Decreto cautelare 8 maggio 2017
Sentenza breve 21 giugno 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 21/06/2017, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2017
N. 07246/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04009/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4009 del 2017, proposto da:
HE DD RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli C.F. [...], Francesca Isernia C.F. [...], con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalda Rocchi C.F. [...], con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Municipio I Centro Storico non costituito in giudizio;
nei confronti di
CA NO non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego in ordine all’istanza di richiesta di rilascio di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico presentata dal ricorrente al protocollo del Municipio di Roma Centro Storico in data 22 marzo 2017, prot. n. 49677, avente ad oggetto la richiesta di inserimento per il 2017 nell’elenco dei pittori che posso esercitare a Piazza Navona, in attesa dell’emanazione del nuovo bando.
Di ogni altro atto precedente e successivo, o comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttori ai fini della decisione sulla causa nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, artista che esercita da decenni la propria attività di pittore di strada in piazza Navona, a Roma, espone di essere regolarmente iscritto al relativo Albo istituito nel Municipio I e titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico della durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004), conseguita dopo aver vinto l’avviso pubblico per la stessa indetto nel 2002; con la Determinazione dirigenziale n. 2406 del 16 settembre 2002 il Comune di Roma, Municipio I Centro Storico, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 2353 del 13 settembre 2002, aveva infatti concesso al ricorrente l’occupazione di una parte del demanio comunale sita in Piazza Navona per un’entità di 2 metri quadrati (cavalletto – sedia) e per la durata di due anni (19 settembre 2002 - 18 settembre 2004).
Alla scadenza della concessione, Roma Capitale non emanava una disciplina organica per l’attività in Piazza Navona, né emanava un nuovo regolamento o bando; con la Determinazione Dirigenziale n. 236 dell’ 11/02/2005 si prevedeva che “ ..nelle more delle procedure previste dalla Deliberazione del Consiglio del Municipio I n. 14 del 27 Marzo 2002, per l’ assegnazione dei posteggi per il successivo biennio ( 2004/2006 ) i pittori e ritrattisti/caricaturisti validamente iscritti all’ Albo del Municipio I debbono corrispondere all’ Amministrazione un’ indennità commisurata al periodo di occupazione intercorso sino al rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico e determinata in conformità delle disposizioni vigenti in materia. Il pagamento di detta indennità non attribuisce titolo alcuno ai fini dell’ assegnazione dei posteggi, né concorre a determinare anzianità o altri requisiti preferenziali per l’ assegnazione medesima, ma costituisce, ai sensi delle disposizioni vigenti, condizione per il rilascio di eventuali nuove concessioni ”.
Nonostante l’odierno ricorrente si fosse adeguato al disposto della predetta deliberazione, riceveva molteplici sanzioni per asserita occupazione del suolo pubblico, costringendolo a proporre altrettanti ricorsi di fronte al giudice amministrativo; con altri colleghi si risolveva a notificare a Roma Capitale un atto di significazione, invito e diffida per ottenere una nuova regolamentazione dell’area. Tale istanza veniva respinta con provvedimento che il ricorrente impugnava di fronte a questo TAR con ricorso nr. 12163/2014.
Con numerose sentenze, intanto, l’Amministrazione veniva sollecitata dal TAR all’adozione del nuovo regolamento per le attività nell’area (vedasi sentenze 19 dicembre 2014, n. 12973; 8 maggio 2015 n. 1975) ed in particolare, in ottemperanza alla sentenza nr. 6762 dell’11 maggio 2015 l’Amministrazione emanava le Determinazioni Dirigenziali nr. 2006 del 7.7.2015 e D.D. n. 3850 del 10.11.2015, con la quale veniva disposta la pubblicazione di un bando per l’assegnazione provvisoria di posteggi e rilasciata la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico a 20 artisti dai quali il ricorrente, che aveva partecipato al bando, veniva escluso.
Con nota di data 11 ottobre 2016 prot. n. 164393 il ricorrente ha chiesto che l’Amministrazione potesse prendere visione dei pagamenti COSAP originali, presentati dallo stesso ricorrente, allo scopo di fornire un quadro certo e chiaro dei versamenti effettuati. Istanza poi reiterata ed integrata con nota del 27 ottobre 2016.
In data 7/17 febbraio 2017, il signor RA presentava all’Ufficio Commercio su aree pubbliche del Comune di Roma, la nota CA/21065 per il rilascio temporaneo di una concessione per caricaturista in Piazza Navona, in attesa dell’emanazione del nuovo bando e della conseguente graduatoria definitiva, allegando di avere effettuato i pagamenti di occupazione di suolo pubblico relativi all’arco temporale che va dal 2005 al 2015, di avere effettuato per la seconda volta il pagamento di OSP relativo all’anno 2009, in considerazione del mancato ritrovamento dell’originaria ricevuta, di avere effettuato il pagamento del canone OSP anche in relazione al 2016.
L’Amministrazione comunale con nota del 22 marzo 2017, prot. CA/49677 comunicava il diniego alla richiesta di rilascio sulla scorta della mancata (asserita) situazione di irregolarità del ricorrente in ordine al terzo requisito previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2006 del 2015.
Nella specie l’irregolarità lamentata consisteva nel mancato ritrovamento della ricevuta per l’anno 2009.
Avverso il provvedimento impugnato, la parte ricorrente lamenta eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del regolamento COSAP, approvato con deliberazione cc n. 39 del 23 luglio 2014 – violazione del principio del legittimo affidamento – violazione della riserva di legge ex art 23 della Costituzione – violazione art 3, 4, 97 della Costituzione.
Secondo parte ricorrente, la motivazione del diniego che Roma Capitale ha opposto all’istanza di concessione di una OSP temporanea costituita dalla mancanza di regolarità nel pagamento dei canoni OSP per il periodo dal 2005 al 2015 sarebbe illegittima in quanto (I) il requisito così posto dalla DD 2006/2015 è riferito a coloro che “abbiano provveduto ad effettuare nei termini previsti dall’art. 10 del Regolamento Cosap..” le somme dovute per l’occupazione, ma quest’ultimo è previsto, nell’art. 10 del regolamento, quale condizione per il mantenimento delle concessioni “permanenti”, non quelle temporanee; (II) il bollettino del 2009 (unico asseritamente mancante in relazione al periodo considerato) è comunque stato effettivamente pagato e, non essendo rinvenuta la ricevuta, nuovamente corrisposto nel 2015; la disposizione regolamentare introdotta dalla DD n. 236/2005 sarebbe a sua volta illegittima, per violazione dell’art. 23 della Costituzione, per aver imposto un pagamento, ovvero una prestazione patrimoniale, non prevista dalla legge; (III) ne deriverebbe il pericolo di una grave distorsione, perché la DD 2006/2015, prendendo a fondamento la DD n. 236/2005, introdurrebbe un criterio in aperto contrasto con i principi di ragionevolezza, buon andamento, clare loqui e certezza dei rapporti giuridici, poiché attribuisce rilievo ed effetti a vicende che a suo tempo non li possedevano; (IV) in ogni caso, non è stata pronunciata alcuna decadenza dalla concessione provvisoria anteriore, in relazione all’anno per cui asseritamente non fu corrisposto il versamento del dovuto; ad altri colleghi del ricorrente è stata prorogata la concessione fino a maggio 2017, con ciò evidenziandosi disparità di trattamento.
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Nella camera di consiglio del 6 giugno 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ascoltate sul punto le parti presenti in camera di consiglio circa la regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Ai fini della decisione sul ricorso è necessario premettere un puntuale richiamo ai precedenti della Sezione che sono relativi alla fattispecie in esame.
Va così rammentato che l’Amministrazione ha regolato nella DD n. 2006/2015 del 7 luglio 2015, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di GC n. 233 del 30 luglio 2014, la procedura di assegnazione provvisoria di posteggi in piazza Navona per gli artisti meglio indicati negli atti dell’Amministrazione stessa, prevedendo, tra le altre condizioni, il requisito della regolarità nei pagamenti dei canoni dovuti per l’occupazione del suolo a partire dal 2005.
In merito a tale previsione, nella sentenza nr. 9727/2016 si è ritenuto che: “ l’odierna graduatoria (provvisoria) è stata formata riconoscendo prevalenza a coloro i quali, trovandosi nel possesso dei requisiti di cui sopra, potevano ragionevolmente vantare una legittima aspettativa al perdurare dell’occupazione, mentre, altrettanto ragionevolmente, è stata ritenuta recessiva la condizione di coloro i quali non avevano mai ottenuto un provvedimento di assegnazione temporanea o che, pur avendolo ottenuto, al momento dell’avvio della selezione non si trovavano in regola con il pagamento dei canoni OSP. ”
Chiarita, così la ratio della previsione di bando, la Sezione ha ulteriormente ritenuto che “ è vero che l’adempimento di cui si discute (ovvero il regolare pagamento dei canoni COSAP per gli anni pregressi) costituiva condizione per la prosecuzione della fruizione dell’area, ma non costituiva titolo per concessioni definitive (circostanza sulla quale la Sezione si è ampiamente soffermata nella sentenza nr. 11206/2015, ed alla quale è dunque sufficiente rinviare le parti); tuttavia, tale precisazione valeva solo a precludere la formazione di un’aspettativa al definitivo subentro “automatico” in una concessione permanente, così da rendere palese che il suo assolvimento era causalmente finalizzato al solo mantenimento della clausola di proroga automatica annuale prevista, fino alla definitiva regolamentazione dell’area.
Pertanto, la preclusione in parola non è affatto ostativa alla ben diversa statuizione dell’Amministrazione che postula quale titolo di preferenza, ai fini di una concessione di postazione provvisoria, la regolarità dell’occupazione precedente (anzi, è con essa coerente) ”.
Infine, “ quanto all’apprezzamento della “regolarità” della postazione negli anni pregressi”, si è affermato che “il combinato disposto di cui all’art. 10 e 21 del regolamento COSAP implica che il pagamento tardivo di cui al comma 8 dell’art. 21, nei termini ivi prescritti, non appare preclusivo di una avvenuta regolarizzazione della posizione dell’occupante ai fini della procedura per cui è causa, attesa l’assenza di provvedimenti formali di decadenza dell’occupazione e di sua rimozione ”, così che “ agli specifici fini del procedimento di cui all’odierna controversia, la regolarità dei bollettini COSAP non possa escludersi automaticamente laddove il contribuente, in tempi anteriori all’indizione della procedura stessa avvenuta con la DD n 2006 del 7 luglio 2015 avesse comunque provveduto al loro saldo ”.
Le censure dedotte dall’odierno ricorrente sono quindi prive di fondamento.
Va premesso che la procedura posta in essere dall’Amministrazione ai sensi della deliberazione di GC n. 233 del 30 luglio 2014, se da un lato non esclude la permanenza dell’obbligo di provvedere alla disciplina definitiva dell’area (in ordine alla quale si vedano le sentenze nr. 3390 del 10 marzo 2017 e nr. 425 dell’11 gennaio 2017), dall’altro ha comunque innovato, nella parte di interesse, la regolamentazione risalente alla DCC 236/2005 (sia pure nelle condizioni ed ai limiti chiariti nella sentenza nr. 9727/2016 e nelle altre richiamate).
Quanto al primo ed al secondo argomento di ricorso, secondo cui parte ricorrente evidenzia un improprio richiamo alle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento COSAP, dal momento che solo per le occupazioni permanenti il pagamento del canone, anno per anno, è condizione del mantenimento dell’OSP, l’argomento è privo di pregio.
La DD 236/2005 aveva previsto la possibilità di una permanenza temporanea protraentesi fino all’approvazione di una nuova regolamentazione, a condizione del pagamento anno per anno del relativo canone; peraltro, l’art. 10 del regolamento COSAP prevede un duplice e distinto procedimento per il rinnovo delle concessioni (quelle permanenti con il pagamento del canone per l’anno di riferimento ai sensi del comma 2 e quelle temporanee su richiesta del titolare), richiedendo comunque per entrambe l’obbligo del pagamento del canone e stabilisce precise scadenze al successivo art. 21; appare quindi evidente la erroneità della tesi della parte ricorrente in quanto la prosecuzione dell’attività artistica sul suolo pubblico comporta comunque l’onere del pagamento della relativa tassa, potendosi discutere solamente sulla relativa commisurazione (a seconda della natura dell’occupazione stessa, ovvero se legittima o sine titulo ) e ciò anche quando l’occupazione si protragga in esito ad una misura cautelare attinente alla sospensione di un ordine di rimozione.
Quanto alle tesi secondo cui la procedura in esame violerebbe la regola del clare loqui in quanto attribuirebbe rilievo a condizioni preesistenti che a suo tempo non lo possedevano, e comunque sarebbe imposta una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, si tratta di argomentazioni parimenti prive di rilievo.
La regolarità del pagamento, così come chiarito nella giurisprudenza della Sezione, è condizione che la procedura di gara ha presupposto quale criterio di preferenza tra i possibili aspiranti all’assegnazione provvisoria e pertanto individua una platea di destinatari potenziali della procedura stessa (considerata quale condizione “espressiva di presenza in loco e dell’esercizio dell’attività” nell’ordinanza del Consiglio di Stato nr. 2236/2017 esibita dalla difesa dell’Avvocatura); dalle memorie difensive prodotte nel procedimento amministrativo si evince, peraltro, che il ricorrente – riscontrato il difetto di pagamento del canone per l’anno 2009 – ha provveduto al versamento del dovuto dopo la pubblicazione della DD 2006/2015 del 7 luglio 2015, ovvero il 5 agosto 2015. Quanto al titolo per la corresponsione di un canone di occupazione per l’uso del bene demaniale costituito dall’area pubblica, il regolamento trae il proprio fondamento normativo dalla disciplina del dlgs 446/1997.
Privo di adeguato riscontro è infine l’ultimo argomento di gravame con il quale si lamenta la disparità di trattamento rispetto ad altri artisti, invitati alla regolarizzazione; circostanza comunque insufficiente all’accoglimento del gravame in quanto da un lato non consente di riscontrare se l’invito fosse anteriore o posteriore alla indizione della procedura in questione ed, in quest’ultimo caso, perché postulerebbe – in tesi - una condotta irregolare in favore di terzi, come tale insuscettibile di fondare una censura di legittimità del provvedimento sfavorevole per l’odierno ricorrente.
Per queste ragioni, il ricorso è infondato e va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Maria Laura Maddalena, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO