Articolo 1 della Legge 22 luglio 1982, n. 466
Articolo 2
Versione
25 luglio 1982
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25 , l'espressione "sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e' da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive anche concorsuali.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto" e' da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 25 luglio 1982
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