresentante legale ing. rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta mandato in atti, dall'avv. Sergio Turra' (c.f.: ). C.F._2
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'atto di citazione di primo grado rappresentava di essere Controparte_1
azienda esercente attività imprenditoriale di servizi e prestazioni sanitarie in convenzione con la regione Campania in virtù di autorizzazione 7586/1979 e che con
DGR Campania n. 285 del 25.2.2005 veniva autorizzata a svolgere funzioni di pronto soccorso sul territorio regionale parificate al Presidio ospedaliero;
che con decreto reso dal commissario ad acta n. 70 del 25/06/2012 veniva regolamentato l'esercizio delle attività sanitarie a carattere residenziale per persone in stato vegetativo in speciali unità di accoglienza permanente (S.U.A.P.), definendo la tariffa giornaliera pro-capite dovuta in favore delle Strutture;
che l' aveva pubblicato l'avviso al fine di Parte_2
acquisire la "manifestazione di interesse" da parte delle strutture sanitarie che avessero inteso istituire le unità di S.U.A.P.; che successivamente, con D.M. del 18/10/2012 il
Ministero della Salute aveva definito la tariffe relative alla remunerazione delle prestazioni specifiche ed il suddetto decreto era stato recepito della Regione Campania con decreto Commissariale n° 32 del 27/03/2012; che essa attrice aveva manifestato il proprio interesse ad attuare una attuazione di una Speciale Unità di accoglienza permanente, con ricovero e cura per le persone in stato vegetativo e in data 11/07/2013 aveva sottoscritto contratto per la erogazione delle prestazioni in regime di accreditamento, concordandosi una remunerazione corrispondente alle previsioni di cui al D.M. del 18/10/2012 pari ad euro 262,00 pro capite e pro die e riduzione di 25 punti
Parte percentuali in conseguenza del concorso della nella fornitura di personale e materiali attuato dalla percentuale successivamente ridotta al 20% Parte_2
atteso il maggior apporto di personale dato da essa attrice e il maggior afflusso di pazienti rispetto a quanto preventivato.
Parte Dopo un periodo di regolari pagamenti, la “con determina n°3226 del 21/06/2017, pur dando atto della "regolarità dell'erogazione dei pazienti e delle giornate di degenza
Parte confermata dal direttore tecnico, dott.ssa , dirigente medico Persona_1
presso la SUAP Casa di Cura Villa dei Fiori "Acerra", riteneva, unilateralmente, di liquidare le prestazioni con “l'applicazione della diaria giornaliera di € 179,00” (così atto di citazione).
Su queste premesse in fatto e richiamate le norme dirimenti, ha chiesto Controparte_1 all'adito tribunale il saldo dei compensi dovuti per il bimestre agosto-settembre 2017, pari ad euro 91.134,00 oltre interessi ai sensi del D.Lgs 231/02.
______________________________________________________________________________
n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Parte 2. Con la comparsa di costituzione la convenuta ha asserito che spetta sulla base di un decreto commissariale del 2014 n. 108 l'importo di euro 179,00 per prestazione giornaliera.
In secondo luogo, ha richiamato, in generale, il tema dei tetti di spesa Regionali per
Pa macroarea e la necessità che l'acquisto da parte della di prestazioni sanitarie richiede la previa stipula di un contratto e che il potere di fissare i tetti di spesa, pur tardivamente, è un canone ineludibile che governa i rapporti con i centri accreditati.
Ha contestato la spettanza degli interessi, a cui riguardo ha dedotto che “il protocollo invocato trova la sua fonte convenzionale nelle previsioni della legge n. 724/1994 e della successiva L.R. n. 32/1994, in base alle quali la società opposta è stata provvisoriamente accreditata poi definitivamente, quindi, in data anteriore al decreto legislativo n. 231/2002”.
3. Il tribunale, con la sentenza impugnata ha premesso che non è in contestazione l'esecuzione, da parte della struttura accreditata, delle prestazioni in favore degli assistiti ricoverati presso la SUAP, prestazioni riportate nelle fatture relative al periodo da Part gennaio a Marzo 2017 trasmesse alla convenuta la quale, tuttavia, ha remunerato le prestazioni non secondo la tariffa giornaliera concordata ma con la minore tariffa di euro 179,00.
Il giudice di prime cure ha, in punto di diritto, rilevato che la tariffa da applicare è stabilita con decreto del 18 ottobre 2012 del Ministero della Salute, tariffa che è stata recepita con provvedimento del commissario ad acta della Regione Campania numero
32 del 27 Marzo 2013. Nel decreto del commissario ad acta, evidenzia il tribunale, è fuori di dubbio che le tariffe massime indicate nel DM 18/10/2012 siano state recepite dalla Regione Campania nel proprio sistema tariffario. Il giudice ha considerato, altresì, che le prestazioni assistenziali erogate in SUAP in favore dei pazienti in stato vegetativo sono state eseguite in virtù di contratto stipulato in data 11 luglio 2013 prorogato fino al
31 Marzo 2017, il cui articolo 5 così stabiliva: “la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario Part con una riduzione massima del 25% per l'impiego del personale impegnato nell'attività”.
Il tribunale ha rilevato che sulla base di un accordo la decurtazione è stata modificata dal 25 al 20% a causa del maggior afflusso di pazienti, dunque ha ritenuto che la
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 previsione contrattuale ha fatto un rinvio recettizio all'applicazione delle tariffe regionali previste, con una decurtazione pattizia del 25% poi ridotta al 20%.
Ha poi dato atto che l'argomento per cui la tariffa giornaliera pro capite sarebbe quella indicata con decreto del commissario ad acta numero 108 del 2014 ovvero l'importo di euro 179,00 non è condivisibile proprio perché il rinvio contenuto nel contratto stipulato tra le parti alle tariffe regionali è un rinvio recettizio alle tariffe vigenti alla data di stipula del contratto il cui contenuto è stato fatto proprio dal contratto stesso.
Trattandosi di un rinvio recettizio, le successive proroghe del contratto fino a marzo
2017, afferma il tribunale, hanno lasciato inalterato il contenuto delle relative clausole con la conseguenza che la modifica delle tariffe regionali invocata dall'asl non trova applicazione alle prestazioni rese da Controparte_1
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto generico l'argomento difensivo sui tetti di spesa e infondate le argomentazioni in tema di non debenza degli interessi.
Part 4. Avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord la spiega gravame, censurandola, con un unico lungo articolato motivo, per aver a suo dire mal interpretato gli atti depositati e le difese delle parti.
Instaurato il contraddittorio con la rituale notifica a con comparsa CP_1 Controparte_1 depositata il 15.2.2021 si è costituita in giudizio l'appellata società, che ha chiesto la conferma della sentenza gravata.
Fissata la comparizione per l'udienza del 10.3.2021, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 15.09.2021. Per esigenze di ruolo, l'udienza è stata rinviata più volte e si è svolta, infine, in data 19.02.2025 in trattazione scritta.
Con ordinanza pubblicata e comunicata in data 20.2.2025 questa Corte, lette le note di trattazione delle parti, sostitutive della presenza fisica in udienza, ha riservato la causa in decisione con i termini ordinari di giorni 60+20, di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., per il deposito e lo scambio di scritti difensivi finali.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado, non è stata svolta attività istruttoria e l'appellata società ha depositato la memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Parte 5.1. Con la prima parte dell'unico motivo la deduce che negli scritti difensivi di primo grado della società attrice vi sarebbe l'ammissione che la tariffa giornaliera di
262,00 si sarebbe dovuta decurtare ad euro 179,00 allorquando le prestazioni collaterali
______________________________________________________________________________
n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 al ricovero “attività diagnostiche, visite specialistiche, dotazioni relative a ventilazione Parte assistita, a farmaci ed assistenza protesica” venissero fornite dalla a riprova richiama alcuni stralci della memoria ex art. 183 c.p.c. della società Controparte_1
sottolineando che il Distretto Sanitario competente ha regolarmente reso le prestazioni ad esso demandate, circostanza, questa, mai contestata dalla società Controparte_1
Si duole infine, che la nota prot.33288 del 16/05/2016 della Regione Campania, avente ad oggetto “tariffa giornaliera SUAP” non sia stata nemmeno valutato dal Tribunale, nonostante tale comunicazione confermasse che la tariffa giornaliera da corrispondere era pari ad € 179,00, “al netto delle spese per le attività diagnostiche, visite specialistiche, dotazioni relative alla ventilazione assistita, a farmaci, assistenza protesica poiché tali prestazioni devono essere assicurate direttamente dal distretto sanitario in analogia a quanto garantito ai pazienti a domicilio”.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
E' inammissibile perché in nulla censura l'articolata motivazione della sentenza impugnata che spiega perché la tariffa concordata, prevista nel decreto 2012 e recepita nel contratto stipulato tra le parti era di euro 262,00 con la decurtazione percentuale per
Pa l'apporto dato dalla in termini di impiego di personale infermieristico e prestazioni diagnostiche ed altro.
Ma è anche palesemente infondata perché non è affatto vero che la memoria ex art.183
c.p.c. della controparte contiene l'ammissione che la tariffa giornaliera doveva essere decurtata ad euro 179,00. Come correttamente rimarcato dalla con la Controparte_1
comparsa di costituzione in appello, le affermazioni contenute nella memoria 183 vanno Part inserite in modo corretto nell'ambito dell'intero atto difensivo che la richiama, in
Part cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla l'attrice concludeva il ragionamento affermando che era da applicare alla tariffa giornaliera di euro 262,00, come concordato Part con la on la riduzione del 20%.
Part Coerentemente con questa difesa, come documentato dalla stessa Controparte_1 chiedeva quale pagamento della degenza giornaliera la somma di € 209,00 che
[...] corrisponde esattamente a quanto dovuto sulla base della tariffa di 262,00 € decurtata del 20%.
5.2. Il motivo di gravame è altresì inammissibile nella parte in cui tende a fornire la dimostrazione che le prestazioni cosiddette a latere della degenza erano state eseguite Part Part dalla e che era questo il motivo per cui la non aveva pagato l'intera somma
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 pretesa ma l'inferiore importo di euro 179,00 a giornata di degenza per singolo paziente. Parte Molto insiste, invero, la sul fatto che le fatture di si riferiscono Controparte_1 esclusivamente a “Giornate di degenza” e non anche alle ulteriori prestazioni necessarie per l'accudimento del paziente allettato (attività diagnostiche, visite specialistiche, datazioni relative a ventilazione assistita, a farmaci ed assistenza protesica), rese, invece, effettivamente dal Distretto Sanitario.
In nulla scalfisce – tale difesa – il ragionamento fatto dal tribunale che era pacifico tra le parti, in quanto oggetto di una specifica pattuizione contrattuale, che una parte delle Parte prestazioni ulteriori rispetto alla degenza sarebbe stato attuato dalla direttamente, con la corrispondente decurtazione del 20% della tariffa base.
5.3. Il motivo è irrilevante e inammissibile nella parte in cui pone a sua riprova la
Parte delibera n. 5229 del 2.10.2017 della in cui secondo l'appellante vi sarebbe la prova delle sue tesi, perché vi si dispone il pagamento delle prestazioni rese dall'
[...]
per il periodo gennaio-marzo 2017 relative a: supporto Controparte_3
alla ventilazione meccanica, supporto alla nutrizione artificiale, ossigenoterapia, supporto alle lesioni cutanee, medicazioni e trattamento lesioni, ausili, comunicatore oculare.
E' evidente che si tratta di un riferimento irrilevante perché generico e privo di qualunque termine di comparazione con la fattispecie controversa.
5.4. Il gravame è poi inammissibile nella parte in cui denuncia che il giudice di prime cure non avrebbe nemmeno valutato la nota prot.33288 del 16/05/2016 della Regione
Campania, avente ad oggetto “tariffa giornaliera SUAP”, poiché difetta qualunque censura sul punto di motivazione secondo il quale il rinvio contenuto nell'art. 5 del contratto inter partes al tariffario al momento della stipula vigente è un rinvio recettizio, dunque, idoneo a fissare per tutta la durata del rapporto la tariffa come prima indicato.
Parimenti motivo inammissibile è il generico è il richiamo al principio generale del non superamento dei tetti di spesa.
5.5. Da ultimo, è infondato il motivo sulla non applicabilità degli interessi di mora, che si fonda su una inefficace comparazione con le farmacie, che non operano come imprenditori economici e non effettuano transazioni commerciali (cf. da ultimo Cass
9991/2019, Cass. S.U. 26496/2020) quali sono, per costante e pacifica giurisprudenza i servizi sanitari offerti da centri privati accreditati sulla base di un contratto.
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Questa Corte ha ripetutamente affermato che possono essere ricomprese nell'ambito delle transazioni commerciali anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture Part sanitarie private e l' peraltro espressamente previsti dalla legge, quanto meno a seguito dalle innovazioni di cui al d.lgs. 192/2012 che, nel modificare l'art. 4 del d.lgs
231/2002, ha introdotto la previsione espressa (comma 5 lett. b)) in forza della quale i termini per il pagamento previsti dalla medesima norma sono raddoppiati “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria a che siano stati debitamente riconosciuti a
Parte tal fine”, tra i quali devono necessariamente rientrare le
Del resto, sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra
l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” (così Cass. 17665/2019, ma vds. anche più di recente Cass. 29472 del 14.11.2024).
6. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
Il compenso va liquidato in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 420/2020 pubblicata in data 4.2.2020, così provvede:
--rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 --condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
--dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
--Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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n. 2779/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8