Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13570 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Reho, come da mandato in atti;
Parte attrice opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni Sensi, come da mandato in atti;
Parte convenuta opposta
All'esito della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 28-5-2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente, “conclude come da atto di citazione in opposizione e da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc..”;
Per parte convenuta opposta, “conclude come da memoria ex art. 171 ter n.1 cpc.. nel merito;
in via istruttoria, come da memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione
Tribunale di Firenze ha ordinato alla medesima il pagamento di euro
103.130,99, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di , in Controparte_1
forza delle fatture: n. 2305000041 del 10-1-2023 di euro 22.303,55;
n. 2305000045 del 11-1-2023 di euro 8.800,59; n. 2305000119 del
31-1-2023 di euro 5.722,29; n. 2305000188 del 17-2-2023 di euro
16.360,69; n. 2305000239 del 28-2-2023 di euro 8.515,60; n.
2305000269 del 14-3-2023 di euro 16.985,33; n. 2305000284 del
21-3-2023 di euro 6.097,07; n. 2305000303 del 31-3-2023 di euro
14.041,71; n. 2305000341 del 28-4-2023 di euro 2.867,49; n.
2305000386 del 24-5-2023 di euro 1.436,67 (cfr. docc. da 1-10 del fascicolo monitorio).
Parte attrice opponente, in particolare, ha dedotto che:
- in data 18-6-2021 ha concluso un contratto di licenza di marchio con The Company S.r.l. per la produzione, la promozione, la commercializzazione e la vendita dei capi di abbigliamento a marchio "Raquel Diniz" (cfr. docc. 3 e 4 fascicolo di parte attrice opponente);
- la licenziataria The Company S.r.l. ha concluso un contratto di sub- licenza con alla quale ha assegnato il compito di CP_1
produrre e distribuire le collezioni della licenziante R.D. (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice opponente);
- in data 6-3-2023 ha risolto il contratto di licenza con The Company
S.r.l. (cfr. doc. 7 fascicolo di parte attrice opponente) a causa degli inadempimenti contrattuali di quest'ultima e, di conseguenza, è cessato altresì il rapporto di sub-licenza in favore della ricorrente
(fermo l'obbligo di realizzare la collezione FW 23/24 anche in caso di risoluzione del contratto); - in data 23-5-2023 è stato dichiarato il fallimento di CP_1
Parte attrice opponente ha, quindi, contestato:
- Il grave inadempimento contrattuale di a fronte della CP_1
omissione della comunicazione da parte della stessa dello stato pre- fallimentare in cui versava e della consequenziale impossibilità di realizzare la collezione FW 23/24;
- il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato;
- il mancato riconoscimento, da parte dell'opposta, della riduzione del 20% del prezzo che avrebbe dovuto essere applicata secondo quanto previsto dall'art.
3.2.4 del contratto di licenza;
- l'incompetenza territoriale del giudice adito.
ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: In via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, con tutte le conseguenti statuizioni di legge, per le ragioni illustrate al punto C della presente opposizione e quindi dichiarare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
2802/2024 [R.G. n. 10787/2024] emesso dal Tribunale di Firenze in data 08.10.24, in quanto illegittimo, infondato e non provato per le ragioni esposte al punto A e B della presente opposizione. In ogni caso revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 2802/2024 [R.G. n. 10787/2024] emesso dal Tribunale di Firenze in data 08.10.24 in considerazione dei danni patiti da R.D. in conseguenza degli inadempimenti contrattuali di dedotti e CP_1
descritti con la presente opposizione. In via riconvenzionale condannare alla restituzione in favore di delle scorte CP_1 Pt_1
dei prodotti con riferimento ai “Materiali Logati” e a quelli “Non Logati ”, dei cartamodelli corredati dalle distinte base e dalle schede prodotto relativi a tutte le collezioni gestite nel corso della collaborazione intercorsa tra le parti e ogni altro materiale secondo quanto previsto dal contratto di sub -licenza. In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui si considerassero non sussistenti i presupposti di cui alle citate domande, si chiede di rideterminare la somma eventualmente dovuta da a in Pt_1 CP_1
ragione della riduzione del 20% che avrebbe dovuto essere applicata secondo quanto previsto dall'art.
3.2.4 del contratto di licenza di cui al documento n. 3 allegato in atti”.
Si è costituita, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta,
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale ha dedotto:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza ex adverso avanzata;
- il mancato inadempimento della stessa del contratto di sub-licenza stipulato con la società The Company S.r.l. (cfr. doc. 14 fascicolo di parte convenuta opposta);
- la piena prova del credito azionato in via monitoria, a fronte della dimostrazione della regolare spedizione dei prodotti alla società acquirente (cfr. docc.
1-10 fascicolo di parte convenuta opposta), della consegna dei prodotti al vettore (cfr. docc. 15 e 16 fascicolo di parte convenuta opposta) e del riconoscimento di debito dell'opponente con lettera del 9-3-2023 (cfr. doc. 17 fascicolo di parte convenuta opposta);
- la regolare applicazione della riduzione del 20 % sui prezzi di vendita.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata discussa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie reiterate da parte convenuta opposta.
Sul punto, si mostra sufficiente richiamare l'ordinanza con la quale sono stati ritenuti irrilevanti e/o formulati in modo generico i capitoli di prova articolati da parte opposta in sede di memoria ex art. 171- ter, n. 2, c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 18 ss.).
Tale doglianza, in particolare, deve essere ritenuta inammissibile nella presente sede, a fronte della mancata integrazione dei crismi della completezza richiesti ai fini della formulazione della medesima.
A tal proposito, recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che, ai fini della completezza dell'eccezione, il convenuto
è tenuto a contestare l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e
20 cod. proc. civ. (nel caso di cumulo ai sensi dell'art. 33 c.p.c. in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n.6628).
Ebbene, come premesso, nella fattispecie in esame non si può ritenere che l'eccezione di incompetenza sollevata da sia Parte_1
connotata dal richiesto carattere della completezza.
In sede di atto di citazione in opposizione, infatti, parte opponente si
è limitata ad affermare l'inapplicabilità del criterio del foro del domicilio del creditore e la sussistenza della competenza del foro del domicilio del convenuto in ragione della natura illiquida della obbligazione, non svolgendo alcuna attività argomentativa in ordine ai criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c., specificamente rivolti a controversie (quale quella nella specie) aventi a oggetto diritti obbligatori (“per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”).
In mancanza di contestazione anche di tali criteri, la competenza rimane attribuita all'ufficio giudiziario adito per inammissibilità dell'eccezione.
4. Tanto premesso, l'opposizione promossa da merita di Parte_1
essere accolta esclusivamente nei termini di seguito precisati.
Innanzitutto, deve reputarsi adeguatamente comprovato in atti il credito, azionato in via monitoria da Controparte_1
, per l'importo di euro 61.702,72 di cui alle fatture nn.
[...]
2305000041, 2305000045, n. 2305000119, 2305000188 e n.
2305000239.
A tal proposito, è necessario richiamare il contenuto della accettazione, effettuata da (nella persona del sig. Parte_1 Pt_2
consigliere e rappresentante dell'impresa: cfr. visura sub
[...]
doc.16 fasc. parte opponente), della cessione del credito intercorsa in data 8-3-2022 da al Banco Fiorentino. CP_1
In essa, in particolare, si legge: “La ci ha Parte_3
comunicato che, con nota del 08/03/2023, di aver ceduto a Vostro favore con atto del 08/03/2023 il suo credito nei nostri confronti ammontante a euro 65.153,86, oltre interessi maturati e maturandi di cui alle seguenti fatture/documenti (..) Nel confermarVi la sussistenza di detto credito, libero da pignoramenti, sequestri o altri vincoli, dichiariamo di accettare la cessione di cui sopra a tutti gli effetti di legge, per cui provvederemo a versarVi direttamente alle scadenze suindicate quanto da noi dovuto in dipendenza del rapporto da cui sorge il credito nei nostri confronti a Voi ceduto” (cfr. comunicazione PEC indirizzata al Banco Fiorentino ed a CP_1
sub doc. 17 fascicolo di parte convenuta opposta;
in ordine
[...]
all'irrilevanza della generica contestazione della fotocopia prodotta operata da parte opponente nella memoria ex art 171 ter n.1 cpc. è necessario e sufficiente richiamare l'orientamento di cui a Cass. n.
27633 del 30/10/2018:” La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").
Ebbene, per quanto l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisca ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2091), si deve, tuttavia, sottolineare come, l'accettazione in esame rechi un vero e proprio riconoscimento espresso (e non tacito) del credito oggetto di cessione dal parte della ceduta (“Nel confermarvi la sussistenza di detto credito”). Pertanto, considerata la piana ammissibilità di ipotesi di ricognizioni espressa anche nell'ambito di operazioni complesse di cessione del credito (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2091, cit.: “è evidente, però, che nel caso in cui la ricognizione di debito si inserisca in una complessa operazione di cessione del credito - come avvenuto nella fattispecie in esame - tale effetto può prodursi solo ove la ricognizione presenti tutti i requisiti formali e sostanziali di validità ed efficacia”), si può ritenere pienamente operativa, anche per il caso in analisi, l'astrazione processuale della causa debendi ad essa riconducibile, consistente nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale e nel consequenziale onere per l'autore della ricognizione di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/12/2024, n.31818).
Siffatta astrazione processuale, nello specifico, può reputarsi sussistente esclusivamente per l'importo, sopra rilevato, di euro
61.702,72, corrispondente alle fatture esplicitamente riconosciute nella PEC di accettazione da parte della (fatture nn. Parte_1
2305000041 del 10-1-2023 di euro 22.303,55, 2305000045 del 11-
1-2023 di euro 8.800,59, n. 2305000119 del 31-1-2023 di euro
5.722,29, 2305000188 del 17-2-2023 di euro 16.360,69, n.
2305000239 del 28-2-2023 di euro 8.515,60; nella presente sede non viene in rilievo, invece, l'ammontare di euro 3.451,14, di cui alla fattura del 30-12-2022, anch'esso oggetto di riconoscimento, in quanto non azionato in via monitoria).
In ordine a siffatto importo (euro 61.702,72), invero, non si può ritenere che autrice della ricognizione, abbia in qualche Parte_1
misura dimostrato l'intervenuto pagamento o l'estinzione dello stesso. A quest'ultimo riguardo, difatti, è necessario rilevare l'infondatezza di tutte le doglianze sollevate dall'opponente al fine di escludere la debenza dell'adempimento richiesto.
In tema, si può osservare che:
- in relazione al preteso difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in via monitoria, il medesimo risulta adeguatamente documentato sino alla somma di euro 61.702,72
(cfr. sopra);
- in relazione alla dedotta necessità di attuare una riduzione del 20
% del prezzo, questa è stata regolarmente applicata già in fattura
(cfr. docc.
1-10 fascicolo di parte convenuta opposta);
- in relazione ai lamentati gravi inadempimenti negoziali di CP_1
rispetto al contratto di sub-licenza, questi, almeno in questa
[...]
sede, si mostrano: in parte non riferibili all'opposta (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 4-5, sulle violazioni contrattuali di The
Company); in parte prospettati con generica allegazione (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 9-10, sulla violazione dell'obbligo di informazione circa “eventuali problematiche” nell'esecuzione del contratto, sulla necessità di mantenere un costante canale di comunicazione con la Designer, sull'impossibilità di completare la collezione FW 23/24); in parte irrilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto, in quanto inerenti ad accadimenti successivi alla cessazione dello stesso (cfr. atto di citazione in opposizione, p. 10, sulla mancata comunicazione della situazione di dissesto finanziario contraddistinguente l'opposta: si rileva, infatti, che la richiesta di concordato preventivo è intervenuta in data 28-3-2023, quindi successivamente alla risoluzione del contratto di sub-licenza intervenuta il 6-3-2023; cfr. anche atto di citazione in opposizione, pp. 12-13, sulla necessità di restituzione di imprecisati documenti, sul compimento delle “attività necessarie” per ottenere la cancellazione, sull'invio di un imprecisato elenco di scorte da smaltire, sull'obbligo di redigere un inventario).
In definitiva, a fronte dell'astrazione processuale determinata dal riconoscimento espresso del debito da parte dell'opponente e della mancata prova da parte di quest'ultima dell'inesistenza, dell'invalidità e dell'estinzione del rapporto base, si deve addivenire alla condanna di al pagamento di euro 61.702,72, oltre Parte_1
interessi al tasso di legge a partire dal 25 gennaio 2024 (cfr. lettera di messa in mora sub doc.12 fasc. parte convenuta), in favore di
. Controparte_1
A una diversa conclusione, al contrario, si deve pervenire con riferimento agli ulteriori importi azionati in via monitoria dall'opposta
(euro 16.985,33 di cui alla fattura n. 2305000269 del 14-3-2023; euro 6.097,07 di cui alla fattura n. 2305000284 del 21-3-2023; euro
14.041,71 di cui alla fattura n. 2305000303 del 31-3-2023; euro
2.867,49 di cui alla fattura n. 2305000341 del 28-4-2023; euro
1.436,67 di cui alla fattura n. 2305000386 del 24-5-2023), non oggetto di espresso riconoscimento.
Avuto riguardo a questi ultimi, in particolare, non si può reputare che
Giudiziale, attrice in senso sostanziale, Controparte_1
abbia ottemperato all'onere, sulla stessa gravante, di provare l'effettiva debenza da parte dell'opponente delle relative somme.
Inidonee ai fini della prova richiesta risultano essere, infatti, le richiamate fatture (n. 2305000269; n. 2305000284; n. 2305000303;
n. 2305000341; n. 2305000386), azionate in via monitoria.
In materia, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale, nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto il pagamento di prestazioni, a fronte della contestazione della consistenza dell'attività prestata, non può ritenersi sufficiente la produzione giudiziale della fattura, in ragione della natura unilaterale di tale dichiarazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/06/2023, n.17586).
Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione attorea delle fatture in questione (cfr. atto di citazione in opposizione, pp. 16 ss.), la convenuta opposta non ha offerto in giudizio ulteriori elementi adeguati a supportare la pretesa creditoria per l'ammontare richiesto in sede monitoria.
A quest'ultimo riguardo, fermo restando quanto sopra esposto in tema di rigetto delle istanze di prova orale articolate, del resto, non si possono reputare sufficienti i documenti di trasporto prodotti in atti da (cfr. docc.
1-10 e 15-16 Controparte_1
fascicolo di parte convenuta opposta;
cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 6: “I prodotti indicati nelle predette fatture sono stati regolarmente ordinati e spediti alla società acquirente, come risulta dai documenti di trasporto firmati dal vettore, (v. docc da 1 a 10) e, altresì, dalle fatture di pertinenza di detti DDT, rimesse dai vettori a
e che si producono (docc. sub 15 e 16), e che CP_1
ulteriormente dimostrano l'effettiva consegna dei suddetti prodotti da parte della società al vettore.
2.3 La società CP_1 Parte_1
non ha mai rivolto contestazioni di sorta in ordine alle fatture emesse a suo carico né al riguardo dei prodotti ad essa consegnati”).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente dal terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario (cfr. Cassazione civile sez. II,
22/07/2024, n.20173).
Ebbene, posto il mero valore indiziario dei documenti di trasporto prodotti in atti e vista l'assenza di ulteriori elementi suscettivi di suffragare la tesi della convenuta (per l'inidoneità delle fatture: cfr. sopra;
per l'estraneità del riconoscimento di debito: cfr. sopra), non può essere considerata raggiunta la prova dell'ulteriore somma
(euro 41.428,27) richiesta in via ingiuntiva da
[...]
. Controparte_1
Né, in senso contrario a quanto da ultimo declinato, può venire in rilievo la tesi di parte convenuta secondo la quale, nella fattispecie in analisi, sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 1510, co. 2,
c.c., con consequenziale trasferimento della proprietà della merce in capo all'acquirente già al momento della consegna della Parte_1
medesima al vettore (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 10).
A smentita di quest'ultima ricostruzione, del resto, non si può mancare di richiamare il prevalente indirizzo giurisprudenziale, ai sensi del quale la previsione dell'art. 1510 c.c. afferisce al momento del passaggio del rischio, con la consegna al vettore, nella vendita piazza a piazza, ma non costituisce prova della fornitura della merce
(cfr. Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19511).
Pertanto, in assenza della dimostrazione dell'effettiva consegna di parte della merce in contestazione (per un controvalore di euro
41.428,27, pari agli importi delle fatture n. 2305000269; n.
2305000284; n. 2305000303; n. 2305000341; n. 2305000386), il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con condanna di al pagamento esclusivamente della somma di euro Parte_1 61.702,72, oltre interessi al tasso di legge, per le ragioni e nei termini previamente precisati (cfr. sopra).
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di attività istruttoria e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale, devono essere compensate per la quota di
1/3 alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico della attrice opponente, in considerazione della soccombenza prevalente della stessa (cfr. Corte di Cassazione, 23.02.2024, n.4860: “In tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione”).
Del pari, le spese del giudizio monitorio, come già liquidate, devono essere poste a carico dell'opponente per la quota di 2/3, rimanendo per la restante quota a carico dell'opposta.
PQM
Il Tribunale di Firenze, decidendo in via definitiva, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, 1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento di euro 61.702,72, oltre Parte_1
interessi al tasso di legge dal 25 gennaio 2024, in favore di
[...]
; Controparte_1
3. compensa le spese di lite per la quota di 1/3;
4. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della restante quota di 2/3 delle spese di lite, che liquida in euro 6.094,66 per compensi, oltre rimborso spese al
15 %, Iva e CPA, come per legge;
6. compensa le spese del giudizio monitorio per la quota di 1/3;
7. pone a carico di parte attrice opponente la quota di 2/3 delle spese del procedimento monitorio, come già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.
Firenze, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia