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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 27 maggio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6494/2023 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Stefano Chetta,
- Ricorrenti -
contro
, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 30.09.2023, ritualmente notificato,
[...]
e nella loro qualità in atti, proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. M_IT PR_LESPC 00082799
25/07/2023 Area III, mediante la quale gli veniva ingiunto il pagamento di €
10.200,00 a titolo di sanzione amministrativa.
In particolare, veniva contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 del Codice della Strada, per avere, in data 29/03/2023, ore 12:50, circolato senza essere munito di patente di guida prescritta perché mai conseguita, in TAVIANO
(LE), con autoveicolo portante targa CG943BK.
I ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “annullare l'impugnata ordinanza ed ingiunzione di pagamento per tutti i motivi in fatto e diritto;
in
1 subordine, annullare l'impugnata ordinanza nei confronti della ricorrente Pt_2
quale coobbligata in solido per avere ella impedito con ogni mezzo la
[...]
circolazione del veicolo, comunque avvenuta contro la sua volontà espressa e tacita;
sempre in subordine, ridursi la sanzione al minimo edittale per l'illegittimo raddoppio del minimo conseguito al solo esercizio del diritto di difesa;
comunque con compensazione delle spese di lite.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.01.2024 si costituiva la
, in persona del Prefetto in carica, al fine di chiedere il rigetto Controparte_2
del ricorso, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, si perveniva alla definizione del giudizio,
a seguito di trattazione scritta.
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da e non può Parte_1 Parte_2
essere accolta per i seguenti motivi.
L'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione trae origine dal verbale di contestazione elevato in data 29.03.2023 dai Carabinieri della Stazione di Taviano, alle ore 12.50, in Taviano (LE), a carico del in quell'occasione, Pt_1
quest'ultimo, veniva fermato mentre era alla guida del veicolo Renault Clio tg.
CG943BK (di proprietà di e risultava sprovvisto di patente di guida, Parte_2
mai conseguita. Quindi, allo stesso veniva contestata la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17 CdS.
Nell'immediatezza, il non dichiarava nulla. Pt_1
Con distinti ricorsi al Prefetto del 15.05.2023 e 13.07.2023, ex art. 203, comma 1, C.d.S., i ricorrenti hanno singolarmente impugnato il verbale 390220330 del 29.03.2023 dei Carabinieri di Taviano, eccependo la nullità dell'accertamento e la mancata applicazione della sanzione pecuniaria minima.
Con provvedimento Prot. n. M_IT PR_LESPC 00082799 del 25/07/2023 notificato in data 08/08/2023, l'Amministrazione resistente, preso atto delle controdeduzioni trasmesse dall'organo accertatore, respingeva il ricorso e, per l'effetto, ingiungeva a (trasgressore) ed a (obbligata Parte_1 Parte_2
in solido), il pagamento della somma di € 10.200,00, quale sanzione
2 amministrativa pecuniaria in favore dell'Erario.
A parere della scrivente infondato è il primo motivo di opposizione proposto dagli odierni ricorrenti, atteso che, nel provvedimento impugnato viene fatto espresso riferimento al Verbale n. 390220330 del 29/03/2023 redatto dai
Carabinieri – Comando Stazione di Taviano, nel quale viene dettagliatamente indicata la violazione contestata, nonché ai distinti ricorsi al Prefetto proposti dal in qualità di trasgressore, e dalla , in qualità di obbligata in solido. Pt_1 Pt_2
Si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente. Un esempio specifico è
l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Tribunale Roma sez. lav., 26/09/2023, n.8201).
Quanto al rilievo di controparte in ordine all'avvenuta sottrazione del veicolo da parte del a parere della scrivente, in questa sede, non è stata raggiunta la Pt_1
prova che il veicolo è stato sottratto contro la volontà della proprietaria, atteso che, le sole dichiarazioni rese dai due testimoni addotti dalla difesa dei ricorrenti, non appaiono sufficienti a tal fine.
Invero, il teste padre del ricorrente, ha dichiarato: “Preciso di Tes_1
aver sempre vietato, unitamente a mia moglie, l'uso dell'auto a nostro figlio
, arrivando anche a nascondere le chiavi e il doppione nella legnaia, Pt_1
3 affinché non potesse trovarle.” (cfr. dich. teste verb. ud. Tes_1
29.10.2024).
Il teste zio del ha dichiarato: “Preciso che nonostante il Testimone_2 Pt_1
chiedesse di utilizzare la macchina per esercitarsi alla guida, la Parte_1
sig.ra glielo vietava categoricamente. … Preciso che il Parte_2 Tes_1
era anche più severo della moglie nel vietare l'uso del veicolo al figlio . Pt_1
…” (cfr. dich. teste verb. ud. 29.10.2024). Tes_2
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)”.
Del tutto generiche sono apparse, sin da subito, le doglianze mosse dagli odierni convenuti in ordine alla presunta mancata conoscenza di documenti relativi al procedimento o all'estensione dei termini di accesso o opposizione. A tal riguardo, senza dubbio alcuno, il e la , con l'opposizione oggetto del Pt_1 Pt_2
presente giudizio, hanno esercitato compiutamente il loro diritto di difesa che, pertanto, non può ritenersi compromesso sotto nessun aspetto.
Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi, alla scrivente è fatto obbligo di rigettare l'opposizione proposta da e nella Parte_1 Parte_2
loro qualità in atti, confermando in toto il provvedimento impugnato.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta non ha documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
[...]
2. per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT
PR_LESPC 00082799 25/07/2023 Area III, emessa dalla Prefettura di
CP_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 27 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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