Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 17/12/2021:
B) Atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020-2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 28/3/2022:
II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 28/3/2022:
II atto di motivi aggiunti che si propone per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fondazione il Cireneo O.N.L.U.S. il 24/10/2022:
III atto di motivi aggiunti che si propongono per l'annullamento in parte qua
- della D.G.R. n. 374 dell'11 luglio 2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art. 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”,
- della D.G.R. n. 499 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogato privati accreditati per prestazioni psicoriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024”;
- della D.G.R. n. 500 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria dell'obbligo
a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, anche per il triennio 2022-2024, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico da essa gestiti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AR GA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con atto depositato in giudizio parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul presente ricorso;
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE PA, Presidente
AR GA ET, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GA ET | GE PA |
IL SEGRETARIO