TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.2274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R. G. 2274/2024, avente ad oggetto domanda di usucapione promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Genova, in Salita Santa Caterina n. 5/1, presso lo studio degli Avvocati Dora
Bregliano e Lucilla Callura, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
RICORRENTI
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pontevecchio n. 28/11
, nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via Angiolini n. 40, lett. CP_2
A, int. 1, e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Corso CP_3
De Michiel n. 115/2023.
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1
1. Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ai sig.ri Parte_1
, e , del lotto di terreno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto a N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale
295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur 0,07 - agrario eur. 0,02;
2. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alle relative trascrizioni.
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed oneri di giudizio, in caso di opposizione. Riservato ogni altro titolo, ragione ed azione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Concisa esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti nonché dello svolgimento del giudizio.
1.1 I sigg.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 04.03.2024, ritualmente notificato,
[...] convenivano in giudizio i signori , e , affinché Controparte_1 CP_2 CP_3 il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'acquisto ex art. 1158 c.c. della proprietà per usucapione in capo agli stessi ricorrenti, del lotto di terreno sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto al N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale 295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur 0,07 - agrario eur. 0,02.
1.2 A fondamento della domanda esponevano:
1.2.a) di essere comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Torriglia, Via Garaventa 13-
15, identificato con il mapp. 187 del Catasto Fabbricati del Comune di Torriglia, adibito ad abitazione;
1.2.b) di possedere in maniera continuata, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, da oltre vent'anni, e prima ancora dai loro danti causa, il terreno, adiacente al suddetto immobile, distinto nel N.C.T. di detto Comune con il mappale così identificato: terreno foglio 59, particella 295, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito domenicale €
0,07 - agrario € 0,02;
1.2.c) di utilizzare da oltre vent'anni il terreno per cui è causa sia per acceder alle proprie abitazioni che come parcheggio dei propri veicoli;
1.2.d) di avere provveduto da oltre vent'anni alla sistemazione, manutenzione e pulizia della zona erbosa del suddetto appezzamento;
2 1.2.e) che, negli anni sessanta del secolo scorso, detto ”, padre del Parte_1 Per_1 ricorrente , nonché suocero del ricorrente e nonno dei Parte_1 Parte_2 ricorrenti e , aveva costruito dei muri di sostegno in Parte_4 Parte_3 cemento armato e, laddove il terreno era prima scosceso, aveva creato un terrapieno pianeggiante ed un tunnel per la fuoriuscita del rittano;
1.2.f) che dalle verifiche effettuate presso il competente Ufficio del Territorio il mappale de quo risulta attualmente intestato al Sig. , nato in [...] il Parte_5
27.12.1911 e deceduto in Genova il 16.01.1971;
1.2.g) che, come risultava dall'atto di acquisto del terreno oggetto di causa, il sig
[...]
, aveva acquistato tale terreno in data 5 novembre 1962 dalle Sig.re Parte_6
e con atto a rogito notaio Rep Persona_2 Persona_3 Persona_4
5078/18005;
1.2.h) dai certificati anagrafici (stato di famiglia, certificato di morte e di residenza) risulta che la moglie (del predetto ), Sig.ra nata a [...] Parte_5 Persona_5
(Bo) il 4.08.1926, è deceduta in Chiavari in data 26.03.2015 e che i tre figli, Sig.ri
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]11, CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] lett. A, int.1 e
[...]
nata il [...] in [...], residente in [...], Corso CP_3
Vincenzo De Michiel 115/23, sono gli unici chiamati all'eredità del de cuius
e non risultano notizie di successioni mortis causa ufficiali o Persona_6 di successive alienazioni;
1.2.i) che, da oltre cinquant'anni, nessuno aveva mai rivendicato diritti sul terreno oggetto di causa né aveva contestato il potere di fatto esercitato su di esso da parte dei ricorrenti, i quali si sono sempre comportati alla stregua degli unici proprietari nei confronti dei terzi.
1.3 Alla prima udienza di comparizione del 03.06.2024 il Giudice, vista la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei resistenti, evidenziando alla ricorrente la questione della possibile carenza di legittimazione passiva delle parti resistenti in quanto, pur constando per tabulas la loro qualità di successibili del proprietario del terreno, non constava la loro accettazione dell'eredità.
1.4 La causa veniva rinviata al 18 giugno 2024, con termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza fino al giorno stesso.
1.5 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2024, con ordinanza del 19 giugno 2024, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità e improcedibilità della domanda ex art 481
c.c. nell'ambito di un processo di cognizione ordinario e ritenuto che dalla scrittura del 13
3 maggio 2024 (sottoscritta dai resistenti) potesse desumersi la qualità di eredi, ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli da 4) a 8), ritenendo i restanti capitoli inammissibili, poiché vertenti, in parte, sul contenuto di documenti e, per altro verso, su deduzioni in diritto ovvero valutazioni.
1.6 Istruita la causa per mezzo dell'audizione di tre testimoni e dell'interrogatorio formale del
Sig. , all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025, Parte_7 il Giudice riservava la decisione nei successivi trenta giorni.
2. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
2.1 Si premette in diritto che la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda (cfr. da ultimo in termini Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1725; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28793).
2.2 Come risulta dalla visura dei registri immobiliari (cfr. prod.doc. 4) e dalla nota di trascrizione dell'atto di acquisto (cfr. prod.doc. 10) il fondo, identificato al N.C.T. del Comune di Torriglia al foglio 59, particella 295 - oggetto della domanda di usucapione - risulta di proprietà del sig. Sig. nato in [...] il [...] e deceduto Parte_5 in Genova il 16.01.1971 (cfr. di morte sub doc. n. 9).
2.3 dai certificati anagrafici (stato di famiglia, certificato di morte e di residenza) risulta che la moglie del predetto sig. nata a [...] Parte_8 Persona_5
(Bo) il 4.08.1926, è deceduta in Chiavari in data 26.03.2015 e che i tre figli, Sig.ri
[...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e CP_1 CP_2 CP_3
nata il [...] (ivi convenuti), sono gli unici chiamati all'eredità del de cuius
[...] non risultando altri successibili ex lege o per testamento (doc. Persona_6
n.ri 11, 12, 13, 14, 15, 16).
2.4 Seppur la loro qualità di successibili ex lege (quali figli del proprietario del terreno), come noto non li rende automaticamente eredi del defunto tuttavia, Parte_5 anche in assenza di voltura catastale del terreno a loro favore, tuttavia può ritenersi che gli stessi abbiano seppur tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal padre, qualificandosi con dichiarazione del 13.5.2024 quali suoi unici eredi e dichiarando, in tale qualità, di non opporsi alla domanda di usucapione esperita dagli attori.
3.Merito e fondatezza della domanda di parte attrice.
4 3.1 Le deposizioni testimoniali assunte confermano il possesso pacifico e ultraventennale in capo agli odierni ricorrenti e, prima di loro, dei loro danti causa del terreno oggetto di causa.
3.2 Il testimone proprietario da tempo risalente di una casa davanti a quella Testimone_1 dei tre ricorrenti, dopo aver premesso di conoscere la famiglia dei ricorrenti per ragioni di vicinato, ha riconosciuto “il terreno per cui è causa dalle fotografie e dalla planimetria prodotta” rammostrategli e riferito, al riguardo, di aver sempre visto, durante tutti i suoi soggiorni a Torriglia, che tale terreno (situato proprio davanti alla casa di loro proprietà) è stato utilizzato dai predetti ricorrenti per accedere alla loro casa sia a piedi che con autoveicoli e per parcheggiarvi anche veicoli.
3.3 Ha dichiarato che “negli anni sessanta (n.d.r. padre del ricorrente Parte_1
, nonché suocero del ricorrente e nonno dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
e ) ha costruito un muro di sostegno in cemento Parte_4 Parte_3 armato ed ha riempito il terreno scosceso creando un terrapieno pianeggiante” precisando di essere “a conoscenza perché andavo a vedere tali lavori con mio nonno”.
3.4 Gli stessi fatti sono stati confermati dalla testimone residente fin Testimone_2 dalla nascita nel 1951 a Torriglia e legata da un rapporto di risalente amicizia ai ricorrenti e alla loro famiglia.
3.5Anche il testimone , nato nel 1948, che ha sempre frequentato fin da bambino Testimone_3 la casa dei ricorrenti a Torriglia ha confermato il possesso del terreno dichiarando di aver sempre visto che il predetto terreno era delimitato dalla cancellata (visibile nei fotogrammi agli atti di causa in specie sub prod.doc. 5) che permette l'accesso all'abitazione dei ricorrenti.
3.6 Si evidenzia che lo stabile utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti (e prima di loro del loro dante causa) per accedere alla loro proprietà o per parcheggiarvi autoveicoli da oltre vent'anni, senza alcuna contestazione o interferenza di sorta da parte del proprietario del terreno, costituiscono comportamenti idonei ad integrare il possesso rilevante ai fini dell'usucapione.
3.7 La volontà di considerare il terreno come cosa propria emerge altresì in modo inequivocabile dalla recinzione del terreno e dalla realizzazione su di esso di un terrapieno che ha di fatto reso il terreno un bene a servizio permanente della casa di proprietà dei ricorrenti.
3.8 Al riguardo si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario
5 escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
3.9 D'altronde anche il convenuto , in sede di interrogatorio formale, ha riferito CP_2 di non opporsi al riconoscimento dell'acquisto per usucapione di detto fondo in capo ai ricorrenti.
4. Sulle spese di lite
4.1 Posto che i convenuti non si sono opposti al riconoscimento dell'acquisto per usucapione si ritiene di dover compensare le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo ai sig.ri
, , e , del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 terreno sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto al N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale 295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur
0,07 - agrario eur. 0,02;
2. ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari del Comune di Torriglia, con esonero da qualsivoglia responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza in favore di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
3. compensa le spese di lite.
Genova, 18.03.2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R. G. 2274/2024, avente ad oggetto domanda di usucapione promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Genova, in Salita Santa Caterina n. 5/1, presso lo studio degli Avvocati Dora
Bregliano e Lucilla Callura, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
RICORRENTI
contro
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Pontevecchio n. 28/11
, nato a [...] il [...] e ivi residente, in Via Angiolini n. 40, lett. CP_2
A, int. 1, e
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Corso CP_3
De Michiel n. 115/2023.
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
1
1. Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo ai sig.ri Parte_1
, e , del lotto di terreno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto a N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale
295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur 0,07 - agrario eur. 0,02;
2. Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alle relative trascrizioni.
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed oneri di giudizio, in caso di opposizione. Riservato ogni altro titolo, ragione ed azione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Concisa esposizione delle domande e deduzioni difensive delle parti nonché dello svolgimento del giudizio.
1.1 I sigg.ri , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 04.03.2024, ritualmente notificato,
[...] convenivano in giudizio i signori , e , affinché Controparte_1 CP_2 CP_3 il Tribunale adito accertasse e dichiarasse l'acquisto ex art. 1158 c.c. della proprietà per usucapione in capo agli stessi ricorrenti, del lotto di terreno sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto al N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale 295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur 0,07 - agrario eur. 0,02.
1.2 A fondamento della domanda esponevano:
1.2.a) di essere comproprietari pro indiviso dell'immobile sito in Torriglia, Via Garaventa 13-
15, identificato con il mapp. 187 del Catasto Fabbricati del Comune di Torriglia, adibito ad abitazione;
1.2.b) di possedere in maniera continuata, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, da oltre vent'anni, e prima ancora dai loro danti causa, il terreno, adiacente al suddetto immobile, distinto nel N.C.T. di detto Comune con il mappale così identificato: terreno foglio 59, particella 295, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito domenicale €
0,07 - agrario € 0,02;
1.2.c) di utilizzare da oltre vent'anni il terreno per cui è causa sia per acceder alle proprie abitazioni che come parcheggio dei propri veicoli;
1.2.d) di avere provveduto da oltre vent'anni alla sistemazione, manutenzione e pulizia della zona erbosa del suddetto appezzamento;
2 1.2.e) che, negli anni sessanta del secolo scorso, detto ”, padre del Parte_1 Per_1 ricorrente , nonché suocero del ricorrente e nonno dei Parte_1 Parte_2 ricorrenti e , aveva costruito dei muri di sostegno in Parte_4 Parte_3 cemento armato e, laddove il terreno era prima scosceso, aveva creato un terrapieno pianeggiante ed un tunnel per la fuoriuscita del rittano;
1.2.f) che dalle verifiche effettuate presso il competente Ufficio del Territorio il mappale de quo risulta attualmente intestato al Sig. , nato in [...] il Parte_5
27.12.1911 e deceduto in Genova il 16.01.1971;
1.2.g) che, come risultava dall'atto di acquisto del terreno oggetto di causa, il sig
[...]
, aveva acquistato tale terreno in data 5 novembre 1962 dalle Sig.re Parte_6
e con atto a rogito notaio Rep Persona_2 Persona_3 Persona_4
5078/18005;
1.2.h) dai certificati anagrafici (stato di famiglia, certificato di morte e di residenza) risulta che la moglie (del predetto ), Sig.ra nata a [...] Parte_5 Persona_5
(Bo) il 4.08.1926, è deceduta in Chiavari in data 26.03.2015 e che i tre figli, Sig.ri
[...]
nata a [...] il [...] e residente in [...]11, CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] e residente in [...] lett. A, int.1 e
[...]
nata il [...] in [...], residente in [...], Corso CP_3
Vincenzo De Michiel 115/23, sono gli unici chiamati all'eredità del de cuius
e non risultano notizie di successioni mortis causa ufficiali o Persona_6 di successive alienazioni;
1.2.i) che, da oltre cinquant'anni, nessuno aveva mai rivendicato diritti sul terreno oggetto di causa né aveva contestato il potere di fatto esercitato su di esso da parte dei ricorrenti, i quali si sono sempre comportati alla stregua degli unici proprietari nei confronti dei terzi.
1.3 Alla prima udienza di comparizione del 03.06.2024 il Giudice, vista la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia dei resistenti, evidenziando alla ricorrente la questione della possibile carenza di legittimazione passiva delle parti resistenti in quanto, pur constando per tabulas la loro qualità di successibili del proprietario del terreno, non constava la loro accettazione dell'eredità.
1.4 La causa veniva rinviata al 18 giugno 2024, con termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza fino al giorno stesso.
1.5 A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2024, con ordinanza del 19 giugno 2024, il Giudice, ritenuta l'inammissibilità e improcedibilità della domanda ex art 481
c.c. nell'ambito di un processo di cognizione ordinario e ritenuto che dalla scrittura del 13
3 maggio 2024 (sottoscritta dai resistenti) potesse desumersi la qualità di eredi, ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli da 4) a 8), ritenendo i restanti capitoli inammissibili, poiché vertenti, in parte, sul contenuto di documenti e, per altro verso, su deduzioni in diritto ovvero valutazioni.
1.6 Istruita la causa per mezzo dell'audizione di tre testimoni e dell'interrogatorio formale del
Sig. , all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 10.3.2025, Parte_7 il Giudice riservava la decisione nei successivi trenta giorni.
2. Sulla legittimazione passiva dei convenuti.
2.1 Si premette in diritto che la legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, ricollegandosi al principio di cui all'art. 81 cod. proc. civ., inteso a prevenire una sentenza inutiliter data, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, a chi possiede il bene o a tutti coloro che ne sono proprietari all'atto della domanda (cfr. da ultimo in termini Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 24/01/2025, n. 1725; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/10/2023, n. 28793).
2.2 Come risulta dalla visura dei registri immobiliari (cfr. prod.doc. 4) e dalla nota di trascrizione dell'atto di acquisto (cfr. prod.doc. 10) il fondo, identificato al N.C.T. del Comune di Torriglia al foglio 59, particella 295 - oggetto della domanda di usucapione - risulta di proprietà del sig. Sig. nato in [...] il [...] e deceduto Parte_5 in Genova il 16.01.1971 (cfr. di morte sub doc. n. 9).
2.3 dai certificati anagrafici (stato di famiglia, certificato di morte e di residenza) risulta che la moglie del predetto sig. nata a [...] Parte_8 Persona_5
(Bo) il 4.08.1926, è deceduta in Chiavari in data 26.03.2015 e che i tre figli, Sig.ri
[...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e CP_1 CP_2 CP_3
nata il [...] (ivi convenuti), sono gli unici chiamati all'eredità del de cuius
[...] non risultando altri successibili ex lege o per testamento (doc. Persona_6
n.ri 11, 12, 13, 14, 15, 16).
2.4 Seppur la loro qualità di successibili ex lege (quali figli del proprietario del terreno), come noto non li rende automaticamente eredi del defunto tuttavia, Parte_5 anche in assenza di voltura catastale del terreno a loro favore, tuttavia può ritenersi che gli stessi abbiano seppur tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dal padre, qualificandosi con dichiarazione del 13.5.2024 quali suoi unici eredi e dichiarando, in tale qualità, di non opporsi alla domanda di usucapione esperita dagli attori.
3.Merito e fondatezza della domanda di parte attrice.
4 3.1 Le deposizioni testimoniali assunte confermano il possesso pacifico e ultraventennale in capo agli odierni ricorrenti e, prima di loro, dei loro danti causa del terreno oggetto di causa.
3.2 Il testimone proprietario da tempo risalente di una casa davanti a quella Testimone_1 dei tre ricorrenti, dopo aver premesso di conoscere la famiglia dei ricorrenti per ragioni di vicinato, ha riconosciuto “il terreno per cui è causa dalle fotografie e dalla planimetria prodotta” rammostrategli e riferito, al riguardo, di aver sempre visto, durante tutti i suoi soggiorni a Torriglia, che tale terreno (situato proprio davanti alla casa di loro proprietà) è stato utilizzato dai predetti ricorrenti per accedere alla loro casa sia a piedi che con autoveicoli e per parcheggiarvi anche veicoli.
3.3 Ha dichiarato che “negli anni sessanta (n.d.r. padre del ricorrente Parte_1
, nonché suocero del ricorrente e nonno dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
e ) ha costruito un muro di sostegno in cemento Parte_4 Parte_3 armato ed ha riempito il terreno scosceso creando un terrapieno pianeggiante” precisando di essere “a conoscenza perché andavo a vedere tali lavori con mio nonno”.
3.4 Gli stessi fatti sono stati confermati dalla testimone residente fin Testimone_2 dalla nascita nel 1951 a Torriglia e legata da un rapporto di risalente amicizia ai ricorrenti e alla loro famiglia.
3.5Anche il testimone , nato nel 1948, che ha sempre frequentato fin da bambino Testimone_3 la casa dei ricorrenti a Torriglia ha confermato il possesso del terreno dichiarando di aver sempre visto che il predetto terreno era delimitato dalla cancellata (visibile nei fotogrammi agli atti di causa in specie sub prod.doc. 5) che permette l'accesso all'abitazione dei ricorrenti.
3.6 Si evidenzia che lo stabile utilizzo del terreno da parte dei ricorrenti (e prima di loro del loro dante causa) per accedere alla loro proprietà o per parcheggiarvi autoveicoli da oltre vent'anni, senza alcuna contestazione o interferenza di sorta da parte del proprietario del terreno, costituiscono comportamenti idonei ad integrare il possesso rilevante ai fini dell'usucapione.
3.7 La volontà di considerare il terreno come cosa propria emerge altresì in modo inequivocabile dalla recinzione del terreno e dalla realizzazione su di esso di un terrapieno che ha di fatto reso il terreno un bene a servizio permanente della casa di proprietà dei ricorrenti.
3.8 Al riguardo si osserva che, secondo quanto ritenuto dalla Cassazione, “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario
5 escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
3.9 D'altronde anche il convenuto , in sede di interrogatorio formale, ha riferito CP_2 di non opporsi al riconoscimento dell'acquisto per usucapione di detto fondo in capo ai ricorrenti.
4. Sulle spese di lite
4.1 Posto che i convenuti non si sono opposti al riconoscimento dell'acquisto per usucapione si ritiene di dover compensare le spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione in capo ai sig.ri
, , e , del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 terreno sito nel Comune di Torriglia e contraddistinto al N.C.T. del Comune di Torriglia con il mappale 295, foglio 59, qualità: bosco ceduo di classe 1, sup. 86 mq, Reddito dominicale eur
0,07 - agrario eur. 0,02;
2. ordina al Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari del Comune di Torriglia, con esonero da qualsivoglia responsabilità, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza in favore di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
;
[...]
3. compensa le spese di lite.
Genova, 18.03.2025
Il Giudice
dr. Mirko Parentini
6