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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 727/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 727/2020
TRA
difeso dall'avv. MARRABELLO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Ulisse Antonio Pedace
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 14 aprile 2020, la ricorrente proponevano opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13920199003663875/000, notificata in data 18.02.2020, emessa sulla base del presunto omesso pagamento della cartella di pagamento n.
13920090000020588000, relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2005, per un importo complessivo di € 1.647,07; deduceva la prescrizione del credito poiché la cartelle sottesa all' intimazione di pagamento non era stata mai notificate al ricorrente, con conseguente prescrizione dei crediti in esse contenuti.
2. Si costituiva , eccependo: CP_2
a. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e art. 24 D.Lgs. 46/1999, essendo il ricorso tardivo.
1 b. La regolare notifica delle cartelle esattoriali e l'omessa impugnazione delle stesse, con conseguente consolidazione del credito esattoriale.
c. Il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
d. Il termine decennale di prescrizione per i crediti iscritti a ruolo.
3. Si costituiva , chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità, in quanto CP_1 proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di esecuzione, ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
4. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025– è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Effetti della mancata opposizione nei termini di legge
La mancata opposizione nei 40 giorni previsti dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs.
46/1999 determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione della pretesa contributiva, consolidando formalmente il credito. Tuttavia, tale decadenza ha un effetto sostanziale limitato, in quanto non comporta la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c..
Pertanto, anche se non è stata proposta opposizione nei termini previsti, dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 i crediti contributivi restano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'articolo 3, comma 9, della Legge 335/1995, salvo interruzione regolare.
2. Per quanto riguarda la prescrizione del credito
L'ente impositore non ha fornito alcuna prova in ordine alla effettiva notifica della cartella n. 13920090000020588000, relativa a contributi I.V.S. per l'anno 2005,.
Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi agli anni contestati (2005), sono soggette a una prescrizione quinquennale.
Considerata l'assenza della prova di atti interruttivi tra l'anno in contestazione 2005 e la
Contr data di notifica dell'intimazione di pagamento 18.2.2020 a cura dell' (10.3.2016), il credito contributivo risulta estinto per prescrizione.
Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il
2 quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n.
25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento:
“L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n. 11380/2012)”. Più di recente, le Sez.
Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R.
n.602 del 1973, giacchè tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011). Questo indirizzo
3 interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
4 1. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'aer, nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ medio/ massimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n.
147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
PQM
Il giudice del Lavoro, gop. Dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara la prescrizione del credito riportato nella intimazione di pagamento n.
13920149005815407000;
condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_3
800,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso 7.3.2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
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