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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 28 maggio 2025 svolta in modalità cartolare, nella causa R.G. 3489/2025 promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. , nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne , nato a Persona_1
Palermo, il 9 ottobre 2013, C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. CodiceFiscale_2
Impiduglia Giuseppe) e domiciliato presso il suo Studio in Palermo, Via Oberdan n. 5, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato, ope legis, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, sita in Palermo, in Piazza Mari- na n.39 (Palazzo Rostagno) e rappresentato e difeso, per procura generale alle liti e determina dirigenziale in atti, dall'Avv. Valentina Bellomo
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, depositato in cancelleria il 18 marzo 2025 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il , chiedendo, in sintesi, volersi: Controparte_1 ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel
Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 13 febbraio 2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per il minore da lui rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive delle parti.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 13 febbraio 2024; - Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 26 maggio 2025, mail del 9 maggio 2025 inviata alla Polisportiva Palermo quanto all'attività natatoria, alla Agsas Onlus quanto al servizio di educatore domiciliare, nonché al legale del ricorrente, con cui l'”Ufficio H” del chiede l'attivazione dei servizi previsti nel P.E.I.. Controparte_1
- Considerata la dichiarazione del procuratore di parte ricorrente, insita nelle note per la trattazione scritta depositate in data 26 maggio 2025, devesi presumere che il ricorrente abbia quindi conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Il costituitosi in data 13 maggio 2025, compiva una cronistoria Controparte_1 dell'attività compiuta dall'ente per la fattispecie in esame e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da entrambe le parti.
E' pur vero, tuttavia, che è necessario tener conto del lasso di tempo intercorso fra l'approvazione del Piano individualizzato e l'effettiva attuazione dei servizi in esso previsti, in un ambito di particolare delicatezza, ne quale è in re ipsa il danno arrecato al minore disabile, vieppiù crescente di giorno in giorno: di ciò quindi dovrà tenersi conto nella condanna alle spese, rispetto alle quali dovrà seguirsi la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e Parte_1 quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei confronti del Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 Controparte_1
c.p.c. notificato il 16 settembre 2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_2 nei confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 24 marzo 2025;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dall'approvazione del P.E.I. al 9 maggio 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 30 maggio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna