Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4463/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4463/2019 promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti BRANDSTÄTTER GERHARD e MUSSNER KARIN, elettivamente domiciliata in VIA DR. STREITER 12 BOLZANO presso i difensori;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, tanto congiuntamente quanto Controparte_3 disgiuntamente, dalle avvocate Renate von Guggenberg, Laura Fadanelli e Doris e dall'avvocato
Gianluigi Tebano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza
Silvius Magnago 1;
- parte convenuta -
in punto: Canone derivazioni d'acqua causa trattenuta in decisione all'udienza del 06/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice Controparte_1
pagina 1 di 8
accertare - il diritto della ricorrente all'esenzione, per le ragioni di cui in narrativa, dal pagamento di qualsiasi canone/tariffa o altro onere o indennizzo per la derivazione d'acqua dalle sorgenti n. 20, 21,
22, 23, 24, 27 sulla p.f. 203/2 C.C. e dalla sorgente n. 31 sulla p.f. 203/3 C.C. a scopo CP_4 CP_4
imbottigliamento di acqua minerale, di cui alla concessione in epigrafe in dicata e, per l'effetto
- annullare o, comunque, dichiarare l'inefficacia o la disapplicazione del provvedimento di cui ... alla comunicazione dell'Ufficio Gestione risorse idriche del 02.08.2019 avente ad oggetto „D/6379 –
Canone derivazione d'acqua. Derivazione a scopo acqua minerale in comune di;
CP_4
- con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio nonché del contributo unificato, oltre IVA e CPA
come per legge”
... rinuncia alla domanda relativa alla comunicazione dell'Ufficio Gestione risorse idriche CP_1
del 14.06.2018 avente ad oggetto „D/6379 - Derivazione d'acqua a scopo acqua minerale nel comune di Canone idrico e quota tariffaria 2018“ e alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 951 CP_4
del 25.09.2018 avente ad oggetto: “ Foresta Lagundo Ricorso gerarchico avverso il Controparte_1
pagamento della tariffa idrica relativa alla concessione d'acqua D/6379 per l'imbottigliamento di acqua minerale”, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico della ricorrente dd. 10.07.2018, comunicato in data 25.09.2018, poiché sono già state oggetto di decisione” (così la comparsa conclusionale)
per la parte convenuta : Controparte_2
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate;
in ogni caso, con riferimento all'annualità 2018, dichiarare l'azione avversaria improcedibile e/o inammissibile, stante il giudicato di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n.
17620/2024 e conseguente divieto del ne bis in idem ai sensi dell'art. 2909 C.C.;
tutto con vittoria di compensi e spese nella misura del 15%, oltre al 23,84% per oneri sociali riflessi
(23,80% , 0,04% ) ex lege dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati iscritti CP_5 CP_6
nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati o, in subordine, con compensazione delle spese di lite”
pagina 2 di 8 RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. All'esito di complessa vicenda processuale la società che, in qualità di Controparte_1
intestataria della concessione D/6379 di derivazione di acqua, aveva adito il Tribunale di Bolzano per sentire accertare il suo diritto all'esenzione di qualsiasi canone/tariffa o altro onere o indennizzo per la derivazione d'acqua da diverse sorgenti sulla pf 203/2 C.C. e sulla p.f. 203/3 C.C. a scopo CP_4 CP_4
imbottigliamento acqua minerale, domanda in questa sede di annullare o, comunque, dichiarare l'inefficacia o la disapplicazione del provvedimento di cui alla comunicazione dell'Ufficio Gestione
risorse idriche del 02.08.2019, con il quale le veniva richiesto il pagamento di canoni di derivazione d'acqua riferiti all'anno 2019 nella misura di € 43.223,60.
La , costituitasi pure nella presente fase di riassunzione, ha concluso Controparte_2
come sopra.
All'udienza del 6/3/2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
2. Deve premettersi che in data 26/3/2024 la Corte di Cassazione ha reso, in procedimento iscritto sub
6553/2023 pendente fra le medesime parti odierne ed avente analogo oggetto, l'ordinanza n.
17620/2024, ud. 26/03/2024 (doc. 12 di parte attrice - ricorrente), con la quale nella sostanza ha accertato il diritto della società odierna attrice all'esenzione dal pagamento di qualsiasi canone o tariffa per la derivazione d'acqua dalle sorgenti n. 20, 21, 22, 23, 24, 27 sulla p.f. 203/2 C.C. e dalla CP_4
sorgente n. 31 sulla p.f. 203/3 C.C. a scopo imbottigliamento di acqua minerale oggetto della CP_4
concessione D/ 6379, dichiarando di conseguenza non dovuta la somma di € 30.884,80, che la aveva richiesto all'attrice con comunicazione del 14 giugno 2018 dell'Ufficio Gestione CP_2
Risorse Idriche, a titolo di componente tariffaria legata alle risorse, all'ambiente e al consumo relativa all'anno 2018 (mentre nel caso di specie si controverte della componente tariffaria dovuto per l'anno
2019).
In particolare, la Suprema Cassazione ha accertato che la normativa allora vigente, prima della pagina 3 di 8 modifica del comma 5 dell'articolo 13 della L.p. n. 7/2005 ad opera della L.p. n. 9/2021, non conteneva la distinzione tra canone idrico e componente tariffaria, questione oggetto anche della presente controversia.
Giova qui riportare per esteso le argomentazioni della Suprema Corte di cui alla parte motiva:
“6.1. E' incontestato fra le parti, e di ciò dà atto anche la sentenza impugnata, che la concessione rilasciata in favore della società ricorrente si ricollega, quanto alla genesi, alla legge regionale
Trentino Alto Adige n. 22 del 26 luglio 1954, disciplinante la «Partecipazione della Regione alla costituzione della società per la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque radioattive di Merano »,
che aveva previsto, all'art. 2, il conferimento da partedella Regione in favore della costituenda società,
del diritto di concessione «delle acque radioattive ed oligominerali sito in località denominata S.
Vigilio in territorio dei Comuni di Marlengo, Ultimo, Parcines, Cermes e Naturno e delle CP_4
Sorgenti Tivoli, in località Tirolo, Avelengo, Scena, dei Comuni di Merano, Tirolo, Rifiano e Scena,
». Il successivo art. 4 aveva rimesso all'accordo fra i partecipanti alla società la Controparte_2
determinazione del valore di detto conferimento, alla luce del quale sarebbe stata determinata la partecipazione azionaria dell'ente territoriale. Di questa genesi dà conto, nelle premesse, la concessione rilasciata sino a tutto l'anno 2038 in favore della e sulla stessa si fonda Controparte_7
la prevista esenzione dal pagamento del canone, espressamente stabilita dall'art. 6 della concessione medesima. La questione controversa, sulla quale le parti dibattono ed in relazione alla quale a conclusioni opposte sono pervenuti il Tribunale Regionale ed il Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, sta nello stabilire se detta gratuità, frutto delle previsioni della legge regionale ed espressamente riconosciuta nel titolo concessorio, consentisse o meno alla Provincia autonoma di
Bolzano di operare una differenziazione fra canone concessorio in senso stretto e quota tariffaria legata all'effettivo sfruttamento della risorsa idrica, quota, quest'ultima, richiesta alla società
ricorrente sul presupposto che la stessa perseguisse la diversa finalità della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
6.1. La soluzione da dare alla questione controversa non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo, con specifico riferimento alle disposizioni delle leggi provinciali che, nel corso pagina 4 di 8 degli anni, hanno disciplinato le modalità di determinazione del canone dovuto per la concessione di acque minerali.
6.1.1. La legge provinciale n. 7 del 30 settembre 2005, adottata in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici dalla di Bolzano in forza Controparte_2
del potere attribuito dall'art. 8, n. 14, dello Statuto di autonomia ( che riserva alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma la materia «miniere, comprese le acque minerali e termali»), nella sua formulazione originaria prevedeva testualmente, all'art. 13, comma 5 : «Il decreto di concessione specifica la quantità d'acqua derivabile e determina il canone annuo in base alle portate medie annue concesse. L'importo del canone annuo è così fissato: a) per le acque destinate all'imbottigliamento Euro 594,00 per litro secondo, con un canone annuo minimo di Euro 5.940,00….Il
canone annuo e minimo per le singole utenze di acqua minerale può essere aggiornato ogni biennio dalla giunta provinciale in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. I relativi importi vengono arrotondati per eccesso o per difetto a unità di euro ». In questa prima fase, dunque,
la misura del canone era stata fissata direttamente dal legislatore provinciale ed all'organo esecutivo era stato conferito solo un potere di adeguamento del canone medesimo alle variazioni del costo della vita.
6.1.2. Successivamente, per effetto dell'art. 7 della legge provinciale n. 12 del 7 agosto 2017, il comma 5 è stato modificato nei termini che seguono: Il decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare delle tariffe dell'acqua sono determinati dalla Giunta provinciale e
C aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell'Agenzia provinciale per mbiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:
a) per le acque minerali destinate all'imbottigliamento:
1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;
3. la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
4. il tipo e il numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse….».
In questo contesto è intervenuta la deliberazione n. 1343 del 5 dicembre 2017 che nell'allegato A, ai fini della quantificazione della complessiva tariffa, dopo aver richiamato nella motivazione la direttiva
2000/60/CE, ha operato la distinzione, che viene in rilievo in causa, fra il canone in senso stretto e la componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse ed al consumo. pagina 5 di 8 6.1.3. Il legislatore provinciale è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 13 con l'art. 24 della L.P.
n. 10 dell'11 luglio 2018 che ha sostituito il comma 5, nella parte che qui interessa, prevedendo che «Il
decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua e l'ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell , in base alle variazioni del costo della vita Controparte_9
secondo gli indici ISTAT», lasciando inalterati i parametri previsti dal testo previgente della norma.
6.1.4. Infine con l'art. 1 della L.P. 19 agosto 2021 n. 9 il comma 5 dell'art. 13 è stato integralmente riscritto ed il legislatore provinciale ha inserito nella fonte normativa la medesima distinzione in precedenza operata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1347 del 2017, prevedendo che « Il
decreto di concessione definisce le portate d'acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d'acqua, l'ammontare del canone di concessione idrica nonché l'ammontare della componente tariffaria legata all'ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell , in base alle variazioni del costo della vita secondo Controparte_9
gli indici ISTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri: a) per l'imbottigliamento di acqua minerale:1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
1.1. la portata d'acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
2) per il calcolo della componente tariffaria legata all'ambiente,
alle risorse e al consumo:
2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell'anno precedente;
2.2.
la quantità d'acqua imbottigliata a seconda che l'imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
2.3. tipo e numero di captazioni d'acqua a seconda delle portate concesse».
7. Dalla comparazione fra i testi normativi succedutisi nel tempo emerge, dunque, che non è esatta l'affermazione che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata, secondo cui la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 1342/2017, nella parte in cui opera la distinzione fra canone idrico riferito alla concessione e componente tariffaria, sarebbe basata sull'analoga differenziazione operata dal legislatore provinciale.
In realtà, come aveva a suo tempo osservato il Tribunale Regionale, il testo all'epoca vigente dell'art.
pagina 6 di 8 13 della L.P. n. 7/2005, come modificato dalla L.P. n. 12/2017, non legittimava l'operata scissione fra canone in senso stretto e componente tariffaria né quella distinzione era contemplata dalla riscrittura,
immediatamente successiva, effettuata dall'art. 24 della L.P. n. 10/2018. Entrambi i testi normativi,
infatti, si limitavano ad indicare i parametri in base ai quali la Giunta avrebbe dovuto determinare, in un caso, «l'ammontare delle tariffe dell'acqua» (L.P. n. 12/2017), nell'altro «l'ammontare del canone di concessione» (L.P. n. 10/2018), ossia un unico complessivo importo dovuto dal concessionario, alla cui quantificazione occorreva pervenire tenendo conto, non delle sole portate medie annue concesse (
come previsto dal testo originario del più volte citato art. 13), bensì anche dell'effettiva utilità tratta dal concessionario, espressa dalla quantità d'acqua effettivamente derivata, dal quantum imbottigliato, dal numero delle derivazioni, dalle modalità di imbottigliamento. Le citate leggi provinciali, quindi, non avevano fatto altro che attuare il principio affermato dalla Corte
Costituzionale quanto alle modalità di determinazione del canone di concessione di acque minerali,
principio secondo cui il rispetto dei principi cardine di onerosità e di proporzionalità all'effettiva entità
dello sfruttamento delle risorse pubbliche e all'utilità economica che il concessionario ne ricava, rende legittima la scelta del legislatore di commisurare il canone medesimo anche alla quantità di acqua prelevata ed imbottigliata dal concessionario ( Corte Cost. 16 marzo 2001 n. 65; cfr. anche nei medesimi termini C.d.S. 27 marzo 2013 n. 1823). Ne discende che, in relazione al periodo oggetto di causa, non si può predicare un'ontologica diversità fra canone di concessione in senso stretto e componente tariffaria aggiuntiva perché, nel contesto normativo vigente ratione temporis, quella che la deliberazione della Giunta provinciale aveva ritenuto di potere qualificare «componente tariffaria legata all'ambiente», in realtà altro non era se non attuazione dei parametri indicati dal legislatore provinciale ai fini della complessiva quantificazione «dell'ammontare» del corrispettivo da richiedere al concessionario. Ulteriore corollario di quanto si è fin qui detto è che le somme quantificate in relazione ai metri cubi di acqua derivata e imbottigliata, partecipando della natura propria del canone di concessione, non potevano essere richieste alla attesa la pacifica gratuità dello Controparte_1
sfruttamento concesso in attuazione della l.r. n. 22 del 1954. 8. La sentenza impugnata va, pertanto,
cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la dichiarazione di non debenza della somma di € 30.884,80 pagina 7 di 8 richiesta dalla Provincia autonoma di Bolzano con comunicazione del 14 giugno 2018”.
Il caso di specie presenta piena analogia con quello giudicato dalla Suprema Corte, atteso che il provvedimento qui censurato del 02.08.2019, con cui la ha richiesto all'attrice il Controparte_2
pagamento della quota tariffaria per l'anno 2019 (doc.to 1b attrice), si basa sulla stessa delibera della
Giunta Provinciale n. 1343/2017 del 5.12.2017. Tale delibera opera quella distinzione fra canone idrico riferito alla concessione e componente tariffaria che, come statuito dalla Suprema Corte, non era giustificata dal quadro normativo vigente ratione temporis, in quanto quella che la deliberazione della
Giunta provinciale aveva ritenuto di qualificare «componente tariffaria legata all'ambiente» altro non era se non attuazione dei parametri indicati dal legislatore provinciale ai fini della complessiva quantificazione «dell'ammontare» del corrispettivo da richiedere al concessionario. Ne consegue che le somme quantificate dall'ente pubblico per l'anno 2019 (€ 43.223,60) in relazione ai metri cubi di acqua derivata e imbottigliata, partecipando della natura propria del canone di concessione, non potevano essere richieste all'attrice attesa la pacifica gratuità dello sfruttamento concesso in Controparte_1
attuazione della Legge regionale n. 22 del 1954. L'importo di € 43.223,60 richiesto dalla
[...]
con provvedimento del 02.08.2019 non è pertanto dovuto. Controparte_2
3. La novità della questione giuridica giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite
(art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara non dovuta da la somma di € 43.223,60 oggetto della comunicazione del Controparte_1
02.08.2019 della;
Controparte_2
- compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Bolzano, il 28/4/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 8 di 8