Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8430/2023 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 8430/2023 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Solo danni a cose” assegnata in decisione all'udienza del 26.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c. e pendente
TRA
(già a seguito di cambio di denominazione Parte_1 Controparte_1 sociale deliberato con assemblea del 26/05/2023 il cui verbale è stato redatto innanzi al Notaio Dott.ssa di Roma Rep. N. 6002 Racc. n. 4316), Persona_1 con sede in Roma, alla Via Parte_2
Giuseppe Gioacchino Belli n° 39, Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA_1
rappresentante nella Repubblica Italiana della P.IVA_2 Controparte_2
, in persona del suo Amministratore Delegato Dott.ssa
[...] CP_3 munita dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura generale alle liti del 11/04/2019 provvista di apostille, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n° 154, presso lo studio degli Avv.ti Elena Maria Cod. Fisc.
e Vincenzo Maria Cod. Fisc. C.F._1 C.F._2 che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine sottoscritta digitalmente dall'Avv. Vincenzo Maria, procura generale alle liti del 11/04/2019 provvista di apostille (procura Hok) su fogli separati dai quali è stata estratta copia per immagine e verbale di assemblea rep 6002 racc. 4316 (verbale assemblea) su fogli separati dai quali è stata estratta copia per immagine, tutti allegati all'atto di appello Appellante
ON
, cod. fisc. , nato a [...] Controparte_4 C.F._3
Napoli il 21/01/1990, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Pagano, cod. fisc.
in virtù di procura apposta su foglio separato che si C.F._4 allega al presente atto formandone parte integrante, presso il qual elettivamente domicilia in Villa Literno (CE) alla Via Ticino n. 5 Appellato
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E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5
, ivi residente a[...]. C.F._5
Appellato Contumace
AVVERSO La sentenza n. 5170/2023, reda dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dott.ssa Monica Rabuano, all'esito del procedimento recante n.r.g. 1513 /22, in data 12/07/2023, depositata in data 26/07/2023, non notificata
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato in data 18.09.2023 a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 la compagnia assicurativa appellante ha Parte_1 impugnato la sentenza recante numero 5170/23, chiedendone l'integrale riforma, con la quale il giudice di pace di Marano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal , così statuiva: “Il Giudice di Pace di Controparte_4
Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_4 con atto di citazione nei confronti di Rappresentata in Italia
[...] Controparte_2 dall' in pe e di , ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_1 Controparte_5 disattese, così provvede: Dichiara la contumacia di . Accoglie la domanda Controparte_5 proposta da e, riconoscendo la responsabilità del conducente il veicolo Controparte_4
Mercedes Classe A tg. DN089KL, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, condanna in solido con la rappresentata in Italia Controparte_5 Controparte_2 dalla in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento , a titolo di Controparte_1 risarcimento danni, in favore di della somma di euro 7.711,72 oltre Controparte_4 interessi al tasso legale calcolati sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT al 24/07/2019 e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla decisione ed oltre interessi al tasso legale su detta somma come rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di
delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 2.100,00 per Controparte_4 competenze professionali, € 420,00 per onorari della fase iniziale della negoziazione assistita,
€ 200,00 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione
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all'Avv. Antonio Pagano, dichiaratosi anticipatario. Pone definitivamente a carico della parte soccombente le spese occorse per la c.t.u., come liquidate in atti” A supporto del dispiegato gravame, in merito al giudizio di primo grado, l'appellante società rappresentava che: con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. n.q. di proprietario del veicolo Audi A5 tg. Controparte_4
EC809FR, conveniva in Giudizio innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli la sig.ra nonché la nelle Controparte_5 Controparte_2 rispettive qualità di proprietaria ed impresa assicuratrice del veicolo targato DN089KL, assumendo le seguenti circostanze: a) che il veicolo Audi A5 tg. EC809FR aveva subito danni in occasione del sinistro avvenuto in Villa Literno all'incrocio tra Via Gallinelle e Via Firenze, in data 24/07/20219 verso le ore 18,40; b) che la responsabilità dell'evento era da ascriversi alla Sig.ra
[...]
, proprietaria del veicolo Mercedes Classe A tg. DN089KL, la quale in CP_5 uscita dalla Via Firenze per immettersi su Via Gallinelle, non rispettava il segnale di STOP ed urtava il veicolo Audi A5 alla parte laterale sinistra (urto diretto), per effetto dell'urto il detto veicolo veniva sospinto con la parte anteriore destra contro un palo della luce (urto indiretto). La domanda di risarcimento per i danni subiti dal veicolo Audi A5 veniva quantificata in atto di citazione in € 5200,00 di cui € 5000,00 per danni, € 100,00 per sosta tecnica ed ulteriori € 100,00 per svalutazione commerciale. Mediante lettera raccomandata l'istante provvedeva a costituire in mora la Controparte_2 presso l' la quale nominava il P.A. tecnico
[...] Controparte_1 Persona_2 fiduciario, il quale in data 26/10/2019 sottoponeva a perizia il veicolo attoreo, senza però che a tanto seguisse riscontro e/o offerta da parte della compagnia. La causa regolarmente iscritta a ruolo veniva affidata alla cognizione del Giudice Avv. Monica Rabuano e la prima udienza fissata in atto di citazione per il giorno 04/02/2022, veniva differita d'ufficio al 25/03/2022. In data 21/03/2022 si costituiva in cancelleria la quale rappresentante in Italia della Controparte_1 [...]
depositando fascicolo di parte contenente tra l'altro visura camerale CP_2 della (poi scomparsa dal fascicolo), perizia tecnica e comunicazione Controparte_1 dell'Avus del 4/11/2019 con la quale veniva comunicata all'attore l'impossibilità di dare seguito alla richiesta risarcitoria, non essendo i danni esaminati in sede di perizia riconducibili al sinistro. Con la comparsa di costituzione e risposta la eccepiva la incompetenza per territorio del Giudice adito per Controparte_6 essere competente il Giudice di Pace di Napoli Nord o il Giudice di Pace di Roma;
la improcedibilità della domanda giudiziale, atteso che la stessa non era stata preceduta dalla convenzione di negoziazione assistita;
chiedeva all'esito della prova testi, sulla scorta delle risultanze della perizia tecnica espletata dal fiduciario P.A. quale all'atto della ispezione aveva rilevato che Persona_3
l'Audi A5 risultava assolutamente integra, priva di danni e di recenti interventi riparativi-, disporsi C.T.U. tecnico comparativa tra i veicoli coinvolti nel presunto sinistro, con ricostruzione cinematica dell'evento chiedendo altresì che l'ausiliare nominato si servisse dell'elcometer al fine di verificare eventuali esiti di recenti riparazioni sull'auto dell'attore. Alla prima udienza la convenuta costituita n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 3 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
reiterava tutte le eccezioni formulate in comparsa di costituzione e senza rinunciare ad alcuna delle stesse, una volta radicatosi correttamente il contraddittorio, sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, chiedeva di essere abilitata alla prova contraria. Le eccezioni preliminari non venivano mai rinunciate. All'esito dell'udienza di escussione del teste addotto da parte attrice, veniva disposta CTU con la nomina di un ausiliare nella persona del Geom.
il quale, all'esito delle indagini peritali svolte su scorta fotografica Persona_4 non essendo il veicolo attoreo disponibile per non meglio chiarite ragioni, nonostante le osservazioni critiche rese dal CTP nominato dalla Controparte_1
P.A. De Nicolais, concludeva riconoscendo la compatibilità dei danni con l'evento come descritto, quantificandoli in € 7.711,72, importo comprensivo di IVA. Depositato l'elaborato peritale, impugnato dalla compagnia assicurativa e rassegnate le conclusioni, il giudice adito tratteneva la causa in decisione emettendo l'impugnata sentenza n. 5170/2023, come in epigrafe riportato. Avverso la predetta sentenza, l'appellante esperiva odierno gravame, eccependo essere illegittima, contraddittoria, iniqua ed errata sia perché emessa in violazione di precise norme di diritto, sia perché frutto di una omessa e non corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, oltre ad essere affetta da motivazione illogica e contraddittoria e proponeva preliminarmente istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex artt. 283 e 351 c.p.c. Quale motivi di censura indicava, in primis l'errata valutazione in punto di proponibilità della domanda violazione e falsa applicazione dell'art.148 cda;
improponibilità della domanda. Violazione e falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove. All'uopo censurava la parte di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva statuito ( doc. 2 pag. 6 sentenza rigo 3) “Sempre in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda, avendo l'attore adempiuto l'onere di cui agli art.145 e 148 del d.lgs.n. 209/2005 con spedizione di raccomandata alla osservato le modalità e i termini previsti Parte_3 dalla stessa legge.”. Di contro l'appellante rilevava che nella comparsa conclusionale, nonché all'atto della costituzione in giudizio in primo grado, eccepiva la improponibilità della domanda, atteso che l'attore aveva violato il disposto dell'art. 148 C.d.A. Sul punto argomentava che il primo comma di tale articolo dispone: “Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente (ovvero sessanta giorno oppure trenta nell'ipotesi di modello CAI a firma congiunta), entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine”. Eccepiva che tuttavia il tecnico nominato dalla compagnia assicurativa ( in data 26/10/2019 (dopo soli 20 giorni Persona_2 dalla ricezione da parte della compagnia della messa in mora datata 06/10/2019) effettuati i rilievi peritali, rinveniva l'auto Audi dell'attore già riparata. Pertanto, eccepiva che in virtù di quanto disciplinato dal predetto articolo, l'attore aveva l'obbligo di non riparare la sua vettura almeno fino allo spirare del termine (più breve) dei trenta giorni che, al più sarebbe scaduto in data 16/11/2019. Rilevava
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altresì l che in data 04/11/2019, come da documento allegato alla CP_1 produzione di primo grado (doc. 3 lettera 4.11.2019), nel rispetto dei CP_1 termini stabiliti dal richiamato articolo, comunicava al legale attoreo il diniego al risarcimento, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore alla pagina 2 capo 9) dell'atto di citazione (doc. 4 estratto citazione I grado). Dunque, riteneva che il giudice di prime cure attenendosi al dettato dell'art. 148 c.d.a. e disaminata la documentazione e le prove offerte dall' avrebbe dovuto Controparte_6 pronunciarsi per l'improcedibilità della domanda.
In secondo luogo, quale secondo motivo di appello, indicava la violazione e omessa applicazione delle norme processuali di cui all' artt. 115 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove;
omessa applicazione della normativa dettata dall' art. 135 comma 3 quater CdA. Sul punto contestava che il giudice di prime cure, senza disaminare con attenzione quanto dichiarato dal teste escusso e senza disaminare e valutare la documentazione IVASS depositata dalla compagnia nella produzione di primo grado nè pronunciarsi sulle contestazioni in merito formulate in comparsa conclusionale, nulla diceva in proposito né provvedeva sulla scorta di quanto disposto dall' art. 135 comma 3 quater CdA, a trasmettere informativa alla Procura della Repubblica, richiesta che la compagnia espressamente formulava.
Sul punto evidenziava che il teste escusso, (doc. 6) risultava Testimone_1 dalle Schede IVASS, aver reso testimonianza ben cinque volte compresa l'ultima di interesse e pertanto la compagnia, impugnandone le dichiarazioni chiedeva come disposto dall' art. 135 comma 3 quater CdA, di trasmettere informativa alla Procura della Repubblica. Eccepiva che tuttavia il giudice di prime cure, manifestando estrema superficialità nella disamina degli atti e documenti, nulla diceva né faceva in merito. Di contro, riteneva che il giudice di prime cure attendendosi al dettato dell'art. 135 comma 3 quater e disaminando la documentazione offerta e le contestazioni svolte dall' avrebbe Controparte_6 dovuto pronunciarsi rilevando la inattendibilità del teste per dichiarazioni mendaci, trasmettendo informativa alla Procura della Repubblica e dichiarando la domanda non provata. Quale terzo motivo di censura, indicava l'erronea valutazione dell'elaborato peritale reso dall'ausiliare Geom. con omessa disamina critica dello stesso, pur in presenza di chiari Per_4 elementi contrastanti con le risultanze della ctu e rilevati nella perizia di parte resa dal fiduciario P.A. e nelle osservazioni critiche stilate dallo stesso. Persona_2
Sul punto lamentava che il giudice di prime cure, senza tenere in alcuna considerazione i rilievi svolti dalla convenuta, la perizia tecnica del fiduciario
[...]
la circostanza che il veicolo oggetto di perizia non veniva messo a Per_2 disposizione ed infine senza considerare che il CTU non si era espresso in punto di compatibilità dei danni, accoglieva, peraltro senza motivazione alcuna, le risultanze dell'elaborato peritale reso dall'ausiliare nominato. L' n.q., deduceva che all'esito del deposito della ctu, impugnava con CP_1 fermezza le risultanze alle quali era pervenuto l'ausiliare, rilevando che costui non aveva ispezionato in maniera diretta il veicolo dell'attore in quanto l'attore, per imprecisati motivi dichiarava che la sua auto Audi non era disponibile, con la n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 5 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
conseguenza che l'ausiliare non poteva avvalersi dell'elcometer al fine di verificare le effettive riparazioni effettuate dall'istante. Peraltro, rilevava che in comparsa conclusionale, aveva eccepito che il ctu non aveva espresso alcun parere sulla compatibilità del danno, limitandosi ad indicarne solo la coerenza. Evidenziava inoltre che dalla perizia di parte prodotta sin dalla costituzione (doc. 8 perizia di parte Avus-n. 2 del foliario produzione I grado redatta dal fiduciario risultava a chiare lettere che il veicolo periziato si presentava senza Persona_2 danni in atto e che sullo stesso non si rilevavano tracce di recenti riparazioni. Su tale ultimo punto lamentava che anche in tal caso il giudicante non si era espresso, limitandosi in sentenza a dichiarare di fare proprie le risultanze della CTU. In sintesi, l'appellante sosteneva che il Giudice di Pace non avrebbe dovuto fare sterilmente proprie le risultanze della ctu, ma discostarsi in maniera critica rispetto alle stesse . Quale quarto motivo di appello indicava la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all' art. 112 C.P.C… Impugnava la parte di sentenza in cui Il Giudice di prime cure a pag. 3 (dal 4° rigo) della sentenza nel capitolo “svolgimento del processo” ( doc. 9 estratto sentenza I grado) riportando quanto esposto da parte attrice in citazione scriveva: …Chiedeva quindi che…..i convenuti venissero condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni , della somma di € 5.200,00, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi dall'evento al soddisfo… Ed ancora al rigo 7 e seguenti del
PQM
scriveva
“…Accoglie la domanda…..condanna e la ..al pagamento Controparte_5 CP_7 della somma di € 7.711,72…..” . Argomentava al riguardo che la domanda “blindata” formulata dall'attore nell'atto introduttivo della lite sia nel corpo dello stesso che nelle conclusioni, era di
€5.200,00 di cui € 5.000,00 a titolo di indennizzo, € 100,00 a titolo di sosta tecnica e di € 100,00 per svalutazione commerciale, testualmente riportava quanto nel corpo dell'atto pagina 2 rigo 7 (doc. 10 estratto citazione pag 2 rigo 7) :… danni tutti quantificati in euro5.000,00, a cui vanno aggiunti euro 100,00 per sosta tecnica ed euro 100,00 per svalutazione commerciale, per un totale di euro 5.200,00.”; altresì quanto nelle conclusioni, pagina 3 rigo 6 a seguire (doc. 11 estratto conclusioni pag 3 rigo 6 citazione I grado), “…al pagamento dell'indennizzo contenuto nella somma di € 5.000,00, a cui vanno aggiunti euro 100,00 per sosta tecnica ed euro 100,00 per svalutazione commerciale, per un totale di euro 5.200,00, per un totale di € 5.200,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi….; il tutto da contenersi nella fascia di euro 5.200,00, ai fini del contributo unificato . Eccepiva pertanto che il giudice di prossimità oltre ad aver inserito nella parte relativa allo svolgimento del processo un inciso riguardante la maggiore o minore somma mai inserito dall'attore, aveva reso una pronuncia “ultra petita” in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto sosteneva l'appellante che attenendosi alla quantificazione blindata formulata dall'attore, ritenendo fondata la domanda e n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 6 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
nonostante la valutazione espressa dal CTU, avrebbe dovuto pronunciarsi liquidando al più l'importo di € 5200,00 come richiesto. Tanto premesso, citava gli appellati in epigrafe indicati a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 7.02.24 e concludeva: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;- in via principale e nel merito In accoglimento del I, II e III motivo del presente appello riformare totalmente la sentenza n. 5170/2023 emessa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli nell'ambito del giudizio N.R.G., 1513/2022 depositata in cancelleria in data 26/07/2023 non notificata;
In via subordinata accogliere il IV motivo di appello dichiarando la sentenza nulla per pronuncia ultra petita. -Revocare in ogni caso la condanna alle spese di giudizio di prime cure in favore del Sig. Controparte_4
Con vittoria di spese, e competenze del giudizio di primo grado, oltre I.V.A. e C.A. ex D.M. 55 del 10/03/2014. Si costituiva l'appellato, attore di prime cure, , ut sopra Controparte_4 rappresentato, domiciliato e difeso, impugnando integralmente ed estensivamente l'atto di appello, richiedendone l'integrale rigetto. Avverso il primo motivo di censura, relativo all'improponibilità della domanda, deduceva che lo stesso art. 148 cda concede l'opportunità di far riparare il veicolo prima della perizia nei sinistri con soli danni a cose, come nel caso di specie e di effettuare la riparazione del veicolo prima dell'ispezione. Quanto alla fondatezza della domanda proposta in primo grado, asseriva che la moderna tecnologia permette di attestare la veridicità di una dinamica attraverso l'accostamento di veicoli similari, così come rilevava occorso nel caso di specie. In relazione al secondo motivo di censura, sull'inattendibilità del teste, l'appellato dibatteva che il teste escusso aveva precisamente descritto il sinistro nel suo verificarsi confermando l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo convenuto in merito alla dinamica effettiva del sinistro de quo. Avverso la censura relativa al fenomeno di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c.., la riteneva non proponibile in sede di appello, in ogni caso rilevava l'infondatezza della contestazione, ritenendo non essere stata resa l'impugnata pronuncia oltre i limiti di quanto chiesto, esponendo sul punto che agli atti vi era il preventivo spesa per la riparazione del veicolo che ammontava a euro 9.852,70. Concludeva: In via preliminare: rigettare l'appello per cui si procede, confermando la sentenza n. 5170/2023 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, Dott.ssa Rabuano, pubblicata in data 28/07/2023 all'esito del procedimento portante il numero di R.G. 1513/2022. -Nel merito: Condannare ià Parte_1 Controparte_1
a pagare le seguenti somme di euro 7.711,72 oltre interessi ed € 2.100,00 per competenze professionali, € 420,00 per onorari della fase iniziale della negoziazione assistita, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali IVA e C.P.A. come stabilito nella sentenza appellata, oltre spese e competenze del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza cartolare dell'8.2.2024, ritenuto ritualmente instaurato il n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 7 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
contraddittorio processuale tra le parti, veniva dichiarata la contumacia di
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione Controparte_5 della sentenza di primo grado oggetto di impugnativa, veniva fissata l'udienza del 26.5.2025 per la rimessione in decisione con contestuale assegnazione dei i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
3-In via pregiudiziale. Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei confronti dell'ulteriore appellata, presunta Controparte_5 responsabile civile, questa non si costituiva nel presente processo di appello, di guisa che della stessa ne va dichiarata la contumacia.
4 - In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Non ricorre, neppure, l'ipotesi di inammissibilità prevista dall'art. 348 bis cpc poiché l'operatività della norma deve essere riservata ai casi in cui i motivi di appello si presentano come palesemente infondati e nel caso in esame non ricorre l'evocata evidenza, poiché gli elementi acquisiti al giudizio potevano essere apprezzati in maniera tale da condurre alla decisione assunta dal giudice di pace, ma erano tali da rendere possibile anche una loro diversa lettura, quella proposta con i motivi di appello. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 8 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 4. Nel merito l'impugnazione è fondata e l'appello merita accoglimento per quanto in seguito osservato. Nello specifico, l'appellante si duole dell'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, ha ritenuto provata la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso ed ha, altresì, evidenziato che dall'istruttoria della causa sarebbero emerse circostanze tali da indurre dubbi sulla veridicità dell'evento dedotto. Invero, il giudice di prime cure ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie ed in particolare la prova testimoniale raccolta in primo grado. In primo luogo, occorre osservare come dall'esame dei verbali di causa del primo grado di giudizio (cfr. udienza del 10/02/2023) si evince che le dichiarazioni rese dal teste (nato a [...] il [...], residente a [...]di Testimone_1
Napoli alla via II giugno n.5, identificato con C.I. nella Numero_1 ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa sono apparse oltremodo innaturali e completamente appiattite sullo schema narrativo di base dello stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Il teste escusso, che si dichiarava tra l'altro terzo trasportato del veicolo attoreo
“io mi trovavo come trasportato del veicolo Audi 5di colore grigio, di proprietà del mio amico
.(cfr. verbale udienza del 10.2.23, fascicolo di primo grado n.r.g.1513/22 Controparte_4 agli atti), pertanto quale testimone oculare, infatti, non ha collocato la dinamica mnemonicamente riferita in alcun concreto contorno fattuale che abbia consentito di apprezzare l'attendibilità e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. Quanto precede condiziona negativamente, non solo l'apprezzamento di merito dei fatti positivamente dichiarati dal testimone, ma anche la stessa e preliminare valutazione circa l'attendibilità e la credibilità del dichiarante, non in grado di arricchire il proprio racconto di alcun utile particolare ulteriore rispetto alla collisione narrata attenendosi pedissequamente all'atto introduttivo del giudizio. In secondo luogo, l'attendibilità del dichiarante è messa fortemente in discussione anche dalle risultanze dell'interrogazione della banca dati IVASS prodotte in atti, sin dal giudizio di primo grado, dalla stessa Compagnia Assicuratrice convenuta (odierna appellante). Ed invero alla luce della documentazione prodotta in atti dalla appellata (recante consultazione presso la Banca Dati IVASS Controparte_8 inerente al suddetto testimone) è, infatti, emerso che il teste escusso
[...] figura presente come testimone in ben cinque eventi sinistrosi registrati Tes_1 nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1, dell'art. 135, D.Lgs. 209/2005, nell'arco di un biennio (dal 2018 al 2020). Del resto, come correttamente evidenziato dall'appellante la piena acquisibilità e l'utilizzabilità processuale di una tale documentazione emerge dalla stessa previsione dell'art. 135, comma 3-quater, D.lgs. 209/2005 (così come novellato ad opera della L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017 e ratione temporis n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 9 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
applicabile al presente giudizio), a mente del quale “Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.”; la norma prevede un vero e proprio dovere d'ufficio del giudice ad operare l'informativa inerente testimoni ricorrenti in modo anomalo, per adempiere al qual dovere d'ufficio il giudice può avvalersi “anche” della documentata segnalazione delle parti, che, dunque, non può logicamente soggiacere ad alcuna preclusione istruttoria in senso proprio. La segnalazione, infatti, lungi dall'avere la funzione di “prova” in senso stretto di domande o eccezioni di parte, risponde alla superiore finalità pubblicistica (ritenuta evidentemente cogente e preminente da parte del legislatore) di evitare le frodi che si celano dietro il fenomeno delle testimonianze ricorrenti. Appare, pertanto, evidente l'inattendibilità e la non credibilità del teste escusso, la cui posizione risulta presentare i presupposti di cui all'art. 135, comma 3- quater, D.Lgs. 209/2005 (così come introdotto dall'art. 1, comma 15, L. 124/2017) per trasmettere alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale copia conforme della presente decisione, dei verbali di causa del giudizio di primo grado (allegati al fascicolo n.r.g. 1513/22), riguardanti precipuamente le deposizioni testimoniali rese nell'ambito di quel giudizio dal testimone (nato a [...] il [...], residente a [...]di Testimone_1
Napoli alla via II giugno n.5, identificato con C.I. , nonché della Numero_1 consultazione della Banca Dati IVASS inerente il suddetto soggetto (prodotta in atti dalla appellante ), il tutto da valersi come informativa prevista dalla innanzi indicata norma. Parimenti, dalla CTU svolta in primo grado (cfr. relazione peritale a firma del Geom. fascicolo di primo grado) risulta che il Consulente Persona_4
d'Ufficio non abbia mai avuto modo di esaminare direttamente i veicoli coinvolti nel presunto sinistro, attenendosi alle fotografie rese da parte attrice e pervenendo a conclusioni in termini probabilistici, in merito alla compatibilità dei danni con la dinamica assunta da parte attrice (né, del resto, il detto consulente, sulla scorta del detto scarno e debole compendio istruttorio in atti, avrebbe mai potuto affermare, con ragionevole grado di verosimiglianza, il certo coinvolgimento nello scontro del menzionato veicolo). Sul punto al capitolo
“indagini peritali”, l'incaricato tecnico relazionava: “…lo scrivente al fine di ricostruire la dinamica precisa dell'evento, doveva essere messo nella condizione di visionare tutti i danni dei veicoli coinvolti anche a mezzo di rilievi fotografici” (cfr. pag.3 relazione peritale, fascicolo di primo grado n.r.g. 1513/22) Eppure, alla luce di tale criticità evidenziata oltre un già così scarno e contrastante quadro probatorio, tutti i suddetti aspetti abbisognavano di ben altro serio grado di approfondimento.
n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 10 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
Di contro, nella impugnata decisione, non solo il giudice di prime cure non risulta aver in alcun modo proceduto al raffronto critico delle scarne risultanze istruttorie poste a base del proprio convincimento con le ben più oggettive e mai contestate risultanze tecniche offerte in atti dalla convenuta Compagnia Assicurativa sin dalla propria costituzione in giudizio, ma ha mostrato di aver completamente espunto queste ultime dal proprio percorso argomentativo e logico-motivazionale, come se le stesse non fossero mai entrate a far parte del compendio istruttorio in atti. Ed invero, il coinvolgimento del veicolo Mercedes C/A tg.DN089KL nel sinistro stradale dedotto in lite è stato desunto dal giudice di prime cure unicamente sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, la cui inattendibilità è già stata evidenziata per quanto in epigrafe osservato. Altresì la convenuta eccepiva altresì sin dalla prima costituzione di non esser stato possibile ispezionare in sede peritale i veicoli presuntivamente coinvolti nel sinistro dedotto in lite. Ora, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte appellata, nel caso di specie piuttosto che fare cieca applicazione di una presunzione probatoria, è necessario, piuttosto, ben soppesare tutti gli elementi istruttori acquisiti al processo, secondo i rispettivi gradi di attendibilità, oggettività e affidabilità, sulla base di motivate valutazioni da parte del giudice del merito.
Tale necessaria operazione è stata completamente omessa dal giudice di prime cure, ciò comportando la natura certamente viziata della decisione adottata e del percorso motivazionale esplicitato, del tutto monco proprio nella valutazione di una sì tanto rilevante discrasia istruttoria. Pertanto, in integrale riforma della impugnata decisione, la domanda proposta da parte attrice nel giudizio di primo grado va integralmente rigettata. Ed invero tale macroscopica lacuna e incertezza istruttoria non può che ricadere in capo a parte attrice per il generale principio di cui all'art. 2697 c.c., per cui la domanda proposta dalla detta parte non può che essere rigettata. Le considerazioni sin qui svolte assorbono completamente gli ulteriori motivi di appello proposti da parte appellante, gli elementi raccolti come sopra descritti consentono, dunque, di dubitare fortemente dell'assunto attoreo, dell'attendibilità del teste e della veridicità del fatto dedotto;
sicché non avendo raggiunto prova del verificarsi del fatto dedotto in lite, ogni valutazione relativa alle eventuali responsabilità, nel caso di specie, non rilevano, in quanto ultronee rispetto al mancato assolvimento dell'onere probatorio che gravava sull'attore , in modo ancora più stringente, a fronte delle fondate contestazioni mosse dalla convenuta- appellante, sin dal primo grado di giudizio. 5. Inoltre, in virtù del disposto di cui all'art. 336 c.p.c., va riformata anche la parte della decisione di primo grado che ha accollato in capo alla odierna appellata le spese di lite del giudizio di primo grado. Ed invero, per effetto dell'integrale riforma della impugnata decisione e della integrale soccombenza riportata dall'attore (odierno appellante), questi, in virtù del principio della n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 11 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
soccombenza, va condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della odierna appellante. 6. Sulle spese Per quanto riguarda, invece, le spese di lite del presente giudizio di gravame, anch'esse seguono strettamente la soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellato alla rifusione delle dette spese in favore Controparte_4 dell'appellante Parte_1
Non vi è luogo invece ad alcuna condanna in favore dell'appellata contumace
, giacché la condanna della controparte alle spese processuali, a Controparte_5 norma dell'articolo 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per «ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto»; è evidente dunque che essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso il quale non ha svolto alcuna attività processuale dal cui costo debba essere sollevato [in tal senso Cass. 19 agosto 2011, n. 17432; Cass. 25 settembre 1997, n. 9419) e, da ultimo, il principio di diritto: “Poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato», Cass., sezione lavoro, n. 13491/14]. Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (secondo la quantificazione della domanda attorea, così come accolta in primo grado) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte vittoriosa, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 8430/2023, così provvede:
-DICHIARA la contumacia di;
Controparte_5
ACCOGLIE l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto, in integrale riforma della impugnata decisione, rigetta la domanda proposta dall'attore
(odierno appellato) nell'ambito del giudizio di primo grado;
Controparte_4
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, il predetto appellato Controparte_4 al pagamento in favore dell'appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado di giudizio, che qui si liquidano in complessivi euro 1.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
-altresì per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., pone le n. 8430/2023 r.g.a.c. Pagina 12 di 13 N. 8430/2023 R.G.A.C.
spese della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado, nei rapporti interni tra le parti, interamente a carico dell'odierno appellato, CP_4
, con il conseguente diritto delle controparti di ripetere dal primo
[...] quanto già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al C.T.U.
-ancora per l'effetto della integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna, condanna l'Avv. Antonio Pagano, quale difensore costituito per la medesima parte appellata in primo grado, e distrattario delle Controparte_4 spese di lite liquidate in proprio favore nella impugnata e riformata decisione, alla restituzione in favore dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., della somma dallo stesso ricevuta a titolo di spese di lite in esecuzione della riformata decisione;
-condanna, inoltre, l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado di appello, che qui si liquidano in 383,00 euro per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge
-dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord copia conforme della presente decisione, dei verbali di causa del giudizio di primo grado (allegati al fascicolo di primo grado acquisito, nrg.1513/22) riguardanti precipuamente le deposizioni testimoniali rese nell'ambito di quel giudizio dal testimone (c.f. CA5976150, Testimone_1 meglio generalizzato nel verbale di causa del primo grado dell'udienza del 10/02/2023 in atti), nonché della consultazione della Banca Dati IVASS inerente il suddetto soggetto (prodotta in atti dalla odierna appellata
[...]
, il tutto da valersi come informativa ex art. 135, comma 3- Controparte_9 quater, D.lgs. 209/2005, mandando alla Cancelleria per le relative incombenze.
Così deciso in Aversa, 10/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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