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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/10/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1791 / 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura congiunta al ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, dall'Avv. Michela Mandosso e dall'Avv. Laura Battezzato presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliato in Vercelli, corso Italia n. 54
- ATTORE -
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
come da procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data
2.12.2023, dall'Avv. Paolo Comoglio presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via G. Ferraris n. 90
- CONVENUTA-
OGGETTO: azione di reintegrazione del possesso
1 All'udienza del 23.5.2024 le parti costituite precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vercelli:
- Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte della resistente Sig.ra
TO come descritta nel presente ricorso, rappresenta un Controparte_1 illegittimo spoglio in danno del ricorrente e/o comunque una molestia nell'esercizio di un diritto e per l'effetto ordinare la reintegra del ricorrente nel pieno possesso del diritto di accedere e continuare a coltivare e mantenere i terreni e fabbricati perimetrali sui tre lati intorno ai fabbricati della , est, nord ed ovest, e/o comunque la Parte_2
cessazione della condotta ex adverso posta in essere;
in ogni caso:
- ordinare per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra e/o manutenzione del ricorrente nel pieno e libero diritto di possedere i terreni intorno ai fabbricati della come descritti in ricorso, ordinando per l'effetto il Parte_2
ripristino dello status quo ante, ovverosia il ripristino delle piante e del letamaio, della piazzola di cemento e dei terreni circostanti la , con l'apertura degli Parte_2 accessi sui terreni posseduti e l'eliminazione della rete di cantiere.
- con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna della resistente al risarcimento dei danni.
Respingere perché infondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso: respingersi l'istanza del 7.5.2024 deposita in pari data dalla sig.ra TO di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e di confronto fra testimoni ai sensi dell'art. 254 c.p.c. quanto infondata ed irrilevante, espungendo i documenti nella stessa prodotti dal n. 21 al n. 24 in quanto la produzione è tardiva ed irrilevante.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per la convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di
Vercelli:
Nel merito
2 Rigettare la domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata per insussistenza di un qualsiasi possesso in capo al ricorrente, nonché per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'azione.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso per reintegrazione del possesso notificato il 7.11.2022
[...]
conveniva in giudizio TO esponendo di essere Parte_1 Controparte_1
proprietario dei beni immobili costituenti la sita in San Germano Parte_2
Vercellese, e distinti al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 2, part. 30, sub. 1-2-3-4. Tali fabbricati erano pervenuti al ricorrente per successione ereditaria del fratello
[...]
(deceduto nell'anno 2013), il quale aveva a sua volta acquistato gli Persona_1
immobili in data 12.3.2001 con atto a rogito notaio Per_2
Il ricorrente aggiungeva che, sin dalla data di acquisto della Parte_2
aveva posseduto pubblicamente e pacificamente i terreni Persona_1 circostanti la stessa e che separavano le risaie dall'area con i fabbricati, tanto che aveva subito piantato cinque salici e un platano lungo il fosso “fontana Pozzi” che passava davanti alla Il fratello del ricorrente aveva quindi piantato negli anni successivi Pt_2
altri alberi (salici, peschi, prugni) lungo il resto dei terreni adiacenti a tre lati dei fabbricati e aveva inoltre apposto agli angoli quattro picchetti per delimitare la striscia di terreni dalle risaie. Il mappale contornante la , distinto al n. 29, era Parte_2
intestato alla convenuta TO. Il ricorrente, dopo avere ereditato la alla morte Pt_2
del fratello, aveva continuato a coltivare e a mantenere in ordine i terreni attorno ai fabbricati, eseguendo vari interventi quali: la rimozione con escavatore dei canneti nell'angolo nord-ovest, lo spianamento per rendere la tosatura dell'erba più agevole, lo scavo perimetrale per proteggere dall'acqua della risaia con guaina catramata e bugnata
3 le fondamenta della casa nell'angolo nord-est, i trattamenti fitosanitari degli alberi, la potatura, la raccolta dei frutti, la tosatura dell'erba.
Il deduceva che tuttavia, dalla primavera del 2022, la TO lungo tutto il Per_1
lato nord aveva avvicinato la risaia fino a due metri, dopo avere estirpato tutti gli alberi di prugno piantati dal fratello del ricorrente. Anche la risaia dal lato ovest era stata avvicinata di alcuni metri, mantenendo però il letamaio e la piazzola in cemento realizzati da tempo immemore dall'originario proprietario degli immobili e dei terreni.
Il aveva prontamente formulato le proprie rimostranze alla TO, la quale era Per_1
tenuta anche a rispettare la distanza minima tra i fabbricati e le risaie prevista dal regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli. La convenuta non aveva però adottato alcuna precauzione, cosicché nel mese di luglio
2022 si era verificato l'affioramento di acqua, con conseguente allagamento della proprietà In data 15.9.2022 la TO aveva inoltre chiuso con una rete di Per_1
cantiere arancione il cancelletto pedonale, il cancello carraio e gli accessi liberi sul lato sud e sul lato est fino al fosso, impedendo così al ricorrente l'accesso ai terreni da sempre posseduti. In data 21.9.2022 ella aveva apposto un cartello di inizio lavori in virtù di CILA 2022/49/15 del 21.9.2022 per “demolizione manufatti - rifacimento colatore”. Infine la aveva demolito il letamaio e la piazzola di cemento e dal CP_1
18.10.2022 aveva intrapreso l'abbattimento degli alberi insistenti sui terreni oggetto di controversia.
Il chiedeva pertanto che fosse accertato che la condotta posta in essere Per_1
dalla TO costituiva un illegittimo spoglio in danno del ricorrente o comunque una molestia nell'esercizio di un diritto e che per l'effetto fossero ordinate la sua reintegrazione nel pieno possesso del diritto di accedere e continuare a coltivare e mantenere i terreni sui tre lati intorno ai fabbricati della e la cessazione Parte_2
della condotta posta in essere dalla controparte. Chiedeva inoltre che fosse ordinato il ripristino dello status quo ante, ossia il ripristino delle piante e del letamaio, della piazzola di cemento e dei terreni circostanti la con l'apertura degli Parte_2 accessi sui terreni e l'eliminazione della rete di cantiere. Si riservava infine di richiedere nella sede competente la condanna al risarcimento dei danni.
3. - Si costituiva in giudizio la TO, deducendo che dal 18.12.2000 i terreni circostanti la erano stati coltivati dalla propria famiglia, dapprima dal Parte_2
4 proprio padre (in forza di contratto di affitto agrario e dal 2003 quale Persona_3 proprietario) e dall'11.3.2016 dalla resistente. Trattandosi di terreni agricoli coltivati, era sempre stata osservata - come previsto dalla normativa di settore - una linea di rispetto, lasciando un'ampia striscia di terreno tra l'argine della risaia coltivata nel mapp. 29 e la vicina di proprietà La fascia di rispetto Parte_2 Per_1
apparteneva comunque al medesimo imprenditore agricolo ed era sempre stata CP_1
continuativamente e ininterrottamente manutenuta dalla famiglia con la CP_1
scrupolosa osservanza delle buone regole agronomiche. Due volte l'anno, in primavera e in autunno, in concomitanza con la semina e con la trebbiatura, il contoterzista
(incaricato dagli TO) aveva provveduto alla sua pulizia, con Persona_4 rasatura dell'erba spontanea, pulizia del fosso, rifacimento della sponda e dell'area, e aveva realizzato nel febbraio 2021 il fosso ferrarese.
La convenuta aggiungeva che nel 2013 aveva apposto i picchetti Persona_3 sull'area di rispetto;
aveva inoltre posizionato nel 2006-2007 le piantine di salice e nel corso degli anni le piante di frutta e un filare di uva a ridosso del confine della proprietà sui tre lati. Gli TO avevano provveduto alla manutenzione di dette piante e Per_1
alla raccolta dei frutti e avevano anche manutenuto una letamaia vuota collocata nell'area. Nell'anno 2015 il aveva chiesto di accedere all'area di rispetto per Per_1 isolare dall'umidità l'edificio di sua proprietà e per effettuare la manutenzione delle facciate sul retro dei suoi fabbricati. La famiglia lo aveva autorizzato CP_1
limitatamente a quel periodo di intervento. Nel 2020 la convenuta, rilevato che le gronde del tetto del locale pollaio e del locale magazzino del ricorrente sporgevano sulla sua proprietà, lo aveva invitato ad arretrarle e in tale occasione il per accedere Per_1 all'area aveva utilizzato il cancellino più piccolo. Al di fuori di detti lavori autorizzati, il ricorrente non si era mai palesato in alcun modo sull'area oggetto di causa.
La TO deduceva inoltre di avere incaricato nel gennaio 2021 il geom. CP_2
per una riorganizzazione degli spazi della zona di rispetto e il tecnico aveva
[...]
posizionato dei nuovi picchetti, che il non aveva né tolto né contestato. La Per_1
resistente e prima di lei suo padre, nonché i loro operai e tecnici, da oltre un ventennio avevano avuto accesso alla fascia di rispetto transitando sul ponte in affaccio alla proprietà , utilizzandolo come area di sosta delle autovetture quando avevano Pt_2 necessità di accedere all'area per le lavorazioni agronomiche, per raggiungere i
5 regolatori dell'acqua nei campi, per verifiche e sopralluoghi. A seguito di eccezionali grandinate nell'estate 2022 si era verificata un'esondazione di acque verso la proprietà del ricorrente, di cui quest'ultimo aveva ritenuto responsabile la convenuta, rivolgendosi alla stessa solo mediante raccomandate e procedendo anche alla chiusura del ponte. In data 15.9.2022 la TO aveva iniziato una pulizia del canale colatore sull'area di rispetto, necessaria per facilitare lo scolo delle acque piovane e mantenere asciutte le fondamenta degli edifici adiacenti. Aveva poi provveduto alla demolizione della letamaia, alla rimozione di un'area cementata ivi presente e all'abbattimento di piante.
La convenuta concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato per insussistenza di qualsiasi possesso in capo al ricorrente, nonché per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto dell'azione esercitata.
Nel corso della fase sommaria del giudizio si procedeva all'audizione di informatori indicati da entrambe le parti.
All'esito il Giudice, con ordinanza in data 23.2.2023, ordinava alla TO di reintegrare il nel possesso del diritto di accedere e di provvedere alla Per_1
manutenzione dei terreni adiacenti ai tre lati (lato ovest, lato nord e lato sud) dei fabbricati costituenti la rimuovendo la rete di cantiere e ogni altro Parte_2
dispositivo che impedisse al ricorrente il libero accesso ai terreni oggetto di causa;
condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali.
In data 3.5.2023 il presentava istanza per la prosecuzione del giudizio di Per_1
merito possessorio.
Venivano assunte prove orali e quindi le parti erano invitate a precisare le conclusioni. All'esito di tale incombente la causa era riservata in decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa le domande proposte dall'attore sono risultate in parte fondate e sono meritevoli di accoglimento nei termini Per_1
che seguono.
Occorre previamente ricordare che, ai fini della reintegrazione nel possesso, “a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale” (v. Cass. civ., sez. II, 25.2.2014 n. 4498). Peraltro, “pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela
6 provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, la prova deve essere univoca” (v. Cass. civ., sez. II, 26.4.2013 n. 10086).
Nel caso di specie gli informatori prima e i testimoni poi fatti assumere dall'attore hanno confermato la sussistenza in capo al medesimo del possesso del diritto di accedere all'area oggetto di causa per coltivare e manutenere la stessa.
(vicino delle parti e sentito come teste nell'udienza del Testimone_1
17.1.2024) ha confermato che e prima di lui il fratello Parte_1
nonché il loro padre , hanno mantenuto e Persona_1 Persona_5
coltivato da oltre venti anni i terreni circostanti la , piantando e potando Parte_2 gli alberi, tagliando l'erba e utilizzandoli per la conduzione delle attività agricole della cascina e per la manutenzione degli edifici. Il teste ha altresì confermato che dalla metà del mese di settembre 2022 all'attore è stato impedito l'accesso ai terreni circostanti la cascina, essendo stati chiusi il cancelletto pedonale sul lato ovest, il cancello carraio sul lato nord e l'accesso libero sul lato sud (che consente l'accesso al lato ovest), mediante l'apposizione di una rete di cantiere arancione, posizionata anche a ridosso della recinzione frontale del sul lato est fino al fosso. Prima del settembre 2022 Per_1
l'attore accedeva al lato ovest aperto percorrendo il lato sud in fronte alla Pt_2
.
[...]
Le predette circostanze sono state confermate anche da , sentito Testimone_2 come teste nell'udienza del 4.3.2024. Egli ha riferito di avere sempre visto la famiglia occuparsi del mantenimento della cascina e dell'area adiacente. Per_1
Per contro gli informatori e i testimoni fatti assumere dalla convenuta hanno riferito di un possesso dell'area in capo alla TO.
, padre della convenuta e precedente proprietario dei terreni, Persona_3
sentito come informatore nella prima fase del giudizio, ha riferito di avere piantato e curato le piante esistenti sull'area di rispetto adiacente alla proprietà del dal Per_1
2003 alla data dell'audizione. Ha inoltre dichiarato che ogni anno Persona_4 effettuava la manutenzione all'area, rasando l'erba, pulendo il fosso e le ripe e trattando le piante.
A sua volta sentito come teste nell'udienza del 17.1.2024, ha Persona_4
confermato di avere compiuto, su incarico della TO, le attività manutentive sull'area.
7 , marito della convenuta in regime di separazione dei beni, sentito il Persona_6
4.3.2024, ha poi riferito di altre attività manutentive da lui poste in essere sull'area oggetto di causa per conto della TO.
A sua volta con deposizione testimoniale resa il 4.3.2024, ha Testimone_3 dichiarato con riferimento all'area di rispetto oggetto di causa: “Ho visto intervenire nella zona per vari lavori gli TO ed i vari fattori che si sono susseguiti”; “Io so che tutto intorno alla cascina si sono sempre fatti i lavori, non dentro al cortile, ma tutto intorno alla cascina e quindi vedevo gli TO o i loro fattori, dipendenti fare i lavori”.
Il teste ha precisato: “Io con i miei genitori abbiamo abitato lì da sempre ed anche quando ci siamo trasferiti altrove, non ricordo più, ma il periodo era il 2005-2010 in cui ci siamo trasferiti, io comunque anche dopo passavo di lì giornalmente perché avevo gli animali in cascina e dovevo dargli da mangiare e poi ho proseguito fino all'epoca
Covid”. Il ha anche confermato che la convenuta e prima di lei suo padre, con i Tes_3
propri collaboratori e dipendenti, transitavano a piedi e parcheggiavano automezzi sul ponte posto sul lato sud della per raggiungere il terreno distinto al Parte_2
foglio 2 mapp. 29. Il teste ha detto di conoscere la circostanza per essere andato alcune volte (a titolo gratuito e insieme al a dare una mano per il controllo delle Per_6
acque delle risaie.
5. - Per alcuni dei predetti informatori e testi le parti hanno sollevato reciproche eccezioni di incapacità a testimoniare e di inattendibilità delle loro deposizioni.
Così rispetto ad e a è stata eccepita la sussistenza Persona_3 Persona_6
di un rapporto rispettivamente di parentela e di coniugio con la convenuta;
rispetto a e a sono state eccepite rispettivamente la sussistenza Persona_4 Persona_7
di rapporti di lavoro con la convenuta e la circostanza di ricoprire le cariche di vicesindaco del Comune di San Germano Vercellese e di vicepresidente dell'Associazione di irrigazione Ovest Sesia.
Per nessuno di costoro, tuttavia, sono state dimostrate situazioni di fatto tali da integrare un interesse qualificato e diretto, idoneo a legittimare la partecipazione al presente giudizio, sicché deve escludersi un'incapacità a testimoniare a norma dell'art. 216 c.p.c.
Quanto all'attendibilità, anche volendo ritenere attendibili le sole deposizioni dei testi (in specie: e non oggetto di eccezioni di Testimone_1 Testimone_3
8 incapacità, il quadro istruttorio non muta, emergendo comunque la convergenza sull'area oggetto di causa di un possesso di entrambe le parti.
Alla luce di ciò non appare utile, ai sensi dell'art. 254 c.p.c., procedere al confronto dei testimoni richiesto dalla parte convenuta.
Va evidenziato che “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali. Deriva da quanto precede, pertanto, che non si ha mutamento della domanda, né vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore. Il fatto costitutivo dell'azione - infatti - resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, e in quanto non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in compossesso” (v. Cass. civ., sez. II, 5.3.2019 n.
6366; v. anche Cass. civ., sez. II, 25.11.2021 n. 36612).
Si deve quindi ritenere che l'attore abbia provato la sussistenza in capo a sé di un compossesso tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c., avente i caratteri esteriori di un diritto reale. ha infatti riferito che il fino alla metà del mese di Testimone_1 Per_1
settembre 2022, quando gli è stato impedito dalla TO - mediante l'apposizione di una rete di cantiere arancione - l'accesso ai terreni circostanti la ha Parte_2
mantenuto e coltivato gli stessi.
L'apposizione di detta rete ha effettivamente costituito un atto che ha determinato uno spoglio violento e clandestino del possesso esercitato dal Berrone del diritto di accesso ai predetti terreni e di manutenzione degli stessi.
In proposito va ricordato che, “in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, 'l'animus spoliandi in re ipsa', né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso” (v.
9 Cass. civ., sez. II, 28.7.2021 n. 21613; Cass. civ., sez. II, 9.6.2009 n. 13270).
6. - Pertanto, impregiudicata ogni questione petitoria, deve essere ordinato alla convenuta di rimuovere la rete di cantiere e ogni altro dispositivo che impedisca all'attore il libero accesso ai terreni adiacenti ai tre lati dei fabbricati della Pt_2
(lato ovest, lato nord e lato est).
[...]
Per ciò che concerne l'individuazione dei predetti tre lati con riferimento ai punti cardinali, nell'ordinanza possessoria del 23.2.2023 è stato indicato il lato sud, anziché quello est, in quanto gli informatori assunti nella fase sommaria del procedimento hanno confermato il capitolo di prova n. 4, dedotto dalla parte ricorrente nelle note scritte in data 16.12.2022, del seguente tenore: “con la chiusura del cancelletto pedonale sul lato ovest, del cancello carraio sul lato nord, dell'accesso libero sul lato sud, tramite rete di cantiere arancione, posizionata anche a ridosso della recinzione frontale del Sig. sul lato est fino al fosso”. Per_1
Nella successiva fase di merito l'attore ha rettificato l'indicazione “sud”, chiarendo nel ricorso in data 2.5.20023 quanto segue: “il lato sud è quello che si affaccia sulla fontana Pozzi e sulla strada comunale, di proprietà del Sig. Infatti, come risulta Per_1 dall'atto notarile di acquisto della da parte di Parte_2 Persona_1
fratello e dante causa dell'odierno esponente, prodotto al doc. n. 4 del ricorso
[...] introduttivo 18.10.2022, nella seconda pagina così testualmente è scritto: 'Fabbricato di civile abitazione a due piani fuori terra, con annesso cortile pertinenziale sul quale insistono autorimessa, tettoie e locali- deposito, il tutto costituente la , Parte_2 confinante nell'insieme con: fontana Pozzi e al di là strada comunale, mappale 29 della venditrice a tre lati'. Come risulta dalla planimetria, già in atti prodotta al documento n.
2 e che si produce ulteriormente in questa sede al documento n. 2, il lato sud è quello che confina appunto con la fontana Pozzi e al di là con la strada comunale, pertanto il lato sud, di esclusiva proprietà del Sig. non era oggetto della reintegra Per_1
possessoria, Dal lato sud è possibile accedere liberamente al lato ovest, ma la TO a settembre 2022 aveva bloccato l'accesso con la rete arancione di cantiere. Mentre il mappale 29 di proprietà di TO contorna sui tre lati, est, nord ed Controparte_1 ovest la di proprietà . Parte_2 Per_1
Tali deduzioni sono state suffragate, oltre che dalla documentazione prodotta, anche dalle deposizioni dei testi e i quali nella fase di merito hanno Tes_1 Tes_2
10 confermato il capo 4 della memoria attorea del 25.9.2023.
7. - La domanda del non può invece essere accolta per la parte relativa alla Per_1
richiesta di ripristino delle piante, del letamaio e della piazzola di cemento già presenti sui terreni oggetto di causa e rimossi dalla in considerazione della accertata CP_1
situazione di compossesso dei terreni stessi e della contraddittorietà delle risultanze istruttorie in ordine all'individuazione del soggetto che aveva posizionato dette piante e detti manufatti.
8. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali della presente fase di merito del giudizio possessorio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della natura della causa, del suo non elevato grado di complessità e del suo svolgimento, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese della presente fase di merito del giudizio possessorio, che si liquidano in complessivi
Euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - ordina alla convenuta TO di reintegrare l'attore Controparte_1 [...]
nel possesso del diritto di accedere e di provvedere alla manutenzione Parte_1
dei terreni adiacenti ai tre lati (lato ovest, lato nord e lato est) dei fabbricati costituenti la di proprietà dell'attore, rimuovendo la rete di cantiere e ogni altro Parte_2 dispositivo che impedisca all'attore medesimo il libero accesso ai terreni per cui è causa;
2) - rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
3) - condanna TO al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali della presente fase di merito del giudizio possessorio,
[...]
liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
11 Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 11 ottobre 2024.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
come da procura congiunta al ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, dall'Avv. Michela Mandosso e dall'Avv. Laura Battezzato presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliato in Vercelli, corso Italia n. 54
- ATTORE -
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
come da procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in data
2.12.2023, dall'Avv. Paolo Comoglio presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via G. Ferraris n. 90
- CONVENUTA-
OGGETTO: azione di reintegrazione del possesso
1 All'udienza del 23.5.2024 le parti costituite precisavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vercelli:
- Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere da parte della resistente Sig.ra
TO come descritta nel presente ricorso, rappresenta un Controparte_1 illegittimo spoglio in danno del ricorrente e/o comunque una molestia nell'esercizio di un diritto e per l'effetto ordinare la reintegra del ricorrente nel pieno possesso del diritto di accedere e continuare a coltivare e mantenere i terreni e fabbricati perimetrali sui tre lati intorno ai fabbricati della , est, nord ed ovest, e/o comunque la Parte_2
cessazione della condotta ex adverso posta in essere;
in ogni caso:
- ordinare per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, la reintegra e/o manutenzione del ricorrente nel pieno e libero diritto di possedere i terreni intorno ai fabbricati della come descritti in ricorso, ordinando per l'effetto il Parte_2
ripristino dello status quo ante, ovverosia il ripristino delle piante e del letamaio, della piazzola di cemento e dei terreni circostanti la , con l'apertura degli Parte_2 accessi sui terreni posseduti e l'eliminazione della rete di cantiere.
- con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna della resistente al risarcimento dei danni.
Respingere perché infondata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso: respingersi l'istanza del 7.5.2024 deposita in pari data dalla sig.ra TO di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e di confronto fra testimoni ai sensi dell'art. 254 c.p.c. quanto infondata ed irrilevante, espungendo i documenti nella stessa prodotti dal n. 21 al n. 24 in quanto la produzione è tardiva ed irrilevante.
Con vittoria di spese ed onorari.”
Per la convenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia al Tribunale di
Vercelli:
Nel merito
2 Rigettare la domanda proposta in quanto inammissibile ed infondata per insussistenza di un qualsiasi possesso in capo al ricorrente, nonché per insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'azione.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. - La decisione della causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso per reintegrazione del possesso notificato il 7.11.2022
[...]
conveniva in giudizio TO esponendo di essere Parte_1 Controparte_1
proprietario dei beni immobili costituenti la sita in San Germano Parte_2
Vercellese, e distinti al N.C.E.U. di detto Comune al fg. 2, part. 30, sub. 1-2-3-4. Tali fabbricati erano pervenuti al ricorrente per successione ereditaria del fratello
[...]
(deceduto nell'anno 2013), il quale aveva a sua volta acquistato gli Persona_1
immobili in data 12.3.2001 con atto a rogito notaio Per_2
Il ricorrente aggiungeva che, sin dalla data di acquisto della Parte_2
aveva posseduto pubblicamente e pacificamente i terreni Persona_1 circostanti la stessa e che separavano le risaie dall'area con i fabbricati, tanto che aveva subito piantato cinque salici e un platano lungo il fosso “fontana Pozzi” che passava davanti alla Il fratello del ricorrente aveva quindi piantato negli anni successivi Pt_2
altri alberi (salici, peschi, prugni) lungo il resto dei terreni adiacenti a tre lati dei fabbricati e aveva inoltre apposto agli angoli quattro picchetti per delimitare la striscia di terreni dalle risaie. Il mappale contornante la , distinto al n. 29, era Parte_2
intestato alla convenuta TO. Il ricorrente, dopo avere ereditato la alla morte Pt_2
del fratello, aveva continuato a coltivare e a mantenere in ordine i terreni attorno ai fabbricati, eseguendo vari interventi quali: la rimozione con escavatore dei canneti nell'angolo nord-ovest, lo spianamento per rendere la tosatura dell'erba più agevole, lo scavo perimetrale per proteggere dall'acqua della risaia con guaina catramata e bugnata
3 le fondamenta della casa nell'angolo nord-est, i trattamenti fitosanitari degli alberi, la potatura, la raccolta dei frutti, la tosatura dell'erba.
Il deduceva che tuttavia, dalla primavera del 2022, la TO lungo tutto il Per_1
lato nord aveva avvicinato la risaia fino a due metri, dopo avere estirpato tutti gli alberi di prugno piantati dal fratello del ricorrente. Anche la risaia dal lato ovest era stata avvicinata di alcuni metri, mantenendo però il letamaio e la piazzola in cemento realizzati da tempo immemore dall'originario proprietario degli immobili e dei terreni.
Il aveva prontamente formulato le proprie rimostranze alla TO, la quale era Per_1
tenuta anche a rispettare la distanza minima tra i fabbricati e le risaie prevista dal regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli. La convenuta non aveva però adottato alcuna precauzione, cosicché nel mese di luglio
2022 si era verificato l'affioramento di acqua, con conseguente allagamento della proprietà In data 15.9.2022 la TO aveva inoltre chiuso con una rete di Per_1
cantiere arancione il cancelletto pedonale, il cancello carraio e gli accessi liberi sul lato sud e sul lato est fino al fosso, impedendo così al ricorrente l'accesso ai terreni da sempre posseduti. In data 21.9.2022 ella aveva apposto un cartello di inizio lavori in virtù di CILA 2022/49/15 del 21.9.2022 per “demolizione manufatti - rifacimento colatore”. Infine la aveva demolito il letamaio e la piazzola di cemento e dal CP_1
18.10.2022 aveva intrapreso l'abbattimento degli alberi insistenti sui terreni oggetto di controversia.
Il chiedeva pertanto che fosse accertato che la condotta posta in essere Per_1
dalla TO costituiva un illegittimo spoglio in danno del ricorrente o comunque una molestia nell'esercizio di un diritto e che per l'effetto fossero ordinate la sua reintegrazione nel pieno possesso del diritto di accedere e continuare a coltivare e mantenere i terreni sui tre lati intorno ai fabbricati della e la cessazione Parte_2
della condotta posta in essere dalla controparte. Chiedeva inoltre che fosse ordinato il ripristino dello status quo ante, ossia il ripristino delle piante e del letamaio, della piazzola di cemento e dei terreni circostanti la con l'apertura degli Parte_2 accessi sui terreni e l'eliminazione della rete di cantiere. Si riservava infine di richiedere nella sede competente la condanna al risarcimento dei danni.
3. - Si costituiva in giudizio la TO, deducendo che dal 18.12.2000 i terreni circostanti la erano stati coltivati dalla propria famiglia, dapprima dal Parte_2
4 proprio padre (in forza di contratto di affitto agrario e dal 2003 quale Persona_3 proprietario) e dall'11.3.2016 dalla resistente. Trattandosi di terreni agricoli coltivati, era sempre stata osservata - come previsto dalla normativa di settore - una linea di rispetto, lasciando un'ampia striscia di terreno tra l'argine della risaia coltivata nel mapp. 29 e la vicina di proprietà La fascia di rispetto Parte_2 Per_1
apparteneva comunque al medesimo imprenditore agricolo ed era sempre stata CP_1
continuativamente e ininterrottamente manutenuta dalla famiglia con la CP_1
scrupolosa osservanza delle buone regole agronomiche. Due volte l'anno, in primavera e in autunno, in concomitanza con la semina e con la trebbiatura, il contoterzista
(incaricato dagli TO) aveva provveduto alla sua pulizia, con Persona_4 rasatura dell'erba spontanea, pulizia del fosso, rifacimento della sponda e dell'area, e aveva realizzato nel febbraio 2021 il fosso ferrarese.
La convenuta aggiungeva che nel 2013 aveva apposto i picchetti Persona_3 sull'area di rispetto;
aveva inoltre posizionato nel 2006-2007 le piantine di salice e nel corso degli anni le piante di frutta e un filare di uva a ridosso del confine della proprietà sui tre lati. Gli TO avevano provveduto alla manutenzione di dette piante e Per_1
alla raccolta dei frutti e avevano anche manutenuto una letamaia vuota collocata nell'area. Nell'anno 2015 il aveva chiesto di accedere all'area di rispetto per Per_1 isolare dall'umidità l'edificio di sua proprietà e per effettuare la manutenzione delle facciate sul retro dei suoi fabbricati. La famiglia lo aveva autorizzato CP_1
limitatamente a quel periodo di intervento. Nel 2020 la convenuta, rilevato che le gronde del tetto del locale pollaio e del locale magazzino del ricorrente sporgevano sulla sua proprietà, lo aveva invitato ad arretrarle e in tale occasione il per accedere Per_1 all'area aveva utilizzato il cancellino più piccolo. Al di fuori di detti lavori autorizzati, il ricorrente non si era mai palesato in alcun modo sull'area oggetto di causa.
La TO deduceva inoltre di avere incaricato nel gennaio 2021 il geom. CP_2
per una riorganizzazione degli spazi della zona di rispetto e il tecnico aveva
[...]
posizionato dei nuovi picchetti, che il non aveva né tolto né contestato. La Per_1
resistente e prima di lei suo padre, nonché i loro operai e tecnici, da oltre un ventennio avevano avuto accesso alla fascia di rispetto transitando sul ponte in affaccio alla proprietà , utilizzandolo come area di sosta delle autovetture quando avevano Pt_2 necessità di accedere all'area per le lavorazioni agronomiche, per raggiungere i
5 regolatori dell'acqua nei campi, per verifiche e sopralluoghi. A seguito di eccezionali grandinate nell'estate 2022 si era verificata un'esondazione di acque verso la proprietà del ricorrente, di cui quest'ultimo aveva ritenuto responsabile la convenuta, rivolgendosi alla stessa solo mediante raccomandate e procedendo anche alla chiusura del ponte. In data 15.9.2022 la TO aveva iniziato una pulizia del canale colatore sull'area di rispetto, necessaria per facilitare lo scolo delle acque piovane e mantenere asciutte le fondamenta degli edifici adiacenti. Aveva poi provveduto alla demolizione della letamaia, alla rimozione di un'area cementata ivi presente e all'abbattimento di piante.
La convenuta concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato per insussistenza di qualsiasi possesso in capo al ricorrente, nonché per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto dell'azione esercitata.
Nel corso della fase sommaria del giudizio si procedeva all'audizione di informatori indicati da entrambe le parti.
All'esito il Giudice, con ordinanza in data 23.2.2023, ordinava alla TO di reintegrare il nel possesso del diritto di accedere e di provvedere alla Per_1
manutenzione dei terreni adiacenti ai tre lati (lato ovest, lato nord e lato sud) dei fabbricati costituenti la rimuovendo la rete di cantiere e ogni altro Parte_2
dispositivo che impedisse al ricorrente il libero accesso ai terreni oggetto di causa;
condannava altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali.
In data 3.5.2023 il presentava istanza per la prosecuzione del giudizio di Per_1
merito possessorio.
Venivano assunte prove orali e quindi le parti erano invitate a precisare le conclusioni. All'esito di tale incombente la causa era riservata in decisione.
4. - Alla luce dell'istruttoria svolta in corso di causa le domande proposte dall'attore sono risultate in parte fondate e sono meritevoli di accoglimento nei termini Per_1
che seguono.
Occorre previamente ricordare che, ai fini della reintegrazione nel possesso, “a chi invoca la tutela è sufficiente provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale” (v. Cass. civ., sez. II, 25.2.2014 n. 4498). Peraltro, “pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela
6 provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, la prova deve essere univoca” (v. Cass. civ., sez. II, 26.4.2013 n. 10086).
Nel caso di specie gli informatori prima e i testimoni poi fatti assumere dall'attore hanno confermato la sussistenza in capo al medesimo del possesso del diritto di accedere all'area oggetto di causa per coltivare e manutenere la stessa.
(vicino delle parti e sentito come teste nell'udienza del Testimone_1
17.1.2024) ha confermato che e prima di lui il fratello Parte_1
nonché il loro padre , hanno mantenuto e Persona_1 Persona_5
coltivato da oltre venti anni i terreni circostanti la , piantando e potando Parte_2 gli alberi, tagliando l'erba e utilizzandoli per la conduzione delle attività agricole della cascina e per la manutenzione degli edifici. Il teste ha altresì confermato che dalla metà del mese di settembre 2022 all'attore è stato impedito l'accesso ai terreni circostanti la cascina, essendo stati chiusi il cancelletto pedonale sul lato ovest, il cancello carraio sul lato nord e l'accesso libero sul lato sud (che consente l'accesso al lato ovest), mediante l'apposizione di una rete di cantiere arancione, posizionata anche a ridosso della recinzione frontale del sul lato est fino al fosso. Prima del settembre 2022 Per_1
l'attore accedeva al lato ovest aperto percorrendo il lato sud in fronte alla Pt_2
.
[...]
Le predette circostanze sono state confermate anche da , sentito Testimone_2 come teste nell'udienza del 4.3.2024. Egli ha riferito di avere sempre visto la famiglia occuparsi del mantenimento della cascina e dell'area adiacente. Per_1
Per contro gli informatori e i testimoni fatti assumere dalla convenuta hanno riferito di un possesso dell'area in capo alla TO.
, padre della convenuta e precedente proprietario dei terreni, Persona_3
sentito come informatore nella prima fase del giudizio, ha riferito di avere piantato e curato le piante esistenti sull'area di rispetto adiacente alla proprietà del dal Per_1
2003 alla data dell'audizione. Ha inoltre dichiarato che ogni anno Persona_4 effettuava la manutenzione all'area, rasando l'erba, pulendo il fosso e le ripe e trattando le piante.
A sua volta sentito come teste nell'udienza del 17.1.2024, ha Persona_4
confermato di avere compiuto, su incarico della TO, le attività manutentive sull'area.
7 , marito della convenuta in regime di separazione dei beni, sentito il Persona_6
4.3.2024, ha poi riferito di altre attività manutentive da lui poste in essere sull'area oggetto di causa per conto della TO.
A sua volta con deposizione testimoniale resa il 4.3.2024, ha Testimone_3 dichiarato con riferimento all'area di rispetto oggetto di causa: “Ho visto intervenire nella zona per vari lavori gli TO ed i vari fattori che si sono susseguiti”; “Io so che tutto intorno alla cascina si sono sempre fatti i lavori, non dentro al cortile, ma tutto intorno alla cascina e quindi vedevo gli TO o i loro fattori, dipendenti fare i lavori”.
Il teste ha precisato: “Io con i miei genitori abbiamo abitato lì da sempre ed anche quando ci siamo trasferiti altrove, non ricordo più, ma il periodo era il 2005-2010 in cui ci siamo trasferiti, io comunque anche dopo passavo di lì giornalmente perché avevo gli animali in cascina e dovevo dargli da mangiare e poi ho proseguito fino all'epoca
Covid”. Il ha anche confermato che la convenuta e prima di lei suo padre, con i Tes_3
propri collaboratori e dipendenti, transitavano a piedi e parcheggiavano automezzi sul ponte posto sul lato sud della per raggiungere il terreno distinto al Parte_2
foglio 2 mapp. 29. Il teste ha detto di conoscere la circostanza per essere andato alcune volte (a titolo gratuito e insieme al a dare una mano per il controllo delle Per_6
acque delle risaie.
5. - Per alcuni dei predetti informatori e testi le parti hanno sollevato reciproche eccezioni di incapacità a testimoniare e di inattendibilità delle loro deposizioni.
Così rispetto ad e a è stata eccepita la sussistenza Persona_3 Persona_6
di un rapporto rispettivamente di parentela e di coniugio con la convenuta;
rispetto a e a sono state eccepite rispettivamente la sussistenza Persona_4 Persona_7
di rapporti di lavoro con la convenuta e la circostanza di ricoprire le cariche di vicesindaco del Comune di San Germano Vercellese e di vicepresidente dell'Associazione di irrigazione Ovest Sesia.
Per nessuno di costoro, tuttavia, sono state dimostrate situazioni di fatto tali da integrare un interesse qualificato e diretto, idoneo a legittimare la partecipazione al presente giudizio, sicché deve escludersi un'incapacità a testimoniare a norma dell'art. 216 c.p.c.
Quanto all'attendibilità, anche volendo ritenere attendibili le sole deposizioni dei testi (in specie: e non oggetto di eccezioni di Testimone_1 Testimone_3
8 incapacità, il quadro istruttorio non muta, emergendo comunque la convergenza sull'area oggetto di causa di un possesso di entrambe le parti.
Alla luce di ciò non appare utile, ai sensi dell'art. 254 c.p.c., procedere al confronto dei testimoni richiesto dalla parte convenuta.
Va evidenziato che “è possibile la coesistenza simultanea sulla medesima cosa di una pluralità di situazioni possessorie, di diverso contenuto, in capo a diversi soggetti, che si concretizzino, per ognuno di essi, in attività corrispondenti all'esercizio di differenti diritti reali. Deriva da quanto precede, pertanto, che non si ha mutamento della domanda, né vizio di ultrapetizione, quando, chiestasi la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile, la reintegra venga poi chiesta o accordata all'attore per essere, anziché possessore esclusivo, semplicemente compossessore. Il fatto costitutivo dell'azione - infatti - resta il possesso, mutando solo il profilo giuridico dell'azione, e in quanto non può ritenersi inibito al giudice, nel sovrano apprezzamento delle prove, di scorgere, anziché una situazione di possesso solitario, una convergenza di poteri di fatto che si traducono sostanzialmente in compossesso” (v. Cass. civ., sez. II, 5.3.2019 n.
6366; v. anche Cass. civ., sez. II, 25.11.2021 n. 36612).
Si deve quindi ritenere che l'attore abbia provato la sussistenza in capo a sé di un compossesso tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c., avente i caratteri esteriori di un diritto reale. ha infatti riferito che il fino alla metà del mese di Testimone_1 Per_1
settembre 2022, quando gli è stato impedito dalla TO - mediante l'apposizione di una rete di cantiere arancione - l'accesso ai terreni circostanti la ha Parte_2
mantenuto e coltivato gli stessi.
L'apposizione di detta rete ha effettivamente costituito un atto che ha determinato uno spoglio violento e clandestino del possesso esercitato dal Berrone del diritto di accesso ai predetti terreni e di manutenzione degli stessi.
In proposito va ricordato che, “in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, 'l'animus spoliandi in re ipsa', né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso” (v.
9 Cass. civ., sez. II, 28.7.2021 n. 21613; Cass. civ., sez. II, 9.6.2009 n. 13270).
6. - Pertanto, impregiudicata ogni questione petitoria, deve essere ordinato alla convenuta di rimuovere la rete di cantiere e ogni altro dispositivo che impedisca all'attore il libero accesso ai terreni adiacenti ai tre lati dei fabbricati della Pt_2
(lato ovest, lato nord e lato est).
[...]
Per ciò che concerne l'individuazione dei predetti tre lati con riferimento ai punti cardinali, nell'ordinanza possessoria del 23.2.2023 è stato indicato il lato sud, anziché quello est, in quanto gli informatori assunti nella fase sommaria del procedimento hanno confermato il capitolo di prova n. 4, dedotto dalla parte ricorrente nelle note scritte in data 16.12.2022, del seguente tenore: “con la chiusura del cancelletto pedonale sul lato ovest, del cancello carraio sul lato nord, dell'accesso libero sul lato sud, tramite rete di cantiere arancione, posizionata anche a ridosso della recinzione frontale del Sig. sul lato est fino al fosso”. Per_1
Nella successiva fase di merito l'attore ha rettificato l'indicazione “sud”, chiarendo nel ricorso in data 2.5.20023 quanto segue: “il lato sud è quello che si affaccia sulla fontana Pozzi e sulla strada comunale, di proprietà del Sig. Infatti, come risulta Per_1 dall'atto notarile di acquisto della da parte di Parte_2 Persona_1
fratello e dante causa dell'odierno esponente, prodotto al doc. n. 4 del ricorso
[...] introduttivo 18.10.2022, nella seconda pagina così testualmente è scritto: 'Fabbricato di civile abitazione a due piani fuori terra, con annesso cortile pertinenziale sul quale insistono autorimessa, tettoie e locali- deposito, il tutto costituente la , Parte_2 confinante nell'insieme con: fontana Pozzi e al di là strada comunale, mappale 29 della venditrice a tre lati'. Come risulta dalla planimetria, già in atti prodotta al documento n.
2 e che si produce ulteriormente in questa sede al documento n. 2, il lato sud è quello che confina appunto con la fontana Pozzi e al di là con la strada comunale, pertanto il lato sud, di esclusiva proprietà del Sig. non era oggetto della reintegra Per_1
possessoria, Dal lato sud è possibile accedere liberamente al lato ovest, ma la TO a settembre 2022 aveva bloccato l'accesso con la rete arancione di cantiere. Mentre il mappale 29 di proprietà di TO contorna sui tre lati, est, nord ed Controparte_1 ovest la di proprietà . Parte_2 Per_1
Tali deduzioni sono state suffragate, oltre che dalla documentazione prodotta, anche dalle deposizioni dei testi e i quali nella fase di merito hanno Tes_1 Tes_2
10 confermato il capo 4 della memoria attorea del 25.9.2023.
7. - La domanda del non può invece essere accolta per la parte relativa alla Per_1
richiesta di ripristino delle piante, del letamaio e della piazzola di cemento già presenti sui terreni oggetto di causa e rimossi dalla in considerazione della accertata CP_1
situazione di compossesso dei terreni stessi e della contraddittorietà delle risultanze istruttorie in ordine all'individuazione del soggetto che aveva posizionato dette piante e detti manufatti.
8. - Per ciò che concerne il regolamento delle spese processuali della presente fase di merito del giudizio possessorio, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto della natura della causa, del suo non elevato grado di complessità e del suo svolgimento, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore delle spese della presente fase di merito del giudizio possessorio, che si liquidano in complessivi
Euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - ordina alla convenuta TO di reintegrare l'attore Controparte_1 [...]
nel possesso del diritto di accedere e di provvedere alla manutenzione Parte_1
dei terreni adiacenti ai tre lati (lato ovest, lato nord e lato est) dei fabbricati costituenti la di proprietà dell'attore, rimuovendo la rete di cantiere e ogni altro Parte_2 dispositivo che impedisca all'attore medesimo il libero accesso ai terreni per cui è causa;
2) - rigetta le altre domande proposte da;
Parte_1
3) - condanna TO al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali della presente fase di merito del giudizio possessorio,
[...]
liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
11 Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 11 ottobre 2024.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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