TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2516/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa, in forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Graziano De Bonis, nel cui studio in Bisignano, al viale Principe di Piemonte, n. 13, è elettivamente domiciliata;
E nato a [...], il [...] ed ivi residente, alla via CP_1
Oggetto: domanda di attribuzione di quota di T.F.S. al coniuge divorziato.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 21/3/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 22/7/2023 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
premettendo che con sentenza n. 1611/2013 del Parte_1
17/7/2013 il tribunale di Cosenza ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con in data 6/9/1986, CP_1 ponendo a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 400,00 mensili, ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione della quota prevista dall'art. 12-bis della legge sul divorzio, pari al 40%, del trattamento di fine rapporto maturato dal in CP_1 relazione agli anni di durata legale del matrimonio coincidenti con l tà lavorativa dallo stesso prestata per 43 anni e un mese presso il Comune di Bisignano. Pertanto la Camera ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa somma. Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi. Non si è costituito in giudizio pur avendo regolarmente CP_1 ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, onde ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza dell'8/3/2024, su richiesta della ricorrente, il tribunale ha ordinato all' – direzione provinciale di Cosenza di documentare CP_2
l'ammontare del T.F.S. corrisposto a CP_1
All'esito del deposito della documentazione richiesta, è stata disposta una c.t.u. eseguita dal consulente del lavoro dott. finalizzata a Persona_1 quantificare la percentuale del 40%dell'indennità totale di fine rapporto percepita da nel periodo ricompreso tra il 6/9/1986 e il CP_1
17/7/2013, relativo agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso col matrimonio da lui contratto con detratti gli acconti sul Parte_1
T.F.S. eventualmente percepiti dal prima della cessazione del rapporto di CP_1 lavoro. All'esito del deposito della relazione di c.t.u., su istanza del difensore della ricorrente, il tribunale ha anticipato l'udienza di trattazione della causa al 21/3/2025 e in quella sede, fatte precisare le conclusioni al difensore di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio, senza la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusivi per avervi il difensore espressamente rinunciato. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di attribuzione di una quota del T.F.S. proposta dalla ricorrente è fondata e in quanto tale va accolta. L'art.12-bis della legge n. 898/1970 e successive modificazioni riconosce, in favore del coniuge titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, il diritto ad una quota pari al 40% del T.F.S. maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio. Tale diritto diviene attuale al momento della percezione del trattamento da parte del lavoratore, ed è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza attributiva dell'assegno divorzile. Nella specie è pacifico ed incontestato oltre che documentalmente provato che è titolare di assegno divorzile in forza della sentenza Parte_1 definitiva n. 1611/2013 del tribunale di Cosenza, deliberata in data 17/7/2013 e depositata in data 4/9/2013. Non che la ricorrente abbia contratto nuove nozze. Ne discende che, avendo prestato servizio presso il Comune di CP_1
Bisignano dall'1/1/1982 al 30/6/2023, come si evince dalla documentazione depositata da parte dell' ai fini del calcolo della quota del T.F.S. richiesta CP_2 dalla ricorrente si deve aver riguardo alla durata del matrimonio (celebrato in data 6/9/1986), pari a 26 anni e 11 mesi (sino alla data di deliberazione della sentenza di divorzio), corrispondente con l'attività lavorativa prestata dal CP_1 fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio medesimo. Posto che secondo la documentazione depositata dall' acquisita agli atti CP_2
l'importo netto del T.F.S. che è stato liquidato al Pirri e che verrà a lui versato in due rate (la prima di € 46.738,90 in data 1/7/2025 e la seconda di € 2.553,49 in data 1/7/2026) è pari a complessivi € 49.272,39 ed è stato calcolato sulla base degli anni di servizio prestati dal Pirri presso ilo Comune di Bisignano dall'1/1/1982 al 30/6/2023, per un totale di anni 41 (arrotondato per difetto),
2 l'importo cui ha diritto la ricorrente è pari a complessivi € 12.939,00 così come correttamente accertato dal c.t.u. L'importo netto del trattamento di fine rapporto del Pirri, pari ad € 49.272,39 deve essere, infatti, diviso per il periodo di lavoro del medesimo, pari ad anni 41 (492 mesi), e moltiplicato per gli anni in cui l'attività lavorativa ha coinciso con la vita matrimoniale, ovvero nella specie 26 anni e 11 mesi (323 mesi), e su tale importo deve essere calcolato il 40% (€ 49.272,39 : 492 = 100,14 x 323
- 32.347,52 x 40% = 12.939,00). Il Pirri deve, pertanto, essere condannato al versamento, in favore della della complessiva somma di € 12.939,00, oltre interessi legali a far data Pt_1 dall'effettivo pagamento della prima rata, fissata per l'1/7/2025, per come si evince dalla documentazione depositata dall' CP_2
Non può essere disposto il pagamento diretto da parte dell' delle somme CP_2 dovute essendo l'ex coniuge unico soggetto tenuto ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, che non a caso esige per l'insorgere del diritto a conseguire il 40% delle competenze di fine servizio che le stesse siano state
“percepite” dall'altro coniuge, escludendo implicitamente che possano essere richieste direttamente all'ente erogatore dal coniuge avente diritto all'assegno di divorzio (cfr. trib. Taranto, 19 febbraio 2024; trib. Salerno, 6 ottobre 2008).
3. Tenuto conto dell'esito del giudizio, nel quale il convenuto è rimasto contumace e non ha contrastato l'iniziativa della ricorrente, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
condanna a corrispondere a la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 12.939,00 oltre interessi al tasso legale dall'1/7/2025;
compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
3