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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 8103/2021 R.G.
UDIENZA 7/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione
(ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.30;
- che, alle ore 10.24, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott.
Francesco Paolo Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo
e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 7/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8103, Ruolo Generale
dell'anno 2021, all'udienza 7/10/2025, a trattazione scritta, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso Avv. Gianluca Cracas, in forza di procura speciale in atti;
ATTRICE
E
- , contumace; Controparte_1
- , rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso Avv. Tommaso Proto, in forza di procura speciale in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 quale proprietario e conducente del motoveicolo investitore, nonché
quale compagnia di assicurazione dello Controparte_2 stesso, al fine di sentirne pronunciare la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni subiti, in occasione dell'incidente stradale verificatosi in Ciampino, in data 29/10/2019, alle ore 18.14 circa, mentre si trovava a percorrere a piedi Viale J.F. Kennedy.
A fondamento della domanda, in particolare, la allegava: Parte_1
“(…) il sig. alla guida del motoveicolo Honda SH 150 Controparte_1
(assicurato , percorreva Viale J.F. Controparte_2
Kennedy, con direzione Ciampino centro, allorquando, giunto in prossimità del civico 93/A, nell'effettuare una manovra di sorpasso a
Pagina 3 Dott. Renato Buzi sinistra dell'autovettura VW Polo, targata BK310KC, condotta dalla sig.ra fermatasi in prossimità delle strisce pedonali Persona_1 per consentire l'attraversamento della sig.ra Parte_1 investiva l'odierna attrice che a causa e a seguito dell'urto ricevuto cadeva rovinosamente in terra riportando lesioni personali (…)”.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_2
l'avversa domanda e concludendo, in subordine, per ripartire almeno in via concorsuale la responsabilità del sinistro fra il conducente della vettura e l'attrice, cui doveva attribuirsi comunque una quota di corresponsabilità.
restava invece contumace. Controparte_1
La causa veniva istruita con produzione documentale, escussione di testimone ed ammissione di C.t.u. medico-legale; all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma AR (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto,
Pagina 4 Dott. Renato Buzi sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass.
32358/2023, Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
La domanda attorea è fondata e va quindi accolta.
In ordine alla dinamica del sinistro ed alla esclusiva responsabilità del non vi sono dubbi. CP_1
Invero, tenuto conto della difesa svolta dalla compagnia di assicurazione e dell'offerta stragiudiziale a titolo di risarcimento danni, nonché della ricostruzione dell'incidente come eseguita dalla
Polizia Locale (cfr. documento 3 prodotto dalla compagnia di assicurazione), si può ritenere che effettivamente il sinistro si è verificato secondo la ricostruzione fornita dalla in Parte_1 citazione.
La dinamica del sinistro allegata dalla citante è stata sostanzialmente riscontrata dalla ricostruzione operata dalla Polizia Locale e dalle dichiarazioni rese dal testimone (cfr. documento 3 Persona_1 prodotto dalla compagnia di assicurazione;
verbale udienza 7/12/2023).
E' pacifico in giurisprudenza che il verbale redatto da un pubblico ufficiale faccia piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dallo stesso come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento ovvero da lui compiuti, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale verbalizzante ed alla provenienza delle dichiarazioni dalle parti;
così come è ugualmente pacifico che la fede privilegiata non si estenda alla verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti o alla fondatezza degli apprezzamenti o delle valutazioni fatte dal verbalizzante, p. es. per quanto riguarda la ricostruzione di un sinistro stradale, anche se - è bene ricordarlo - con riferimento a questi ultimi contenuti il documento non è comunque privo di efficacia probatoria, dovendo pur sempre il giudice di merito prenderli in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali (cfr. Cass. 3282/06).
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Ciò detto, vanno illustrati i principi di diritto da applicare alla presente fattispecie.
Anzitutto, il primo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce una presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie per i danni causati a persone o a cose nella circolazione del medesimo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria consiste, poi, più che nell'indicare di aver utilizzato la massima prudenza, diligenza e perizia nella guida del veicolo, nell'individuare quel fatto anomalo occorso, quell'elemento disturbatore idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento dannoso.
In caso di investimento di un pedone, la prova liberatoria per il conducente è molto severa: egli si libera da responsabilità soltanto se si dimostra che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (v. ex multis Cass. 12576/2018).
Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro (v. Cass. 7922/1997). La repentinità e l'imprevedibilità del comportamento del pedone, mentre sono elementi necessari perché questo comportamento, se colposo, possa costituire causa esclusiva dell'evento dannoso, non sono, in ogni caso, una caratteristica essenziale della condotta colposa, solo concorrente (con quella del conducente), del pedone;
in tal modo, se la condotta del pedone ha concorso con quella dell'investitore nella produzione dell'evento dannoso a danno del pedone, e detta condotta del pedone è connotata da colpa, non vi è alcuna ragione per escludere l'operatività nella fattispecie dell' art. 1227, 1 comma, c.c. per il solo fatto che il comportamento del pedone, anche se colposo, non è stato anche repentino ed imprevedibile (v. Cass. 6168/2009). Ad ogni modo, nel caso di investimento del pedone, si presume la colpa del conducente al 100%, fatta salva la dimostrazione della colpa del pedone e la conseguente riduzione del risarcimento (v. Cass. 2241/2019). Il conducente del
Pagina 6 Dott. Renato Buzi veicolo, comunque, per liberarsi da responsabilità, non può limitarsi a provare che la condotta colposa del pedone, ma deve anche dimostrare che esso, benché avvistato, non ha tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento. In ogni caso, l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, 1° comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. 8663/2017). Si è anche affermato che l'obbligo del conducente del veicolo di rallentare la velocità e, occorrendo, di fermarsi, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a spostarsi, non riguarda soltanto il pedone che abbia già manifestato incertezza o indecisione nell'attraversamento, ma comprende tutti i casi in cui una persona, ferma o in movimento, si trovi lungo il percorso e possa interferire sulla traiettoria del veicolo, in modo che ne appaiano ragionevolmente prevedibili inavvertenze, perplessità e pericolose iniziative;
in particolare, il comportamento del pedone che, mentre attraversa la carreggiata, si fermi momentaneamente a metà della stessa non autorizza affatto il conducente a ritenere libera la strada, ma gli impone di rallentare ed eventualmente fermarsi, ben potendo ed essendo prevedibile che il pedone riprenda l'attraversamento dopo la breve sosta (v. Cass. Pen. 16400/1990). In tema di investimento pedonale, la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quando attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere in toto la colpa del conducente (v. Cass. 24472/2014). La giurisprudenza di merito, poi, ha ritenuto che, in caso di investimento di pedoni, a carico dell'investitore vige la responsabilità presunta di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. per mitigare la quale, facendo applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., occorre che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (v. A. Milano,
5/9/2019).
Nel caso in esame, sussistendo la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. (v. citata
Cass. 2241/19; Cass. 20137/23), spettava alla eccipiente compagnia di assicurazione comprovare il dedotto concorso del pedone investito;
invece, essa non ha assolutamente fornito prova idonea a vincere la
Pagina 7 Dott. Renato Buzi presunzione, non dimostrando la dedotta percentuale di colpa asseritamente a carico della . Parte_1
Al fine di disattendere la tesi della convenuta è sufficiente riportare quanto replicato dalla difesa dell'attrice a pag.
2-3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.:
“(…) Dalla dinamica riportata dagli agenti verbalizzanti nel verbale di incidente (cfr. doc. 2 atto di citazione) e dalle dichiarazioni rese dalla teste oculare, sig.ra ivi trascritte, si desume Persona_1 come l'attrice avesse già ampiamente intrapreso l'attraversamento di
Viale J.F. Kennedy – tra l'altro agevolato proprio dalla ridetta testimone, la quale alla guida della VW Polo si era fermata per consentire all'istante di attraversare la carreggiata – venendo poi investita dal conducente del motoveicolo Honda SH 150 che effettuava una azzardata e irresponsabile manovra di sorpasso a sinistra del ridetto veicolo VW Polo. La sola circostanza che la sig.ra Parte_1 abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale ma in prossimità dello stesso (ad una distanza di una decina di metri circa) non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del motociclo. Ebbene, va ribadita l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, individuata nel fatto di non aver mantenuto la destra, di aver superato un'autovettura a sinistra (fermatasi in prossimità delle strisce pedonali per consentire il passaggio di un pedone) e di non aver avvistato l'attrice che aveva, come detto, già ampiamente intrapreso l'attraversamento della carreggiata e di non essere riuscito
a mantenere il controllo del mezzo e ad evitare l'investimento dell'odierna istante. Di conseguenza, devesi rilevare l'assoluta pretestuosità delle argomentazioni avversarie in quanto il sig.
alla guida del proprio motoveicolo, avrebbe dovuto Controparte_1 ravvisare la presenza della sig.ra così come fatto Parte_1 dalla sig.ra che, alla guida del proprio veicolo VW Persona_1
Polo, si era arrestata proprio per consentire all'istante di attraversare la carreggiata;
circostanza che evidenzia come l'attrice non ponesse in essere alcuna condotta improvvisa, imprudente, imprevedibile e anomala che, viceversa, doveva essere ravvisata dal conducente del motociclo investitore se solo quest'ultimo avesse adottato una condotta di guida prudente e diligente e rispettosa delle regole – tra cui gli artt. 140, 141 e 143 - previste dal Codice della
Pagina 8 Dott. Renato Buzi Strada. Norme che impongono ai conducenti dei veicoli un comportamento particolarmente oculato e prudente che deve estendersi sino agli estremi limiti della diligenza, tra cui anche l'obbligo, ove sia possibile, di prevedere e neutralizzare l'eventuale imprudenza commessa dal pedone, del tutto prevedibile in strade, come quella per cui è causa, poste all'interno del centro cittadino (…)”.
A questo punto si tratta di accertare l'ammontare del danno risarcibile.
Nel corso del giudizio è stata ammessa C.t.u. medico-legale e l'Ausiliario del Giudice ha così concluso:
“(…) Sulla scorta dei risultati delle indagini sopra rappresentati e delle considerazioni medico legali in merito fatte, la risposta ai quesiti del Sig. Giudice viene così formulata:
1. nell'incidente per cui
è causa la ha riportato TRAUMA DISTORSIVOCONTUSIVO DELLE DUE Parte_1
GINOCCHIA CON FRATTURA DEI PIATTI TIBIALI BILATERALMENTE ED
INTERESSAMENTO ARTICOLARE – MEZZI DI SINTESI IN SEDE - ESITI DI FRATTURA
DELLA TESTA PERONEALE SX;
2. non vi sono dubbi sul nesso di causalità fra l'incidente stradale in questione e il politraumatismo riportato;
3. ne è scaturito un periodo di malattia articolato in giorni 90 di invalidità temporanea assoluta e giorni 180 di invalidità temporanea parziale al 50%;
4. dalla Periziata nel senso cronologico, modale, qualitativo, quantitativo e topografico 5. non ci sono precedenti morbosi nell'anamnesi del/la Periziato/a rilevanti ai fini della presente relazione;
6. sono presenti postumi permanenti che costituiscono danno biologico e che riducono la validità del soggetto nella misura del 29% rispetto alla totale;
7. vi è pregiudizio da parte delle lesioni accertate circa la pratica della attività ludicomotorie che la allega di aver praticato fino agli accadimenti che ci Parte_1 occupano;
8. tali menomazioni non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica;
9. sono congrue le spese mediche come sotto riassunte e non se ne prevedono di ulteriori (…)”.
La suddetta C.t.u., esaustiva ed immune da vizi logici o scientifici, è pienamente condivisa da questo Giudice nelle conclusioni in quanto perfettamente basata sul quadro clinico dell'attrice.
Dovendosi fare riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano - anno 2024 – (Cass. 14402/11), si ritiene che, tenuto conto dell'età della danneggiata (64 anni alla data dell'incidente), dell'invalidità temporanea e permanente accertata, in difetto di
Pagina 9 Dott. Renato Buzi allegazione di profili soggettivi particolari, vada liquidata, a titolo di danno biologico e ai valori attuali, la somma complessiva di €
161.489,00, come dalla seguente tabella.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Danno non patrimoniale risarcibile € 140.789,00
Invalidità temporanea parziale € 20.700,00
TOTALE GENERALE: € 161.489,00
Per inciso si rammenta che nel c.d. biologico rientra il danno estetico e il danno alla capacità lavorativa generica nonché alla vita di relazione, come emerge dalla definizione legislativa che privilegia una valutazione in chiave dinamica e non statica del bene salute (cfr. Cass.
11950/13: “Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili”).
In relazione al richiesto risarcimento del danno morale, esso deve ritenersi liquidato congiuntamente al danno biologico secondo le tabelle
"milanesi" (cfr. Cass. 18641/11).
Dunque, i convenuti vanno condannati in solido al pagamento, in favore della , della complessiva somma, ai valori attuali e a titolo Parte_1 di danno non patrimoniale, di € 161.489,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Incidentalmente si evidenzia che sul debito di valore, liquidato ai valori attuali, non vengono riconosciuti, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, gli interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass.
12452/03).
Relativamente alla capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, non è stato provato che le lesioni riportate abbiano avuto effettiva ripercussione sull'attività lavorativa dell'attrice, per cui nulla è dovuto a tale titolo.
In particolare, non è stata offerta prova di contrazione dell'eventuale reddito prodotto dalla in forza del sinistro: “Il grado di Parte_1
Pagina 10 Dott. Renato Buzi invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico- fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato - per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente - supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata” (Cass. 14517/15; Cass. 4673/16).
In ordine alle spese mediche sostenute, il C.t.u. medico-legale ne ha confermato la congruità; quindi, va riconosciuta alla citante la somma di € 3.452,49 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa.
Non vanno riconosciute ulteriori somme alla citante in difetto di titolo e prova.
Ciò detto, mette conto rilevare come sia pacifico che
[...] abbia versato alla citante la complessiva somma di Controparte_2
€ 61.000,00, da essa trattenuta in acconto del maggior avere (cfr. documenti prodotti dalla compagnia di assicurazione).
Quindi, dagli importi accertati come ancora dovuti va detratta la predetta somma già percepita dalla citante.
È di tutta evidenza che, al fine di operare il raffronto sulla base di valori omogenei, sarà necessario rapportare anche la somma a suo tempo versata ai valori attuali ovvero - altro possibile procedimento - rivalutare le somme riconosciute per le singole voci di danno con riferimento alla data del versamento della citata somma (cfr. Cass.
12788/98; Cass. 2074/99).
Tale calcolo matematico, da effettuare seguendo uno dei possibili procedimenti, ben potrà essere effettuato in sede esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91, comma
1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari medi, in dispositivo in favore della citante, ai sensi del D.M. 55/2014. Va ordinata la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
Pagina 11 Dott. Renato Buzi Le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste per l'intero definitivamente a carico dei convenuti in solido, tenuti a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'esclusiva responsabilità di conducente Controparte_1 del motoveicolo Honda SH 150, tg. CC82542, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
2) condanna in solido (conducente e proprietario del Controparte_1 motoveicolo investitore) e (compagnia di Controparte_2 assicurazione dello stesso veicolo) al pagamento, in favore dell'attrice ed ai valori attuali, della complessiva somma di € Parte_1
161.489,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali fino al saldo effettivo;
3) condanna altresì i convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 3.452,49 per spese mediche sostenute in ragione del sinistro per cui è causa, con rivalutazione monetaria in base agli indici Istat dai singoli esborsi fino alla presente sentenza e interessi legali, calcolati sulla somma così attualizzata, dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;
4) dispone che sulle somme così complessivamente riconosciute vada detratta (come specificato in motivazione) la somma (quale indicata in motivazione) già corrisposta da ed Controparte_2 accettata dalla citante a titolo di acconto;
5) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
6) condanna i convenuti in solido al pagamento della spese di lite, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso e in € 800,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. Ordina la distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
7) pone le spese di C.t.u. medico-legale, liquidate con separato decreto, definitivamente per intero a carico di convenuti in solido, tenuti a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa eventualmente versato in acconto all'Ausiliario.
Pagina 12 Dott. Renato Buzi Velletri, 7/10/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 13 Dott. Renato Buzi