Ordinanza cautelare 10 marzo 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6708 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06708/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2317 del 2023, proposto da CA AT, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in GU ON (RM), via del Passeggio, 114;
contro
Ministero dell’Interno non costituito in giudizio;
Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CA FA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del verbale degli accertamenti sanitari Codice ID 1339672 del 17.11.2022, notificato in pari data al ricorrente, redatto dalla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, all’esito delle visite condotte sul ricorrente, per scorrimento di graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, in osservanza dell’autorizzazione di cui al d.-l. n. 36 del 30/04/2022, convertito con legge n. 79 del 29/06/2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, attestante l’esclusione del ricorrente dal concorso per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16- quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per la seguente motivazione: “ Deficit del visus naturale (OD 01/10, OS 01/10) correggibile a 10/10 in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una) diottria per occhio (occhio destro: sf -2,25 e cil. -0,75; occhio sinistro: sf. -2,50 e cil. -0,50) ” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del D.M. 30 Giugno 2003, n. 198 ”;
- del Decreto n. 333-B/12D.4.20/ del 29/01/2020 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, indiceva concorso pubblico per esame a 1.650 posti per allievo agente della Polizia di Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31/01/2020;
- del Decreto del 03/06/2021 2020 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rideterminava i posti a concorso dai precedenti 1.650, aumentandoli a 2.202 unità;
- del decreto n. 333-CON/AG2021/GRAD del 16/11/2021 mediante il quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, decretava l’elenco dei candidati idonei vincitori del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, pubblicata in G.U. 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami del 19/11/2021, da cui per scorrimento sono stati individuati i soggetti idonei alla selezione per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16- quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- dell’elenco candidati risultati idonei alla selezione per l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 16- quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, pubblicata in G.U. 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami del 19/11/2021, oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. UC FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha chiesto l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, inerenti al concorso per il reclutamento di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente aumentato a 2.202 unità, dal quale è stato escluso per non essere risultato fisicamente idoneo;
Rilevato che il ricorrente, nel corso del giudizio – segnatamente in data 5 marzo 2026 – ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse ad una sua delibazione nel merito;
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che l’atto di rinuncia al ricorso depositato dal ricorrente non solo è stato notificato all’Amministrazione resistente, ma è anche stato accompagnato dal rilascio di una procura speciale a rinunciare in favore del patrono di parte ricorrente, debitamente versata in atti in data 6 febbraio 2026;
Ritenuto, quindi, che il suddetto atto di rinuncia soddisfi tutte le condizioni previste dall’articolo 84 c.p.a. e, pertanto, sia idoneo a definire il giudizio mediante declaratoria di estinzione dello stesso;
Ritenuto, sulla scorta di tutte le circostanze del caso, ivi incluso il fatto che l’Amministrazione ministeriale resistente si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, che sussistano giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi di quanto previsto dall’articolo 84, comma 2, c.p.a.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio .
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
UC FA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| UC FA | IT IC |
IL SEGRETARIO