TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1879 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. MASSIDDA PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
attrice
contro
( ), elettivamente domiciliato in Cagliari CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. MULAS MANUELE , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
convenuto
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse di entrambe le parti: “dichiararsi cessata la materia del contendere con
compensazione integrale delle spese di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
per ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 9.400,00, CP_1
1 ricevuta, quale parte di una maggior somma, a titolo di mutuo gratuito.
Si è costituito in giudizio riconoscendo la sussistenza del debito e CP_1
concludendo per la fissazione di un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 1817 c.c.
in considerazione delle proprie attività economiche.
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e hanno concluso come in epigrafe per la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Ciò premesso, non può che prendersi atto della concorde volontà delle parti in ordine sia alla cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale, sia in ordine alla compensazione delle spese del giudizio, conformemente al principio per cui:
“la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e
da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche
sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché
altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della
soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il
naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. civ. ord. n.
30251/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari 18.1.2025
2 Il giudice
Dott. Francesco De Giorgi
3