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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
26/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2022 rg avente ad oggetto: retribuzione e vertente
TRA
) con sede legale in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1
della dott.ssa procuratore speciale in forza procura notaio dott. CP_1 [...]
di Bergamo del 29.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di raccolta, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Giorgia Gaudino, (C.F. ) dalla quale, unitamente agli Avv.ti C.F._1
Fulvio Moizo ( ) e Maria Francesca Cavaliere C.F._2
( ), è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._3
appellante
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4
residente in Napoli, al Vico Minutoli 30, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Pontano 61 presso lo studio legale Viggiano, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Enrico Viggiano del Foro di Napoli (C.F. ); C.F._5
appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte il 22/12/2022, la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 5927/22 pubblicata il 21/11/22 e notificata il
22/11/22, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della
[...]
aveva dichiarato che il tempo di venti minuti impiegato dal ricorrente per le Parte_1
operazioni di ritiro del trolley e dei documenti, del controllo della sua conformità e della sua riconsegna all'ufficio di partenza, effettuato in ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale con le modalità di cui in motivazione, costituisce orario di lavoro a norma dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 66/2003 e condannato la società datrice di lavoro a corrispondergli il compenso, con la maggiorazione contrattuale per lavoro supplementare, corrispondente a 20 minuti di lavoro complessivi per ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, a decorrere dal 11.05.2011 sino all'instaurazione del giudizio, oltre accessori e spese di lite, in parte compensate.
La società appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo l'erronea interpretazione della disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori adibiti a mansioni di pulizia a bordo del treno, nonché l'erronea ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie;
in subordine ha criticato la decisione anche per l'errata ed eccessiva determinazione del tempo impiegato per le attività preliminari di ritiro e consegna del trolley.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di prime cure o, in subordine, rideterminare il tempo impiegato per le attività in discussine nella misura massima di 10 muniti giornalieri.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni di cui alla memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è in parte fondato e in tali limiti va accolto.
Il tema controverso tra le parti riguarda la mancata remunerazione del tempo presuntivamente impiegato dall'odierno appellato, dipendente della con Pt_1
mansioni di operaio pulitore viaggiante a bordo dei treni, per il compimento di operazioni propedeutiche allo svolgimento delle predette mansioni.
E' circostanza pacifica tra le parti che la società datrice di lavoro, nel periodo che interessa la causa, ha remunerato solo il tempo - pari a 15 minuti- che decorre dal momento in cui il pulitore viaggiante arriva alla carrozza 3 o alla carrozza 1 del treno di servizio (quindici minuti prima della partenza dello stesso) fino all'arrivo del treno in stazione.
Il tempo oggetto di causa si colloca, invece, nel percorso, all'interno della Stazione FS di Napoli Centrale, necessario per raggiungere l'ufficio/deposito ove ritirare il trolley contenente tutto lo strumentario da lavoro utile alla mansione (ossia detersivi e similari, spugne, lavasciuga, smacchiatore) e raggiungere poi la banchina ove è ubicata la carrozza del treno.
La società ribadisce, in questo grado del gravame, che i predetti 15 minuti sono i soli considerati orario di lavoro e retribuiti, ribadendo l'assenza di eterodirezione sui tempi e modalità di svolgimento delle attività temporalmente antecedenti e successive. Il tempo trascorso è considerato tempo di lavoro solo se e quando “il personale rimane a disposizione dell'azienda” e dalla lettura combinata delle norme di legge e del CCNL applicato, si rinviene una nozione unica di orario di lavoro che fa riferimento solo ed esclusivamente al tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per svolgere la propria attività. Nella nozione di orario di lavoro rientra, quindi, l'attività accessoria al servizio al treno, ma non quella propedeutica e preparatoria per recarsi al treno e pertanto, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata per l'erronea interpretazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento.
La censura è infondata.
Sul piano normativo, come già osservato dal Tribunale, la legge che viene in rilievo è il DLGS 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), che all'art. 1, comma 2, prevede che
“Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha interpretato la locuzione “a disposizione del datore di lavoro” nel senso di ritenere che deve trattarsi di tempo eterodiretto. A livello esemplificativo è considerato tale anche il tempo preparatorio della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n. 20714/13, nn. 1819-
1841/12), il quale “rientra nell'orario di lavoro se svoltosi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 29/11/2021 n.37286). Orbene, che il tempo occorrente per il ritiro del materiale necessario per le operazioni di pulizia e per la sua riconsegna rientri nell'orario di lavoro, così come inteso dal d.lgs n.66/2003 di matrice eurocomunitaria, si desume agevolmente dalla considerazione che il lavoratore è tenuto allo svolgimento di tali operazioni per disposizione datoriale e che le modalità di prelievo delle strumentazioni sono stabilite dalla società sia in ordine al sito dove prelevarle, sia in ordine ai tempi di svolgimento di tali operazioni.
Come già evidenziato dal Tribunale, il vademecum fornito ai pulitori viaggianti, di cui la società non ha contestato specificamente l'esistenza e la provenienza, descrive dettagliatamente ai punti 6b, 6c e 6g le attività da adempiere prima di accedere alla base della carrozza del treno e quelle da adempiere, dopo essere scesi dal treno a fine viaggio.
Orbene, al punto 6b, è scritto che “l'operatore deve presentarsi al capotreno 15 minuti prima della partenza del treno su cui sarà in servizio. Precedentemente l'operatore deve presentarsi all'ufficio di partenza al fine di ritirare il trolley, la tracolla Parte_1
e i documenti di viaggio. Dovrà pertanto accertarsi che il trolley sia corredato di tutto il materiale e ritirare i documenti di viaggio, verificando la conformità della compilazione in base al proprio turno di lavoro. Rimane di esclusiva responsabilità dell'operatore la verifica della completa dotazione di materiale e la corretta compilazione dei documenti di viaggio, che qualora non siano conformi, andranno segnalati immediatamente. Al punto di partenza i responsabili verificheranno la rispondenza a quanto riportato all'art.4°
e qualora risultassero delle non conformità l'operatore sarà immediatamente messo fuori servizio con segnalazione alla Direzione Aziendale per gli adempimenti del caso”; al punto 6c che “ espletate le formalità previste per il ritiro del materiale e dei documenti di viaggio, l'operatore dovrà presentarsi 15 minuti prima della partenza del treno assegnatogli, alla carrozza n.3 e consegnare al capotreno la ”; al punto 6g che “ Pt_2 alla fine del viaggio l'operatore dovrà riconsegnare al punto di Parte_1 partenza: il trolley, la tracolla, la DAEI, la scheda segnalazione anomalie..”
Ricorre dunque, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, l'eterodirezione, ossia lo svolgimento di attività in orario di lavoro a disposizione del datore di lavoro.
D'altra parte, la stessa ha riconosciuto ai lavoratori, con un Parte_1
accordo sindacale dal novembre 2021, successivo alla presente causa, 10 minuti aggiuntivi (5 minuti all'andata e 5 minuti al ritorno) sull'orario di lavoro. Quanto poi al tempo occorrente per tali operazioni propedeutiche all'attività lavorativa vera e propria, che il Tribunale ha fissato in 20 minuti giornalieri, questa Corte concorda con la censura della società circa l'eccessività di tale tempo, di cui non è stata comunque fornita una prova certa.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, deve ritenersi non fornita in maniera univoca, a causa delle divergenze testimoniali sul punto, la prova in ordine al disbrigo dell'operazione di apertura del trolley, già predisposto da altri addetti, per la verifica del suo contenuto, ed in ordine a quella di compilazione della DAEI quanto meno fino al 9 luglio 2019 (allorquando la società ha dimostrato la sua soppressione e la sostituzione con il foglio di viaggio), documenti già precompilati.
E' risultato inoltre che i treni, su cui l'odierno appellato, svolge le pulizie durante il viaggio, appartengono alla categoria dell'alta velocità (AV), come documentato da ed è stato altresì acclarato che nella stazione di Napoli Centrale, i binari Pt_1
utilizzati dai convogli sono solitamente allocati dai numeri 15 a 18-19 (cfr. CP_3
testi , responsabile di impianto dal 2011 presso la Stazione di Testimone_1
Napoli Centrale e preposta alla gestione dei turni degli operai pulitori a bordo dei treni, e dipendente della società appellante dal 2011 con mansioni di Testimone_2
responsabile operativo di area relativamente al servizio di pulizia a bordo treno, cfr. deposizioni testi verbale di udienza del 14.06.2021).
Può, altresì, ritenersi acclarato che il deposito/ufficio della ove sono riposte Pt_1
le strumentazioni di lavoro, si trova alla fine del binario 15, come riferito dai predetti testi.
Tali tempi, anche considerando le poche centinaia di metri di distanza tra il magazzino e il binario, possono ragionevolmente stimarsi in cinque minuti per l'andata, in quanto necessari e sufficienti per ritirare trolley e le altre dotazioni e raggiugere la banchina prospiciente la carrozza del treno prima della partenza del treno, e cinque minuti per il ritorno, in quanto necessari e sufficienti per le operazioni di riconsegna della strumentazione, in totale, quindi, dieci minuti giornalieri che devono essere retribuiti come tempo di lavoro.
In tali limiti va, quindi, riformata l'impugnata sentenza, che per il resto va confermata.
Le spese del doppio grado, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, delle ragioni della decisione e della statuizione di condanna generica (richiedente un successivo giudizio di quantificazione) si compensano per due terzi, mentre per il restante terzo si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina in 10 minuti il tempo occorrente per le operazioni di ritiro del trolley e documenti, nonché per la riconsegna, con condanna della a retribuire tale tempo di lavoro per ogni servizio di Parte_1
partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, da quantificarsi in separato giudizio;
- compensa per due terzi le spese del doppio grado, con condanna della società appellante al pagamento dell'ulteriore terzo che liquida in euro 1.100,00 per il primo grado e in euro 650,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese con attribuzione all'avv.to Enrico Viggiano dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 26.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
26/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3235/2022 rg avente ad oggetto: retribuzione e vertente
TRA
) con sede legale in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1
della dott.ssa procuratore speciale in forza procura notaio dott. CP_1 [...]
di Bergamo del 29.01.2021 n. 2989 di repertorio, 2154 di raccolta, Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Giorgia Gaudino, (C.F. ) dalla quale, unitamente agli Avv.ti C.F._1
Fulvio Moizo ( ) e Maria Francesca Cavaliere C.F._2
( ), è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
C.F._3
appellante
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._4
residente in Napoli, al Vico Minutoli 30, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Pontano 61 presso lo studio legale Viggiano, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Enrico Viggiano del Foro di Napoli (C.F. ); C.F._5
appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte il 22/12/2022, la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 5927/22 pubblicata il 21/11/22 e notificata il
22/11/22, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della
[...]
aveva dichiarato che il tempo di venti minuti impiegato dal ricorrente per le Parte_1
operazioni di ritiro del trolley e dei documenti, del controllo della sua conformità e della sua riconsegna all'ufficio di partenza, effettuato in ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale con le modalità di cui in motivazione, costituisce orario di lavoro a norma dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 66/2003 e condannato la società datrice di lavoro a corrispondergli il compenso, con la maggiorazione contrattuale per lavoro supplementare, corrispondente a 20 minuti di lavoro complessivi per ogni servizio di partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, a decorrere dal 11.05.2011 sino all'instaurazione del giudizio, oltre accessori e spese di lite, in parte compensate.
La società appellante ha censurato la sentenza impugnata sostenendo l'erronea interpretazione della disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori adibiti a mansioni di pulizia a bordo del treno, nonché l'erronea ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie;
in subordine ha criticato la decisione anche per l'errata ed eccessiva determinazione del tempo impiegato per le attività preliminari di ritiro e consegna del trolley.
Ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di prime cure o, in subordine, rideterminare il tempo impiegato per le attività in discussine nella misura massima di 10 muniti giornalieri.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni di cui alla memoria difensiva, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello è in parte fondato e in tali limiti va accolto.
Il tema controverso tra le parti riguarda la mancata remunerazione del tempo presuntivamente impiegato dall'odierno appellato, dipendente della con Pt_1
mansioni di operaio pulitore viaggiante a bordo dei treni, per il compimento di operazioni propedeutiche allo svolgimento delle predette mansioni.
E' circostanza pacifica tra le parti che la società datrice di lavoro, nel periodo che interessa la causa, ha remunerato solo il tempo - pari a 15 minuti- che decorre dal momento in cui il pulitore viaggiante arriva alla carrozza 3 o alla carrozza 1 del treno di servizio (quindici minuti prima della partenza dello stesso) fino all'arrivo del treno in stazione.
Il tempo oggetto di causa si colloca, invece, nel percorso, all'interno della Stazione FS di Napoli Centrale, necessario per raggiungere l'ufficio/deposito ove ritirare il trolley contenente tutto lo strumentario da lavoro utile alla mansione (ossia detersivi e similari, spugne, lavasciuga, smacchiatore) e raggiungere poi la banchina ove è ubicata la carrozza del treno.
La società ribadisce, in questo grado del gravame, che i predetti 15 minuti sono i soli considerati orario di lavoro e retribuiti, ribadendo l'assenza di eterodirezione sui tempi e modalità di svolgimento delle attività temporalmente antecedenti e successive. Il tempo trascorso è considerato tempo di lavoro solo se e quando “il personale rimane a disposizione dell'azienda” e dalla lettura combinata delle norme di legge e del CCNL applicato, si rinviene una nozione unica di orario di lavoro che fa riferimento solo ed esclusivamente al tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per svolgere la propria attività. Nella nozione di orario di lavoro rientra, quindi, l'attività accessoria al servizio al treno, ma non quella propedeutica e preparatoria per recarsi al treno e pertanto, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata per l'erronea interpretazione della normativa di legge e contrattuale di riferimento.
La censura è infondata.
Sul piano normativo, come già osservato dal Tribunale, la legge che viene in rilievo è il DLGS 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), che all'art. 1, comma 2, prevede che
“Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha interpretato la locuzione “a disposizione del datore di lavoro” nel senso di ritenere che deve trattarsi di tempo eterodiretto. A livello esemplificativo è considerato tale anche il tempo preparatorio della prestazione (ad es. quello impiegato per indossare la tuta o divisa aziendale, v. Cass. n. 20714/13, nn. 1819-
1841/12), il quale “rientra nell'orario di lavoro se svoltosi sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 29/11/2021 n.37286). Orbene, che il tempo occorrente per il ritiro del materiale necessario per le operazioni di pulizia e per la sua riconsegna rientri nell'orario di lavoro, così come inteso dal d.lgs n.66/2003 di matrice eurocomunitaria, si desume agevolmente dalla considerazione che il lavoratore è tenuto allo svolgimento di tali operazioni per disposizione datoriale e che le modalità di prelievo delle strumentazioni sono stabilite dalla società sia in ordine al sito dove prelevarle, sia in ordine ai tempi di svolgimento di tali operazioni.
Come già evidenziato dal Tribunale, il vademecum fornito ai pulitori viaggianti, di cui la società non ha contestato specificamente l'esistenza e la provenienza, descrive dettagliatamente ai punti 6b, 6c e 6g le attività da adempiere prima di accedere alla base della carrozza del treno e quelle da adempiere, dopo essere scesi dal treno a fine viaggio.
Orbene, al punto 6b, è scritto che “l'operatore deve presentarsi al capotreno 15 minuti prima della partenza del treno su cui sarà in servizio. Precedentemente l'operatore deve presentarsi all'ufficio di partenza al fine di ritirare il trolley, la tracolla Parte_1
e i documenti di viaggio. Dovrà pertanto accertarsi che il trolley sia corredato di tutto il materiale e ritirare i documenti di viaggio, verificando la conformità della compilazione in base al proprio turno di lavoro. Rimane di esclusiva responsabilità dell'operatore la verifica della completa dotazione di materiale e la corretta compilazione dei documenti di viaggio, che qualora non siano conformi, andranno segnalati immediatamente. Al punto di partenza i responsabili verificheranno la rispondenza a quanto riportato all'art.4°
e qualora risultassero delle non conformità l'operatore sarà immediatamente messo fuori servizio con segnalazione alla Direzione Aziendale per gli adempimenti del caso”; al punto 6c che “ espletate le formalità previste per il ritiro del materiale e dei documenti di viaggio, l'operatore dovrà presentarsi 15 minuti prima della partenza del treno assegnatogli, alla carrozza n.3 e consegnare al capotreno la ”; al punto 6g che “ Pt_2 alla fine del viaggio l'operatore dovrà riconsegnare al punto di Parte_1 partenza: il trolley, la tracolla, la DAEI, la scheda segnalazione anomalie..”
Ricorre dunque, come già correttamente ritenuto dal primo giudice, l'eterodirezione, ossia lo svolgimento di attività in orario di lavoro a disposizione del datore di lavoro.
D'altra parte, la stessa ha riconosciuto ai lavoratori, con un Parte_1
accordo sindacale dal novembre 2021, successivo alla presente causa, 10 minuti aggiuntivi (5 minuti all'andata e 5 minuti al ritorno) sull'orario di lavoro. Quanto poi al tempo occorrente per tali operazioni propedeutiche all'attività lavorativa vera e propria, che il Tribunale ha fissato in 20 minuti giornalieri, questa Corte concorda con la censura della società circa l'eccessività di tale tempo, di cui non è stata comunque fornita una prova certa.
Ed invero, all'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, deve ritenersi non fornita in maniera univoca, a causa delle divergenze testimoniali sul punto, la prova in ordine al disbrigo dell'operazione di apertura del trolley, già predisposto da altri addetti, per la verifica del suo contenuto, ed in ordine a quella di compilazione della DAEI quanto meno fino al 9 luglio 2019 (allorquando la società ha dimostrato la sua soppressione e la sostituzione con il foglio di viaggio), documenti già precompilati.
E' risultato inoltre che i treni, su cui l'odierno appellato, svolge le pulizie durante il viaggio, appartengono alla categoria dell'alta velocità (AV), come documentato da ed è stato altresì acclarato che nella stazione di Napoli Centrale, i binari Pt_1
utilizzati dai convogli sono solitamente allocati dai numeri 15 a 18-19 (cfr. CP_3
testi , responsabile di impianto dal 2011 presso la Stazione di Testimone_1
Napoli Centrale e preposta alla gestione dei turni degli operai pulitori a bordo dei treni, e dipendente della società appellante dal 2011 con mansioni di Testimone_2
responsabile operativo di area relativamente al servizio di pulizia a bordo treno, cfr. deposizioni testi verbale di udienza del 14.06.2021).
Può, altresì, ritenersi acclarato che il deposito/ufficio della ove sono riposte Pt_1
le strumentazioni di lavoro, si trova alla fine del binario 15, come riferito dai predetti testi.
Tali tempi, anche considerando le poche centinaia di metri di distanza tra il magazzino e il binario, possono ragionevolmente stimarsi in cinque minuti per l'andata, in quanto necessari e sufficienti per ritirare trolley e le altre dotazioni e raggiugere la banchina prospiciente la carrozza del treno prima della partenza del treno, e cinque minuti per il ritorno, in quanto necessari e sufficienti per le operazioni di riconsegna della strumentazione, in totale, quindi, dieci minuti giornalieri che devono essere retribuiti come tempo di lavoro.
In tali limiti va, quindi, riformata l'impugnata sentenza, che per il resto va confermata.
Le spese del doppio grado, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, delle ragioni della decisione e della statuizione di condanna generica (richiedente un successivo giudizio di quantificazione) si compensano per due terzi, mentre per il restante terzo si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina in 10 minuti il tempo occorrente per le operazioni di ritiro del trolley e documenti, nonché per la riconsegna, con condanna della a retribuire tale tempo di lavoro per ogni servizio di Parte_1
partenza/arrivo dalla stazione di Napoli Centrale, da quantificarsi in separato giudizio;
- compensa per due terzi le spese del doppio grado, con condanna della società appellante al pagamento dell'ulteriore terzo che liquida in euro 1.100,00 per il primo grado e in euro 650,00 per il secondo grado, oltre iva, cpa e spese con attribuzione all'avv.to Enrico Viggiano dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 26.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa