Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2024, proposto da:
IZ Di CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Guzzo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio RD in SA, via XX Settembre 1870 n.14;
contro
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza demolitoria n.2 del 1.7.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 19.5.2012 decedeva ab intestato la Sig.ra Di CA MA ME (Camerota, 3.1.1940), lasciando a sé, quali unici legittimi eredi, il marito Di CA GI ed i figli Di CA LO GI e Di CA IZ. L’asse relitto della de cuius Di CA MA ME era composto dai seguenti beni:
a)fabbricato per civile abitazione su tre (3) piani, sito in Camerota, frazione Lentiscosa, via Nuova n.109, distinto in NCEU al Foglio 18, Particella 219, Sub 0, 1 e 2, Categoria A/4, Classe 2; b) Terreno, destinazione uliveto, sito in Agro del Comune di Camerota, frazione Lentiscosa, località Ferraro, distinto in NCT di detto Ente al Foglio 20, Particella 133, Classe 3, ha are ca 18 67; c) Terreno sito in Agro del Comune di Camerota, frazione Lentiscosa, località Starsa, distinto in NCT di detto Ente al Foglio 30, Particella 807, sul quale risultano edificati i seguenti fabbricati: - Immobili per civile abitazione del tipo vilette, distinti al Catasto Fabbricati di detto Ente al Foglio 30, Particella 808, Sub 2, 3, 4, 5 e 6. Con la precisazione che sullo stesso terreno risulta edificata anche una struttura destinata a piscina, non riportata in mappa e priva di identificativi catastali, ma rilevata nelle aerofotogrammetrie del luogo.
Il 6.4.2021 decedeva il Sig. Di CA GI, lasciando a sé, sempre come unici legittimi eredi, i germani Di CA LO GI e l’istante Di CA IZ.
Il 25.5.2022 veniva presentata la dichiarazione di successione della Sig.ra Di CA MA ME presso l’Ufficio Territoriale Atti Pubblici e Successioni di SA, nella quale erano indicati, quali eredi, i Sigg.ri Di CA LO GI e Di CA IZ.
Alla luce della condotta serbata dal coerede Di CA LO GI, la ricorrente in epigrafe adiva l’Autorità Giudiziaria, promuovendo un sequestro giudiziario ante causam dell’intero asse relitto.
Il procedimento cautelare era definito con decreto del 26.7.2023, con il Tribunale di Vallo della CAnia rigettava il ricorso.
Lo stesso era impugnato mediante reclamo, definito con ordinanza di rigetto del 11.12.2023.
Il 17.07.2024, era notificata l’ordinanza n.2 del 1.7.2024, recante l’ingiunzione demolitoria di una serie di abusi edilizi.
Avverso la stessa insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, così di seguito sintetizzate:
1.IN VIA PRELIMINARE: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.31, del D.P.R.n.380/2001 commi 2, 3, 4 e 4bis ) - ECCESSO DI POTERE ( SVIAMENTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA).
La ricorrente deduce la propria carenza di legittimazione passiva all’ordine di demolizione del Comune di Camerota. Ed invero rimarca, sulla base dei documenti prodotti (diffida stragiudiziale di mediazione, ricorso per sequestro giudiziario, reclamo, esposto), di aver cercato di porre rimedio agli abusi edilizi, ad opera del fratello, accertati nel terreno in comproprietà. Lamenta che alcun dubbio sussiste sul possesso esercitato in via esclusiva dal signor Di CA LO GI su tutti i beni della massa.
2- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.31, del D.P.R.n.380/2001, commi 2, 3, 4 e 4bis e L.241/90 e s.m.i.) - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA’ - PERPLESSITA’ - DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI - CONTRADDITORIETA’ - SVIAMENTO - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (ART.97 COST.).
La parte ricorrente lamenta un errore istruttorio in cui sarebbe incorso il Comune. Specifica infatti che una maggiore e completa attività istruttoria avrebbe consentito all’Ente Comune di Camerota di accertare la sua posizione rispetto al terreno in questione e, conseguentemente, di tenerla indenne dall’ordine di demolizione emanato.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno dell'ordine demolitorio, oggetto della presente impugnazione.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, la gravata ordinanza si appalesa al Collegio legittima, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono prive di pregio, in quanto infondate, le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com'è noto, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, ossia attengono alla cosa e non hanno carattere personale.
L'ordinanza di demolizione è, infatti, rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito, per cui, pur restando ferma la possibilità di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso e di rivalersi nei riguardi del dante causa, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa (T.A.R. Ancona, sez. I, 04/11/2020, n. 637).
L'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Diverso discorso vale per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, che ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende la legittimità dell'ordinanza demolitoria, indirizzata anche al proprietario incolpevole.
Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO