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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2425/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2425/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Fabio Davini e dall'Avv.
Christian Ciferri, presso il cui studio in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Novecchio n. 10,
è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo Princivalle e dall'Avv. Chiara Danielli, presso il cui studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 50,
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter del 2.10.2024, per l'Avv. Fabio Davini e l'Avv. Christian Ciferri concludono Parte_1 come da atto di citazione in appello: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza;
- In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi N. 2425/2023 R.G. 2 / 12
dedotti in narrativa e - in riforma della sentenza n. 434 / 2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena, Giudice Dott.ssa Domenica Vecchio (Doc. 1; Copia della sentenza n. 434/2023), in data 6/10/2023, depositata in Cancelleria in data
24/10/2023 a definizione del procedimento recante RG 1523/2022 promosso dal sig.
contro
- accogliere tutte le conclusioni Parte_1 CP_1 rassegnate in primo grado ivi nuovamente riportate: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il rimborso della quota parte dei costi Parte_1
del credito di cui al rapporto di finanziamento
contro
Cessione Del Quinto n.
119525 indicato in epigrafe e prodotto in atti, stipulato in data 08/01/2019 con la
Convenuta società, costi individuati analiticamente al paragrafo 5) Quantum debeatur per un rimborso complessivo pari ad € 2.193,75, per le ragioni ed il calcolo espressi nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.193,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero di quell'altra somma maggiore
o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c..” - Per l'effetto del suddetto accoglimento, condannare la convenuta appellata Società convenuta società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attore/appellante, della somma di € 2.193,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c... - In ogni caso con vittoria di spese e compensi, calcolati come da D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c..”; N. 2425/2023 R.G. 3 / 12
per l'Avv. Lorenzo Princivalle e l'Avv. Chiara Danielli Controparte_1 precisa[no] le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: 1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.; 2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 434/2023 del 06.10.2023 del Giudice di Pace di Siena, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice Sig. ; 2.- in ogni caso con Parte_1 vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2022, conveniva Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Siena;
esponeva di avere stipulato in Controparte_1
data 8.1.2019 con il contratto di finanziamento tramite cessione del Controparte_1
quinto dello stipendio n. 119525 e di avere poi estinto tale contratto anticipatamente in data 31.5.2019; sosteneva di avere diritto, ai sensi dell'art. 125-sexies Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico Bancario (c.d.
TUB), come interpretato sulla base della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring; lamentava l'avvenuta restituzione della minor somma di € 4.509,22; concludeva chiedendo il rimborso dell'ulteriore somma ancora dovuta di € 2.193,75, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva contestando la domanda attorea;
in Controparte_1 particolare, esponeva di avere effettivamente restituito al la somma di € Pt_1
4.509,22, pari alle commissioni di gestione relative alla durata residua del contratto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB all'epoca vigente e sosteneva di non essere tenuta alla restituzione dei costi up-front; sosteneva altresì che le clausole contrattuali che escludevano tale rimborso erano valide ed efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 Cod.consumo; concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. N. 2425/2023 R.G. 4 / 12
Il Giudice di pace di Siena, con sentenza n. 434/2023 del 6-24.10.2023, ritenuto che la materia fosse regolata dall'art. 125-sexies TUB nel testo antecedente all'approvazione dell'art. 11-octies comma 2 Legge 23 luglio 2021 n. 106, che era applicabile ai soli contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello, con atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato il 13.11.2023, e conveniva Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'appello, lamentava a) la nullità della sentenza per assenza della ricostruzione di diritto e per l'assenza di motivazione, in violazione dell'art. 132 nn. 4) e 5) c.p.c., b) l'errata applicazione delle norme in materia, in particolare dell'art. 11-octies comma 2 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n.
106, dichiarato incostituzionale da Corte Costituzionale, 22 dicembre 2022 n. 263,
e dell'art. 125-sexies T.U.B. che, nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza “Lexitor”, aveva disposto, per il caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring, nonché b2) del principio di irretroattività delle norme di cui all'art. 11 prel. e b3) dello stesso art. 11-octies comma 2 DL 73/2021;
c) l'assenza di motivazione e l'errata applicazione e violazione dell'art. 4 par. 3
TUE, degli artt. 11 e 117 comma 1° Cost. e dell'art. 11 prel., per la violazione del principio di gerarchia delle fonti;
concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e, quindi, la condanna di al rimborso di tutti i costi del credito, con vittoria di Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio.
La convenuta si costituiva l'11.1.2024 in vista dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
21.3.2024; eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello per l'erronea indicazione del termine di costituzione di venti giorni anziché di quello di settanta giorni introdotto dalla c.d. riforma Cartabia;
nel merito, contestava N. 2425/2023 R.G. 5 / 12
l'appello avversario;
in particolare, assumeva che;
concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 3.4.2023 ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione in appello per l'erronea indicazione del termine di costituzione di venti giorni, per come precedentemente previsto dall'art. 163 comma 3° n. 7 c.p.c., anziché di quello di settanta giorni, per come previsto dalla medesima disposizione nel testo attualmente vigente a seguito della c.d. riforma Cartabia.
Effettivamente, nel proprio atto di citazione in appello, il ha erroneamente Pt_1
indicato il termine di costituzione in questione.
E tuttavia, per come evidenziato in giurisprudenza, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 comma 3° n. 7 c.p.c., l'art. 164 comma 3° c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28646) e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 21910).
Nel caso di specie, quindi, dal momento che la società convenuta non si è limitata a sollevare l'eccezione ma si è ampiamente difesa nel merito e non ha chiesto la fissazione di nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto del termine, la nullità risulta sanata. N. 2425/2023 R.G. 6 / 12
Passando quindi al merito della controversia, con i vari motivi di appello, che possono essere congiuntamente esaminati perché tutti relativi alla medesima questione, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione derivante Pt_1
dall'erronea ricostruzione ed applicazione della normativa in materia, in particolare per l'errata applicazione dell'art. 11-octies comma 2 Decreto-Legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, norma dichiarata incostituzionale da Corte Costituzionale, 22 dicembre 2022 n.
263, e dell'art. 125-sexies T.U.B. che, nell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza “Lexitor”, aveva disposto, per il caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring.
A tal proposito, si deve premettere che la materia è stata dapprima regolata, a livello comunitario, dalla direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, la quale prevedeva, all'art. 8, che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e stabiliva che, “in tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Tale direttiva comunitaria 87/102/CEE è stata recepita in Italia con la Legge 19 febbraio 1992, n. 142, contenente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (c.d. legge comunitaria per il 1991), la quale, all'art. 21 comma 10 prevedeva la facoltà per il consumatore di ottenere l'estinzione anticipata del contratto e, in tal caso, il diritto
“ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio…”.
Tale disposizione è stata poi sostanzialmente trasposta, senza particolari modifiche, nell'art. 125 comma 2 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (c.d. T.U.B.). A sua volta, N. 2425/2023 R.G. 7 / 12
il Decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro, Presidente del C.I.C.R., dell'8 luglio
1992 n. 435927, emanato proprio in attuazione dell'art. 21 comma 10 Legge n.
142/92 cit., ha esplicitato le modalità per la determinazione dell'equa riduzione del costo del credito ottenuto, precisando, all'art. 3, che la facoltà di estinzione anticipata si esercita mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri “oneri maturati fino a quel momento” e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo.
Successivamente, ancora a livello comunitario, è stata adottata la direttiva n.
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, la quale all'art. 16 comma 1 prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale seconda direttiva è stata recepita in Italia con l'introduzione dell'art. 125- sexies T.U.B da parte dell'art. 1 comma 1 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.
141, che ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Sulla questione è intervenuta anche la Banca d'Italia che, con il provvedimento del
29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, per come successivamente modificato nel corso del tempo (cfr. in particolare, il Provvedimento 9 febbraio 2011 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori.”), ha previsto che i contratti dovessero indicare “il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un N. 2425/2023 R.G. 8 / 12
indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, precisando che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto
e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Tutta la normativa in questione, quindi, è stata interpretata, per un lungo tempo, nel senso che era necessario distinguere i costi up-front, per tali intendendosi gli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad esempio, la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc…) che prescindono dalla durata del rapporto di credito, che sono stati ritenuti non rimborsabili, dai costi recurring, per tali intendendosi le spese legate alla durata del rapporto di credito, le quali sono state ritenute rimborsabili - in misura maggiore o minore - a seconda del momento in cui il finanziamento era estinto (come, ad esempio, le spese per le polizze vita, destinate a perdere la loro funzione a seguito dell'estinzione del rapporto di finanziamento).
Sul punto però è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza 11 settembre 2019 nella causa C-383/18, c.d. sentenza “Lexitor”, la quale ha stabilito che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, cioè sia quelli recurring che quelli up-front, evidenziando che, se il testo della direttiva nelle varie lingue dell'Unione è ambiguo, a favore dell'interpretazione in questione militano considerazioni di carattere teleologico e pratico: in effetti, l'interpretazione in questione è volta ad assicurare al consumatore, parte debole del rapporto, una tutela più elevata ed effettiva in una situazione in cui il testo contrattuale è predisposto dal soggetto finanziatore, parte forte del rapporto, il quale da un lato è destinato a trovare una compensazione nel diritto ad un indennizzo, quale previsto dal paragrafo 2 dell'art. 16 della Direttiva e dall'altro può comunque immediatamente reinvestire quanto N. 2425/2023 R.G. 9 / 12
percepito anticipatamente a seguito dell'estinzione del rapporto, e ciò anche per evitare che, nella prassi, i soggetti finanziatori possano redigere il testo contrattuale con minimizzazione dei costi recurring e l'imposizione di costi up-front più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo di distinguerli dai costi correlabili alla durata del contratto.
Successivamente alla pronuncia della sentenza “Lexitor”, a fronte di un'interpretazione secondo cui l'art. 125-sexies T.U.B., integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, andava letto e applicato nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, cioè come se dicesse - anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine - che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolgeva anche i costi up-front (in tal senso, cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione 17 dicembre 2019 n. 26525), il legislatore italiano è ulteriormente intervenuto, con l'art. 11-octies comma 1 lett. c) Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto sostegni-bis), con cui ha modificato l'art. 125-bis TUB ed ha previsto, al comma 1°, in coerenza con quanto stabilito nella sentenza “Lexitor”, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring. Tuttavia, al comma 2, il legislatore ha anche previsto che “l'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera
c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di N. 2425/2023 R.G. 10 / 12
vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti)”.
In sostanza, quindi, il legislatore ha consapevolmente previsto che la nuova disciplina, come detto conforme all'interpretazione della direttiva comunitaria nel senso che il finanziatore avrebbe dovuto restituire tutti i costi, dovesse applicarsi esclusivamente ai nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge del 2021, mentre per i contratti stipulati precedentemente trovava applicazione la vecchia normativa primaria e secondaria, secondo cui il finanziatore avrebbe dovuto restituire solo i costi recurring per il tempo in cui il contratto non aveva avuto efficacia.
Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del diverso regime intertemporale previsto dalla nuova normativa, nella sentenza 22 dicembre 2022 n. 263, dopo avere evidenziato che, secondo la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, da un lato, le sentenze interpretative della stessa Corte hanno natura dichiarativa ed operano quindi retroattivamente sin dall'entrata in vigore delle norme e, dall'altro, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, mentre non è consentita una modulazione temporale di tali effetti da parte dei singoli Stati membri, ha rilevato che le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dalla suddetta normativa avallavano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies comma 1
TUB come riferito unicamente ai costi recurring e che non era quindi possibile interpretare tale art. 125-sexies TUB in modo conforme alla sentenza della Corte di
Giustizia; conseguentemente, ne ha dedotto un inadempimento del legislatore agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e, per tale ragione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies comma 1 TUB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2 di tale legge, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza “Lexitor”. N. 2425/2023 R.G. 11 / 12
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, quindi, si deve ritenere che, anche in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n.
106/2021, il consumatore che abbia anticipatamente estinto il proprio debito ha diritto alla restituzione di tutti i costi, senza distinzione fra costi up-front e recurring, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Addirittura, secondo quanto stabilito da Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977, anche l'art. 125 T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141/2010, il quale prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, va interpretato, conformemente alla sentenza Lexitor, nel senso che, in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Dunque, nel caso di specie, nel quale il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2021 e il consumatore attore Pt_1
ed odierno appellante, si è visto restituire solo i costi recurring e non quelli up- front, l'appello risulta fondato;
si deve quindi dichiarare che il medesimo consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi e, conseguentemente, condannare alla restituzione dell'ulteriore somma di € 2.193,75, Controparte_1 così determinata, per come indicato dall'attore appellante:
- oneri di distribuzione pro quota: € 1.750,00 (totale) / 120 (totale rate) x 117
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.706,25
- commissioni di gestione pro quota: € 4.624,84 (totale) / 120 (totale rate) x 117
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 4.509,22 - € 4.509,22 (perché somme già rimborsate = € 0,00;
- spese di istruttoria pro quota: € 500,00 (totale) / 120 (totale rate) x 117 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 487,50
- Totale: € 2.193,75.
* * * * * * * N. 2425/2023 R.G. 12 / 12
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, l'appellata deve essere condannata a rimborsare Controparte_1
all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio da esso sostenute, Pt_1
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo
2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di €
2.193,75, rientrante nello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura solo documentale della causa -, con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.193,75, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
[...]
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida, per il procedimento di primo grado dinanzi al
Giudice di pace, in € 125,00 per spese ed € 633,00 per compenso professionale e, per il presente procedimento, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv. Fabio Davini e Avv. Christian
Ciferri.
Siena, 29 maggio 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2425/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Fabio Davini e dall'Avv.
Christian Ciferri, presso il cui studio in Pisa, loc. Ospedaletto, Via Novecchio n. 10,
è elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_1 P.IVA_1
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lorenzo Princivalle e dall'Avv. Chiara Danielli, presso il cui studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 50,
è elettivamente domiciliata
CONVENUTA avente ad oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter del 2.10.2024, per l'Avv. Fabio Davini e l'Avv. Christian Ciferri concludono Parte_1 come da atto di citazione in appello: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza;
- In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi N. 2425/2023 R.G. 2 / 12
dedotti in narrativa e - in riforma della sentenza n. 434 / 2023 emessa dal Giudice di Pace di Siena, Giudice Dott.ssa Domenica Vecchio (Doc. 1; Copia della sentenza n. 434/2023), in data 6/10/2023, depositata in Cancelleria in data
24/10/2023 a definizione del procedimento recante RG 1523/2022 promosso dal sig.
contro
- accogliere tutte le conclusioni Parte_1 CP_1 rassegnate in primo grado ivi nuovamente riportate: “accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il rimborso della quota parte dei costi Parte_1
del credito di cui al rapporto di finanziamento
contro
Cessione Del Quinto n.
119525 indicato in epigrafe e prodotto in atti, stipulato in data 08/01/2019 con la
Convenuta società, costi individuati analiticamente al paragrafo 5) Quantum debeatur per un rimborso complessivo pari ad € 2.193,75, per le ragioni ed il calcolo espressi nella parte motiva del presente atto e, per l'effetto, condannare la convenuta società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 2.193,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero di quell'altra somma maggiore
o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c..” - Per l'effetto del suddetto accoglimento, condannare la convenuta appellata Società convenuta società
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore dell'attore/appellante, della somma di € 2.193,75, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c... - In ogni caso con vittoria di spese e compensi, calcolati come da D.M. 55/2014, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c..”; N. 2425/2023 R.G. 3 / 12
per l'Avv. Lorenzo Princivalle e l'Avv. Chiara Danielli Controparte_1 precisa[no] le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: 1.- in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per la mancanza del corretto avvertimento al convenuto di cui all'art. 163, comma 3, n. 7) c.p.c.; 2.- in via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 434/2023 del 06.10.2023 del Giudice di Pace di Siena, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la pronuncia in ordine al rigetto della domanda di parte attrice Sig. ; 2.- in ogni caso con Parte_1 vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.2.2022, conveniva Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Siena;
esponeva di avere stipulato in Controparte_1
data 8.1.2019 con il contratto di finanziamento tramite cessione del Controparte_1
quinto dello stipendio n. 119525 e di avere poi estinto tale contratto anticipatamente in data 31.5.2019; sosteneva di avere diritto, ai sensi dell'art. 125-sexies Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 costituente il Testo Unico Bancario (c.d.
TUB), come interpretato sulla base della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring; lamentava l'avvenuta restituzione della minor somma di € 4.509,22; concludeva chiedendo il rimborso dell'ulteriore somma ancora dovuta di € 2.193,75, con vittoria di spese.
La convenuta si costituiva contestando la domanda attorea;
in Controparte_1 particolare, esponeva di avere effettivamente restituito al la somma di € Pt_1
4.509,22, pari alle commissioni di gestione relative alla durata residua del contratto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB all'epoca vigente e sosteneva di non essere tenuta alla restituzione dei costi up-front; sosteneva altresì che le clausole contrattuali che escludevano tale rimborso erano valide ed efficaci ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 33 Cod.consumo; concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese. N. 2425/2023 R.G. 4 / 12
Il Giudice di pace di Siena, con sentenza n. 434/2023 del 6-24.10.2023, ritenuto che la materia fosse regolata dall'art. 125-sexies TUB nel testo antecedente all'approvazione dell'art. 11-octies comma 2 Legge 23 luglio 2021 n. 106, che era applicabile ai soli contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, rigettava la domanda.
Avverso tale sentenza, non notificata, proponeva appello, con atto Parte_1
di citazione ritualmente notificato il 13.11.2023, e conveniva Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Siena;
a fondamento dell'appello, lamentava a) la nullità della sentenza per assenza della ricostruzione di diritto e per l'assenza di motivazione, in violazione dell'art. 132 nn. 4) e 5) c.p.c., b) l'errata applicazione delle norme in materia, in particolare dell'art. 11-octies comma 2 Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n.
106, dichiarato incostituzionale da Corte Costituzionale, 22 dicembre 2022 n. 263,
e dell'art. 125-sexies T.U.B. che, nell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza “Lexitor”, aveva disposto, per il caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring, nonché b2) del principio di irretroattività delle norme di cui all'art. 11 prel. e b3) dello stesso art. 11-octies comma 2 DL 73/2021;
c) l'assenza di motivazione e l'errata applicazione e violazione dell'art. 4 par. 3
TUE, degli artt. 11 e 117 comma 1° Cost. e dell'art. 11 prel., per la violazione del principio di gerarchia delle fonti;
concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado e, quindi, la condanna di al rimborso di tutti i costi del credito, con vittoria di Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio.
La convenuta si costituiva l'11.1.2024 in vista dell'udienza di prima Controparte_1
comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il
21.3.2024; eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello per l'erronea indicazione del termine di costituzione di venti giorni anziché di quello di settanta giorni introdotto dalla c.d. riforma Cartabia;
nel merito, contestava N. 2425/2023 R.G. 5 / 12
l'appello avversario;
in particolare, assumeva che;
concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 3.4.2023 ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 2.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione in appello per l'erronea indicazione del termine di costituzione di venti giorni, per come precedentemente previsto dall'art. 163 comma 3° n. 7 c.p.c., anziché di quello di settanta giorni, per come previsto dalla medesima disposizione nel testo attualmente vigente a seguito della c.d. riforma Cartabia.
Effettivamente, nel proprio atto di citazione in appello, il ha erroneamente Pt_1
indicato il termine di costituzione in questione.
E tuttavia, per come evidenziato in giurisprudenza, in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 comma 3° n. 7 c.p.c., l'art. 164 comma 3° c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito (cfr. Cassazione civile, sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28646) e richiedere la fissazione di una nuova udienza, contegno, questo, che integra sanatoria della nullità della citazione (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 21910).
Nel caso di specie, quindi, dal momento che la società convenuta non si è limitata a sollevare l'eccezione ma si è ampiamente difesa nel merito e non ha chiesto la fissazione di nuova udienza di prima comparizione e trattazione nel rispetto del termine, la nullità risulta sanata. N. 2425/2023 R.G. 6 / 12
Passando quindi al merito della controversia, con i vari motivi di appello, che possono essere congiuntamente esaminati perché tutti relativi alla medesima questione, l'appellante lamenta l'erroneità della motivazione derivante Pt_1
dall'erronea ricostruzione ed applicazione della normativa in materia, in particolare per l'errata applicazione dell'art. 11-octies comma 2 Decreto-Legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, norma dichiarata incostituzionale da Corte Costituzionale, 22 dicembre 2022 n.
263, e dell'art. 125-sexies T.U.B. che, nell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza “Lexitor”, aveva disposto, per il caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi del credito, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring.
A tal proposito, si deve premettere che la materia è stata dapprima regolata, a livello comunitario, dalla direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, la quale prevedeva, all'art. 8, che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e stabiliva che, “in tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Tale direttiva comunitaria 87/102/CEE è stata recepita in Italia con la Legge 19 febbraio 1992, n. 142, contenente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (c.d. legge comunitaria per il 1991), la quale, all'art. 21 comma 10 prevedeva la facoltà per il consumatore di ottenere l'estinzione anticipata del contratto e, in tal caso, il diritto
“ad un'equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio…”.
Tale disposizione è stata poi sostanzialmente trasposta, senza particolari modifiche, nell'art. 125 comma 2 Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente il
“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (c.d. T.U.B.). A sua volta, N. 2425/2023 R.G. 7 / 12
il Decreto d'urgenza del Ministro del Tesoro, Presidente del C.I.C.R., dell'8 luglio
1992 n. 435927, emanato proprio in attuazione dell'art. 21 comma 10 Legge n.
142/92 cit., ha esplicitato le modalità per la determinazione dell'equa riduzione del costo del credito ottenuto, precisando, all'art. 3, che la facoltà di estinzione anticipata si esercita mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri “oneri maturati fino a quel momento” e, se previsto dal contratto, di un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo.
Successivamente, ancora a livello comunitario, è stata adottata la direttiva n.
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, la quale all'art. 16 comma 1 prevede che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Tale seconda direttiva è stata recepita in Italia con l'introduzione dell'art. 125- sexies T.U.B da parte dell'art. 1 comma 1 Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.
141, che ha stabilito che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Sulla questione è intervenuta anche la Banca d'Italia che, con il provvedimento del
29 luglio 2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, per come successivamente modificato nel corso del tempo (cfr. in particolare, il Provvedimento 9 febbraio 2011 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori.”), ha previsto che i contratti dovessero indicare “il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un N. 2425/2023 R.G. 8 / 12
indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, precisando che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto
e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Tutta la normativa in questione, quindi, è stata interpretata, per un lungo tempo, nel senso che era necessario distinguere i costi up-front, per tali intendendosi gli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad esempio, la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc…) che prescindono dalla durata del rapporto di credito, che sono stati ritenuti non rimborsabili, dai costi recurring, per tali intendendosi le spese legate alla durata del rapporto di credito, le quali sono state ritenute rimborsabili - in misura maggiore o minore - a seconda del momento in cui il finanziamento era estinto (come, ad esempio, le spese per le polizze vita, destinate a perdere la loro funzione a seguito dell'estinzione del rapporto di finanziamento).
Sul punto però è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza 11 settembre 2019 nella causa C-383/18, c.d. sentenza “Lexitor”, la quale ha stabilito che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, cioè sia quelli recurring che quelli up-front, evidenziando che, se il testo della direttiva nelle varie lingue dell'Unione è ambiguo, a favore dell'interpretazione in questione militano considerazioni di carattere teleologico e pratico: in effetti, l'interpretazione in questione è volta ad assicurare al consumatore, parte debole del rapporto, una tutela più elevata ed effettiva in una situazione in cui il testo contrattuale è predisposto dal soggetto finanziatore, parte forte del rapporto, il quale da un lato è destinato a trovare una compensazione nel diritto ad un indennizzo, quale previsto dal paragrafo 2 dell'art. 16 della Direttiva e dall'altro può comunque immediatamente reinvestire quanto N. 2425/2023 R.G. 9 / 12
percepito anticipatamente a seguito dell'estinzione del rapporto, e ciò anche per evitare che, nella prassi, i soggetti finanziatori possano redigere il testo contrattuale con minimizzazione dei costi recurring e l'imposizione di costi up-front più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo di distinguerli dai costi correlabili alla durata del contratto.
Successivamente alla pronuncia della sentenza “Lexitor”, a fronte di un'interpretazione secondo cui l'art. 125-sexies T.U.B., integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, andava letto e applicato nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, cioè come se dicesse - anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine - che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolgeva anche i costi up-front (in tal senso, cfr. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione 17 dicembre 2019 n. 26525), il legislatore italiano è ulteriormente intervenuto, con l'art. 11-octies comma 1 lett. c) Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. decreto sostegni-bis), con cui ha modificato l'art. 125-bis TUB ed ha previsto, al comma 1°, in coerenza con quanto stabilito nella sentenza “Lexitor”, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, senza alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring. Tuttavia, al comma 2, il legislatore ha anche previsto che “l'articolo
125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera
c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di N. 2425/2023 R.G. 10 / 12
vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti)”.
In sostanza, quindi, il legislatore ha consapevolmente previsto che la nuova disciplina, come detto conforme all'interpretazione della direttiva comunitaria nel senso che il finanziatore avrebbe dovuto restituire tutti i costi, dovesse applicarsi esclusivamente ai nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge del 2021, mentre per i contratti stipulati precedentemente trovava applicazione la vecchia normativa primaria e secondaria, secondo cui il finanziatore avrebbe dovuto restituire solo i costi recurring per il tempo in cui il contratto non aveva avuto efficacia.
Tuttavia, la Corte costituzionale, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del diverso regime intertemporale previsto dalla nuova normativa, nella sentenza 22 dicembre 2022 n. 263, dopo avere evidenziato che, secondo la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, da un lato, le sentenze interpretative della stessa Corte hanno natura dichiarativa ed operano quindi retroattivamente sin dall'entrata in vigore delle norme e, dall'altro, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia, mentre non è consentita una modulazione temporale di tali effetti da parte dei singoli Stati membri, ha rilevato che le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dalla suddetta normativa avallavano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies comma 1
TUB come riferito unicamente ai costi recurring e che non era quindi possibile interpretare tale art. 125-sexies TUB in modo conforme alla sentenza della Corte di
Giustizia; conseguentemente, ne ha dedotto un inadempimento del legislatore agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e, per tale ragione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca
d'Italia», sicché l'art. 125-sexies comma 1 TUB, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2 di tale legge, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza “Lexitor”. N. 2425/2023 R.G. 11 / 12
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, quindi, si deve ritenere che, anche in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della Legge n.
106/2021, il consumatore che abbia anticipatamente estinto il proprio debito ha diritto alla restituzione di tutti i costi, senza distinzione fra costi up-front e recurring, in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Addirittura, secondo quanto stabilito da Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2023, n. 25977, anche l'art. 125 T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141/2010, il quale prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, va interpretato, conformemente alla sentenza Lexitor, nel senso che, in caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Dunque, nel caso di specie, nel quale il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2021 e il consumatore attore Pt_1
ed odierno appellante, si è visto restituire solo i costi recurring e non quelli up- front, l'appello risulta fondato;
si deve quindi dichiarare che il medesimo consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi e, conseguentemente, condannare alla restituzione dell'ulteriore somma di € 2.193,75, Controparte_1 così determinata, per come indicato dall'attore appellante:
- oneri di distribuzione pro quota: € 1.750,00 (totale) / 120 (totale rate) x 117
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.706,25
- commissioni di gestione pro quota: € 4.624,84 (totale) / 120 (totale rate) x 117
(rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 4.509,22 - € 4.509,22 (perché somme già rimborsate = € 0,00;
- spese di istruttoria pro quota: € 500,00 (totale) / 120 (totale rate) x 117 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 487,50
- Totale: € 2.193,75.
* * * * * * * N. 2425/2023 R.G. 12 / 12
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, l'appellata deve essere condannata a rimborsare Controparte_1
all'appellante le spese di lite del doppio grado di giudizio da esso sostenute, Pt_1
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificati con D.M. 8 marzo
2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - pari all'importo domandato di €
2.193,75, rientrante nello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura solo documentale della causa -, con distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 2.193,75, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;
[...]
condanna altresì a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, che liquida, per il procedimento di primo grado dinanzi al
Giudice di pace, in € 125,00 per spese ed € 633,00 per compenso professionale e, per il presente procedimento, in € 174,00 per spese ed € 1.278,00 per compenso professionale, in entrambi i casi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e con distrazione a favore dei procuratori antistatari Avv. Fabio Davini e Avv. Christian
Ciferri.
Siena, 29 maggio 2025
Il Giudice Dott. Michele Moggi