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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/06/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, a cui è riunito il procedimento RG n. 1099/2018, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace, vertente
TRA
C. F. ) IN PERSONA DEL Parte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., elettivamente domiciliata al Corso Vittorio Emanuele n. 58 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Nonché
, elettivamente domiciliata in Agropoli (SA) Corso Garibaldi Controparte_2
n. 38 presso lo studio dell'Avv. Mariano Gasparro e rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietti come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA-APPELLANTE in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note conclusionali depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 27/2/2025 e da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
La signora conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli l' CP_1 [...]
e chiedeva dichiararsi nulli o, comunque Controparte_3 annullarsi, i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea conclusi mediante l'acquisto dei
1 tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi €
4.950,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337
c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in € 4950,00, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che, impugnando e contestando Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario
Controparte_2
Si costituiva in giudizio anche eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 ex art. 164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree. In sede di precisazione delle conclusioni eccepiva, inoltre, l'inutilizzabilità dei tagliandi prodotti dall'attrice in quanto riferibili al vecchio concessionario '' Consorzio Lotterie
Nazionali'', la cui commercializzazione risaliva all'anno 2008.
Con la sentenza n. 183/2018 il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei contratti dedotti in Parte_1 giudizio, condannava l' alla Controparte_4 restituzione in favore dell'attore della somma di € 4.950,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Parte_1 per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il
Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3) nullità della Pt_1 sentenza per l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente
2 imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_2
Concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. si costituiva in giudizio e spiegava appello incidentale. Controparte_2
Deduceva: 1)inutilizzabilità dei tagliandi per essere gli stessi vecchi, ovvero riferibili alla cessata concessione, in quanto oggetto di commercializzazione ben cinque anni prima del varo del così detto , 2) l'erroneo rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, essendo il tagliando di partecipazione alle lotterie c.d. istantanee non un titolo di credito, ma un mero titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e per non aver provato l'attrice di essere stata la reale acquirente dei tagliandi oggetto di causa;
3)
l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi a tutti i biglietti della lotteria "Miliardario" oggetto di causa;
4) la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5 del D.L. 158/2012 convertito in in L. 189/2012, nonché la violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, e del generale principio di proporzionalità dell'obbligo informativo.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata con conseguente restituzione da parte della sig.ra di tutto quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con vittoria CP_1 di spese del doppio grado di giudizio.
In data 18.11.2018, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione al procedimento RG n.1099/2018, nel quale era stata impugnata una seconda volta la sentenza n. 183/2018 del Giudice di Pace di Agropoli.
Con provvedimento del 10.12.2021 era disposta la riunione dei procedimenti e la causa, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 c.p.c..
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della appellata che benchè CP_1 regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la
3 vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dalla sig. CP_1 ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n.
26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta
4 nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Parte_1
e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata, in considerazione dell'epoca di emissione dei tagliandi e del concessionario che provvedeva alla loro emissione.
La signora va, infine, condannata alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_5 della somma di euro 6.336,38 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto
[...] del bonifico prodotto in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Sangiuolo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 4.07.2018 dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_6
[..
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Agropoli, n. 183/2018, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla appellata
2) condanna alla restituzione in favore di della somma di CP_1 Controparte_5 euro 6.336,38;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1 [...]
e di in persona del legale rappresentante p.t., che Parte_1 Controparte_2 si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge ed per il giudizio di secondo grado in euro 2.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1090 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, a cui è riunito il procedimento RG n. 1099/2018, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace, vertente
TRA
C. F. ) IN PERSONA DEL Parte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., elettivamente domiciliata al Corso Vittorio Emanuele n. 58 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
APPELLANTE
; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
Nonché
, elettivamente domiciliata in Agropoli (SA) Corso Garibaldi Controparte_2
n. 38 presso lo studio dell'Avv. Mariano Gasparro e rappresentata e difesa dall'avv. Marco Proietti come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA-APPELLANTE in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note conclusionali depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 27/2/2025 e da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
La signora conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli l' CP_1 [...]
e chiedeva dichiararsi nulli o, comunque Controparte_3 annullarsi, i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea conclusi mediante l'acquisto dei
1 tagliandi di partecipazione allegati agli atti di causa e conseguentemente condannarsi i convenuti in solido, ovvero in via sussidiaria, alla restituzione del relativo prezzo pari a complessivi €
4.950,00 ed, in subordine, chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1337
c.c. con condanna degli stessi al risarcimento del danno quantificato in € 4950,00, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' che, impugnando e contestando Parte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, l'infondatezza delle avverse domande e, in subordine, proponeva domanda riconvenzionale di manleva nei confronti del convenuto concessionario
Controparte_2
Si costituiva in giudizio anche eccependo la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 ex art. 164, comma 4, c.p.c., la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'infondatezza delle domande attoree. In sede di precisazione delle conclusioni eccepiva, inoltre, l'inutilizzabilità dei tagliandi prodotti dall'attrice in quanto riferibili al vecchio concessionario '' Consorzio Lotterie
Nazionali'', la cui commercializzazione risaliva all'anno 2008.
Con la sentenza n. 183/2018 il Giudice di Pace, preliminarmente respinte le eccezioni di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva dell'attore e di difetto di legittimazione passiva dell' ritenuta la nullità dei contratti dedotti in Parte_1 giudizio, condannava l' alla Controparte_4 restituzione in favore dell'attore della somma di € 4.950,00 nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva appello l' Parte_1 per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il
Giudice aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte attrice;
2) nullità della sentenza impugnata per errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva respinto la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta;
3) nullità della Pt_1 sentenza per l'errata e contraddittoria ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e per violazione di legge, con riferimento alla parte in cui il Giudice aveva accertato la nullità dei contratti di gioco dedotti in giudizio muovendo dall'erroneo presupposto che la norma di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 avesse carattere inequivocabilmente
2 imperativo e che la stessa prescrivesse chiaramente l'obbligo di inserire sul retro del biglietto le probabilità di vincita;
4) omessa pronuncia del Giudice di pace sulla sollevata domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_2
Concludeva per l'accoglimento della domanda con conseguente riforma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. si costituiva in giudizio e spiegava appello incidentale. Controparte_2
Deduceva: 1)inutilizzabilità dei tagliandi per essere gli stessi vecchi, ovvero riferibili alla cessata concessione, in quanto oggetto di commercializzazione ben cinque anni prima del varo del così detto , 2) l'erroneo rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta in primo grado, essendo il tagliando di partecipazione alle lotterie c.d. istantanee non un titolo di credito, ma un mero titolo di legittimazione ex art. 2002 c.c. e per non aver provato l'attrice di essere stata la reale acquirente dei tagliandi oggetto di causa;
3)
l'inapplicabilità ratione temporis del Decreto Balduzzi a tutti i biglietti della lotteria "Miliardario" oggetto di causa;
4) la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 7, co. 5 del D.L. 158/2012 convertito in in L. 189/2012, nonché la violazione del principio informatore della materia espresso dall'art. 22 Cod. Cons., nella parte in cui prevede che la portata dell'obbligo informativo del professionista dipenda dai limiti del mezzo di comunicazione impiegato, e del generale principio di proporzionalità dell'obbligo informativo.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata con conseguente restituzione da parte della sig.ra di tutto quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado, con vittoria CP_1 di spese del doppio grado di giudizio.
In data 18.11.2018, il fascicolo veniva trasmesso al Presidente del Tribunale per l'eventuale riunione al procedimento RG n.1099/2018, nel quale era stata impugnata una seconda volta la sentenza n. 183/2018 del Giudice di Pace di Agropoli.
Con provvedimento del 10.12.2021 era disposta la riunione dei procedimenti e la causa, dopo vari rinvii determinati da esigenze di ruolo, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui l'art 190 c.p.c..
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della appellata che benchè CP_1 regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
Il contratto di lotteria istantanea è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1935 del codice civile, rubricato “lotterie autorizzate”, rientra nell'alveo dei contratti aleatori, per i quali la
3 vincita costituisce un evento incerto, e consente una vincita istantanea. La legge 62/1990 aveva autorizzato il Ministero ad istituire con proprio decreto le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;
il regolamento è contenuto nell'art.1 del D.M.
183/1991, istitutivo delle lotterie istantanee, integrato dal D.L. 158/2012, convertito dalla legge
189/2012, che al comma 5 dell'articolo 7, ha statuito che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite di denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi, che qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Agenzia delle dogane e dei monopoli e ancora che le note informative devono essere esposte e disponibili anche presso i punti di vendita dei biglietti di gioco. Sono, dunque ammesse due forme di informativa: la prima costituita dalla espressa indicazione sul tagliando di gioco delle probabilità di vincita e la seconda dalla indicazione, sempre sul tagliando, del sito internet nel quale reperire le informazioni.
Il primo Giudice accoglieva la domanda proposta in primo grado dalla sig. CP_1 ritenendo che l'articolo 7, comma 5 del d.l. 158/2018, convertito dalla legge n. 189/2012 fosse norma imperativa e che, non comparendo nei tagliandi prodotti nel giudizio alcun avvertimento, ma soltanto l'indicazione di rinvio al sito web, da ciò discendesse la nullità del contratto a norma dell'articolo 1418 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI, con la decisione depositata il 5 ottobre 2021, n.
26999, ha statuito che “In tema di giochi e scommesse, l'inottemperanza dell'obbligo del gestore della lotteria del "gratta e vinci", ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di stampigliare sui tagliandi l'avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina nullità del contratto di scommessa, essendo quell'obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario”.
Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono condivisibili, atteso che la nullità del contratto per violazione di norme imperative si configura come un rimedio eccezionale, per i casi tassativamente indicati dalla legge e che lo stesso articolo 7 citato, al successivo comma 6, prevede che la sanzione per la violazione dell'obbligo di informazione è unicamente di carattere pecuniario. Deve, inoltre, aggiungersi che l'articolo 7, comma 5, del D.L. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, prevede che “qualora l'entità dei dati da riportare è tale da non poter essere contenuta
4 nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e di seguito, per successiva sua incorporazione, della Parte_1
e che, dunque, il richiamo al sito internet possa, peraltro, ritenersi sufficiente quanto all'assolvimento della regola di condotta che secondo i giudizio di legittimità grava sul concessionario, tenuto conto delle dimensioni dei tagliandi oggetto della domanda.
Ciò posto, non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellata, in considerazione dell'epoca di emissione dei tagliandi e del concessionario che provvedeva alla loro emissione.
La signora va, infine, condannata alla restituzione in favore di CP_1 Controparte_5 della somma di euro 6.336,38 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oggetto
[...] del bonifico prodotto in atti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Chiara
Sangiuolo, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 4.07.2018 dall' nei confronti di Parte_1 Controparte_6
[..
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Agropoli, n. 183/2018, rigetta tutte le domande proposte in primo grado dalla appellata
2) condanna alla restituzione in favore di della somma di CP_1 Controparte_5 euro 6.336,38;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1 [...]
e di in persona del legale rappresentante p.t., che Parte_1 Controparte_2 si liquidano per il primo grado in euro 1.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge ed per il giudizio di secondo grado in euro 2.500,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/6/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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