Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Foti e Rosario Infantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’annullamento
1) del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza porto di fucile per uso caccia;
2) nonché di tutti gli accertamenti prodromici effettuati dalla Questura di Reggio Calabria e dagli Organi di Polizia Giudiziaria, non conosciuti, ivi compresa l’informativa (nr -OMISSIS-) dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- – RC, richiamata nel provvedimento di
diniego, ma dal contenuto ignoto, in quanto non consegnata al richiedente in sede di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza ritualmente presentata al Commissariato di P.S. di -OMISSIS- il sig. -OMISSIS- richiedeva il rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia.
In data -OMISSIS- l’autorità procedente gli comunicava, tuttavia, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, incentrati in via esclusiva sui “ rapporti di parentela e/o affinità con soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia ”.
Dunque, in data -OMISSIS- (prot. cat. -OMISSIS-^/2023) l’istante chiedeva di visionare, ed eventualmente estrarre copia, gli atti dai quali sarebbero emerse le ragioni ostative, inerenti al rapporto di parentela con soggetti controindicati, evocate a sostegno del preannunciato diniego al rilascio della licenza.
Con PEC del -OMISSIS- Cat.-OMISSIS-/2023 il Commissariato di -OMISSIS-, nel riscontrare nei limiti di “quanto ostensibile” l’anzidetta istanza di accesso, ricollegava i motivi enunciati nel preavviso di rigetto ai “ rapporti di parentela e/o affinità con -OMISSIS- e -OMISSIS- ”, vale a dire i suoi genitori.
In data 19.12.2023, l’interessato, per tramite del proprio difensore, trasmetteva osservazioni scritte a mezzo delle quali contestava le ragioni addotte a sostegno del preannunciato diniego, rimarcando, in particolare, da un lato, l’assenza di qualsivoglia elemento ostativo a suo carico e, dall’altro lato, l’omessa esplicitazione delle ragioni di controindicazione rilevate a carico dei genitori e ritenute tali da incidere negativamente sul giudizio di affidabilità nell’uso delle armi espresso nei suoi confronti, segnalando, peraltro, di non convivere con essi.
2. Con il decreto impugnato, emesso il -OMISSIS-, il Questore di Reggio Calabria, richiamata la “ nota informativa nr. -OMISSIS- del -OMISSIS- dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- ”, disattendeva le anzidette osservazioni difensive, ritenendole non idonee a “ modificare la valutazione sfavorevole espressa ” e rigettando, pertanto, l’istanza volta al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
3. Con il ricorso in esame, notificato il 3 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, il sig. -OMISSIS- è, dunque, insorto avverso il diniego in questione, contestandone la legittimità con tre correlate doglianze, articolate in relazione ai vizi, variamente declinati, di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1. Ad essere denunciata è, anzitutto, la violazione degli artt. 3, 10 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, dolendosi il ricorrente dell’omessa valutazione da parte della Questura procedente delle osservazioni difensive presentate a seguito della ricezione del preavviso di rigetto, esaurendosi la motivazione del diniego nel laconico richiamo all’unica ragione ostativa già enunciata nella comunicazione ex art. 10- bis , incentrata sul rapporto di parentela con i propri genitori, in assenza della benché minima deduzione sui pertinenti rilievi articolati a tale riguardo nelle osservazioni difensive trasmesse in sede procedimentale.
3.2. Con la seconda doglianza lamenta la carenza di motivazione e l’eccesso di potere in relazione alle figure sintomatiche del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria, deducendo criticamente che “ dalla lapidarietà del contenuto motivazionale dell’… avversato diniego, non [sarebbe] dato in alcun modo intendere… il percorso attraverso il quale la P.A., dalla sussistenza di detto unico presupposto (parentela dello -OMISSIS-con la di lui madre ed il di lui padre), sia poi pervenuta ad un giudizio di ‘pericolo di abuso del titolo’ da parte dell’interessato ”. Nel diniego mancherebbe, in definitiva, “ ogni riferimento alla persona dell’interessato ed alla sua (in)affidabilità ”, in ciò ravvisandosi un manifesto vizio dell’istruttoria, risolvendosi le ragioni della prognosi negativa quanto al pericolo di abuso delle armi “ sull’asettico richiamo del rapporto di parentela mera dello stesso con i propri genitori, senza nulla riferire in ordine alla ‘non affidabilità’ del primo né dei secondi ”. Nel provvedimento risulterebbe, del pari, totalmente omessa l’enunciazione delle ragioni dell’adombrato pericolo di abuso delle armi da parte dei citati familiari, obliterandosi del tutto la circostanza dell’insussistenza di un rapporto di convivenza, risiedendo egli presso una diversa abitazione con il nonno paterno, peraltro carabiniere in pensione. Il semplice legame di parentela con un soggetto pregiudicato, ad ogni modo, non sarebbe da sé solo elemento sufficiente per la formulazione del giudizio di non affidabilità in assenza della dimostrazione che tale rapporto possa in qualche modo incidere sul modo di agire del richiedente. In ogni caso, la motivazione del diniego risulterebbe viziata, a monte, dalla perentoria omessa enunciazione di qualsiasi più specifico riferimento agli indizi di pericolosità rilevati a carico dei propri genitori, esaurendosi sul punto il contenuto motivazionale dell’atto nel generico ed apodittico richiamo alla sussistenza a loro carico di precedenti penali o di polizia, da ritenersi da sé soli insufficienti a sorreggere la formulata prognosi di pericolo.
3.3. I medesimi vizi dell’istruttoria e della motivazione sono articolati anche con la terza doglianza in una alla violazione degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., lamentando, in particolare, il ricorrente l’insussistenza, tanto nei suoi confronti quanto in quelli dei genitori, delle condizioni ostative al rilascio della licenza di polizia previste dalle anzidette disposizioni, riguardando i procedimenti penali genericamente evocati a carico di questi ultimi reati privi di qualsiasi rilevanza nella materia di cui trattasi. Tra l’altro, quanto alla posizione della propria madre, due dei tre risalenti procedimenti penali in cui la stessa era rimasta coinvolta – in assenza di carichi pendenti – si concludevano favorevolmente, laddove il terzo, per la contravvenzione di omessa custodia delle armi, esitava in una condanna al pagamento della sola pena pecuniaria. Anche nei confronti del padre l’adombrato giudizio di pericolosità risulterebbe erroneamente formulato, essendo egli stato assolto con sentenza del -OMISSIS-dal Tribunale di -OMISSIS- per tutte le imputazioni – comunque avulse da contesti di criminalità – mossegli in relazione al ruolo di Sindaco del Comune di -OMISSIS-nell’ambito del procedimento penale nato dall’operazione “-OMISSIS-”.
4. La Questura di Reggio Calabria si è costituita in resistenza con atto di mera forma depositato il 30 aprile 2024.
5. Con atto notificato e depositato in data 3 maggio 2024 parte ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a. del diniego impugnato, instando inoltre per l’ordine di produzione dell’informativa del -OMISSIS- dei Carabinieri di -OMISSIS- posta a relativo fondamento .
6. Con memoria depositata in data 8 giugno 2024 la difesa erariale ha articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, insistendo per il rigetto del ricorso, tenuto conto dei precedenti di entrambi i genitori per reati in materia di armi e del divieto di detenzione di armi emesso a loro carico nel 2017.
7. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha rigettato la domanda cautelare in ragione della mancata allegazione del periculum in mora , ordinando al contempo all’Amministrazione resistente di depositare l’informativa n. -OMISSIS- dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- richiamata a fondamento del diniego impugnato.
8. Fissata la trattazione del merito a seguito di rituale istanza di prelievo presentata da parte ricorrente in data 17 luglio 2024, l’Amministrazione resistente ha adempiuto all’anzidetto ordine istruttorio, producendo in pari data l’informativa sopra citata.
9. Con memoria depositata il 24 gennaio 2025 il ricorrente, rimarcato il contenuto favorevole dell’anzidetta nota, meramente indicante che “ limitatamente agli atti d’Ufficio, … nulla risulta ” a suo carico, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, reiterando le censure articolate sul versante del difetto di istruttoria e della illogicità e contraddittorietà della motivazione, stante il richiamo a supporto del diniego di una informativa delle forze dell’ordine attestante espressamente l’assenza a suo carico di qualsiasi elemento di controindicazione.
10. In assenza di ulteriore attività difensiva la causa è stata, dunque, posta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
11. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, risultando in via assorbente meritevoli di condivisione le doglianze articolate sul versante dei vizi dell’istruttoria e della motivazione del provvedimento impugnato.
11.1. Ed infatti, al di là delle pure pertinenti e plausibili critiche dedotte sul fronte della violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/90 per la totale obliterazione delle osservazioni difensive trasmesse a seguito della ricezione del preavviso di rigetto (sulla rilevanza nei procedimenti in materia di armi della partecipazione procedimentale, cfr. TAR Reggio Calabria, 7 marzo 2025, n. 156), il diniego impugnato presta il fianco al denunciato vizio di contraddittorietà, richiamando a proprio fondamento un’informativa delle forze dell’ordine – la n. -OMISSIS- del -OMISSIS- dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, prodotta al fascicolo dalla difesa erariale in adempimento all’ordine istruttorio disposto con l’ordinanza cautelare – che attesta, tuttavia, in modo lapidario che sul conto del ricorrente, limitatamente agli atti d’ufficio, “nulla risulta”, precisando inoltre che “null’altro [vi sia] da interloquire”.
Sicché, a fronte del lineare contenuto di tale atto istruttorio, il diniego viene a poggiare sul solo generico ed apodittico richiamo al dato dei “ rapporti di parentela e/o affinità con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia ”, pedissequamente mutuato dal preavviso di rigetto e circostanziato, con esclusivo riferimento al versante soggettivo, in sede di riscontro all’istanza ostensiva, dandosi atto dell’afferenza di tale relazione parentale alle persone dei propri genitori, -OMISSIS- e -OMISSIS- (v. nota del -OMISSIS-).
11.2. Sul punto occorre peraltro rimarcare che negli atti di causa, per come criticamente dedotto dal ricorrente, non v’è la benché minima specificazione, dal punto di vista oggettivo, delle anzidette ragioni di controindicazione rilevate a carico dei genitori, non richiamandosi né nel provvedimento conclusivo né nel preavviso di rigetto atti istruttori diversi ed ulteriori rispetto alla sopra citata informativa del -OMISSIS-, priva tuttavia sul punto di qualsiasi contenuto.
11.3. Non è dato comprendere, dunque, da dove tragga origine - nella memoria della difesa erariale (pp. 5 e ss.) - la riconduzione dei menzionati “pregiudizi penali e/o di polizia” a denunce, precedenti ed altri elementi ostativi rilevati a carico di entrambi, con particolare riferimento ad un divieto di detenzione armi di cui costoro sarebbero stati destinatari nel 2017 “ e, tutt’oggi, in vigore ”.
Di tale specificazione, peraltro, non può evidentemente tenersi conto, costituendo un’inammissibile integrazione postuma della motivazione operata in corso di causa ed a mezzo di scritti difensivi, in spregio ad un divieto immanente al sistema di legalità processuale e che la giurisprudenza amministrativa, con indirizzo consolidato, ritiene inderogabile (cfr., ex multis , nella giurisprudenza della Sezione, sent. n. 319 del 7.05.2024).
11.4. Va, infine, rimarcato che parimenti obliterata figura la circostanza, pur specificamente rimarcata nelle osservazioni ex art. 10- bis , della mancata convivenza dell’istante con i genitori, avendo egli dedotto, e idoneamente comprovato, di risiedere con il nonno, peraltro carabiniere in quiescenza.
12. Alla luce di tali rilievi, in conclusione, richiamata la consolidata giurisprudenza della Sezione in tema di licenze in materia di armi, il diniego impugnato non può che considerarsi illegittimo, risultando totalmente omessa l’esplicitazione delle ragioni fondanti il giudizio prognostico negativo formulato dal Questore di Reggio Calabria nei confronti del ricorrente in punto di inaffidabilità nell’uso delle armi o di un loro possibile abuso da parte dei suoi familiari.
13. Ne discende il relativo annullamento e l’obbligo della Questura procedente di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in conformità alla presente decisione.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.