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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 198/2024 RG promossa da: (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
VIA ALGHERO 54 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. LALLAI MARIA FILIBERTA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro Controparte_1
C.F._1
SASSARI presso lo studio dell'avv. TINTERI DANIELA e rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI FRANCESCO in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Nuoro la compagnia di assicurazione per Parte_1 sentirla condannare al pagamento dell'indennizz in conseguenza di un sinistro avvenuto al termine di una battuta di caccia, quantificando l'importo dovuto in euro 46.974,28. In particolare, l'attore - tesserato della Federazione Italiana della Caccia e titolare di una polizza infortuni stipulata nel suo interesse dalla predetta federazione e la , oggi - allegava a Controparte_2 Parte_1 sostegno della do
- in data 9.2.2012, nello scaricare il proprio fucile al termine di una battuta di caccia, aveva subito un infortunio all'avampiede destro con interessamento della falange prossimale del primo e secondo dito nonché del metatarso;
- a seguito dell'infortunio aveva denunciato l'evento alla società di gestione sinistri Marsh Risck Consulting, la quale aveva aperto la pratica n. 20120702883 in relazione alla polizza assicurativa infortuni 2011 n. 000000418564;
- aveva subito due interventi chirurgici, diversi ricoveri ospedalieri e un trattamento in camera iperbarica a causa di un'infezione della ferita, riportando un danno invalidante a carattere permanente accertato nella misura del 12%;
- con nota in data 17.2.2014 la compagnia di assicurazione convenuta gli aveva offerto in via transattiva a titolo di indennizzo l'importo complessivo di euro 4.918,05, di cui euro 4.648,05 per invalidità permanente e euro 270,00 per diaria di gesso, sul presupposto che in esito alla consulenza medica gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente pari al 9% e che la polizza infortuni all'art. 2 non prevedeva nè il rimborso della inabilità temporanea né il risarcimento dei danni psicofisici subiti e, tantomeno, la possibilità di cumulare la diaria da gesso con quella da ricovero. Il , dissentendo dall'interpretazione fornita dalla in CP_1 Parte_1 ordine alle condizioni di polizza, insisteva nella domanda di pagamento dell'indennità di euro 46.974,28, di cui euro 28.101,00 a titolo di invalidità permanente al 12%; euro 17.280,00 a titolo di danno biologico temporaneo, euro 1.323,28 per spese mediche documentate e euro 270,00 per diaria di gesso. La compagnia di assicurazione convenuta regolarmente citata, Parte_1 rimaneva contumace. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 184/2024, pubblicata il 3.4.2024, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia di assicurazione al pagamento della complessiva somma di euro 17.307,00 Parte_1
a titolo di invalidità permanente, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 270,00 per diaria di gesso nonché al rimborso delle spese mediche documentate di euro 216,28, regolando le spese di lite e c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice – premesso che ai fini del legittimo esercizio dell'attività venatoria il cacciatore deve essere munito di una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi nonché di una polizza assicurativa per infortuni propri correlati alla attività venatoria, stipulabile anche dalla stessa associazione venatoria cui il cacciatore appartiene e alla quale quest'ultimo è tenuto a pagare il relativo premio – riteneva provate all'esito dell'istruttoria le circostanze allegate dal nonché l'efficacia della CP_1 copertura assicurativa, posto che la mai aveva eccepito Parte_1
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto contrattuale sussistente fra le parti, limitandosi a contestare stragiudizialmente unicamente l'oggetto della garanzia e l'entità dei danni domandati. Quanto al profilo relativo all'interpretazione delle clausole contrattuali, il tribunale escludeva, alla luce delle condizioni generali di polizza e, in particolare, del chiaro tenore letterale degli artt. 2 e 9, che dalla copertura assicurativa potesse derivare la risarcibilità del danno da inabilità temporanea in aggiunta a quello da invalidità permanente. Per tali ragioni, richiamata la c.t.u. medico legale in cui veniva accertata una invalidità permanente del 10% e, riportato l'art. 9 delle condizioni contrattuali - secondo cui “Se l'infortunio comporta il ricovero in un istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) e abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde euro 18 giornalieri per ogni giorno di ricovero ospedaliero, se l'infortunio comporta un'ingessatura eseguita sempre nell'ambito della struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde euro 8 per ogni giorno di ingessatura per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero” - liquidava al a titolo di invalidità permanente CP_1 la somma di euro 17.307,00, oltre eu titolo di diaria da gesso ed euro 216,28 a titolo di spese mediche. ha proposto appello lamentando: i) la nullità della sentenza per Parte_1 omessa allegazione nell'atto di citazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda;
ii) la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione dell'indennizzo richiesto dal;
iii) CP_1
l'ingiusta condanna alla spese di lite alla luce delle care orie evidenziate, insistendo per la compensazione integrale delle stesse per il primo grado di giudizio e con vittoria di quelle di gravame. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma della sentenza. Parte_1
ha resistito all'appello di cui ha chiesto Parte_2 il rigetto, eccependo, in particolare, in ordine al quantum, che il tribunale poteva applicare i criteri generali di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui l'indennizzo previsto in polizza fosse inadeguato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati. Deve in primo luogo essere rigettato il rilievo di nullità della sentenza per omessa allegazione nell'atto di citazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, avendo il allegato in maniera esauriente le ragioni della CP_1 propria pretesa non idonea documentazione attestante il diritto ad ottenere l'indennizzo richiesto. Del resto, la compagnia di assicurazione in sede di gravame ha di fatto confermato tali fatti costitutivi laddove ha dedotto che “non contesta che il IG.
fosse effettivamente assicurato per gli infortuni di caccia presso CP_1 [...]
e che la convenzione da lui parzialmente prodotta corrisponda alla CP_2 polizza cui aveva aderito, mediante “tessera base”, con un capitale assicurato per i casi morte e invalidità permanente pari a € 51.645,69”, limitando “di conseguenza, l'appello, previo accoglimento del primo motivo di gravame proposto, alla riforma della sentenza con determinazione del dovuto in virtù della polizza effettivamente stipulata”. Quanto al secondo motivo di censura, giova preliminarmente evidenziare che la fattispecie in esame era correttamente ricondotta dal giudice a quella astratta di cui all'art. 1891 c.c., secondo cui “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (Cass. Civ. n. 30653/2017), riconoscendo, quindi, il diritto del ad ottenere CP_1 dalla , oggi , l'indennizzo previsto nelle Controparte_2 Parte_1 condi assicur peraltro alla sola invalidità permanente ed alla diaria da gesso ai sensi dell'art. 2, secondo cui “È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea dalla quale scaturisce necessità di ricovero o di protesi gessata, liquidabili nei limiti previsti”. In ordine alla liquidazione dell'indennizzo, il tribunale, richiamata la c.t.u. in atti in cui era riconosciuta al una invalidità del 10%, “avuto riguardo alla CP_1 limitazione prevista dalla polizza in ordine all'indennità per inabilità temporanea e tenuto conto che l'attore ha formulato espressa domanda solo con riferimento alla diaria da ingessatura, non cumulabile con quella da ricovero”, liquidava al l'importo di euro 17.307,00 a titolo di invalidità permanente, euro CP_1
270,00 a titolo di diaria da gesso ed euro 216,28 per spese mediche euro 216,28. Ciò posto, con il secondo motivo di gravame, la ha invocato la Parte_1 nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri concretamente utilizzati per la liquidazione del danno, precisando inoltre che il non CP_1 indicava neppure l'effettivo contratto concluso inter-partes, a fronte delle varie tipologie previste nell'accordo stipulato con la Federazione Italiana della Caccia aventi differenti massimali di capitale assicurato (“Normale”, “Normale Super”,
“Silver senza cane”, “GG. VV. Silver”, “Gold”, “Gold senza cane”, “GG.VV. Gold” e “Base”). Orbene, deve innanzi tutto ritenersi definitivamente accertata l'applicazione della copertura assicurativa della polizza n. 000000418564 infortuni 2011 in favore del;
la percentuale di invalidità permanente riconosciuta al CP_1 danneggiato pari al 10% (pag. 13 atto di appello); la somma dovuta a titolo di diaria di gesso pari ad euro 270,00 e quella dovuta a titolo di spese mediche pari ad euro 216,28, trattandosi di questioni non oggetto di alcuna censura. Risulta, inoltre, dimostrata l'adesione da parte del alla polizza c.d. CP_1
“base” con massimale assicurato pari ad euro 51.645,69, in considerazione:
- della mancata contestazione da parte del della specifica CP_1 allegazione di controparte in ordine alla vigenza nel caso di specie della polizza cd “base” (“ per correttezza, non contesta Parte_1 che il IG. fosse effettivamente assicurato per gli infortuni di CP_1 caccia pre e che la convenzione da lui parzialmente CP_2 prodotta corrisponda alla polizza cui aveva aderito, mediante “tessera base”, con un capitale assicurato per i casi morte e invalidità permanente pari a € 51.645,69: pag. 13 atto di appello);
- dell'omessa censura di quanto affermato dal tribunale a pag. 9 della sentenza in ordine al richiamo all'art. 9 delle condizioni generali di polizza
“diaria da ricovero e/o da gesso – Tessere base Sicilia e Sardegna” e, quindi, alla polizza “base” con massimale assicurato pari ad euro 51.645,69 (cfr. art 9 condizioni generali di polizza allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c.);
- della produzione da parte dello stesso appellato del bollettino di pagamento del premio assicurativo dell'importo di euro 48,00, ove viene riportata la seguente dicitura “ 2011” (cfr. Parte_3 produzione allegata alla memori ). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve escludersi che gli importi liquidati dal primo giudice a titolo di indennizzo rispondano ai criteri di liquidazione indicati in polizza, non potendo applicarsi per tali fattispecie contrattuali, come sostenuto dal , criteri diversi da quelli previsti negozialmente tra le CP_1 parti per la ione dell'indennizzo dovuto all'assicurato, a nulla rilevando in tali casi i criteri di liquidazione del risarcimento del danno effettuati in base alle tabelle di Milano, verosimilmente (il giudice nulla dice sul punto) utilizzate dal tribunale nella liquidazione de quo. Orbene, l'art. 7, denominato “Caso invalidità permanente”, delle condizioni generali di polizza - prodotte dal unitamente alla memoria 183 n. 2 CP_1
c.p.c.- dispone che “l'indennizzo a invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato …”. Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata pari al 10% e del massimale assicurato come da contratto, pari ad euro 51.645,69, in accoglimento del secondo motivo di censura, l'indennità va liquidata in euro 5.164,60 (51.645,69:100= 516,46 x 10 % di invalidità = 5.164,60), oltre ad euro 270,00 per diaria di gesso ed euro 216,28 per spese mediche, per un totale di euro 5.650,88, oltre interessi dalla data della domanda, 23.4.2018, al saldo, versato in esecuzione della sentenza di primo grado il 14.5.2024 (come da produzioni dell'appellante in data 24.10.2024), per un totale di euro 6.116,62. Conseguentemente, va altresì accolta la domanda di restituzione proposta dalle in corso di causa in seguito al pagamento delle somme dovute in forza Pt_1 della sentenza qui riformata (per un totale di euro 28.724,04), documentata dalle allegazioni di cui alla nota in data 24.10.2024 e, peraltro, neppure contestata (cfr Cass. n. 24896/23: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”; vedi anche sul punto e sulla possibilità di disporre la restituzione d'ufficio Cass. n. 23972/20), per un totale di euro 22.607,42. Nulla per interessi, non richiesti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, considerato l'esito finale della controversia ed il fatto che la aveva a suo tempo formulato al Parte_1
una proposta transattiva di un importo, euro 4.648,05, inferiore CP_1
dovuto, seppur di poco, sono compensate in ragione di 2/3 e poste a carico della appellante, in parte soccombente, in ragione del residuo 1/3, liquidato sulla base dello scaglione di valore della causa sulla scorta del cd decisum e dei parametri di cui al DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 184/2024, pubbl , e parziale riforma della sentenza, che conferma per il resto, dichiara che l'indennizzo dovuto dalla a , per il Parte_1 Parte_2 titolo di cui è causa, è pari ad euro 6.116,62, comprensivo di interessi e, per l'effetto, dichiara il tenuto a restituire in favore della la CP_1 Pt_1 somma di euro 22.607,42; compensa nella misura di 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ponendole, per il restante 1/3, a carico della liquidate in Parte_1 complessivi euro 912,00, di cui euro 426,00 per il primo grado di giudizio e euro 486,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 10.1.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
VIA ALGHERO 54 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. LALLAI MARIA FILIBERTA che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro Controparte_1
C.F._1
SASSARI presso lo studio dell'avv. TINTERI DANIELA e rappresentato e difeso dall'avv. CARBONI FRANCESCO in forza di procura speciale allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Nuoro la compagnia di assicurazione per Parte_1 sentirla condannare al pagamento dell'indennizz in conseguenza di un sinistro avvenuto al termine di una battuta di caccia, quantificando l'importo dovuto in euro 46.974,28. In particolare, l'attore - tesserato della Federazione Italiana della Caccia e titolare di una polizza infortuni stipulata nel suo interesse dalla predetta federazione e la , oggi - allegava a Controparte_2 Parte_1 sostegno della do
- in data 9.2.2012, nello scaricare il proprio fucile al termine di una battuta di caccia, aveva subito un infortunio all'avampiede destro con interessamento della falange prossimale del primo e secondo dito nonché del metatarso;
- a seguito dell'infortunio aveva denunciato l'evento alla società di gestione sinistri Marsh Risck Consulting, la quale aveva aperto la pratica n. 20120702883 in relazione alla polizza assicurativa infortuni 2011 n. 000000418564;
- aveva subito due interventi chirurgici, diversi ricoveri ospedalieri e un trattamento in camera iperbarica a causa di un'infezione della ferita, riportando un danno invalidante a carattere permanente accertato nella misura del 12%;
- con nota in data 17.2.2014 la compagnia di assicurazione convenuta gli aveva offerto in via transattiva a titolo di indennizzo l'importo complessivo di euro 4.918,05, di cui euro 4.648,05 per invalidità permanente e euro 270,00 per diaria di gesso, sul presupposto che in esito alla consulenza medica gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente pari al 9% e che la polizza infortuni all'art. 2 non prevedeva nè il rimborso della inabilità temporanea né il risarcimento dei danni psicofisici subiti e, tantomeno, la possibilità di cumulare la diaria da gesso con quella da ricovero. Il , dissentendo dall'interpretazione fornita dalla in CP_1 Parte_1 ordine alle condizioni di polizza, insisteva nella domanda di pagamento dell'indennità di euro 46.974,28, di cui euro 28.101,00 a titolo di invalidità permanente al 12%; euro 17.280,00 a titolo di danno biologico temporaneo, euro 1.323,28 per spese mediche documentate e euro 270,00 per diaria di gesso. La compagnia di assicurazione convenuta regolarmente citata, Parte_1 rimaneva contumace. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa documentalmente, mediante prova orale e c.t.u. medico legale, con sentenza n. 184/2024, pubblicata il 3.4.2024, in accoglimento della domanda, condannava la compagnia di assicurazione al pagamento della complessiva somma di euro 17.307,00 Parte_1
a titolo di invalidità permanente, oltre al pagamento dell'ulteriore somma di euro 270,00 per diaria di gesso nonché al rimborso delle spese mediche documentate di euro 216,28, regolando le spese di lite e c.t.u. secondo soccombenza. Il primo giudice – premesso che ai fini del legittimo esercizio dell'attività venatoria il cacciatore deve essere munito di una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi nonché di una polizza assicurativa per infortuni propri correlati alla attività venatoria, stipulabile anche dalla stessa associazione venatoria cui il cacciatore appartiene e alla quale quest'ultimo è tenuto a pagare il relativo premio – riteneva provate all'esito dell'istruttoria le circostanze allegate dal nonché l'efficacia della CP_1 copertura assicurativa, posto che la mai aveva eccepito Parte_1
l'invalidità o l'inefficacia del rapporto contrattuale sussistente fra le parti, limitandosi a contestare stragiudizialmente unicamente l'oggetto della garanzia e l'entità dei danni domandati. Quanto al profilo relativo all'interpretazione delle clausole contrattuali, il tribunale escludeva, alla luce delle condizioni generali di polizza e, in particolare, del chiaro tenore letterale degli artt. 2 e 9, che dalla copertura assicurativa potesse derivare la risarcibilità del danno da inabilità temporanea in aggiunta a quello da invalidità permanente. Per tali ragioni, richiamata la c.t.u. medico legale in cui veniva accertata una invalidità permanente del 10% e, riportato l'art. 9 delle condizioni contrattuali - secondo cui “Se l'infortunio comporta il ricovero in un istituto di cura (esclusivamente in struttura sanitaria pubblica) e abbia o meno luogo l'intervento chirurgico la società corrisponde euro 18 giornalieri per ogni giorno di ricovero ospedaliero, se l'infortunio comporta un'ingessatura eseguita sempre nell'ambito della struttura sanitaria pubblica, la società corrisponde euro 8 per ogni giorno di ingessatura per un massimo di 60 giorni dal sesto giorno dalla data di applicazione della stessa. L'indennità per ingessatura non è cumulabile con quella del ricovero” - liquidava al a titolo di invalidità permanente CP_1 la somma di euro 17.307,00, oltre eu titolo di diaria da gesso ed euro 216,28 a titolo di spese mediche. ha proposto appello lamentando: i) la nullità della sentenza per Parte_1 omessa allegazione nell'atto di citazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda;
ii) la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la liquidazione dell'indennizzo richiesto dal;
iii) CP_1
l'ingiusta condanna alla spese di lite alla luce delle care orie evidenziate, insistendo per la compensazione integrale delle stesse per il primo grado di giudizio e con vittoria di quelle di gravame. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma della sentenza. Parte_1
ha resistito all'appello di cui ha chiesto Parte_2 il rigetto, eccependo, in particolare, in ordine al quantum, che il tribunale poteva applicare i criteri generali di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui l'indennizzo previsto in polizza fosse inadeguato. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati. Deve in primo luogo essere rigettato il rilievo di nullità della sentenza per omessa allegazione nell'atto di citazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, avendo il allegato in maniera esauriente le ragioni della CP_1 propria pretesa non idonea documentazione attestante il diritto ad ottenere l'indennizzo richiesto. Del resto, la compagnia di assicurazione in sede di gravame ha di fatto confermato tali fatti costitutivi laddove ha dedotto che “non contesta che il IG.
fosse effettivamente assicurato per gli infortuni di caccia presso CP_1 [...]
e che la convenzione da lui parzialmente prodotta corrisponda alla CP_2 polizza cui aveva aderito, mediante “tessera base”, con un capitale assicurato per i casi morte e invalidità permanente pari a € 51.645,69”, limitando “di conseguenza, l'appello, previo accoglimento del primo motivo di gravame proposto, alla riforma della sentenza con determinazione del dovuto in virtù della polizza effettivamente stipulata”. Quanto al secondo motivo di censura, giova preliminarmente evidenziare che la fattispecie in esame era correttamente ricondotta dal giudice a quella astratta di cui all'art. 1891 c.c., secondo cui “nell'assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice” (Cass. Civ. n. 30653/2017), riconoscendo, quindi, il diritto del ad ottenere CP_1 dalla , oggi , l'indennizzo previsto nelle Controparte_2 Parte_1 condi assicur peraltro alla sola invalidità permanente ed alla diaria da gesso ai sensi dell'art. 2, secondo cui “È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita e violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea dalla quale scaturisce necessità di ricovero o di protesi gessata, liquidabili nei limiti previsti”. In ordine alla liquidazione dell'indennizzo, il tribunale, richiamata la c.t.u. in atti in cui era riconosciuta al una invalidità del 10%, “avuto riguardo alla CP_1 limitazione prevista dalla polizza in ordine all'indennità per inabilità temporanea e tenuto conto che l'attore ha formulato espressa domanda solo con riferimento alla diaria da ingessatura, non cumulabile con quella da ricovero”, liquidava al l'importo di euro 17.307,00 a titolo di invalidità permanente, euro CP_1
270,00 a titolo di diaria da gesso ed euro 216,28 per spese mediche euro 216,28. Ciò posto, con il secondo motivo di gravame, la ha invocato la Parte_1 nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine ai criteri concretamente utilizzati per la liquidazione del danno, precisando inoltre che il non CP_1 indicava neppure l'effettivo contratto concluso inter-partes, a fronte delle varie tipologie previste nell'accordo stipulato con la Federazione Italiana della Caccia aventi differenti massimali di capitale assicurato (“Normale”, “Normale Super”,
“Silver senza cane”, “GG. VV. Silver”, “Gold”, “Gold senza cane”, “GG.VV. Gold” e “Base”). Orbene, deve innanzi tutto ritenersi definitivamente accertata l'applicazione della copertura assicurativa della polizza n. 000000418564 infortuni 2011 in favore del;
la percentuale di invalidità permanente riconosciuta al CP_1 danneggiato pari al 10% (pag. 13 atto di appello); la somma dovuta a titolo di diaria di gesso pari ad euro 270,00 e quella dovuta a titolo di spese mediche pari ad euro 216,28, trattandosi di questioni non oggetto di alcuna censura. Risulta, inoltre, dimostrata l'adesione da parte del alla polizza c.d. CP_1
“base” con massimale assicurato pari ad euro 51.645,69, in considerazione:
- della mancata contestazione da parte del della specifica CP_1 allegazione di controparte in ordine alla vigenza nel caso di specie della polizza cd “base” (“ per correttezza, non contesta Parte_1 che il IG. fosse effettivamente assicurato per gli infortuni di CP_1 caccia pre e che la convenzione da lui parzialmente CP_2 prodotta corrisponda alla polizza cui aveva aderito, mediante “tessera base”, con un capitale assicurato per i casi morte e invalidità permanente pari a € 51.645,69: pag. 13 atto di appello);
- dell'omessa censura di quanto affermato dal tribunale a pag. 9 della sentenza in ordine al richiamo all'art. 9 delle condizioni generali di polizza
“diaria da ricovero e/o da gesso – Tessere base Sicilia e Sardegna” e, quindi, alla polizza “base” con massimale assicurato pari ad euro 51.645,69 (cfr. art 9 condizioni generali di polizza allegato alle memorie 183 n. 2 c.p.c.);
- della produzione da parte dello stesso appellato del bollettino di pagamento del premio assicurativo dell'importo di euro 48,00, ove viene riportata la seguente dicitura “ 2011” (cfr. Parte_3 produzione allegata alla memori ). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve escludersi che gli importi liquidati dal primo giudice a titolo di indennizzo rispondano ai criteri di liquidazione indicati in polizza, non potendo applicarsi per tali fattispecie contrattuali, come sostenuto dal , criteri diversi da quelli previsti negozialmente tra le CP_1 parti per la ione dell'indennizzo dovuto all'assicurato, a nulla rilevando in tali casi i criteri di liquidazione del risarcimento del danno effettuati in base alle tabelle di Milano, verosimilmente (il giudice nulla dice sul punto) utilizzate dal tribunale nella liquidazione de quo. Orbene, l'art. 7, denominato “Caso invalidità permanente”, delle condizioni generali di polizza - prodotte dal unitamente alla memoria 183 n. 2 CP_1
c.p.c.- dispone che “l'indennizzo a invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato …”. Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente accertata pari al 10% e del massimale assicurato come da contratto, pari ad euro 51.645,69, in accoglimento del secondo motivo di censura, l'indennità va liquidata in euro 5.164,60 (51.645,69:100= 516,46 x 10 % di invalidità = 5.164,60), oltre ad euro 270,00 per diaria di gesso ed euro 216,28 per spese mediche, per un totale di euro 5.650,88, oltre interessi dalla data della domanda, 23.4.2018, al saldo, versato in esecuzione della sentenza di primo grado il 14.5.2024 (come da produzioni dell'appellante in data 24.10.2024), per un totale di euro 6.116,62. Conseguentemente, va altresì accolta la domanda di restituzione proposta dalle in corso di causa in seguito al pagamento delle somme dovute in forza Pt_1 della sentenza qui riformata (per un totale di euro 28.724,04), documentata dalle allegazioni di cui alla nota in data 24.10.2024 e, peraltro, neppure contestata (cfr Cass. n. 24896/23: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione”; vedi anche sul punto e sulla possibilità di disporre la restituzione d'ufficio Cass. n. 23972/20), per un totale di euro 22.607,42. Nulla per interessi, non richiesti.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, considerato l'esito finale della controversia ed il fatto che la aveva a suo tempo formulato al Parte_1
una proposta transattiva di un importo, euro 4.648,05, inferiore CP_1
dovuto, seppur di poco, sono compensate in ragione di 2/3 e poste a carico della appellante, in parte soccombente, in ragione del residuo 1/3, liquidato sulla base dello scaglione di valore della causa sulla scorta del cd decisum e dei parametri di cui al DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 184/2024, pubbl , e parziale riforma della sentenza, che conferma per il resto, dichiara che l'indennizzo dovuto dalla a , per il Parte_1 Parte_2 titolo di cui è causa, è pari ad euro 6.116,62, comprensivo di interessi e, per l'effetto, dichiara il tenuto a restituire in favore della la CP_1 Pt_1 somma di euro 22.607,42; compensa nella misura di 2/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ponendole, per il restante 1/3, a carico della liquidate in Parte_1 complessivi euro 912,00, di cui euro 426,00 per il primo grado di giudizio e euro 486,00 per il secondo grado, oltre 15% spese generali e accessori di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 10.1.2025 Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi