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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Verbania RG. n. 763/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verbania, in persona del GO dott.ssa Laura Novi, nel procedimento civile RG. n.
763 2024, avente ad oggetto: usucapione immobili, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. tra
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VB), il 19.05.1962 e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Thomas Altana, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata - ricorrente
e
(c.f. ), nato a [...]-Castiglione (VB) il CP_1 CodiceFiscale_2
07.03.1940
(c.f. ), nato a [...]-Castiglione (VB) il Controparte_2 CodiceFiscale_3
04.10.1927 - convenuti contumaci
Conclusioni: come da discussione orale di cui al verbale dell'udienza del 14.02.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la signora ha convenuto in giudizio Parte_2 dinanzi all'intestato Tribunale i signori e , come identificati in epigrafe, asserendo CP_1 CP_2 di aver esercitato in modo continuo e non interrotto, per oltre un ventennio, il possesso uti dominus della piena proprietà dei fondi siti ed iscritti nel Catasto Terreni del Comune di Calasca
Castiglione (VB), Catasto Terreni al Foglio 41 e mappale 277 e al Foglio 41 e mappale 278. Su queste premesse, parte ricorrente ha, quindi, chiesto di dichiarare l'intervenuta usucapione ordinaria dei predetti fondi, con le consequenziali pronunce di legge. Alla prima udienza, fissata per l'08.11.2024, accertata la regolarità delle notifiche e l'assenza dei convenuti, è stata dichiarata la contumacia dei signori e e su istanza di parte ricorrente sono state ammesse le CP_1 CP_2 prove dedotte nell'atto introduttivo e fissata, per l'interrogatorio formale dei convenuti e per pag. 1 a 4
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l'assunzione dei testi, l'udienza del 14.02.2025. Alla predetta udienza del 14.02.2025, i signori e non sono comparsi e l'adito Giudice, accertata la regolarità della notifica del CP_1 CP_2 provvedimento di ammissione dell'interrogatorio, valutata la condotta tenuta dagli stessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c., ha proseguito il giudizio con l'escussione dei testi ammessi ed all'esito, la difesa di parte ricorrente è stata invitata alla discussione della causa. La causa è stata, poi, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dei convenuti ritualmente evocati.
Passando, invece, al merito si deve innanzitutto premettere che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, l'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (tra le tante, Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2007, n. 3258 in
Mass. Giur. It., 2007). L'art. 232 c.p.c. deve essere perciò interpretato nel senso che la mancata risposta non può equivalere ad una confessione, ma può, comunque, assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice (art. 116 cod. proc. civ.), il quale da tale condizione può trarre, infatti, elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario
(Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22407 in Mass. Giur. It., 2006). L'art. 232 cod. proc. civ., in altri termini, non determina "ficta confessio" (Cass. civ., Sez. II, 20 aprile 2006, n. 9254 in Mass.
Giur. It., 2006). Proprio partendo da questo assunto, questo Giudice ritiene che la ricostruzione dei fatti allegati da parte ricorrente non possa essere in alcun modo contestata. La scelta operata dai convenuti di non intervenire nel giudizio per esporre le proprie ragioni o fornire una diversa prospettazione dei fatti ha, infatti, comportato, come inevitabile conseguenza, che la vertenza è stata decisa sulla scorta dei documenti e delle deposizioni testimoniali di parte ricorrente. A questo riguardo, in base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi non solo del corpus possessionis ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo pag. 2 a 4
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corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, si osserva che, dall'istruttoria, sia emerso come parte ricorrente abbia posseduto da oltre venti anni gli immobili in questione. Invero, i testi hanno entrambi confermato che da oltre 20 anni è la signora
(o la sua famiglia) ad occuparsi dei fondi e avere la materiale disponibilità dei beni, Parte_2 senza interferenze altrui, apportandovi migliorie e curando la loro manutenzione. In dettaglio, i testi escussi il 14.02.2025 hanno dichiarato, quanto al primo teste, il signor “Sono Tes_1 amico di lunga data della famiglia di . Riconosco i due terreni che si vedono nelle foto che mi sono Parte_2 mostrate e confermo che sugli stessi terreni io ho sempre visto o la sua famiglia prima, occuparsi Parte_2 della manutenzione. I terreni sono, da quando io ho memoria, recitati come si vede nella terza fotografia.
Non ho mai avuto alcun dubbio che detti terreni non fossero di o della sua famiglia, né ho mai Parte_2 sentito lamentele da chicchessia in merito all'uso e al possesso dei terreni da parte di e, prima Parte_2 ancora, dei suoi genitori. Il possesso di detti terreni è sempre stato pieno, libero, continuo e pubblico. , CP_3 temporalmente, detto possesso, sicuramente dall'anno 1970, in quanto io da tale data ne ho memoria andando a trascorre lunghi periodi di vacanza nella frazione vicina. I terreni di si trovano nella Parte_2 periferia della Frazione Olino del Comune di Calasca Castiglione (VB)”. Analoga è stata la deposizione del secondo (e ultimo) teste, il signor “Sono il cognato della signora Testimone_2 Parte_2
Conosco i terreni di cui alle foto come minimo dal 1991, anno del mio matrimonio con la sorella
[...] di e forse anche da prima. Da quado conosco io ho sempre visto lei, e prima i suoi Parte_2 Parte_2 genitori, curare e coltivare i terreni di cui alle foto. Non ho mai sentito di contestazioni da parte di terzi in merito al possesso di detti terreni da parte, prima dei miei suoceri, e poi dopo da parte di , da sola, Parte_2 come minimo dal 2014. I terreni sono recintati, da sempre, per quanto è a mia conoscenza, in quanto sono adibiti ad orto che prima suocero ed oggi continua a seminare, raccogliendone i frutti. I terreni si Parte_2 trovano nella Frazione Olino del Comune di Calasca Castiglione. Il possesso dei terrenti è sempre stato pubblico, pacifico, continuo e libero da oltre vent'anni”. Può pertanto ritenersi raggiunta la prova che, da oltre un ventennio, la ricorrente abbia posseduto in modo continuativo, uti domino, in modo pacifico ed incontrastato, i fondi per cui è causa. La restante documentazione esibita in atti fornisce un'ulteriore evidenza processuale della posizione dell'attrice quale gerente uti dominus dell'immobile oggetto del presente giudizio, almeno in base al criterio generale della pag. 3 a 4
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preponderanza dell'evidenza o c.d. del “più probabile che non” (cfr. inter alia Cass. SS.UU. sentenza
11/01/2008 n. 581). Appare dunque provato il possesso ultraventennale dei fondi oggetto di causa, oltre che il pieno ed indisturbato esercizio dei diritti e poteri dominicali corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà. Ne consegue che - per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale di detti cespiti - la ricorrente è divenuta proprietaria dei fondi per cui è causa.
Per ciò che attiene, infine, le spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono neppure costituiti per resistere alla domanda, vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Verbania, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la contumacia dei convenuti;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara l'avvenuta usucapione - a favore della signora
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._1 residente in [...]) della proprietà esclusiva (quota 1/1) degli immobili siti nel Comune di Calasca-Castiglione (VB), Catasto Terreni e identificati
2.1 Foglio 41, Mappale 277, terreno seminativo di mq 32, classe 2;
2.2 Foglio 41, Mappale 278, terreno seminativo di mq 76, classe 2;
3. ordina alla competente conservatoria dei Registri Immobiliari, l'intavolazione del diritto come sopra riconosciuto dalla presente sentenza, in modo che la titolarità del diritto di proprietà sugli anzidetti beni risulti in capo alla sola signora (c.f. ) Parte_2 C.F._1 con esclusione di qualsiasi altro nominativo e con trascrizione della stessa sentenza a carico e contro i signori (c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
); C.F._3
4. nulla liquida a titolo di spese.
Così deciso in Verbania, 06.03.2025.
Il Giudice
pag. 4 a 4