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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/03/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del rappr. p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, Via Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Tatiana Della Marra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14491/21 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
La parte costituita concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti in primo grado, la documentazione allegata, l'atto di appello e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, i motivi di appello nonché le domande formulate in questa sede.
(in seguito per brevità anche solo ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1
sentenza n. 14491/21 con la quale il Giudice di Pace di Roma, pronunciando sulla domanda avanzata da - volta a ottenere la condanna della suddetta Compagnia al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.208,72, di cui € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del
Regolamento CE 261/04, ed € 608,72 per non aver usufruito del biglietto acquistato dalla compagnia, oltre interessi legali, a seguito della cancellazione del volo per le tratte Milano/Tokio con scalo a
Mosca e Tokio/Milano, con scalo a Mosca, con partenza il 12 agosto 2020 e ritorno il 26 agosto 2020 -
l'aveva condannata al pagamento della compensazione pecuniaria pari a € 600,00 e delle spese di giudizio.
La Compagnia ha sostenuto, in estrema sintesi la violazione dell'art. 88 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, come prorogato dal D.L. 25/03/2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35; dal D.L. 08/04/2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2020 n. 41; dal D.L. 16/05/2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n. 74; dal D.L. 30/07/2020 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge
25/09/2020 n. 124, in relazione all'art. 5 comma 3 del regolamento CE n. 261/04, avendo il Giudice di
Pace errato nel riconoscere la compensazione, atteso che la mancata effettuazione dei voli era riconducibile non già ad una decisione del vettore aereo, bensì a provvedimenti autoritativi degli Stati, nella specie Italia e Federazione Russa, che avevano impedito reciprocamente l'espatrio e l'ingresso nel proprio territorio a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19. pagina 2 di 4 L'appellante ha quindi concluso chiedendo che: “il Tribunale voglia, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata in primo grado, col favore delle spese del grado da liquidarsi in capo al procuratore antistatario..”.
***
Ritiene il Tribunale di condividere le censure mosse da alla sentenza appellata. Pt_1
Si rileva, in primo luogo, che alla fattispecie risulta applicabile l'art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 e successive modificazioni, atteso che la cancellazione del volo AR Milano/Tokio via Mosca prevista per il 12/08/2020, per il quale aveva acquistato i relativi biglietti, è Controparte_1
evidentemente avvenuta a causa dei notori divieti e limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19.
Invero, va precisato che in tale periodo era vigente il d.p.c.m. del 7/8/2020 che, all'art. 4 vietava gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, ovvero per tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco, Stati tra i quali non era compresa la Federazione
Russa.
Ebbene le prenotazioni concernenti i biglietti acquistati da allegate al fascicolo di Controparte_1
primo grado erano relativi alle tratte Milano Malpensa - Mosca Sheremetyevo e Mosca Sheremetyevo -
con voli diversi (SU 2411 e SU 264) e aerei diversi, ed è dunque evidente che Persona_1
l'aeroporto di Mosca non fosse un semplice scalo ma l'aeroporto di destinazione del primo volo e di partenza del secondo (cfr. prenotazioni allegate al fascicolo di parte attrice di primo grado).
Ne deriva che in tal caso, attesa la riferita applicabilità del citato art. 88 bis, ricorre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione al contratto di trasporto aereo, con l'obbligo del vettore di rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero, a scelta di quest'ultimo, di emettere un voucher di pari importo, ma non di versare l'indennizzo in base al Reg. Ce n. 261 del 2004 contrariamente a quanto era stato riconosciuto dal Giudice di Pace.
Va altresì precisato che l'art. 88 bis, al comma 13, stabilisce che le “disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n.
218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008”. Il citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 recita: “1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro”.
pagina 3 di 4 Appare pertanto evidente che la natura eccezionale della pandemia da Covid-19 abbia legittimato il legislatore nazionale a dettare norme di applicazione necessaria che, in quanto tali, sono sottratte al meccanismo della disapplicazione in favore della normativa europea e quindi, nel caso concreto, in favore del Reg. Ce n. 261 del 2004 che prevede il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero, nel caso di cancellazione del volo.
L'appello proposto da va pertanto accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pt_1
Pace di Roma n. 14491/21, la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04, avanzata in primo grado da
, va rigettata. Controparte_1
La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
Infine, in applicazione del principio di cui all'art. 336, co. 2, c.p.c., stante la riforma della pronuncia di primo grado, l'appellata va condannata a restituire all'appellante le somme pagate da quest'ultima che non sono dovute in considerazione della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Roma n. 14491/21, rigetta la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04, avanzata da a carico di Controparte_1 Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore dell'avv. Tatiana Della Marra, procuratore Controparte_1
dell'appellante dichiaratasi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in €
1.089,00 per il primo grado e in € 2.127,00 per il secondo grado, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. Condanna a restituire ad quanto è stato da questa Controparte_1 Parte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14491/21.
Così deciso in Roma l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6567 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25/9/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del rappr. p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Roma, Via Bazzoni n. 3, presso lo studio dell'avv. Tatiana Della Marra che la rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14491/21 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
La parte costituita concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti in primo grado, la documentazione allegata, l'atto di appello e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, i motivi di appello nonché le domande formulate in questa sede.
(in seguito per brevità anche solo ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1
sentenza n. 14491/21 con la quale il Giudice di Pace di Roma, pronunciando sulla domanda avanzata da - volta a ottenere la condanna della suddetta Compagnia al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 1.208,72, di cui € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del
Regolamento CE 261/04, ed € 608,72 per non aver usufruito del biglietto acquistato dalla compagnia, oltre interessi legali, a seguito della cancellazione del volo per le tratte Milano/Tokio con scalo a
Mosca e Tokio/Milano, con scalo a Mosca, con partenza il 12 agosto 2020 e ritorno il 26 agosto 2020 -
l'aveva condannata al pagamento della compensazione pecuniaria pari a € 600,00 e delle spese di giudizio.
La Compagnia ha sostenuto, in estrema sintesi la violazione dell'art. 88 bis del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, come prorogato dal D.L. 25/03/2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22/05/2020 n. 35; dal D.L. 08/04/2020 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2020 n. 41; dal D.L. 16/05/2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14/07/2020 n. 74; dal D.L. 30/07/2020 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge
25/09/2020 n. 124, in relazione all'art. 5 comma 3 del regolamento CE n. 261/04, avendo il Giudice di
Pace errato nel riconoscere la compensazione, atteso che la mancata effettuazione dei voli era riconducibile non già ad una decisione del vettore aereo, bensì a provvedimenti autoritativi degli Stati, nella specie Italia e Federazione Russa, che avevano impedito reciprocamente l'espatrio e l'ingresso nel proprio territorio a causa delle restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19. pagina 2 di 4 L'appellante ha quindi concluso chiedendo che: “il Tribunale voglia, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda formulata in primo grado, col favore delle spese del grado da liquidarsi in capo al procuratore antistatario..”.
***
Ritiene il Tribunale di condividere le censure mosse da alla sentenza appellata. Pt_1
Si rileva, in primo luogo, che alla fattispecie risulta applicabile l'art. 88 bis del D.L. 17 marzo 2020 n.
18 e successive modificazioni, atteso che la cancellazione del volo AR Milano/Tokio via Mosca prevista per il 12/08/2020, per il quale aveva acquistato i relativi biglietti, è Controparte_1
evidentemente avvenuta a causa dei notori divieti e limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19.
Invero, va precisato che in tale periodo era vigente il d.p.c.m. del 7/8/2020 che, all'art. 4 vietava gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, ovvero per tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco, Stati tra i quali non era compresa la Federazione
Russa.
Ebbene le prenotazioni concernenti i biglietti acquistati da allegate al fascicolo di Controparte_1
primo grado erano relativi alle tratte Milano Malpensa - Mosca Sheremetyevo e Mosca Sheremetyevo -
con voli diversi (SU 2411 e SU 264) e aerei diversi, ed è dunque evidente che Persona_1
l'aeroporto di Mosca non fosse un semplice scalo ma l'aeroporto di destinazione del primo volo e di partenza del secondo (cfr. prenotazioni allegate al fascicolo di parte attrice di primo grado).
Ne deriva che in tal caso, attesa la riferita applicabilità del citato art. 88 bis, ricorre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione al contratto di trasporto aereo, con l'obbligo del vettore di rimborsare il corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero, a scelta di quest'ultimo, di emettere un voucher di pari importo, ma non di versare l'indennizzo in base al Reg. Ce n. 261 del 2004 contrariamente a quanto era stato riconosciuto dal Giudice di Pace.
Va altresì precisato che l'art. 88 bis, al comma 13, stabilisce che le “disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n.
218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008”. Il citato art. 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 recita: “1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro”.
pagina 3 di 4 Appare pertanto evidente che la natura eccezionale della pandemia da Covid-19 abbia legittimato il legislatore nazionale a dettare norme di applicazione necessaria che, in quanto tali, sono sottratte al meccanismo della disapplicazione in favore della normativa europea e quindi, nel caso concreto, in favore del Reg. Ce n. 261 del 2004 che prevede il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero, nel caso di cancellazione del volo.
L'appello proposto da va pertanto accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pt_1
Pace di Roma n. 14491/21, la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04, avanzata in primo grado da
, va rigettata. Controparte_1
La riforma della sentenza di primo grado comporta la nuova statuizione sulle spese del primo grado che, unitamente a quelle di secondo grado, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando la tariffa minima per la fase istruttoria/ trattazione attesa l'assenza di attività istruttoria.
Infine, in applicazione del principio di cui all'art. 336, co. 2, c.p.c., stante la riforma della pronuncia di primo grado, l'appellata va condannata a restituire all'appellante le somme pagate da quest'ultima che non sono dovute in considerazione della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla e, in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Roma n. 14491/21, rigetta la domanda volta a ottenere la corresponsione della somma di € 600,00 quale compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/04, avanzata da a carico di Controparte_1 Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore dell'avv. Tatiana Della Marra, procuratore Controparte_1
dell'appellante dichiaratasi antistatario, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in €
1.089,00 per il primo grado e in € 2.127,00 per il secondo grado, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
3. Condanna a restituire ad quanto è stato da questa Controparte_1 Parte_1
corrisposto in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 14491/21.
Così deciso in Roma l'8/03/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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