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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1 Manfredi Azzarita n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Minelli (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – Viale Giuseppe C.F._2
Mazzini n. 41, giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO (C.F. , in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore dott. con sede in 38122 Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed ONroparte_2 elettivamente domiciliata in Trento – Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv. Alessandro Salvi (C.F. che unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Girardi (C.F. C.F._3
, la rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata su separato C.F._4 supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
IN PUNTO: diritto all'indennizzo.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
-accertare che in virtù dell'operatività della polizza n. 91/M10282700, è tenuta a CP_1 rimborsare il signor di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente per l'insuccesso Parte_1 dell'azione legale di recupero del credito attivata a seguito di sottoscrizione di contratto Gold con SAL Centrostudi S.p.A. dell' 11.11.2015;
-per l'effetto, condannare al pagamento in favore del signor CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro 8.270,68, o della diversa somma che risulterà di giustizia, per le causali di cui in atti, oltre interessi decorrenti del pagamento di ogni singola spesa sostenuta sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
-in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'intervenuta CP_1 prescrizione della garanzia assicurativa invocata da controparte anche ai sensi dell'art. 2952, secondo pagina 1 di 5 comma, cod. civ. per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta;
-in via principale: nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc dd. 09.04.2024, ritualmente notificato in data 22.04.2024,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo accertare che quest'ultima, in virtù Parte_1 CP_1 dell'operatività della polizza n. 91/M10282700, era tenuta a rimborsare il ricorrente di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente per l'insuccesso dell'azione legale di recupero del credito promossa a seguito di sottoscrizione di contratto Gold con . 11.11.2015 e, per l'effetto, ONroparte_3 condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 8.270,68,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi decorrenti dal pagamento di ogni singola spesa sostenuta sino al saldo;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare lo a sostegno del ricorso: 1) che lo stesso aveva sottoscritto in data Pt_1 11.11.2015 un contratto c.d. “CONTRATTO GOLD” con (v. doc. 1) per la ONroparte_3 redazione di un'analisi contabile finalizzata alla successiva attività di recupero del credito, qualora dall'analisi fossero emerse pratiche di anatocismo e/o usura, praticate dall'Istituto BANCO BPM, a valere sul contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dallo in data 23.12.2008; 2) che il Pt_1
“CONTRATTO GOLD” garantiva al cliente il rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto in caso di insuccesso dell'azione legale di recupero del credito contro l'istituto bancario, promossa sulla scorta ON della perizia econometrica redatta da 3) che aveva stipulato con la polizza n. CP_3 CP_1 91/M10282700 (v. doc. 2), alla quale il ricorrente aveva aderito in qualità di assicurato, in virtù dell'art. 14 del contratto anzidetto, clausola sottoscritta ed accettata espressamente con doppia sottoscrizione posta in calce a detto contratto;
4) che all'art. 14 il contratto GOLD riportava un estratto della polizza ON sottoscritta da con , che copriva le spese legali, sino ad un massimo di € 100.000,00 per CP_1 sinistro e per assicurato in caso di soccombenza, relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria, promosse esclusivamente sulla base della perizia ON asseverata redatta da per conto dell'assicurato; 5) che, come si evinceva dall'art. 14 citato e dall'esame della scheda tecnica della garanzia emessa da (v. doc.3), gli assicurati CP_1 coincidevano con “i clienti che sottoscrivano il contratto Gold con ” e la ONroparte_4 garanzia prestata riguardava il rimborso delle spese e compensi sostenuti dell'assicurato per: A) spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal ON professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
B) le spese relative al CTP anticipate dall'assicurato; C) le spesse di C.T.U. determinate dal magistrato;
D) le spese legali di controparte;
E) le spese del legale di parte per l'avvocato incaricato, e l'eventuale domiciliatario se necessario;
F) ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica o disposte dal magistrato;
6) che l'art. 14 e la polizza in questione prevedevano che il sinistro sorgesse ON allorquando: A) la perizia commissionata tramite venisse dichiarata errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi e/o giurisprudenziali del C.T.U.; B) nei casi in cui il giudice non avesse disposto la C.T.U. nel giudizio, ritenendola superflua, non idonea, con conseguente sentenza di condanna;
7) che alla stipula del contratto GOLD in data 11.11.2015 lo Pt_1 ON corrispondeva alla l'importo di € 2.400,00 IVA inclusa per l'attività di redazione dell'analisi contabile, mediante assegno bancario n. 0.336.492.978-03 tratto sul Credito Bergamasco (v. doc. 4), in pagina 2 di 5 ON relazione al quale emetteva la fattura n. 16039 dd. 12.11.2015 (v. doc. 5); 8) che a seguito del ON conferimento dell'incarico tramite l'ing. effettuava perizia econometrica sul Persona_1 contratto di mutuo sottoscritto dello , dalla quale era emerso che la banca, nel corso del rapporto, Pt_1 aveva addebitato al mutuatario importi non dovuti;
9) che sulla base di detta perizia l'avv. Giuseppe ON Lapore, legale convenzionato ed indicato da promuoveva il giudizio recante il n. 43628/2016 R.G. avanti il Tribunale di Roma, tra e l'istituto di Credito Banco BPM, Parte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di € 45.283,56, oltre al risarcimento del danno;
10) che lo corrispondeva all'avv. l'importo di € 1.457,16 Pt_1 CP_5 mediante assegno (v. doc. 6); a fronte del quale il legale rilasciava la fattura n. 466/2015 (v. doc. 7); 11) che nel corso del giudizio veniva disposta una C.T.U., rendendosi necessaria la nomina di un ON consulente tecnico di parte, e lo si avvaleva della consulente indicata dalla avv. Rosa Per_2 Chiericati, corrispondendo alla stessa il compenso di € 1.220,00 mediante bonifico (v. docc. 8-9); 12) che all'esito del giudizio de quo, il Tribunale di Roma con sent. n. 15049 dd. 28.09.2021 (v.doc. 10), comunicata dall'avv. con nota dd. 30.09.2021 ed anticipata con e-mail dd. 29.09.2021 (v. doc. CP_5 11), rigettava la domanda proposta dall'attuale ricorrente, condannandoli al pagamento delle spese legali in favore del convenuto, liquidate in € 4.500,00 oltre ad accessori;
13) che a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, lo corrispondeva alla controparte l'importo di € 2.500.00 Pt_1 complessivi (v. doc. 12); 14) che con nota dd. 29.09.2021 inviata via PEC tramite l'avv. Giulia Vitali ON (v. doc. 13), lo invitava la ad attivare la copertura “tutela legale” prevista dalla polizza Pt_1 ON ON
n. 91/M10282700 stipulata da a beneficio dei sottoscrittori del contratto GOLD, e la CP_1 inoltrava in pari data la richiesta di apertura del sinistro ad (v. doc. 14); 15) che il CP_1 ricorrente aveva sostenuto esborsi per complessivi € 8.270,68, di cui € 2.400,00 per perizia econometrica, €1.220,00 per perizia di parte in corso di causa, € 1.457,16 per compensi legali di parte,
€ 186,00 per opere di mediazione (v. doc. 15), € 2.500,00 per spese legali corrisposte alla controparte ed € 507,52 per spese C.T.U. (v. doc. 16); 16) che provvedeva all'apertura del sinistro CP_1
n. 210157459 e con nota dd. 13.12.2021 negava la copertura assicurativa e relativo rimborso delle spese sostenute, richiesto dallo (v. doc. 17); 17) che con nota dd. 14.09.2022 il ricorrente, stante Pt_1 il diniego di copertura assicurativa, invitava a stipulare una convenzione di CP_1 negoziazione assistita (v. doc. 18), la quale con nota dd. 14.10.2022 (v. doc. 19) comunicava di non aderire, ritenendo la copertura assicurativa non operante nel caso di specie.
In punto di diritto il ricorrente, a fronte del diniego della richiesta di rimborso, stante la tardività della denuncia presentata in data 20.09.2021, ovvero oltre due anni dall'asserita insorgenza del sinistro, eccepiva che il termine prescrizionale decorreva solo dalla comunicazione della sentenza e che comunque l'inosservanza del termine della denuncia, decorrente secondo controparte dal deposito della C.T.U., non era ascrivibile a sua colpa in quanto detto termine non era stato indicato nel contratto sottoscritto dall'attore e che comunque questi non aveva avuto conoscenza della datata di deposito della C.T.U.. Costituitosi con comparsa dd. 30.05.2024 la convenuta eccepiva l'inoperatività della CP_1 copertura assicurativa stante la maturata prescrizione del diritto all'indennizzo e comunque per colpa ON grave della contraente in considerazione della “consegna di una perizia assolutamente inidonea a supportare le argomentazioni ivi contenute in un giudizio contro l'istituto di credito”, nonché la non indennizzabilità del sinistro nella misura richiesta, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'esborso ON dell'importo di € 2.400,00 relativo al costo della perizia mentre non poteva essere riconosciuto il pagina 3 di 5 ON compenso dell'avv. nella misura richiesta di € 1.457,16 in quanto in base al contratto con CP_5 esso era determinato in € 700,00 oltre ad accessori. Pertanto la convenuta chiedeva, in via preliminare, rigettare le avverse domande stante l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa;
in via principale, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 12.06.2024 il G.I., su richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.. All'udienza dd. 23.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, lamentava il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, che l'art. 13 (“Insorgenza del caso ON assicurativo”) del contratto di assicurazione “Polizza Tutela Legale” sottoscritto tra ed CP_1
a beneficio dei clienti GOLD, e quindi del ricorrente, recita: “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) ON le perizie fatte redigere da . Al co. 2 dell'art. cit. si legge testualmente: “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. Ciò posto, evidenzia il ricorrente che la previsione di tale termine di decadenza per la denuncia del sinistro non è riportata nell'estratto di polizza del contratto Gold, unico contratto sottoscritto dallo in qualità di cliente/assicurato. Pt_1
Ed in effetti, ad avviso del ricorrente, “l'art. 14 del contratto GOLD riporta soltanto l'indicazione delle circostanze dell'insorgenza del sinistro, ma non indica il termine e soprattutto la decorrenza della denuncia del sinistro, come invece indicata dall'art. 13 delle condizioni di polizza (sottoscritte dalla ON
” (v. pag. 4 comp. concl. dd. 21.03.2025). Quindi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “La previsione del termine di decadenza per denunciare il sinistro, di 24 mesi dalla contestazione della perizia di parte operata dal C.T.U., contenuta nell'art. 13 della polizza, è inefficace nei confronti del sig. , in quanto non riportata nel contratto Pt_1
Gold e quindi non espressamente sottoscritta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.” (v. pag. 4 comp. concl. cit.). Orbene, ciò premesso, tale assunto non è condivisibile in quanto smentito dall'art. 14 del ONratto ON Gold sottoscritto in data 11.11.2015 dal ricorrente e dalla società ove si legge testualmente: “Il ON presente articolo riporta un estratto della polizza sottoscritta da con – Il ONroparte_6 ON cliente aderisce in qualità di Assicurato alla polizza tutela legale che ha come ONraente e quale Compagnia di assicurazione la ITAS… con polizza n. 91/M10282700 / Estratto delle coperture assicurative come da polizza pubblicato sul sito www.sdlcentrostudi.it)...”. CP_1
Si noti che, detto articolo risulta espressamente sottoscritto dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. 2 c.c.. Ne consegue che per l'effetto dell'adesione dell'attuale ricorrente al contenuto della polizza assicurativa operata dallo , è opponibile al ricorrente – per quanto qui di interesse – l'art. 13 Pt_1
(“Insorgenza del caso assicurativo”) della “Polizza tutela Legale”, (v. doc. 1) parte resistente), secondo cui “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice) dovesse pagina 4 di 5 “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e ON certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da . Preme sottolineare che analoga clausola è contenuta nella “Scheda Tecnica Polizza
[...]
(v. doc. 3) parte ricorrente), ove alla pag. 1 si legge testualmente: “L'insorgenza del ONroparte_7 sinistro avviene solo al momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la ON perizia econometrica) le perizie fatte redigere da . Pertanto, individuato il momento esatto dell'insorgenza del sinistro allorquando il C.T.U. “cassa” la ON consulenza di e dunque – nel momento del deposito della C.T.U., avvenuto nell'ambito del giudizio avanti il Tribunale di Roma in data 11.04.2018, come da comunicazione di CP_8 ON 13.12.2022 (v. doc. 17) parte ricorrente), la denuncia di sinistro presentata, peraltro da (v. doc. 14) parte ricorrente), e non dall'assicurato ai sensi dell'art. 13 co. 2 della Polizza Tutela Legale, in data 29.09.2021 (v. doc. 13) parte ricorrente), deve ritenersi tardiva in quanto intervenuta oltre il termine di
24 mesi previsto dall'art. 13 co. 2 cit.. Alla luce di quanto sopra esposto il diritto all'indennizzo si appalesa incontestabilmente prescritto. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
(C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1 Manfredi Azzarita n. 31, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Minelli (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma – Viale Giuseppe C.F._2
Mazzini n. 41, giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO (C.F. , in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore dott. con sede in 38122 Trento – Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed ONroparte_2 elettivamente domiciliata in Trento – Via del Brennero n. 139 presso lo studio dell'avv. Alessandro Salvi (C.F. che unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Girardi (C.F. C.F._3
, la rappresenta e difende in forza della procura alle liti rilasciata su separato C.F._4 supporto cartaceo in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
IN PUNTO: diritto all'indennizzo.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
-accertare che in virtù dell'operatività della polizza n. 91/M10282700, è tenuta a CP_1 rimborsare il signor di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente per l'insuccesso Parte_1 dell'azione legale di recupero del credito attivata a seguito di sottoscrizione di contratto Gold con SAL Centrostudi S.p.A. dell' 11.11.2015;
-per l'effetto, condannare al pagamento in favore del signor CP_1 Parte_1 dell'importo complessivo di euro 8.270,68, o della diversa somma che risulterà di giustizia, per le causali di cui in atti, oltre interessi decorrenti del pagamento di ogni singola spesa sostenuta sino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi di lite.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE
-in via preliminare: rigettare le domande proposte nei confronti di stante l'intervenuta CP_1 prescrizione della garanzia assicurativa invocata da controparte anche ai sensi dell'art. 2952, secondo pagina 1 di 5 comma, cod. civ. per i motivi meglio precisati nel paragrafo 1) della comparsa di costituzione e risposta;
-in via principale: nel merito: rigettare le domande proposte nei confronti di perché CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc dd. 09.04.2024, ritualmente notificato in data 22.04.2024,
[...]
conveniva in giudizio chiedendo accertare che quest'ultima, in virtù Parte_1 CP_1 dell'operatività della polizza n. 91/M10282700, era tenuta a rimborsare il ricorrente di ogni spesa e/o costo sostenuto dal cliente per l'insuccesso dell'azione legale di recupero del credito promossa a seguito di sottoscrizione di contratto Gold con . 11.11.2015 e, per l'effetto, ONroparte_3 condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 8.270,68,
o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi decorrenti dal pagamento di ogni singola spesa sostenuta sino al saldo;
spese di giudizio rifuse.
Esponeva in particolare lo a sostegno del ricorso: 1) che lo stesso aveva sottoscritto in data Pt_1 11.11.2015 un contratto c.d. “CONTRATTO GOLD” con (v. doc. 1) per la ONroparte_3 redazione di un'analisi contabile finalizzata alla successiva attività di recupero del credito, qualora dall'analisi fossero emerse pratiche di anatocismo e/o usura, praticate dall'Istituto BANCO BPM, a valere sul contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dallo in data 23.12.2008; 2) che il Pt_1
“CONTRATTO GOLD” garantiva al cliente il rimborso di ogni spesa e/o costo sostenuto in caso di insuccesso dell'azione legale di recupero del credito contro l'istituto bancario, promossa sulla scorta ON della perizia econometrica redatta da 3) che aveva stipulato con la polizza n. CP_3 CP_1 91/M10282700 (v. doc. 2), alla quale il ricorrente aveva aderito in qualità di assicurato, in virtù dell'art. 14 del contratto anzidetto, clausola sottoscritta ed accettata espressamente con doppia sottoscrizione posta in calce a detto contratto;
4) che all'art. 14 il contratto GOLD riportava un estratto della polizza ON sottoscritta da con , che copriva le spese legali, sino ad un massimo di € 100.000,00 per CP_1 sinistro e per assicurato in caso di soccombenza, relative alle controversie stragiudiziali, mediative e giudiziarie per anatocismo e/o usura bancaria, promosse esclusivamente sulla base della perizia ON asseverata redatta da per conto dell'assicurato; 5) che, come si evinceva dall'art. 14 citato e dall'esame della scheda tecnica della garanzia emessa da (v. doc.3), gli assicurati CP_1 coincidevano con “i clienti che sottoscrivano il contratto Gold con ” e la ONroparte_4 garanzia prestata riguardava il rimborso delle spese e compensi sostenuti dell'assicurato per: A) spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia econometrica redatta e firmata dal ON professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato con il cliente;
B) le spese relative al CTP anticipate dall'assicurato; C) le spesse di C.T.U. determinate dal magistrato;
D) le spese legali di controparte;
E) le spese del legale di parte per l'avvocato incaricato, e l'eventuale domiciliatario se necessario;
F) ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica o disposte dal magistrato;
6) che l'art. 14 e la polizza in questione prevedevano che il sinistro sorgesse ON allorquando: A) la perizia commissionata tramite venisse dichiarata errata nei conteggi e/o nell'applicazione dei riferimenti normativi e/o giurisprudenziali del C.T.U.; B) nei casi in cui il giudice non avesse disposto la C.T.U. nel giudizio, ritenendola superflua, non idonea, con conseguente sentenza di condanna;
7) che alla stipula del contratto GOLD in data 11.11.2015 lo Pt_1 ON corrispondeva alla l'importo di € 2.400,00 IVA inclusa per l'attività di redazione dell'analisi contabile, mediante assegno bancario n. 0.336.492.978-03 tratto sul Credito Bergamasco (v. doc. 4), in pagina 2 di 5 ON relazione al quale emetteva la fattura n. 16039 dd. 12.11.2015 (v. doc. 5); 8) che a seguito del ON conferimento dell'incarico tramite l'ing. effettuava perizia econometrica sul Persona_1 contratto di mutuo sottoscritto dello , dalla quale era emerso che la banca, nel corso del rapporto, Pt_1 aveva addebitato al mutuatario importi non dovuti;
9) che sulla base di detta perizia l'avv. Giuseppe ON Lapore, legale convenzionato ed indicato da promuoveva il giudizio recante il n. 43628/2016 R.G. avanti il Tribunale di Roma, tra e l'istituto di Credito Banco BPM, Parte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di € 45.283,56, oltre al risarcimento del danno;
10) che lo corrispondeva all'avv. l'importo di € 1.457,16 Pt_1 CP_5 mediante assegno (v. doc. 6); a fronte del quale il legale rilasciava la fattura n. 466/2015 (v. doc. 7); 11) che nel corso del giudizio veniva disposta una C.T.U., rendendosi necessaria la nomina di un ON consulente tecnico di parte, e lo si avvaleva della consulente indicata dalla avv. Rosa Per_2 Chiericati, corrispondendo alla stessa il compenso di € 1.220,00 mediante bonifico (v. docc. 8-9); 12) che all'esito del giudizio de quo, il Tribunale di Roma con sent. n. 15049 dd. 28.09.2021 (v.doc. 10), comunicata dall'avv. con nota dd. 30.09.2021 ed anticipata con e-mail dd. 29.09.2021 (v. doc. CP_5 11), rigettava la domanda proposta dall'attuale ricorrente, condannandoli al pagamento delle spese legali in favore del convenuto, liquidate in € 4.500,00 oltre ad accessori;
13) che a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti, lo corrispondeva alla controparte l'importo di € 2.500.00 Pt_1 complessivi (v. doc. 12); 14) che con nota dd. 29.09.2021 inviata via PEC tramite l'avv. Giulia Vitali ON (v. doc. 13), lo invitava la ad attivare la copertura “tutela legale” prevista dalla polizza Pt_1 ON ON
n. 91/M10282700 stipulata da a beneficio dei sottoscrittori del contratto GOLD, e la CP_1 inoltrava in pari data la richiesta di apertura del sinistro ad (v. doc. 14); 15) che il CP_1 ricorrente aveva sostenuto esborsi per complessivi € 8.270,68, di cui € 2.400,00 per perizia econometrica, €1.220,00 per perizia di parte in corso di causa, € 1.457,16 per compensi legali di parte,
€ 186,00 per opere di mediazione (v. doc. 15), € 2.500,00 per spese legali corrisposte alla controparte ed € 507,52 per spese C.T.U. (v. doc. 16); 16) che provvedeva all'apertura del sinistro CP_1
n. 210157459 e con nota dd. 13.12.2021 negava la copertura assicurativa e relativo rimborso delle spese sostenute, richiesto dallo (v. doc. 17); 17) che con nota dd. 14.09.2022 il ricorrente, stante Pt_1 il diniego di copertura assicurativa, invitava a stipulare una convenzione di CP_1 negoziazione assistita (v. doc. 18), la quale con nota dd. 14.10.2022 (v. doc. 19) comunicava di non aderire, ritenendo la copertura assicurativa non operante nel caso di specie.
In punto di diritto il ricorrente, a fronte del diniego della richiesta di rimborso, stante la tardività della denuncia presentata in data 20.09.2021, ovvero oltre due anni dall'asserita insorgenza del sinistro, eccepiva che il termine prescrizionale decorreva solo dalla comunicazione della sentenza e che comunque l'inosservanza del termine della denuncia, decorrente secondo controparte dal deposito della C.T.U., non era ascrivibile a sua colpa in quanto detto termine non era stato indicato nel contratto sottoscritto dall'attore e che comunque questi non aveva avuto conoscenza della datata di deposito della C.T.U.. Costituitosi con comparsa dd. 30.05.2024 la convenuta eccepiva l'inoperatività della CP_1 copertura assicurativa stante la maturata prescrizione del diritto all'indennizzo e comunque per colpa ON grave della contraente in considerazione della “consegna di una perizia assolutamente inidonea a supportare le argomentazioni ivi contenute in un giudizio contro l'istituto di credito”, nonché la non indennizzabilità del sinistro nella misura richiesta, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'esborso ON dell'importo di € 2.400,00 relativo al costo della perizia mentre non poteva essere riconosciuto il pagina 3 di 5 ON compenso dell'avv. nella misura richiesta di € 1.457,16 in quanto in base al contratto con CP_5 esso era determinato in € 700,00 oltre ad accessori. Pertanto la convenuta chiedeva, in via preliminare, rigettare le avverse domande stante l'intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa;
in via principale, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, spese di giudizio rifuse. All'udienza dd. 12.06.2024 il G.I., su richiesta delle parti, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 cpc.. All'udienza dd. 23.04.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, lamentava il ricorrente, a sostegno del proprio assunto, che l'art. 13 (“Insorgenza del caso ON assicurativo”) del contratto di assicurazione “Polizza Tutela Legale” sottoscritto tra ed CP_1
a beneficio dei clienti GOLD, e quindi del ricorrente, recita: “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) ON le perizie fatte redigere da . Al co. 2 dell'art. cit. si legge testualmente: “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. Ciò posto, evidenzia il ricorrente che la previsione di tale termine di decadenza per la denuncia del sinistro non è riportata nell'estratto di polizza del contratto Gold, unico contratto sottoscritto dallo in qualità di cliente/assicurato. Pt_1
Ed in effetti, ad avviso del ricorrente, “l'art. 14 del contratto GOLD riporta soltanto l'indicazione delle circostanze dell'insorgenza del sinistro, ma non indica il termine e soprattutto la decorrenza della denuncia del sinistro, come invece indicata dall'art. 13 delle condizioni di polizza (sottoscritte dalla ON
” (v. pag. 4 comp. concl. dd. 21.03.2025). Quindi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “La previsione del termine di decadenza per denunciare il sinistro, di 24 mesi dalla contestazione della perizia di parte operata dal C.T.U., contenuta nell'art. 13 della polizza, è inefficace nei confronti del sig. , in quanto non riportata nel contratto Pt_1
Gold e quindi non espressamente sottoscritta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.” (v. pag. 4 comp. concl. cit.). Orbene, ciò premesso, tale assunto non è condivisibile in quanto smentito dall'art. 14 del ONratto ON Gold sottoscritto in data 11.11.2015 dal ricorrente e dalla società ove si legge testualmente: “Il ON presente articolo riporta un estratto della polizza sottoscritta da con – Il ONroparte_6 ON cliente aderisce in qualità di Assicurato alla polizza tutela legale che ha come ONraente e quale Compagnia di assicurazione la ITAS… con polizza n. 91/M10282700 / Estratto delle coperture assicurative come da polizza pubblicato sul sito www.sdlcentrostudi.it)...”. CP_1
Si noti che, detto articolo risulta espressamente sottoscritto dal ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 co. 2 c.c.. Ne consegue che per l'effetto dell'adesione dell'attuale ricorrente al contenuto della polizza assicurativa operata dallo , è opponibile al ricorrente – per quanto qui di interesse – l'art. 13 Pt_1
(“Insorgenza del caso assicurativo”) della “Polizza tutela Legale”, (v. doc. 1) parte resistente), secondo cui “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice) dovesse pagina 4 di 5 “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e ON certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da . Preme sottolineare che analoga clausola è contenuta nella “Scheda Tecnica Polizza
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(v. doc. 3) parte ricorrente), ove alla pag. 1 si legge testualmente: “L'insorgenza del ONroparte_7 sinistro avviene solo al momento in cui il C.T.U. (nominato dal giudice dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la ON perizia econometrica) le perizie fatte redigere da . Pertanto, individuato il momento esatto dell'insorgenza del sinistro allorquando il C.T.U. “cassa” la ON consulenza di e dunque – nel momento del deposito della C.T.U., avvenuto nell'ambito del giudizio avanti il Tribunale di Roma in data 11.04.2018, come da comunicazione di CP_8 ON 13.12.2022 (v. doc. 17) parte ricorrente), la denuncia di sinistro presentata, peraltro da (v. doc. 14) parte ricorrente), e non dall'assicurato ai sensi dell'art. 13 co. 2 della Polizza Tutela Legale, in data 29.09.2021 (v. doc. 13) parte ricorrente), deve ritenersi tardiva in quanto intervenuta oltre il termine di
24 mesi previsto dall'art. 13 co. 2 cit.. Alla luce di quanto sopra esposto il diritto all'indennizzo si appalesa incontestabilmente prescritto. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta le domande attoree;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.05.2025 Dott. M. Morandini
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