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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/12/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
Dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA
nel giudizio n. 3127/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Napolillo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avellino, alla via Due Principati n.
161, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria, (P.I. , rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Verona, al viale S.
bernardino n. 5 A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 640/2021, notificato in data 10.06.2021, contenente ingiunzione di pagamento di € 11.439,05, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n.
0013931948, stipulato con Unicredit S.p.A. in data 12.06.2014, poi ceduto all'odierna opposta.
L'opponente eccepiva: l'insussistenza dei requisiti e l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ex art. 633 c.p.c.; -l'invalidità del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 385/93; -la nullità delle clausole n. 7 e n. 8 del contratto di finanziamento, in quanto vessatorie;
-l'omessa verifica preventiva, da parte della banca, della effettiva capacità reddituale dell'opponente; -l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima previsione di un piano di ammortamento “alla francese”; -la difformità tra il
TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, con conseguente impossibilità di determinare il costo complessivo del finanziamento;
-la violazione dell'art. 28
del D.L. n. 1/2012, non avendo l'intermediario sottoposto al cliente almeno due preventivi di polizze assicurative.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va detto che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta provato di aver attivato la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo (cfr.
verbale di mediazione del 30.06.2022, allegato alle note d'udienza del 24.10.2024). Passando all'esame del merito, è infondato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente si duole dell'insussistenza ex art. 633 c.p.c. dei requisiti di legge.
Orbene, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. civ., sez. I,
n. 26586/2025).
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui l'opponente eccepisce l'invalidità del contratto di finanziamento, in quanto privo della sottoscrizione della mutuante.
Sul punto, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, ai fini del rispetto del requisito della forma scritta di cui all'art. 117 TUB, è
sufficiente la sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente (cfr. Cass., S.U., n.
1653/2018).
È, poi, priva di pregio l'eccezione di nullità delle clausole n. 7 e n. 8 del contratto di finanziamento, in quanto vessatorie.
Invero, dall'esame del contratto prodotto in giudizio dall'opposta, emerge che tali clausole sono state oggetto di specifica sottoscrizione (cfr. documento all. al n. 3 del fascicolo di parte opposta della fase monitoria).
Parimenti priva di pregio è la doglianza relativa alla violazione, da parte della mutuante,
dell'obbligo di verifica del merito creditizio.
Deve, infatti, osservarsi, con valore assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, che tale responsabilità sarebbe, al più, configurabile nei confronti della contraente, e non dell'odierna opposta, cessionaria del credito che, pertanto, è carente di legittimazione passiva
(cfr. Trib. Napoli Nord, sent. n. 3446/2025). È, poi, infondato il motivo di opposizione con cui l'opponente eccepisce l'addebito di somme non dovute, per effetto dell'illegittima previsione di un piano di ammortamento “alla francese”.
Deve premettersi in diritto che, con riguardo al tema dell'anatocismo relativo al contratto di mutuo con ammortamento alla francese, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha escluso che tale piano di ammortamento determini di per sé un fenomeno di anatocismo illegittimo (Cass. civ., S.U., sent. n. 15130/2024).
Deve, poi, osservarsi che costituisce principio consolidato quello per cui il debitore che eccepisce la nullità di clausole inerenti al computo degli interessi ovvero all'addebito di spese non dovute, assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali voci indebite siano state computate, mentre nessun valore può avere una contestazione generica che non indichi, in modo specifico, le voci passive ritenute indebite.
In punto di fatto, nel caso in esame, l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, non avendo l'opponente indicato l'ammontare delle somme indebitamente richieste,
né depositato una CTP contabile contenente la chiara indicazione della metodologia di calcolo degli interessi debitori e del tasso di mora applicato dall'opposta (cfr. Conte di App. Firenze,
sez. II, sent. n. 1624/2024).
Alla stregua di tale lacunosità, l'eventuale espletamento di una CTU contabile avrebbe assunto carattere meramente esplorativo.
Inoltre, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, emergono chiaramente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto. Il contratto di finanziamento n. 3931948, sottoscritto dall'opponente, prevedeva la restituzione del complessivo importo mutuato (€ 17.612,80) in n. 84 rate mensili a tasso fisso di € 290,12 (ad eccezione della prima di € 149,00), con TAN 9,75% e TAEG 10,61%. Il modulo “Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori” indica il costo complessivo del finanziamento
(cfr. doc. all. al n. 3 al fascicolo dell'opposta della fase monitaria). L'opponente eccepisce, poi, la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto, con conseguente impossibilità di determinare il costo complessivo del finanziamento.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento, in quanto assolutamente generica.
Al riguardo, pur prescindendosi dal carattere obbligatorio e facoltativo della polizza di assicurazione, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'indice sintetico di costo, altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è
solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nei tassi, prezzi
ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del D. Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che
essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e
delle singole voci di costo elencati in contratto» (Cass. civ., sez. I, n. 29912/2025; Cass. civ.,
sez. I, sent. n. 39169/2021).
L'opponente si duole, poi, che i costi assicurativi non sono stati inclusi nel calcolo del
TAEG rilevante ai fini dell'usura, ma non ha depositato alcun calcolo (ctp) da cui emerga quanto sostenuto.
La doglianza attinente alla violazione dell'art. 28 del D.L. n. 1/2012 è irrilevante ai fini della decisione, potendo al più determinare, un diritto al risarcimento del danno, che non risulta allegato e provato.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è fatta in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino il 5.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli