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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 23 aprile 2025, svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 1485/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne nata a [...], il 29 Persona_1 giugno 2018, C.F , rappresentata e difesa dall'Avv. Impiduglia Giuseppe, CodiceFiscale_2 presso il cui Studio, in Palermo, Via Oberdan 5 è domiciliata
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n°39, “Palazzo Rostagno” e rappresentato e difeso dall'Avv. Laura S. M. Piscitello
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2025, ritualmente notificato alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione di udienza in data 26 febbraio 2025, , in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, in sintesi, volersi: Controparte_1 ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della minore, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel
Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 12 marzo 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati alla ricorrente, in proprio e per la minore da essa rappresentata in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” della minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 12 marzo 2024;
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 9 aprile 2025, “Contratto di presa in carico del Servizio Educativo Domiciliare”, recante data 3 aprile 2025, con cui l'AGSAS Onlus – Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali, accreditata presso il Comune di Palermo,
“Area della Cittadinanza – Settore Cittadinanza Solidale”, si è impegnata ad erogare il servizio “di educativa domiciliare” alla minore disabile, come previsto dal Piano Personalizzato su richiamato.
- Richiamando il contenuto delle note d'udienza depositate da parte ricorrente il 9 aprile
2025, devesi presumere che la ricorrente abbia quindi conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 aprile 2025, il CP_1
ha sostanzialmente ripercorso le tappe dell'iter resosi necessario per l'attivazione del
[...] servizio in favore della minore disabile, chiedendo, quindi, il rigetto delle domande di parte ricorrente con vittoria delle spese e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente.
Nel caso di specie, quanto alla pronuncia relativa alle spese processuali, non pare potersi accogliere la richiesta di compensazione sollecitata dal resistente, in ragione del lasso di CP_1 tempo intercorso fra la presentazione della richiesta di progetto individualizzato ex art. 14, L.
328/00 (31 marzo 2023, con successiva integrazione del 14 aprile 2023) e la reale attuazione del medesimo progetto, sicchè appare necessario seguire la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , nella qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne come su generalizzate, nei Persona_1 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex Controparte_1 artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 26 febbraio
2025, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da , Parte_1 nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne nei Persona_1 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 26 febbraio 2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente dalla domanda al 3 aprile 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 20 maggio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna