Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
Prima Sezione Civile
La D.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione personale, promossa:
da
nato a [...] il 19.04.1997 Parte_1 CodiceFiscale_1 Ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera N° 3476/18 del
C.O.A. di Siracusa;
con l'Avv. Di Mercurio Salvina
Attore
CONTRO
quale impresa designata per la Regione Controparte_1 Sicilia alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
Con l'Avv. Stefania Magnano
Convenuto
nato a [...] il [...]. C.F. Controparte_2
CONVENUTO contumace
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- In data 23/06/2012 alle ore 19,30 circa il viaggiava, Parte_1 in qualità di conducente, a bordo del ciclomotore Yamaha n. serie
VG5SA231000013599 (CIG N. 06SR119966), di proprietà del Sig. Per_1 ; quando nel percorrere la Via Enna a Pachino (in cui la detta
[...] via incrocia la Via Amendola) - Zona tre colli-, giunto al segnale di
STOP si fermava e, accertatosi che da entrambe le direzioni non sopraggiungessero veicoli, ripartiva facendo manovra di svolta a sinistra per immettersi nella Via Amendola. In quel frangente veniva improvvisamente attinto dal fuoristrada marca Mercedes tg AE793W, di proprietà e condotto A seguito del descritto Controparte_2
Oggi è causa perché fallito ogni tentativo di bonario componimento.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
Voglia l'On. le Tribunale di Siracusa adito, contrariis reiectis, così provvedere: I. accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere 1) il risarcimento per le lesioni subite a seguito dell'occorso Parte_1 sinistro per danno biologico permanente e temporaneo che possono quantificarsi in € 18.934.80 ovvero nella maggiore o minore somma che emergerà nel corso del giudizio anche a seguito dell'espletamento della chiesta CTU medico legale oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
2) il risarcimento dei danni morali e patrimoniali (comprensivo delle spese mediche sostenute che possono quantificarsi in € 809,96), secondo l'entità che emergerà nel corso dell'instaurando giudizio sia a titolo di danno non patrimoniale che di danno patrimoniale da lucro cessante per gli importi ritenuti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
II. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del costituito procuratore ricorrendone i presupposti di legge. In via istruttoria si chiede ammettersi”
PARTE CONVENUTA
Piaccia “all'On.le Tribunale Civile di Siracusa, reiectis adversis, in via preliminare, ritenere e dichiarare la improcedibilità della domanda;
quindi, sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto risarcitorio attoreo;
ancora in via preliminare, ritenere e dichiarare la improponibilità della domanda;
subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
Il procedimento istruito con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di CTU MDL, all'udienza del 5.11.2024 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente alle sollevate eccezioni
Si osserva
La Compagnia ha eccepito l'improcedibilità dell'azione per omessa chiamata del proprietario.
Occorre sul punto rilevare che con provvedimento del 5.08.2019 il contraddittorio fu integrato con la chiamata in giudizio di CP_2
proprietario del veicolo assunto come investitore e risultata
[...] regolare. Relativamente alla eccezione di improponibilità dell'azione per omesso invio di attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione dell'attore in violazione degli obblighi di cui all'art. 148 Cod.Ass. si evidenzia che nessuna richiesta di integrazione della documentazione necessaria da parte della Compagnia fu fatta pervenire al danneggiato;
né
è stato provato che lo stesso non fu sottoposto a visita medica del fiduciario della stessa, ma piuttosto vi è prova del rigetto della domanda di indennizzo per contestazione del fatto storico.
In ordine alla eccezione di prescrizione occorre evidenziare che nel caso in cui i danni causati dal sinistro stradale costituiscano reato, l'art. 2947, III comma del Codice Civile prevede un diverso termine di prescrizione.
Qualsiasi danno alla persona subito dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada costituisce una lesione classificata quale reato dal codice penale.
In questo caso all'azione civile si applicherà̀ la prescrizione più̀ lunga prevista ai fini penali.
Per l'applicazione della prescrizione più̀ lunga di quella biennale genericamente prevista non è necessario che il danneggiato intraprenda un'azione penale, per esempio sporgendo querela verso chi ci ha provocato il danno, ma è sufficiente che il fatto sia solo classificato dal codice penale come reato e che il danno subito nel sinistro stradale sia collegato causalmente al reato.
Ritenuto che il sinistro è del 2012 e che con RRR del 28.06.2013 fu fatta richiesta di risarcimento dei danni al FGVS ricevuta dallo stesso il
3.07.2013 ed alla Consap spa ricevuta il 4.07.2013, trattandosi di lesioni da illecito si applica la prescrizione quinquennale.
Applicando al caso in esame le superiori normative le eccezioni sono infondate.
Nel merito
Le prove orali nulla hanno aggiunto sulla dinamica dell'incidente se non che i testi concordarono sulla fuga o presunta tale, del furgone.
I testi dichiararono di essere usciti fuori dal bar richiamati dal
“botto” vedendo i ragazzi già a terra.
Il teste - zio del danneggiato - ebbe a dichiarare Testimone_1 di essere stato al bar che c'è sul luogo dell'incidente e di stare giocando a bigliardino al momento dell'incidente e quando uscito, essersi dato all'inseguimento del furgone.
Dunque, è lecito desumere che intento a giocare, non potè vedere la dinamica del sinistro.
Anche il teste presente nello stesso bar del posto, Testimone_2 uscì solo avendo sentito il botto. Pertanto di fatto, nessuno era presente al momento dell'impatto, avvenuto in prossimità dello STOP esistente in loco ma tutti solo, alla fuga del furgone.
Pertanto, trattandosi di incrocio e non essendo stata raggiunta la prova certa e rigorosa della dinamica dell'incidente si propende per riconoscere la responsabilità in capo ad entrambe le parti in egual misura.
Pertanto, la domanda appare fondata in punto di An e conseguentemente meritevole di essere accolta.
Relativamente ai danni fisici subiti dall'attore essi sono stati esattamente individuati a seguito di CTU medicolegale laddove il professionista ebbe ad accertare e concludere:
“Dall'esame della documentazione medica presente nel fascicolo giudiziario, dall'anamnesi raccolta e dalla visita effettuata al sig. , si ritiene di rispondere ai quesiti formulati dal Magistrato al Parte_1 momento dell'incarico alla seguente maniera: • Il sig. , esente da precedenti morbosi Parte_1 incidenti con gli esiti dell'evento lesivo per cui è causa, in data 23.06.2012, per la collisione dei veicoli coinvolti nell'incidente, ha riportato “frattura scomposta condilo mandibolare di sinistra, frattura seno mascellare dx con emoseno, infrazione glenoide omerale dx, contusione/distorsione ginocchio dx., ferita l.c. in regione mentoniera. Per tali lesioni è stato trasportato in ambulanza al P.S. dell'Ospedale di Noto e, successivamente, visto la necessità di cure specialistiche maxillo facciale, è stato ricoverato in day hospital, il 27.06.2012, presso l'U.O.S.D. Chirurgia Maxillo Facciale del Policlinico di Messina ed, in tale circostanza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di bloccaggio intermascellare con 4 viti standard di lunghezza rispettivamente due viti di 14 mm, una di 9 mm, una di 12 mm. Per le lesioni di natura ortopediche, quali l'infrazione glenoide omerale dx, la distorsione del R.C. e la contusione/distorsione ginocchio dx, ha effettuato consulenze specialistiche ortopediche dal dott. D.C. Vaccarisi e, successivamente, ha effettuato trattamento riabilitativo fisioterapico presso l'Ambulatorio di Fisiatria del P.O. di Noto. In atto i postumi, causalmente ricollegabili all'evento lesivo, sono ampiamente stabilizzati e, nel rispondere al quesito posto dal Magistrato sulle lesioni subite il 23.06.2012 dal periziando, possiamo riferire che lo stesso attualmente presenta: Esiti di intervento chirurgico di bloccaggio intermascellare per frattura scomposta condilo mandibolare di sinistra e di frattura seno mascellare dx con emoseno, esiti di infrazione glenoide omerale dx, esito cicatriziale in regione mentoniera a scarso impegno fisiognomico e fisionomico. • La durata della inabilità temporanea è quantizzabile in giorni 15 (quindici) di ITA e di ulteriori giorni 15 (quindici) di ITP ridotta al 75%, e di successivi giorni 10 (dieci) di ITP ridotta al 50%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale e dai dati clinici desunti dalla certificazione prodotta, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofisica del ricorrente, pari a 9% (nove x
100) in riferimento alle quantizzazioni parziali delle singole menomazioni riscontrate: Menomazione Val. tabellare Esiti di intervento chirurgico di bloccaggio intermascellare per frattura scomposta condilo mandibolare di sinistra e di frattura seno mascellare dx con emoseno, 6% Esiti di infrazione glenoide omerale dx, 2% Esito cicatriziale in regione mentoniera a scarso impegno fisiognomico e fisionomico 2%
Nell'ambito della quantizzazione del danno biologico espresso rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale quali quelli ricadenti sulle attitudini personali compatibili con l'età e le condizioni psicofisiche pregresse. Le lesioni non hanno determinato alcuna ripercussione sulla sua attività lavorativa specifica, riferita essere quella di pescatore. • Il fascicolo giudiziario contiene, quale documentazione per spese mediche sostenute per la lesione in oggetto: 1) copia di fattura n° 1999 del 20.07.2012 rilasciata da Diagnostica per Immagini di Pachino di €. 60,60 per l'effettuazione di RM Ginocchio dx;
tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con l'evento de quo, 2) copia di ricevuta ticket 53705 del 30.07.12 Con rilasciata dall di Siracusa per prestazione di Medicina Fisica e Riabilitativa per €. 28,91; tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con l'evento de quo, 3) copia di fattura n° 2114 del 09.08.2012 rilasciata da Diagnostica per Immagini di Pachino di €. 40,60 per l'effettuazione di Panoramica Dentaria;
tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con l'evento de quo, 4) Copia di fattura A2/FATT/47196 del
13.08.2012 effettuata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina per rilascio di copia di cartella clinica per €. 25,00; tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con l'evento de quo, 5) Con copia di ricevuta ticket 59241 del 28.08.12 rilasciata dall di Siracusa per prestazione di medicina Fisica e
Riabilitativa con piano terapeutico per €. 69,19; tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con Con l'evento de quo, 6) copia di ricevuta ticket 62498 del 10.09.12 rilasciata dall di Siracusa per prestazione di medicina Fisica e Riabilitativa per €. 23,13; tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con Con l'evento de quo, 7) copia di ricevuta ticket 66428 del 24.09.12 rilasciata dall di Siracusa per prestazione di medicina Fisica e Riabilitativa per €. 23,13; tale spesa appare congrua ed in rapporto causativo con l'evento de quo, Per un totale di €. 270.56 • Non sono, al momento, ipotizzabili spese mediche future rapportabili al sinistro de quo. • Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, appaiono congrue con la dinamica del sinistro risultante dagli atti, con la certificazione medica e con l'anamnesi lesiva raccolta all'attuale visita medica. Appare infatti plausibile che nello scontro fra i veicoli il sig. sia stato sbalzato dal ciclomotore che Parte_1 guidava e, l'impatto al suolo è stato fondamentale nell'etiologia delle lesioni sia al massiccio facciale che alla spalla destra. Nel determinismo delle lesioni appare ininfluente l'utilizzo del riferito utilizzo del casco protettivo.”
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 29.374,00 comprensivo di spese mediche ritenute congrue dal CTU(270,56), tale somma risarcitoria è da dimezzare in ragione del concorso di colpa e da cui detrarre eventuali acconti percepiti per il medesimo titolo.
In ordine alle spese di lite restano a carico delle parti al 50%, quelle della CTU per come liquidate con altro provvedimento, compensate ogni altra
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Dichiara la contumacia di Controparte_2
Accoglie la domanda Condanna n.q. di FGVS in persona del suo legale Controparte_4 rapp.te pro.tempore a rifondere a per quanto in parte Parte_1 motiva la somma di euro 29.374,00 da dimezzare in ragione del concorso di colpa e da cui detrarre eventuali acconti percepiti allo stesso titolo.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
In ordine alle spese di lite restano a carico delle parti al 50%, quelle della CTU per come liquidate con altro provvedimento, compensate ogni altra
Cosi deciso
Siracusa 8.02.2025
Il Giudice onorario
Dr.ssa P.Fugallo