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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 161/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Patrizia Parte_1
Rocci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paola Parte_2
Arcidiacono che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 1203/2007 emessa dal Tribunale di Torino in data 26.01.2007, dando atto che la citata pronuncia aveva previsto un assegno di mantenimento a carico pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che tuttavia il padre non Pt_1
ha provveduto a corrispondere regolarmente quanto dovuto per il mantenimento della figlia e che, pertanto, le parti si sono accordate per la corresponsione da parte del alla della Pt_1 Pt_2
somma di euro 10.000,00 a saldo delle somme dovute per il mantenimento della figlia sino Per_1
a dicembre 2024 e per l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 340,00 mensili da corrispondere fino al 29.03.2027, ovvero sino al raggiungimento dei 26 anni della stessa.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica della sentenza di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale n. 1203/2007, emessa dal Tribunale di Torino in data 26.01.2007, alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 161/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Patrizia Parte_1
Rocci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Paola Parte_2
Arcidiacono che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di cui alla sentenza n. 1203/2007 emessa dal Tribunale di Torino in data 26.01.2007, dando atto che la citata pronuncia aveva previsto un assegno di mantenimento a carico pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, che tuttavia il padre non Pt_1
ha provveduto a corrispondere regolarmente quanto dovuto per il mantenimento della figlia e che, pertanto, le parti si sono accordate per la corresponsione da parte del alla della Pt_1 Pt_2
somma di euro 10.000,00 a saldo delle somme dovute per il mantenimento della figlia sino Per_1
a dicembre 2024 e per l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia ad euro 340,00 mensili da corrispondere fino al 29.03.2027, ovvero sino al raggiungimento dei 26 anni della stessa.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dalle parti sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne e non economicamente indipendente.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica della sentenza di regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale n. 1203/2007, emessa dal Tribunale di Torino in data 26.01.2007, alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Fermo il resto.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi