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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 194/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 487/2023 pubblicata in data 6 marzo 2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Michele Parte_2 C.F._2
Cuomo
APPELLANTI nei confronti di
(n. iscrizione Registro delle Imprese di Taranto e c.f. Controparte_1
, rappr. e dif. da Avv. Marco La Grotta P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[d'ora innanzi per brevità conveniva in Controparte_1 CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto e Parte_2 Parte_1
chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, disporsi la revocatoria dell'atto di donazione dell'8 agosto 2016 rogato dal
Notaio Dott.ssa - Rep. n. 6657 - Racc. 5330, registrato in Taranto il 9 Persona_1
agosto 2016 al n. 12123, stipulato tra e avente ad Parte_2 Parte_1 oggetto l'immobile sito in Taranto al Corso Due Mari n. 9, censito al NCEU al fg. 319, part. 2165, sub. 34, ZC 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, piano 4, scala B, r.c. € 1.384,10, dichiarandolo inefficace nei confronti della deducente, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che: di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 310.000,00, Parte_2 come specificato nell'atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritto dal ridetto in data 21 aprile 2021, con termine del 31 dicembre 2021 per Pt_2
l'estinzione del debito, oltre interessi;
il credito scaturiva da un debito contratto da in data 30 maggio 2008 nei Pt_2
confronti della deducente, la quale agiva quale fiduciaria, debito mai onorato dal convenuto;
di essere venuta a conoscenza in data 11 maggio 2021 della circostanza che il predetto aveva donato alla figlia con atto dell'8 agosto 2016 l'immobile sito in Taranto, Pt_1
sopra identificato;
tanto premesso, ne chiedeva la revoca poiché l'atto comprometteva le sue ragioni creditorie in maniera significativa poiché gli altri immobili di proprietà del convenuto risultavano gravati a vario titolo da plurime formalità, come si ricavava dall'ispezione ipotecaria depositata, ricorrendo, altresì, la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) considerato che il credito risaliva al 30 maggio
2008 mentre l'atto di donazione era successivo, in quanto posto in essere in data 8 agosto 2016. si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del credito insorto Parte_1
in data 30 maggio 2008 già compiutasi al tempo della ricognizione di debito intervenuta in data 21 aprile 2021 che, pertanto, non poteva aver prodotto alcun effetto;
concludeva chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato da ei confronti di ed il rigetto della domanda ex art. 2901 CP_1 Parte_2
c.c. in quanto infondata;
vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. rimaneva contumace. Parte_2
Con sentenza n. 487/2023, pubblicata in data 6 marzo 2023, il Tribunale adito - in accoglimento della domanda - dichiara dichiarava inefficace ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c. nei confronti di 'atto di donazione oggetto di causa;
condannava i CP_1
convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite e di registrazione della pag. 2/8 sentenza. Con ordinanza ex artt. 287 e ss. c.p.c. il dispositivo veniva corretto mediante l'inserimento della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di
CP_1
In sintesi il Tribunale ravvisava la carenza di legittimazione di ad Parte_1
eccepire la prescrizione estintiva del credito a tutela del quale aveva agito, CP_1
non avendo la stessa assunto, nel contesto della ricognizione di debito del 21 aprile
2021, la veste di condebitrice solidale di e sosteneva che il testo Parte_2
della medesima ricognizione di debito, ove si leggeva: “2) La parte debitrice ( Pt_2
n.d.r.) è, e si riconosce debitrice, nei confronti della
[...] Controparte_1
(nella suindicata qualità) dell'importo di euro 310.000,00 (oltre interessi) per le
[...]
motivazioni indicate in premessa;
3) la sig.ra (donataria) riconosce di Parte_1
aver ricevuto in donazione il bene immobile (descritto in premessa) che prioritariamente era concesso in garanzia del debito contratto dal padre Pt_2
(donante) e pertanto si riconosce quale terza garante del descritto debito, nei
[...] limiti di quanto esso possa essere coperto dal valore dell'immobile ricevuto a garanzia;
4) la parte debitrice si impegna ad estinguere l'originario debito (oltre interessi) entro la data del 31 dicembre 2021; 5) la sig.ra conferma che in caso di Parte_1
inadempimento della parte debitrice dovrà intervenire nel soddisfacimento di quanto dovuto alla parte creditrice direttamente ovvero riconoscendo alla parte creditrice la possibilità di rivalersi sull'immobile oggetto di garanzia.”, escludesse la condizione soggettiva di buona fede della predetta quale donataria e rivelasse, al contrario, la piena consapevolezza del potenziale pregiudizio suscettibile di derivare ai creditori del donante dall'atto di liberalità oggetto della domanda di revoca;
osservava poi che la scrittura privata del 21 aprile 2021 era incompatibile con la volontà del debitore di avvalersi della prescrizione ed era riconducibile all'art. 2938, co. 3, c.c. [rectius art. 2937, co. 3, c.c.]; regolava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
e hanno proposto appello svolgendo le censure che Parte_1 Parte_2
si esporranno più avanti, sulla cui base hanno concluso invocando, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto CP_1
infondata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
pag. 3/8 si è costituita in giudizio e in primo luogo ha lamentato la violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c.; ha poi eccepito la inammissibilità ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. dell'acquisizione dell'ispezione ipotecaria depositata dagli impugnanti insieme con l'atto di appello, non senza contestarne l'utilità in quanto priva di valenza probatoria in ordine alla sufficienza del patrimonio di di soddisfare Parte_2
completamente le ragioni di credito della deducente;
nel merito, in subordine, ha contestato il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'appello non è inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché con l'atto di appello è stata chiesta la riforma dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da sulla base di censure in fatto e in CP_1
diritto rivolte alla motivazione della sentenza gravata funzionali alla riforma invocata.
Tanto basta a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 342 cit..
Passando all'esame dei motivi di appello, gli impugnanti hanno rivolto alla sentenza in scrutinio le seguenti comuni censure: con il primo motivo hanno affermato che è proprietario di svariati Parte_2 immobili (per l'esattezza diciassette immobili) siti in Taranto e provincia evidenziando che l'ispezione ipotecaria prodotta da controparte in prime cure era generica, poiché in essa si elencavano plurime formalità di cui però non veniva specificato su quali immobili gravassero, senza dire che la maggior parte di quelle formalità risultavano cancellate;
hanno negato che l'immobile oggetto di donazione fosse l'unico libero da ipoteche o pignoramenti, atteso che, a titolo esemplificativo, il è proprietario Pt_2 di una villa di pregio sita in Martina Franca, libera da pignoramenti o ipoteche all'epoca dell'esercizio della revocatoria, eccettuata la trascrizione a sfavore del 2 febbraio 2018 di una domanda di accertamento di diritti reali effettuata da Banca Popolare di Puglia e
Basilicata in relazione a causa di accertamento della qualità di erede del ridetto da tempo conclusa, tanto vero che in data 1 marzo 2023 risultavano tre Pt_2
trascrizioni a favore per accettazione tacita di eredità, come evincibile dall'ispezione ipotecaria aggiornata al 22 maggio 2023 prodotta;
ne hanno tratto la conseguenza che pag. 4/8 non vi era ragione di aggredire l'immobile oggetto di donazione esistendo altri beni su cui rivalersi;
con il secondo motivo hanno insistito sull'eccezione di prescrizione del presunto credito assunto da ed hanno ripetuto che la ricognizione di debito datata 21 Parte_2
aprile 2021, presupponendo l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, era inefficace in quanto intervenuta una volta che il credito oggetto di ricognizione si era già estinto per prescrizione;
hanno poi sostenuto che il presunto credito vantato da si fonda su scrittura priva di qualsivoglia efficacia giuridica in quanto non CP_1
registrata e comunque priva di data certa ed inopponibile ai terzi.
Il primo motivo di appello non può essere accolto.
In sintesi gli impugnanti hanno contestato le valutazioni del giudice a quo in punto sussistenza dell'eventus damni ed hanno sostenuto, sulla base di un'ispezione ipotecaria aggiornata al 22 maggio 2023, la sufficienza del patrimonio di a Parte_2
soddisfare la pretesa creditoria dedotta dalla società appellata.
Al riguardo, si osserva che, secondo il disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c., in grado di appello non sono producibili documenti che la parte avrebbe potuto produrre in prime cure salvo che siano allegate e provate circostanze giustificatrici della tardiva produzione non ad essa imputabili. In particolare, la circostanza che si tratti di ispezione ipotecaria aggiornata, e quindi recante data successiva alla definizione del giudizio di primo grado, non rende il documento tout court ammissibile. Per completezza e ferma la sufficienza delle considerazioni sin qui esposte, aventi carattere assorbente, per un verso si segnala che la produzione appare finalizzata a provare la sussistenza attuale di beni liberi da formalità pregiudizievoli su cui potrebbe rivalersi, ma la CP_1 situazione rilevante in causa è quella sussistente al tempo dell'esercizio dell'azione revocatoria;
per altro verso si evidenzia che non sussiste nessun obiettivo elemento di valutazione utile a ravvisare la sufficienza del patrimonio del ed in Pt_2 particolare dell'immobile sito in Martina Franca, a soddisfare il credito affermato da uale presupposto dell'azione revocatoria, con la notazione che, se ricade su CP_1 chi agisce in revocatoria l'onere della prova dell'eventus damni, nel caso di specie soddisfatto dalla natura dell'atto di disposizione (atto di liberalità), ricade invece sul pag. 5/8 convenuto l'onere della prova della sua insussistenza, da soddisfarsi nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ormai verificatesi in prime cure.
Quanto al secondo motivo di appello, è opportuno segnalare che il giudizio originato dall'esercizio di un'azione revocatoria non ha ad oggetto l'accertamento del credito di chi agisce in revocatoria, costituente solo il presupposto legittimante l'azione.
Ed infatti la ragione di credito costituisce unicamente il titolo di legittimazione dell'azione revocatoria mentre, da parte del giudice di quest'ultima, deve essere condotto non un accertamento incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (si vedano ex plurimis Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4212,
Cass. s.u. ord. 18 maggio 2004, n. 9440).
D'altra parte, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva di ragioni o aspettative, con conseguente ininfluenza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
Ne deriva che le questioni in punto prescrizione del credito vantato o in ordine alla ricognizione di debito datata 21 aprile 2021 e alla sua opponibilità nel presente vanno valutate unicamente ai fini della valutazione della pretestuosità del titolo di legittimazione ma nessuna di esse è utile allo scopo, tanto più che gli argomenti addotti dal giudice a quo sul punto della prescrizione non sono stati specificamente contrastati e che, per quanto riguarda quest'ultima in prime cure non ha contestato Parte_1
la data della scrittura del 21 aprile 2021, mentre la mancata registrazione della scrittura non ne inficia di per sé la validità e la sua efficacia resta regolata dagli artt. 2702 , 2703
e 2704 e ss. c.p.c.. Infine, non può sottacersi che il credito costituente il titolo di legittimazione dedotto quale presupposto dell'azione di revocatoria in esame si è cristallizzato in quanto oggetto del decreto ingiuntivo n. 51/2023 emesso dal Tribunale di Taranto in data 13 gennaio 2023, divenuto irrevocabile poiché notificato e non opposto, come si ricava dal decreto di esecutorietà del 3 ottobre 2023, entrambi prodotti a corredo della comparsa di costituzione e risposta di nel presente grado ed CP_1
ammissibili trattandosi di documenti sopravvenuti.
pag. 6/8 Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli appellanti, con distrazione in favore dell'Avv. Marco La Grotta, dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n.
147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente espletate, del valore dichiarato della controversia e considerato che la decisione della causa ha richiesto l'esame di questioni non complesse, oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale e di orientamenti ormai consolidati.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 487/2023 pubblicata in data 6
[...]
marzo 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite del presente grado, liquidate in Controparte_1
euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Marco La Grotta, dichiaratosi antistatario;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 194/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 487/2023 pubblicata in data 6 marzo 2023 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Michele Parte_2 C.F._2
Cuomo
APPELLANTI nei confronti di
(n. iscrizione Registro delle Imprese di Taranto e c.f. Controparte_1
, rappr. e dif. da Avv. Marco La Grotta P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[d'ora innanzi per brevità conveniva in Controparte_1 CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto e Parte_2 Parte_1
chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, disporsi la revocatoria dell'atto di donazione dell'8 agosto 2016 rogato dal
Notaio Dott.ssa - Rep. n. 6657 - Racc. 5330, registrato in Taranto il 9 Persona_1
agosto 2016 al n. 12123, stipulato tra e avente ad Parte_2 Parte_1 oggetto l'immobile sito in Taranto al Corso Due Mari n. 9, censito al NCEU al fg. 319, part. 2165, sub. 34, ZC 1, cat. A/2, classe 5, vani 8, piano 4, scala B, r.c. € 1.384,10, dichiarandolo inefficace nei confronti della deducente, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda deduceva che: di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 310.000,00, Parte_2 come specificato nell'atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. sottoscritto dal ridetto in data 21 aprile 2021, con termine del 31 dicembre 2021 per Pt_2
l'estinzione del debito, oltre interessi;
il credito scaturiva da un debito contratto da in data 30 maggio 2008 nei Pt_2
confronti della deducente, la quale agiva quale fiduciaria, debito mai onorato dal convenuto;
di essere venuta a conoscenza in data 11 maggio 2021 della circostanza che il predetto aveva donato alla figlia con atto dell'8 agosto 2016 l'immobile sito in Taranto, Pt_1
sopra identificato;
tanto premesso, ne chiedeva la revoca poiché l'atto comprometteva le sue ragioni creditorie in maniera significativa poiché gli altri immobili di proprietà del convenuto risultavano gravati a vario titolo da plurime formalità, come si ricavava dall'ispezione ipotecaria depositata, ricorrendo, altresì, la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) considerato che il credito risaliva al 30 maggio
2008 mentre l'atto di donazione era successivo, in quanto posto in essere in data 8 agosto 2016. si costituiva in giudizio ed eccepiva la prescrizione del credito insorto Parte_1
in data 30 maggio 2008 già compiutasi al tempo della ricognizione di debito intervenuta in data 21 aprile 2021 che, pertanto, non poteva aver prodotto alcun effetto;
concludeva chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato da ei confronti di ed il rigetto della domanda ex art. 2901 CP_1 Parte_2
c.c. in quanto infondata;
vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario. rimaneva contumace. Parte_2
Con sentenza n. 487/2023, pubblicata in data 6 marzo 2023, il Tribunale adito - in accoglimento della domanda - dichiara dichiarava inefficace ai sensi degli artt. 2901 e
2902 c.c. nei confronti di 'atto di donazione oggetto di causa;
condannava i CP_1
convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite e di registrazione della pag. 2/8 sentenza. Con ordinanza ex artt. 287 e ss. c.p.c. il dispositivo veniva corretto mediante l'inserimento della distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di
CP_1
In sintesi il Tribunale ravvisava la carenza di legittimazione di ad Parte_1
eccepire la prescrizione estintiva del credito a tutela del quale aveva agito, CP_1
non avendo la stessa assunto, nel contesto della ricognizione di debito del 21 aprile
2021, la veste di condebitrice solidale di e sosteneva che il testo Parte_2
della medesima ricognizione di debito, ove si leggeva: “2) La parte debitrice ( Pt_2
n.d.r.) è, e si riconosce debitrice, nei confronti della
[...] Controparte_1
(nella suindicata qualità) dell'importo di euro 310.000,00 (oltre interessi) per le
[...]
motivazioni indicate in premessa;
3) la sig.ra (donataria) riconosce di Parte_1
aver ricevuto in donazione il bene immobile (descritto in premessa) che prioritariamente era concesso in garanzia del debito contratto dal padre Pt_2
(donante) e pertanto si riconosce quale terza garante del descritto debito, nei
[...] limiti di quanto esso possa essere coperto dal valore dell'immobile ricevuto a garanzia;
4) la parte debitrice si impegna ad estinguere l'originario debito (oltre interessi) entro la data del 31 dicembre 2021; 5) la sig.ra conferma che in caso di Parte_1
inadempimento della parte debitrice dovrà intervenire nel soddisfacimento di quanto dovuto alla parte creditrice direttamente ovvero riconoscendo alla parte creditrice la possibilità di rivalersi sull'immobile oggetto di garanzia.”, escludesse la condizione soggettiva di buona fede della predetta quale donataria e rivelasse, al contrario, la piena consapevolezza del potenziale pregiudizio suscettibile di derivare ai creditori del donante dall'atto di liberalità oggetto della domanda di revoca;
osservava poi che la scrittura privata del 21 aprile 2021 era incompatibile con la volontà del debitore di avvalersi della prescrizione ed era riconducibile all'art. 2938, co. 3, c.c. [rectius art. 2937, co. 3, c.c.]; regolava le spese di lite in base al principio di soccombenza.
e hanno proposto appello svolgendo le censure che Parte_1 Parte_2
si esporranno più avanti, sulla cui base hanno concluso invocando, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta da in quanto CP_1
infondata, con vittoria delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
pag. 3/8 si è costituita in giudizio e in primo luogo ha lamentato la violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c.; ha poi eccepito la inammissibilità ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. dell'acquisizione dell'ispezione ipotecaria depositata dagli impugnanti insieme con l'atto di appello, non senza contestarne l'utilità in quanto priva di valenza probatoria in ordine alla sufficienza del patrimonio di di soddisfare Parte_2
completamente le ragioni di credito della deducente;
nel merito, in subordine, ha contestato il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che l'appello non è inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c. poiché con l'atto di appello è stata chiesta la riforma dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da sulla base di censure in fatto e in CP_1
diritto rivolte alla motivazione della sentenza gravata funzionali alla riforma invocata.
Tanto basta a ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 342 cit..
Passando all'esame dei motivi di appello, gli impugnanti hanno rivolto alla sentenza in scrutinio le seguenti comuni censure: con il primo motivo hanno affermato che è proprietario di svariati Parte_2 immobili (per l'esattezza diciassette immobili) siti in Taranto e provincia evidenziando che l'ispezione ipotecaria prodotta da controparte in prime cure era generica, poiché in essa si elencavano plurime formalità di cui però non veniva specificato su quali immobili gravassero, senza dire che la maggior parte di quelle formalità risultavano cancellate;
hanno negato che l'immobile oggetto di donazione fosse l'unico libero da ipoteche o pignoramenti, atteso che, a titolo esemplificativo, il è proprietario Pt_2 di una villa di pregio sita in Martina Franca, libera da pignoramenti o ipoteche all'epoca dell'esercizio della revocatoria, eccettuata la trascrizione a sfavore del 2 febbraio 2018 di una domanda di accertamento di diritti reali effettuata da Banca Popolare di Puglia e
Basilicata in relazione a causa di accertamento della qualità di erede del ridetto da tempo conclusa, tanto vero che in data 1 marzo 2023 risultavano tre Pt_2
trascrizioni a favore per accettazione tacita di eredità, come evincibile dall'ispezione ipotecaria aggiornata al 22 maggio 2023 prodotta;
ne hanno tratto la conseguenza che pag. 4/8 non vi era ragione di aggredire l'immobile oggetto di donazione esistendo altri beni su cui rivalersi;
con il secondo motivo hanno insistito sull'eccezione di prescrizione del presunto credito assunto da ed hanno ripetuto che la ricognizione di debito datata 21 Parte_2
aprile 2021, presupponendo l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, era inefficace in quanto intervenuta una volta che il credito oggetto di ricognizione si era già estinto per prescrizione;
hanno poi sostenuto che il presunto credito vantato da si fonda su scrittura priva di qualsivoglia efficacia giuridica in quanto non CP_1
registrata e comunque priva di data certa ed inopponibile ai terzi.
Il primo motivo di appello non può essere accolto.
In sintesi gli impugnanti hanno contestato le valutazioni del giudice a quo in punto sussistenza dell'eventus damni ed hanno sostenuto, sulla base di un'ispezione ipotecaria aggiornata al 22 maggio 2023, la sufficienza del patrimonio di a Parte_2
soddisfare la pretesa creditoria dedotta dalla società appellata.
Al riguardo, si osserva che, secondo il disposto dell'art. 345, co. 3, c.p.c., in grado di appello non sono producibili documenti che la parte avrebbe potuto produrre in prime cure salvo che siano allegate e provate circostanze giustificatrici della tardiva produzione non ad essa imputabili. In particolare, la circostanza che si tratti di ispezione ipotecaria aggiornata, e quindi recante data successiva alla definizione del giudizio di primo grado, non rende il documento tout court ammissibile. Per completezza e ferma la sufficienza delle considerazioni sin qui esposte, aventi carattere assorbente, per un verso si segnala che la produzione appare finalizzata a provare la sussistenza attuale di beni liberi da formalità pregiudizievoli su cui potrebbe rivalersi, ma la CP_1 situazione rilevante in causa è quella sussistente al tempo dell'esercizio dell'azione revocatoria;
per altro verso si evidenzia che non sussiste nessun obiettivo elemento di valutazione utile a ravvisare la sufficienza del patrimonio del ed in Pt_2 particolare dell'immobile sito in Martina Franca, a soddisfare il credito affermato da uale presupposto dell'azione revocatoria, con la notazione che, se ricade su CP_1 chi agisce in revocatoria l'onere della prova dell'eventus damni, nel caso di specie soddisfatto dalla natura dell'atto di disposizione (atto di liberalità), ricade invece sul pag. 5/8 convenuto l'onere della prova della sua insussistenza, da soddisfarsi nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ormai verificatesi in prime cure.
Quanto al secondo motivo di appello, è opportuno segnalare che il giudizio originato dall'esercizio di un'azione revocatoria non ha ad oggetto l'accertamento del credito di chi agisce in revocatoria, costituente solo il presupposto legittimante l'azione.
Ed infatti la ragione di credito costituisce unicamente il titolo di legittimazione dell'azione revocatoria mentre, da parte del giudice di quest'ultima, deve essere condotto non un accertamento incidentale del credito ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (si vedano ex plurimis Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4212,
Cass. s.u. ord. 18 maggio 2004, n. 9440).
D'altra parte, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva di ragioni o aspettative, con conseguente ininfluenza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori.
Ne deriva che le questioni in punto prescrizione del credito vantato o in ordine alla ricognizione di debito datata 21 aprile 2021 e alla sua opponibilità nel presente vanno valutate unicamente ai fini della valutazione della pretestuosità del titolo di legittimazione ma nessuna di esse è utile allo scopo, tanto più che gli argomenti addotti dal giudice a quo sul punto della prescrizione non sono stati specificamente contrastati e che, per quanto riguarda quest'ultima in prime cure non ha contestato Parte_1
la data della scrittura del 21 aprile 2021, mentre la mancata registrazione della scrittura non ne inficia di per sé la validità e la sua efficacia resta regolata dagli artt. 2702 , 2703
e 2704 e ss. c.p.c.. Infine, non può sottacersi che il credito costituente il titolo di legittimazione dedotto quale presupposto dell'azione di revocatoria in esame si è cristallizzato in quanto oggetto del decreto ingiuntivo n. 51/2023 emesso dal Tribunale di Taranto in data 13 gennaio 2023, divenuto irrevocabile poiché notificato e non opposto, come si ricava dal decreto di esecutorietà del 3 ottobre 2023, entrambi prodotti a corredo della comparsa di costituzione e risposta di nel presente grado ed CP_1
ammissibili trattandosi di documenti sopravvenuti.
pag. 6/8 Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, eccezione o argomentazione esposta dalle parti, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico degli appellanti, con distrazione in favore dell'Avv. Marco La Grotta, dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n.
147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente espletate, del valore dichiarato della controversia e considerato che la decisione della causa ha richiesto l'esame di questioni non complesse, oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale e di orientamenti ormai consolidati.
Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 487/2023 pubblicata in data 6
[...]
marzo 2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna e in solido tra loro, alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore di delle spese di lite del presente grado, liquidate in Controparte_1
euro 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Marco La Grotta, dichiaratosi antistatario;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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