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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/05/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv. Raffaele Acanfora, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Autieri in Pompei (NA) alla via Lepanto n. 169
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Alfredo Crescenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Nocera Inferiore (SA) alla via Matteotti n. 46
APPELLATA
NONCHÈ
e (P.I. ) con sede legale in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Quisisana n. 35A
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO citava in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la Parte_1 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t, e la e
[...] Controparte_2 Controparte_3
per sentirli condannare in solito tra loro al risarcimento delle lesioni personali patite in
[...] conseguenza del sinistro verificatosi in Scafati alla via S. NI Abate, il giorno 05/03/2015 alle ore 21.00 circa.
Più precisamente, allegava che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, si trovava a percorrere a bordo del velocipede di sua proprietà la via summenzionata quando, giunta all'altezza della ditta
“Clean Sud”, veniva urtata dal furgone marca Peugeot tg. EJ735SV, il cui conducente nel sorpassare la bici, la urtava facendola rovinare al suolo sul lato destro, contro un veicolo fermo in sosta;
a causa del descritto sinistro, l'istante riportava lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Punto di primo intervento di Scafati, ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo con
SLO, trauma contusivo con frattura degli incisivi superiori, edema del labbro superiore e del naso, contusione spalla e ginocchio destro”; con lettera raccomandata del 18.02.2016, l'attrice costituiva in mora la compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del descritto evento.
Successivamente, depositava presso l'ufficio del Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata ricorso ex art. 696 bis c.p.a. e il giudice provvedeva con decreto a fissare l'udienza di comparizione delle parti e a nominare un ctu;
il procedimento tecnico preventivo veniva ritualmente esperito ed all'esito dello stesso, il consulente affermava la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni patite e accertava che a seguito del sinistro di cui è causa, la ricorrente riportava
“Esiti di trauma contusivo con SLO piramide nasale. Trauma contusivo degli incisivi superiori.
Edema Labbro Sup e del naso – Contusione spalla e ginocchio destro”; veniva altresì accertato il danno dentario, quantificato in complessivi euro 5.000,00. allegava che sia nella fase antecedente all'istaurazione del giudizio che nel Parte_1
corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, i tentativi di definire bonariamente la controversia non sortivano alcun effetto e la compagnia assicurativa non formulava alcuna offerta di risarcimento, né comunicava eventuali motivi di diniego.
Pertanto, l'attrice chiedeva, previo accertamento della esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo tg. EJ735SV nella causazione del sinistro, di condannarsi le convenute, in solido tra loro, al risarcimento delle lesioni personali patite a causa dell'evento dedotto in lite, quantificate nella somma complessiva di euro 5.100,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito. Chiedeva altresì di condannare le convenute al pagamento delle spese e compensi professionali per l'ATP e per il presente giudizio, nonché al pagamento delle spese di CTU già anticipate in sede di ATP.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 la quale eccepiva l'improcedibilità ed improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione e contestava la fondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto. La pur se ritualmente evocata in giudizio non si Controparte_4
costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con la sentenza n. 5875/2019, il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea;
accertata positivamente la responsabilità esclusiva della e Controparte_2 Controparte_3
nella produzione del sinistro, condannava le convenute in solido tra loro al pagamento della somma di euro 5.117,68, oltre interessi e al pagamento delle spese processuali che venivano liquidate in euro
2.600,00, di cui euro 130,00 per spese ed il restante per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario spese generali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello lamentando l'omessa Parte_1
motivazione circa la liquidazione dei compensi preliminari di cui al ricorso per ATP ex art. 696 bis
c.p.c. e in relazione alle spese di consulenza;
tali voci, difatti, venivano omesse e il giudice non motivava in alcun modo la mancata liquidazione delle stesse.
Quindi l'appellante, in epigrafe indicato, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nonché alle spese e compensi professionali relativi al predetto giudizio, con vittoria di spese di appello da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e la manifesta infondatezza del gravame. La compagnia appellata spiegava appello incidentale sulla base di due motivi di impugnazione;
lamentava l'erroneità della sentenza non essendo stata raggiunta prova dell'an e l'erronea valutazione della prova testimoniale;
con il secondo motivo di impugnazione censurava l'erronea ed omessa interpretazione relativa alla relazione medica di parte e l'omessa pronuncia relativamente alla dedotta mancanza di nesso causale tra le lesioni sofferte e la dinamica del sinistro.
Incardinato il giudizio, chiedeva di essere autorizzata alla rinotifica dell'atto Parte_1 di appello nei confronti del responsabile civile e all'udienza del 07.06.21, il giudice istruttore autorizzava con ordinanza la parte appellante alla rinnovazione della notifica, entro i termini di legge.
All'udienza del 24.10.2022, il giudice, su istanza della autorizzava quest'ultima Controparte_5
a rinnovare la notifica dell'atto di appello incidentale nei confronti della CP_2
Una volta acquisito il fascicolo di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 09.12.24 veniva introitata in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di la quale pur Controparte_6
se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza (la sentenza n. 5875/2019 è stata depositata in data
12.07.2019 e l'appello notificato in data 05.02.2020).
L'appello è anche procedibile, atteso che la causa n. 951/2020 è stata iscritta a ruolo il 14.02.2020.
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo ben delineati nel corpo dell'atto i capi della sentenza oggetto di gravame ed i motivi di impugnazione;
lo stesso consente di comprendere chiaramente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e per le quali è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, risultando esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando",
e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
Al fine di pronunciarsi sul gravame, occorre preliminarmente soffermarsi sull'appello incidentale con il quale la censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui accoglieva la Controparte_5
domanda attorea, contestando il mancato raggiungimento della prova circa la verificazione del fatto storico dedotto in lite. L'appellante in via incidentale deduceva che, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, la prova sul fatto era insufficiente e che l'unico teste rendeva una deposizione generica, riferendo una dinamica dell'incidente stereotipata, senza precisare la propria posizione rispetto al sinistro. Inoltre, evidenziava che l'attrice non aveva fornito prova rigorosa della responsabilità esclusiva del presunto danneggiante. A tali eccezioni, l'appellante oppone la correttezza della sentenza impugnata atteso che il teste attoreo
– confermava le circostanze di luogo e di tempo nonché la dinamica descritta Testimone_1 nell'atto introduttivo del giudizio.
L'appello incidentale non è meritevole di accoglimento.
Orbene, occorre soffermarsi sulla prova testimoniale assunta nel corso del primo grado di giudizio;
– escusso all'udienza del 08.05.2018– riferiva che “era l'inizio del mese di marzo Testimone_1 dell'anno 2015, verso le ore 21.00 circa quando nel mentre mi trovavo a percorrere a bordo della mia autovettura la Via S. NI Abate, quando ho assistito all'incidente avvenuto tra un furgone e un velocipede condotto da un signora di circa 50 anni: ADR: “preciso che il furgone urtava con la parte anteriore laterale destra la bicicletta di colore rosso nella fiancata laterale sinistra provocando la caduta della stessa unitamente alla conducente sul lato destro;
ADR: “preciso che la signora nel cadere batteva la faccia su un 'auto in sosta;
ADR: “io mi sono fermato e ho prestato soccorso alla signora unitamente al conducente del furgone il quale ammetteva la responsabilità; ADR: “ricordo che la signora lamentava dolori al braccio destro e le usciva sangue dalla bocca;
ADR: la strada dove avvenne il sinistro è a doppio senso di circolazione e collega Scafati con S. NI Abate;
ADR: “la strada era abbastanza illuminata e la bici aveva le luci accese;
ADR: “ricordo che la signora indossava il caschetto di protezione;
ADR: “preciso che io accompagnai personalmente la signora al pronto soccorso dell'Ospedale di Scafati e poco dopo giunse anche il conducente del furgone” (cfr verbale di udienza del 08.05.2018).
Il teste quindi, con dichiarazioni sufficientemente precise, confermava le circostanze di tempo e di luogo, descriveva con esattezza la dinamica di accadimento del sinistro - così come dedotta nell'atto introduttivo del giudizio - e riferiva circa i veicoli e il contegno dei soggetti coinvolti nell'incidente nelle immediatezze del sinistro.
Non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, che trovano riscontro nel referto n.01245 del Punto di Primo intervento del distretto 6l ASL SA - datato 05.03.15 – presso il quale la ricorrente veniva trasportata per ricevere le prime cure mediche.
È altresì privo di pregio il secondo motivo di gravame spiegato nell'appello incidentale, con il quale la censurava l'omessa valutazione del materiale probatorio dalla stessa allegato ed in Controparte_1
particolare le note critiche dei consulenti in riferimento alla relazione redatta nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Sul punto occorre premettere che, aderendo alla giurisprudenza prevalente, “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad essa;
egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonché, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione”. (Cass. civ.,
5148/2011); “Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale
è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.” (Cass. civ., 17757/2014); “Il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche che acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche.” (Cass. civ., 30773/2017).”
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto di non discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, e dalla relazione in atti emerge che comunque, il predetto consulente, pur evidenziando l'assenza di valore probante della documentazione medica in atti, riteneva comunque di pronunciarsi positivamente sul nesso causale tra le lesioni lamentate dalla e la caduta oggetto di lite. Pt_1
Il predetto ctu alla pagina 5 della relazione, affermava che: “Emerge in primo luogo l'assenza di accertamenti tecnici strumentali che possano dare lumi sia dello status ante dell'apparato masticatorio della perizianda, che delle conseguenze dell'evento traumatico. Nessun valore probante può essere dato alla OPT esibita dalla perizianda che non contiene alcun elemento identificativo. La perizianda ha dichiarato che all'epoca era portatrice di una protesi fissa su denti naturali all'arcata superiore, situazione confermata dalla certificazione rilasciata dallo studio medico dentistico dei dott.ri e in Gragnano in data 16/03/15: “frattura degli incisivi centrali e Per_1 Per_2 laterali superiori di un circolare in ceramica con mobilità dei monconi sottostanti (12-13-23-24), per cui viene prospettata la sostituzione della protesi fissa preesistente mediante un lavoro implantologico con un manufatto protesico in composito. Anche in occasione della visita in Pronto
Soccorso i Sanitari hanno certificato la frattura degli incisivi superiori. Atteso dunque che il certificato è la dichiarazione scritta rilasciata da ente o persona qualificante ad attestare l'effettiva esistenza e verità di un fatto, di una situazione… dobbiamo dedurre dai contenuti delle certificazioni esaminate che la perizianda fosse portatrice di una protesi e che dall'evento traumatico in oggetto sia derivata una perdita d'integrità del circolare tale da richiedere la sua sostituzione…le stesse lesioni NON sarebbero state in grado di produrre esiti permanenti sull'integrità psico-fisica del soggetto (c.d. DANNO BIOLOGICO), e quindi, alla luce della dottrina di merito, si propone una valutazione pari allo 0%.”.
Dunque il ctu accertava che “le lesioni sovra indicate appaiono verosimilmente compatibili con la dinamica descritta in atti e riferita dalla perizianda e quindi potrebbero essere casualmente correlate al trauma in oggetto.” e concludeva che “le lesioni sopraindicate avrebbero prodotto una menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto a carattere temporaneo, ossia una condizione di malattia che corrisponde ad un'apprezzabile alterazione anatomo-funzionale dello stato di salute del soggetto, dotato di un dinamismo evolutivo ed abbisognevole di cure. La condizione di inabilità temporanea riferita all'incapacità parziale ad attendere alle ordinarie occupazioni, tenendo conto della storia clinica e della documentazione agli atti, può essere distinta in: Inabilità temporanea parziale pari a giorni 5 (cinque) valutabile al 50%.Le stesse lesioni NON sarebbero state in grado di produrre esiti permanenti sull'integrità psico-fisica del soggetto (c.d. DANNO BIOLOGICO), e quindi, alla luce della dottrina di merito, si propone una valutazione pari allo 0% (ZERO
PERCENTO) (…) Nella valutazione complessiva del danno, va considerato il DANNO EMERGENTE relativo agli oneri economici per le spese odontoiatriche sostenute per il rifacimento della protesi.
Nel caso in oggetto il costo medio di un circolare fisso su impianti (da un minimo di 4 ad un massimo di 618) per una sola arcata è di euro 5000,00 (Cinquemila//00)”.
Pertanto, il consulente tecnico escludeva la sussistenza di un danno biologico permanente e riconosceva la solo inabilità temporanea e il danno emergente afferente alla protesi fissa su denti naturali poggiata sull'arcata superiore, la cui rottura, in occasione dell'evento traumatico, rendeva necessario la sostituzione del circolare.
Per quanto sopra considerato non può censurarsi la sentenza oggetto di gravame atteso che appare condivisibile la decisione del giudice di pace di non discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente medico-legale, le quali trovano riscontro nella documentazione medica agli atti ( tra cui vi è anche una ricevuta , data 12.06.2015, di uno studio dentistico di euro 8.000,00 per prestazioni specialistiche) e sono sorrette dalla specifica competenza tecnica del CTU. Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello incidentale e la conferma della sentenza nella parte in cui accertava il fatto storico posto alla base della pretesa attorea, la responsabilità esclusiva della responsabile civile, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni patiti da
[...]
. Parte_1
Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui il giudice di pace nulla disponeva sui compensi professionali della fase preliminare di cui al ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c. e sulle spese di consulenza per l'elaborato peritale, sebbene lo stesso fosse stato acquisito in giudizio e la causa fosse stata decisa sulla base dello stesso.
La eccepisce che tali spese attenevano la fase stragiudiziale, non avendo una Controparte_5 propria autonomia e che, dunque, erano state liquidate dal giudicante nell'ambito della fase di studio della controversia, entro i parametri previsti all'epoca della sentenza.
Anche il motivo di appello spiegato dalla non è meritevole di accoglimento. Pt_1
Come già chiarito dalla Suprema Corte, le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696-bis c.p.c. non hanno natura giudiziale.
Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696-bis c.p.c., per quanto in parte
"giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e, non potendosi intendere come una fase giudiziale, non dà nemmeno luogo a una autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/11/2023, (ud. 21/09/2023, dep. 06/11/2023), n.30854; Cass. Sez. 6 - 3, 22/10/2018, n.
26573; Cass., sez. 3, 03/09/2019, n. 21975).
Conseguentemente, dette spese attengono tutte alla fase stragiudiziale e vanno liquidate come danno emergente, purché provate e documentate (Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n.
19613 del 04/08/2017).
Nella fattispecie non può che rilevarsi che le spese sostenute per la consulenza tecnica d'ufficio non sono documentate (non vi è in atti nè il decreto di liquidazione, nè prova del relativo pagamento).
Peraltro si rileva che l'importo complessivamente liquidato dal Giudice di Prime per spese di lite è superiore ai massimi dello scaglione di riferimento pari ad euro 1898,00 per le cause con valore fino ad euro 5.100,00 e di cui al DM 147/2022 attualmente in vigore, il che consente di affermare che come evidenziato dalla appellata il Giudice di Pace ha tenuto conto nel liquidarle anche della determinazione dell'importo dovuto per compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, inglobati nella fase relativa all'attività di studio propedeutico al procedimento di ATP, sull'assunto che la fase stragiudiziale scaturita nella ATP preventiva non potesse nel caso concreto avere rilevanza autonoma, in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5 e art. 20 e che essa dovesse pertanto essere ricompresa nell'attività di studio della controversia introdotta con il procedimento ex art. 696 bis c.p.c..
In definitiva le spese richieste attengono tutte alla fase stragiudiziale, e sono state valutate per quello che intrinsecamente valevano in relazione al valore della pretesa fatta valere, non essendosi operata alcuna illegittima elisione di parte dell'attività professionale espletata, bensì una valutazione complessiva dell'attività di assistenza antecedente alla lite, tenendo conto dello stretto nesso causale e di inscindibilità che può sussistere tra le diverse prestazioni, mentre gli esborsi (spese di ctu) non sono documentati (sul punto si veda Cass. civ., sez. II, n. 2034/1994; Cass. Sez. 11,2275/2006 e Cass.
Sez. III, 6422/2017).
Ne consegue il rigetto dell'appello incidentale.
Spese di lite
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza si compensano integralmente tra le parti.
Risultando sia l'appellante principale che quello in via incidentale soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 28.05.2025
Il GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Barbato