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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1263 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia NUTI Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
LL
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n.
335/1995 e di aver ottenuto risposta negativa, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di tale diritto dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento. CP_1
L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
L'età anagrafica è stata innalzata a 67 anni a partire dal 2019.
2. E' onere della ricorrente allegare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
3. Rammentando che ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, che «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente», non può non essere rilevato che parte attrice – sulla quale incombeva l'onere di allegare puntualmente e, successivamente, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata in giudizio – ha del tutto omesso di precisare i redditi relativi all'anno 2022 (rilevante quanto alla domanda di pagamento
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'assegno sociale per l'anno 2023), limitandosi a dedurre genericamente la sussistenza dello stato di bisogno.
4. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta, non avendo la parte ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico per la mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 c.c.
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un.,
21/05/2015, n.10455) in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€2.140,00, di cui €280,00 a titolo di spese generali ed €1.860,00 a titolo di compensi.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE IS BE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa IS BERTILLO all'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1263 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia NUTI Parte_1
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
LL
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale ex art. 3, l. n.
335/1995 e di aver ottenuto risposta negativa, ha chiesto il riconoscimento giudiziale di tale diritto dalla data della domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' al pagamento. CP_1
L' si è costituito in giudizio, contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che «Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale».
L'età anagrafica è stata innalzata a 67 anni a partire dal 2019.
2. E' onere della ricorrente allegare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la prestazione richiesta.
3. Rammentando che ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 207 del 2008, convertito nella legge n. 14 del 2009, che «Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente», non può non essere rilevato che parte attrice – sulla quale incombeva l'onere di allegare puntualmente e, successivamente, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata in giudizio – ha del tutto omesso di precisare i redditi relativi all'anno 2022 (rilevante quanto alla domanda di pagamento
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'assegno sociale per l'anno 2023), limitandosi a dedurre genericamente la sussistenza dello stato di bisogno.
4. Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda attorea deve essere respinta, non avendo la parte ricorrente assolto all'onere probatorio a suo carico per la mancata allegazione del fatto costitutivo della domanda, con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 c.c.
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un.,
21/05/2015, n.10455) in ragione della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€2.140,00, di cui €280,00 a titolo di spese generali ed €1.860,00 a titolo di compensi.
Civitavecchia, 3 luglio 2025
GIUDICE IS BE
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