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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1313/2024 emessa dal Tribunale di Genova promossa da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Fabio Batini, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Isonzo 38/16, come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Paola Bendoni e Ilaria Irene Illari, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Genova, Salita
San Leonardo 13\2, come da procura in atti.
APPELLATO
E con la comunicazione degli atti al P.G. ( in data 10.01.2025)
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1313/2024 datata 22/3/2024 pubblicata il 24/4/2024 (non notificata per il passaggio in giudicato breve) emessa dal
TRIBUNALE di GENOVA a conclusione del procedimento per separazione rg n. 3510/2022, dichiarare la revoca della assegnazione della casa coniugale a favore del sig. CP_1
con decorrenza dalla data della sentenza impugnata
[...]
riassegnandola così pariteticamente ad entrambi i coniugi, statuire quale contributo al mantenimento dovuto dal Sig.
alla moglie la somma di € Controparte_1 Parte_1
1000,00- mensili e/o come meglio visto e ritenuto, inalterate le altre statuizioni in sentenza e quant'altro qui non impugnato.
Vinte le spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso depositato in data 21.4.2022 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con;
che Controparte_1
dall'unione erano nati i figli (21.2.1996), Per_1 Per_2
(26.6.1999) e (10.4.2002); che la convivenza Per_3
coniugale era diventata intollerabile e che la fine del matrimonio era ascrivibile alla violazione degli obblighi coniugali da parte del marito.
La ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- addebitare la separazione alla condotta del marito;
- disporre a carico del signor un contributo al CP_1
mantenimento della moglie pari ad euro 1.000,00 mensili.
- liberare la casa coniugale dal vincolo di assegnazione a favore del . CP_1
Si costituiva il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda in punto di separazione, contestava la ricostruzione dei fatti rappresentando come la crisi coniugale, in atto da anni, fosse in realtà riconducibile ad un notevole ridimensionamento del tenore di vita familiare a causa di una grave crisi economica dallo stesso subita in ambito lavorativo.
In punto economico si opponeva alla richiesta di mantenimento del coniuge dal momento che provvedeva al mantenimento dei figli maggiorenni, a suo dire non ancora economicamente indipendenti, e chiedeva prevedersi l'assegno per la moglie nella minor somma di 350,00 euro mensili, l'assegnazione a sé della casa coniugale ove lo stesso viveva con le figlie maggiorenni e vivendo il figlio maggiorenne Per_3 Per_1
per conto suo, oltre alla suddivisione tra i coniugi del Per_2
50% delle spese straordinarie per le due figlie.
Con sentenza n. 1313/2024 del 22.3.2024 e pubblicata il
24.4.2024 il Tribunale di Genova:
“- pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ra
nata a [...] il Parte_2
12/01/1963 e Sig. , nato a [...] il Controparte_1
08/12/1964;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il Sig. al Controparte_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento della moglie Sig.ra pari ad € 675,00, oltre Parte_1
rivalutazione Istat per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.- proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1- Differenza fra parte motiva posta alla base del decidere
(contenuta nella sentenza impugnata) e decisione espressa dal Tribunale di Genova nel dispositivo in ordine alla riassegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi dopo l'istruttoria della causa.
Con il primo motivo di appello la signora lamenta un Pt_1
contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza in punto assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale, a pagina 5 della sentenza impugnata, avrebbe correttamente affermato che “va evidenziato che rispetto alla fase presidenziale la figlia ha iniziato la specialità Per_1
presso l'Ospedale San Martino percependo una retribuzione mensile intorno ai € 1.600,00 con la conseguenza che la stessa deve intendersi ormai economicamente indipendente, al pari dell'altra figlia convivente con il padre che, come già Per_3
evidenziato nell'ordinanza presidenziale, è da tempo inserita stabilmente nel mondo del lavoro nel campo della ristorazione, sicché va revocata l'assegnazione della casa ex coniugale al
Sig. ” e che “dal momento che le figlie e CP_1 Per_1
hanno raggiunto l'indipendenza economica mentre Per_3
l'altro figlio vive da tempo per conto suo, non sussistono Per_2
più i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi”.
Tuttavia, il relativo dispositivo sarebbe contraddittorio rispetto a quanto espresso in motivazione, in quanto non statuisce la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
2.2- Mantenimento del contributo dovuto dal sig. CP_1
a favore della signora nella stessa
[...] Parte_1
misura decisa dopo l'udienza Presidenziale: € 675,00- nonostante i cambiamenti dei presupposti accertati e rilevati dal Tribunale di Genova in corso di giudizio mancando quindi di tradurre le risultanze fattivamente in sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel mantenere a carico del lo stesso CP_1
contributo al mantenimento della moglie di euro 675,00 mensili, posto all'esito della fase presidenziale, senza tener conto di quanto è accaduto in corso di causa.
Infatti, i presupposti che avrebbero condotto il Tribunale di
Genova a decidere sul contributo al mantenimento di euro
675,00 nella fase presidenziale sarebbero mutati, poiché diversamente da quanto posto a base del provvedimento presidenziale circa il mantenimento a carico del padre della figlia quest'ultima è ormai divenuta economicamente Per_1
indipendente , per cui il padre non ha più l'onere di mantenerla.
Pertanto, l'importo di euro 675,00 quale contributo mensile al mantenimento, conferito alla moglie, casalinga e di 62 anni, che ha dedicato la propria vita alla famiglia, dovrebbe necessariamente essere riadeguato alla situazione accertata in corso di causa e modificato in meglio, quindi fissato in euro
1.000,00 mensili, come dall'inizio richiesto dalla sig.ra Pt_1
al Tribunale, il quale l'aveva fissato in euro 675,00 con la motivazione che il sig. dovesse provvedere al CP_1
mantenimento della figlia . Per_1
3.- si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello. 3.1- Circa il primo motivo riteneva che il Tribunale, respingendo tutte le domande delle parti, avrebbe inteso respingere anche quella relativa all'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
3.2- Circa il secondo motivo sul mantenimento in favore della moglie, sosteneva che il Tribunale avesse correttamente valutato tutti gli elementi emersi durante il procedimento ed in particolare:
a) la dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo CP_1
pari ad euro 19.877,00 con riparto mensile di circa € 1.656,00;
b) la durata del matrimonio e la circostanza che
[...]
abbia sempre svolto l'attività di casalinga;
Parte_1
c) la circostanza che l'appellato si sia sempre fatto carico dell'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento prima casa gravante su entrambi i coniugi per un importo di circa euro
470,00;
d) la mancata produzione in giudizio da parte dell'appellante di documentazione riguardante la propria situazione economica;
e) la raggiunta indipendenza economica delle figlie.
4.- Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 29.01.2025 - tenuta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la Corte all'esito della successiva camera di consiglio
Osserva, 5.- Si ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo di impugnazione.
Il Tribunale di Genova ha correttamente osservato che “va evidenziato che rispetto alla fase presidenziale la figlia Per_1
ha iniziato la specialità presso l'Ospedale San Martino percependo una retribuzione mensile intorno ai € 1.600,00 con la conseguenza che la stessa deve intendersi ormai economicamente indipendente, al pari dell'altra figlia Per_3
convivente con il padre che, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, è da tempo inserita stabilmente nel mondo del lavoro nel campo della ristorazione, sicché va revocata l'assegnazione della casa ex coniugale al Sig.
” (pag. 5 sentenza). Al riguardo si osserva che il sig. CP_1
non ha proposto appello incidentale volto alla riforma CP_1
di tale statuizione, per cui la stessa è ormai coperta dal giudicato.
Inoltre, è consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente” (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2022 n. 20452; Cass., Sez.
I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).
Tuttavia, pur avendo rilevato che non sussistono più, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi, il Tribunale non ha disposto la revoca della concessione di tale diritto nel dispositivo della sentenza impugnata.
6.- Si ritiene meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione.
Come è noto “l'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato” (v. Cass. Sentenza
n. 9079 del 20/04/2011 - Rv. 617058 - 01).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v. Cass. n. 12196 del 16/05/2017;
Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Come correttamente osservato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, risulta pacifico e non contestato che i coniugi avessero fondato il sostentamento della famiglia sugli introiti derivanti dall'attività del signor , essendosi la CP_1 moglie occupata delle incombenze domestiche e dell'accudimento dei figli.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che il signor ha un reddito medio annuo di circa 18.310,75 euro CP_1
(21.348,00 € nel 2019, 17.616,00 € nel 2020, 20.667,00 € nel
2021 e 13.612,00 e nel 2022).
Tuttavia, lo stesso non ha prodotto nel presente giudizio di appello alcun documento attestante il reddito percepito nell'ultimo anno.
Inoltre, dal più recente estratto conto prodotto emerge un saldo finale al 30.6.2023 di euro 45.155,50, e un saldo finale al
30.9.2023 di euro 36.228,10.
E ancora, è emerso che il può contare altresì su CP_1
disponibilità economiche non fiscalmente dichiarare, avendo lo stesso confermato in sede di udienza presidenziale in data
7.11.2022 di aver utilizzato l'importo di 2.000,00 euro in contanti per la festa di laurea della figlia.
D'altra parte la signora casalinga di 62 anni, che per Pt_1
scelta condivisa dei coniugi, ha sempre contribuito al ménage familiare occupandosi della crescita dei figli e della gestione della casa, ha un età che non le consente di inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro.
La stessa, inoltre, risulta priva di redditi propri e dispone di una liquidità di circa 4.073,52, come si evince dall'estratto di conto corrente del 31.12.2024. Non si ritiene possa avere di dirimente rilievo l'esiguo emolumento per risarcimento del danno percepito dalla per incidenti stradali occorsile ( di cui tra Pt_1
l'altro non è nemmeno dedotta la durata).
Di conseguenza si ritiene che la stessa non abbia adeguati mezzi di sostentamento, considerate le sue esigenze di una vita dignitosa, in virtù di quella solidarietà coniugale che persiste anche dopo la separazione .
Pertanto, accertata la condizione reddituale, patrimoniale e lavorativa delle parti, nonché la sussistenza di una disparità economica tra di esse, accertato altresì che la figlia è Per_1
ormai economicamente indipendente e che sul padre non grava più l'onere di provvedere al suo mantenimento, questa Corte ritiene che vi siano i presupposti per aumentare il contributo al mantenimento del coniuge a carico di ad euro Controparte_1
1.000,00 mensili, considerato altresì che è emerso in causa che egli ha disponibilità economiche fiscalmente non dichiarate .
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini su esposti .
La soccombenza dell'appellato comporta peraltro la sua condanna alla rifusione alla parte appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 ( scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, valori minimi data la semplicità della causa, senza la fase istruttoria/trattazione essendosi svolta la sola udienza di discussione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: In accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
1313/2024:
- revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al sig. ; Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna il sig. al Controparte_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento della sig.ra pari ad € 1.000,00, da corrispondersi Parte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Condanna l'appellato alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che
[...]
liquida in euro 1.993,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Genova, 30.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1313/2024 emessa dal Tribunale di Genova promossa da
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Fabio Batini, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Isonzo 38/16, come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Paola Bendoni e Ilaria Irene Illari, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Genova, Salita
San Leonardo 13\2, come da procura in atti.
APPELLATO
E con la comunicazione degli atti al P.G. ( in data 10.01.2025)
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata n° 1313/2024 datata 22/3/2024 pubblicata il 24/4/2024 (non notificata per il passaggio in giudicato breve) emessa dal
TRIBUNALE di GENOVA a conclusione del procedimento per separazione rg n. 3510/2022, dichiarare la revoca della assegnazione della casa coniugale a favore del sig. CP_1
con decorrenza dalla data della sentenza impugnata
[...]
riassegnandola così pariteticamente ad entrambi i coniugi, statuire quale contributo al mantenimento dovuto dal Sig.
alla moglie la somma di € Controparte_1 Parte_1
1000,00- mensili e/o come meglio visto e ritenuto, inalterate le altre statuizioni in sentenza e quant'altro qui non impugnato.
Vinte le spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per l'appellato:
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso depositato in data 21.4.2022 Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con;
che Controparte_1
dall'unione erano nati i figli (21.2.1996), Per_1 Per_2
(26.6.1999) e (10.4.2002); che la convivenza Per_3
coniugale era diventata intollerabile e che la fine del matrimonio era ascrivibile alla violazione degli obblighi coniugali da parte del marito.
La ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- addebitare la separazione alla condotta del marito;
- disporre a carico del signor un contributo al CP_1
mantenimento della moglie pari ad euro 1.000,00 mensili.
- liberare la casa coniugale dal vincolo di assegnazione a favore del . CP_1
Si costituiva il quale, pur aderendo alla Controparte_1
domanda in punto di separazione, contestava la ricostruzione dei fatti rappresentando come la crisi coniugale, in atto da anni, fosse in realtà riconducibile ad un notevole ridimensionamento del tenore di vita familiare a causa di una grave crisi economica dallo stesso subita in ambito lavorativo.
In punto economico si opponeva alla richiesta di mantenimento del coniuge dal momento che provvedeva al mantenimento dei figli maggiorenni, a suo dire non ancora economicamente indipendenti, e chiedeva prevedersi l'assegno per la moglie nella minor somma di 350,00 euro mensili, l'assegnazione a sé della casa coniugale ove lo stesso viveva con le figlie maggiorenni e vivendo il figlio maggiorenne Per_3 Per_1
per conto suo, oltre alla suddivisione tra i coniugi del Per_2
50% delle spese straordinarie per le due figlie.
Con sentenza n. 1313/2024 del 22.3.2024 e pubblicata il
24.4.2024 il Tribunale di Genova:
“- pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ra
nata a [...] il Parte_2
12/01/1963 e Sig. , nato a [...] il Controparte_1
08/12/1964;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il Sig. al Controparte_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento della moglie Sig.ra pari ad € 675,00, oltre Parte_1
rivalutazione Istat per 12 mensilità annue, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
2.- proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Genova affidando il gravame ai seguenti motivi:
2.1- Differenza fra parte motiva posta alla base del decidere
(contenuta nella sentenza impugnata) e decisione espressa dal Tribunale di Genova nel dispositivo in ordine alla riassegnazione della casa coniugale ad entrambi i coniugi dopo l'istruttoria della causa.
Con il primo motivo di appello la signora lamenta un Pt_1
contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza in punto assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale, a pagina 5 della sentenza impugnata, avrebbe correttamente affermato che “va evidenziato che rispetto alla fase presidenziale la figlia ha iniziato la specialità Per_1
presso l'Ospedale San Martino percependo una retribuzione mensile intorno ai € 1.600,00 con la conseguenza che la stessa deve intendersi ormai economicamente indipendente, al pari dell'altra figlia convivente con il padre che, come già Per_3
evidenziato nell'ordinanza presidenziale, è da tempo inserita stabilmente nel mondo del lavoro nel campo della ristorazione, sicché va revocata l'assegnazione della casa ex coniugale al
Sig. ” e che “dal momento che le figlie e CP_1 Per_1
hanno raggiunto l'indipendenza economica mentre Per_3
l'altro figlio vive da tempo per conto suo, non sussistono Per_2
più i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi”.
Tuttavia, il relativo dispositivo sarebbe contraddittorio rispetto a quanto espresso in motivazione, in quanto non statuisce la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
2.2- Mantenimento del contributo dovuto dal sig. CP_1
a favore della signora nella stessa
[...] Parte_1
misura decisa dopo l'udienza Presidenziale: € 675,00- nonostante i cambiamenti dei presupposti accertati e rilevati dal Tribunale di Genova in corso di giudizio mancando quindi di tradurre le risultanze fattivamente in sentenza.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel mantenere a carico del lo stesso CP_1
contributo al mantenimento della moglie di euro 675,00 mensili, posto all'esito della fase presidenziale, senza tener conto di quanto è accaduto in corso di causa.
Infatti, i presupposti che avrebbero condotto il Tribunale di
Genova a decidere sul contributo al mantenimento di euro
675,00 nella fase presidenziale sarebbero mutati, poiché diversamente da quanto posto a base del provvedimento presidenziale circa il mantenimento a carico del padre della figlia quest'ultima è ormai divenuta economicamente Per_1
indipendente , per cui il padre non ha più l'onere di mantenerla.
Pertanto, l'importo di euro 675,00 quale contributo mensile al mantenimento, conferito alla moglie, casalinga e di 62 anni, che ha dedicato la propria vita alla famiglia, dovrebbe necessariamente essere riadeguato alla situazione accertata in corso di causa e modificato in meglio, quindi fissato in euro
1.000,00 mensili, come dall'inizio richiesto dalla sig.ra Pt_1
al Tribunale, il quale l'aveva fissato in euro 675,00 con la motivazione che il sig. dovesse provvedere al CP_1
mantenimento della figlia . Per_1
3.- si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello. 3.1- Circa il primo motivo riteneva che il Tribunale, respingendo tutte le domande delle parti, avrebbe inteso respingere anche quella relativa all'assegnazione della casa coniugale al . CP_1
3.2- Circa il secondo motivo sul mantenimento in favore della moglie, sosteneva che il Tribunale avesse correttamente valutato tutti gli elementi emersi durante il procedimento ed in particolare:
a) la dichiarazione dei redditi presentata dal medesimo CP_1
pari ad euro 19.877,00 con riparto mensile di circa € 1.656,00;
b) la durata del matrimonio e la circostanza che
[...]
abbia sempre svolto l'attività di casalinga;
Parte_1
c) la circostanza che l'appellato si sia sempre fatto carico dell'obbligo di pagamento delle rate del finanziamento prima casa gravante su entrambi i coniugi per un importo di circa euro
470,00;
d) la mancata produzione in giudizio da parte dell'appellante di documentazione riguardante la propria situazione economica;
e) la raggiunta indipendenza economica delle figlie.
4.- Esaminati gli atti, lette le note scritte depositate dai difensori delle parti per l'udienza del 29.01.2025 - tenuta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la Corte all'esito della successiva camera di consiglio
Osserva, 5.- Si ritiene meritevole di accoglimento il primo motivo di impugnazione.
Il Tribunale di Genova ha correttamente osservato che “va evidenziato che rispetto alla fase presidenziale la figlia Per_1
ha iniziato la specialità presso l'Ospedale San Martino percependo una retribuzione mensile intorno ai € 1.600,00 con la conseguenza che la stessa deve intendersi ormai economicamente indipendente, al pari dell'altra figlia Per_3
convivente con il padre che, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, è da tempo inserita stabilmente nel mondo del lavoro nel campo della ristorazione, sicché va revocata l'assegnazione della casa ex coniugale al Sig.
” (pag. 5 sentenza). Al riguardo si osserva che il sig. CP_1
non ha proposto appello incidentale volto alla riforma CP_1
di tale statuizione, per cui la stessa è ormai coperta dal giudicato.
Inoltre, è consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente” (cfr. Cass., Sez. 1, 24/06/2022 n. 20452; Cass., Sez.
I, 12/10/2018, n. 25604; Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3015).
Tuttavia, pur avendo rilevato che non sussistono più, nel caso di specie, i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi, il Tribunale non ha disposto la revoca della concessione di tale diritto nel dispositivo della sentenza impugnata.
6.- Si ritiene meritevole di accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione.
Come è noto “l'art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato” (v. Cass. Sentenza
n. 9079 del 20/04/2011 - Rv. 617058 - 01).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (v. Cass. n. 12196 del 16/05/2017;
Cass. n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Come correttamente osservato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, risulta pacifico e non contestato che i coniugi avessero fondato il sostentamento della famiglia sugli introiti derivanti dall'attività del signor , essendosi la CP_1 moglie occupata delle incombenze domestiche e dell'accudimento dei figli.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che il signor ha un reddito medio annuo di circa 18.310,75 euro CP_1
(21.348,00 € nel 2019, 17.616,00 € nel 2020, 20.667,00 € nel
2021 e 13.612,00 e nel 2022).
Tuttavia, lo stesso non ha prodotto nel presente giudizio di appello alcun documento attestante il reddito percepito nell'ultimo anno.
Inoltre, dal più recente estratto conto prodotto emerge un saldo finale al 30.6.2023 di euro 45.155,50, e un saldo finale al
30.9.2023 di euro 36.228,10.
E ancora, è emerso che il può contare altresì su CP_1
disponibilità economiche non fiscalmente dichiarare, avendo lo stesso confermato in sede di udienza presidenziale in data
7.11.2022 di aver utilizzato l'importo di 2.000,00 euro in contanti per la festa di laurea della figlia.
D'altra parte la signora casalinga di 62 anni, che per Pt_1
scelta condivisa dei coniugi, ha sempre contribuito al ménage familiare occupandosi della crescita dei figli e della gestione della casa, ha un età che non le consente di inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro.
La stessa, inoltre, risulta priva di redditi propri e dispone di una liquidità di circa 4.073,52, come si evince dall'estratto di conto corrente del 31.12.2024. Non si ritiene possa avere di dirimente rilievo l'esiguo emolumento per risarcimento del danno percepito dalla per incidenti stradali occorsile ( di cui tra Pt_1
l'altro non è nemmeno dedotta la durata).
Di conseguenza si ritiene che la stessa non abbia adeguati mezzi di sostentamento, considerate le sue esigenze di una vita dignitosa, in virtù di quella solidarietà coniugale che persiste anche dopo la separazione .
Pertanto, accertata la condizione reddituale, patrimoniale e lavorativa delle parti, nonché la sussistenza di una disparità economica tra di esse, accertato altresì che la figlia è Per_1
ormai economicamente indipendente e che sul padre non grava più l'onere di provvedere al suo mantenimento, questa Corte ritiene che vi siano i presupposti per aumentare il contributo al mantenimento del coniuge a carico di ad euro Controparte_1
1.000,00 mensili, considerato altresì che è emerso in causa che egli ha disponibilità economiche fiscalmente non dichiarate .
L'appello deve pertanto essere accolto nei termini su esposti .
La soccombenza dell'appellato comporta peraltro la sua condanna alla rifusione alla parte appellante delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 13/08/2022 ( scaglione di riferimento da € 5.201 a € 26.000, valori minimi data la semplicità della causa, senza la fase istruttoria/trattazione essendosi svolta la sola udienza di discussione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: In accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n.
1313/2024:
- revoca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al sig. ; Controparte_1
- dichiara tenuto e condanna il sig. al Controparte_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento della sig.ra pari ad € 1.000,00, da corrispondersi Parte_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- Condanna l'appellato alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che
[...]
liquida in euro 1.993,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Genova, 30.01.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni