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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 06 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2186/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Ivano Pieroni ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via Nazario
Sauro n. 102, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Francesco Antonio La Badessa, dall'avv. Mara Russo, dall'avv.
Giacomo Bertelli e dall'avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Milano, alla via Mascheroni n. 31, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2
1 RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 25.07.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con contratto a tempo determinato, inquadramento di livello “6” e qualifica di “operaio” dal 05.01.2022 al 16.04.2022; che nel corso di tale rapporto di lavoro non veniva riconosciuto il pagamento della indennità di malattia da “Sars Covid 2” nel periodo intercorso dal 03.02.2022 al 21.02.2022, provvedendo la società datoriale al pagamento del c.d. “periodo di carenza”, relativo ai primi n. 3 giorni di malattia e non anche all'ulteriore pagamento delle restanti giornate lavorative di assenza;
che avanzava reiterate richieste alla società per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, rimaste senza riscontro.
Tanto premesso, ritendo illegittimo il comportamento datoriale, adiva il
Tribunale e domandava, in via principale di: 1) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto alla corresponsione della indennità di malattia nei confronti della odierna ricorrente per gli importi indicati nell'allegato conteggio, che risulta parte integrante del presente ricorso;
2) per l'effetto, condannare la resistente con sede in Potenza al Viale del Basento n. 114, a Controparte_1
corrispondere in favore della ricorrente , a titolo di indennità Parte_1
di malattia, la somma complessiva lorda di euro 588,97 non comprensiva di interessi legali, nonché quanto spettante a titolo di risarcimento danni subiti, nella quantificazione che si riterrà di giustizia in corso di causa, con interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e domandava, qualora non ritenga di rigettare il ricorso della
2 sig.ra allo stato degli atti, di autorizzare la chiamata in causa Parte_1 dell' e per l'effetto, a modifica del decreto di cui all'art. 415, co. 2, c.p.c., CP_2
pronunciare un nuovo decreto procedendo alla fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata in causa nel rispetto dei termini processuali di legge;
in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva della dichiarando l'estromissione CP_3 dell'odierna resistente dal giudizio, e/o comunque rigettare o ridurre le domande della sig.ra , assolvendo la Cooperativa da ogni pretesa e/o Parte_1
accogliendo le difese ed eccezioni svolte;
in subordine, in caso di accertamento di qualsivoglia obbligazione di pagamento della in favore della sig.ra CP_1
, accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare l' a Parte_1 CP_2
tenere indenne e manlevare la da ogni conseguenza pregiudizievole CP_3
che alla stessa dovesse derivare dal presente giudizio, ovvero comunque a conguagliare e/o rimborsare tutte le somme che quest'ultima fosse condannata a versare all'odierna ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria di spese di lite.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 06 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente – assunta dal 05.01.2022 al 16.04.2022 con contratto di lavoro a termine in regime di somministrazione ed inviata in missione alle dipendenze della Cosmo S.p.A. con qualifica di operaio e inquadramento al livello 2 del
3 CCNL Aziende operanti nel settore Terziario e del Livello C del CCNL APL applicato da – assente per malattia dal 03.02.2022 al 21.02.2022, CP_1
rivendica il pagamento della relativa indennità, invece denegata dalla società datoriale, oltre il diritto al risarcimento del danno.
In applicazione di quanto previsto dalla Circolare n. 160 del 01.08.1983 al CP_2 riguardo (“… L'Istituto è tenuto alla corresponsione diretta della prestazione economica in argomento anche nei confronti dei lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'evento morboso non possano far valere periodi lavorativi superiori
a trenta giorni, ai quali viene garantito un periodo indennizzabile massimo di trenta giorni nell'anno solare Pertanto, i datori di lavoro si asterranno dall'erogazione dell'indennità nei confronti dei lavoratori che non abbiano effettuato alle loro dipendenze prestazioni lavorative per almeno 31 giorni come sopra determinati. In tale ipotesi l'indennità deve essere erogata a cura delle
Sedi per le giornate indennizzabili incluse nel periodo massimo di malattia indicato (30 giorni)”), dal Messaggio n. 2909 del 30.08.2024 (“…. Come CP_2
precisato nel succitato messaggio Hermes n. 28997/2010, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è inoltre previsto il pagamento diretto da parte dell' nei casi in cui sia stata comprovata la mancata CP_2
anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva…”) e dal consolidato orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 639 del 22.01.1997 “ai sensi dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. con l. 29 febbraio 1980 n. 33, il datore di lavoro è obbligato quale semplice incaricato al pagamento ad anticipare l'indennità di maternità (come
CP_ anche quella di malattia) per conto dell - che è e rimane l'unico debitore effettivo della prestazione -, conguagliando poi il relativo importo con quello dei contributi previdenziali a suo carico: con la conseguenza che, se esso non provvede all'anticipazione e al successivo conguaglio, la lavoratrice che voglia adire le vie legali dovrà convenire in giudizio il detto istituto. Peraltro, questa ricostruzione giuridica rimane immutata anche se il datore di lavoro non abbia effettivamente versato alla sua dipendente l'indennità, pur avendola posta a
CP_ CP_ conguaglio delle somme dovute all' a titolo contributivo. In tale ipotesi l
4 -che erra a non richiedere al datore di lavoro la prova dell'effettiva erogazione dell'indennità alla dipendente, cioè la quietanza delle somme ricevute da quest'ultima, accontentandosi di un semplice prospetto - non è liberato dall'obbligo di corrispondere la prestazione alla lavoratrice, salvo rivalersi del
"tantumdem", dopo averla corrisposta, nei confronti del datore di lavoro”) può ritenersi che per gli eventi di malattia relativi ai lavoratori con contratto a tempo determinato parte datoriale debba anticipare il pagamento della relativa indennità laddove sussista il requisito delle 31 giornate contribuite, viceversa, si troverebbe a corrispondere somme delle quali non potrebbe ottenere il rimborso dall' e CP_2
né conguagliare il relativo importo.
Nel caso di specie, la società convenuta ha dimostrato la insussistenza del presupposto per l'anticipazione della rivendicata indennità di malattia, ossia la carenza del requisito delle 31 giornate lavorative, da qui la legittimità dell'operato della convenuta. CP_4
A fronte di tale impossibilità oggettiva, la lavoratrice avrebbe dovuto presentare un'istanza di pagamento diretto all' , ma al riguardo nulla risulta depositato CP_2 al fascicolo d'ufficio.
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto della domanda anche di risarcimento del danno, peraltro, neanche puntualmente dedotto, prima ancora che provato.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 25.07.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
5 2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 06 marzo 2025.
6
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis