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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2025, n. 13598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13598 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG _ _ Penale Sent. Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di TO CI in relazione alla privazione della libertà personale, per complessivi giorni 1.388, nella forma della custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domiciliari, in relazione ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. 2. L'ordinanza impugnata ha valorizzato, al fine di escludere l'indennizzo richiesto, due circostanze, lette congiuntamente. La prima, costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, TO IC, NO NT e JA HA, sulla presenza del ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di sua proprietà per un incontro;
la seconda, rappresentata dall'incontro documentato del CI con IC SA, capo dell'organismo apicale di 'ndrangheta, con cui l'odierno ricorrente ha dimostrato di avere ottima confidenza. Sotto il primo profilo, oggetto del motivo di ricorso, il Giudice della riparazione ha osservato che le anzidette dichiarazioni, unitamente alle intercettazioni telefoniche - reputate di contenuto ambiguo o travisato dal giudice di appello che, proprio in ragione di tale valutazione, aveva assolto l'imputato - hanno fondato l'ordinanza di misura cautelare ma che, tuttavia, non erano state prese in considerazione tra gli elementi a carico nei giudizi di cognizione, non risultando essere state ritenute inattendibili o disconosciute in questi 3. Avverso l'anzidetta ordinanza la difesa del CI propone ricorso /sollevando un unico, articolato, motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale indebitamente valorizzato ulteriori elementi di indagine a carico dell'istante che non sarebbero stati invece presi in considerazione dai giudici della cognizione. Il riferimento è alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TO IC, NO NT e JA HA. Il Giudice della riparazione sarebbe dunque andato oltre i confini della propria competenza, sostituendosi al Giudice della cognizione laddove ha individuato ulteriori elementi da porre a carico del Cimino: elementi che hanno costituito il fondamento del rigetto della domanda di riparazione. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva /concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va considerato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone che il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638), con l'unico limite per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondarsi la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa. Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile Lucio Eugenio, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti della valutazione circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa al riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte di Catanzaro ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale. Nell'ordinanza impugnata si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, TO IC, NO NT e JA HA, non ritenute inattendibili o disconosciute nei giudizi di cognizione, circa la presenza del ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ‘ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di proprietà del medesimo per un incontro. Il Giudice della riparazione ha osservato come la condotta tenuta dall'istante, non 3 Il Consigliere estensore Il Presidente smentita dalla sentenza assolutoria, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilievo nel giudizio di riparazione, perché consistita nell'intrattenere frequentazioni con LE RE e CE CE, soggetti inseriti in contesti di ndrangheta, nonché con SA IC il cui ruolo di "Capo della Provincia "di Reggio Calabria risulta giudizialmente accertato. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha considerato i fatti richiamati, non esclusi dal giudice dell'assoluzione, espressivi della colpa grave ostativa alla concessione dell'invocato indennizzo, così collocandosi nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino CI;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 18 dicembre 2024
lette le conclusioni del PG _ _ Penale Sent. Sez. 4 Num. 13598 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di TO CI in relazione alla privazione della libertà personale, per complessivi giorni 1.388, nella forma della custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domiciliari, in relazione ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. 2. L'ordinanza impugnata ha valorizzato, al fine di escludere l'indennizzo richiesto, due circostanze, lette congiuntamente. La prima, costituita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, TO IC, NO NT e JA HA, sulla presenza del ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di sua proprietà per un incontro;
la seconda, rappresentata dall'incontro documentato del CI con IC SA, capo dell'organismo apicale di 'ndrangheta, con cui l'odierno ricorrente ha dimostrato di avere ottima confidenza. Sotto il primo profilo, oggetto del motivo di ricorso, il Giudice della riparazione ha osservato che le anzidette dichiarazioni, unitamente alle intercettazioni telefoniche - reputate di contenuto ambiguo o travisato dal giudice di appello che, proprio in ragione di tale valutazione, aveva assolto l'imputato - hanno fondato l'ordinanza di misura cautelare ma che, tuttavia, non erano state prese in considerazione tra gli elementi a carico nei giudizi di cognizione, non risultando essere state ritenute inattendibili o disconosciute in questi 3. Avverso l'anzidetta ordinanza la difesa del CI propone ricorso /sollevando un unico, articolato, motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale indebitamente valorizzato ulteriori elementi di indagine a carico dell'istante che non sarebbero stati invece presi in considerazione dai giudici della cognizione. Il riferimento è alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TO IC, NO NT e JA HA. Il Giudice della riparazione sarebbe dunque andato oltre i confini della propria competenza, sostituendosi al Giudice della cognizione laddove ha individuato ulteriori elementi da porre a carico del Cimino: elementi che hanno costituito il fondamento del rigetto della domanda di riparazione. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva /concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va considerato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, conseguendone che il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638), con l'unico limite per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Questa Corte ha recentemente affrontato il tema del compendio sul quale può fondarsi la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa. Al riguardo, ha ricordato il principio generale per il quale, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge (cfr. in mot. Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile Lucio Eugenio, Rv. 285828). Va altresì ricordato che agli effetti della valutazione circa la condotta sinergica dell'interessato come causa ostativa al riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Nel caso di specie, la Corte di Catanzaro ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, condotte del ricorrente, riconosciute accertate nel procedimento principale, anche se in questo valutate prive di rilevanza penale. Nell'ordinanza impugnata si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, TO IC, NO NT e JA HA, non ritenute inattendibili o disconosciute nei giudizi di cognizione, circa la presenza del ricorrente in occasione di riti di affiliazione alla ‘ndrangheta e la messa a disposizione di un casolare di proprietà del medesimo per un incontro. Il Giudice della riparazione ha osservato come la condotta tenuta dall'istante, non 3 Il Consigliere estensore Il Presidente smentita dalla sentenza assolutoria, per quanto penalmente irrilevante, assuma rilievo nel giudizio di riparazione, perché consistita nell'intrattenere frequentazioni con LE RE e CE CE, soggetti inseriti in contesti di ndrangheta, nonché con SA IC il cui ruolo di "Capo della Provincia "di Reggio Calabria risulta giudizialmente accertato. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha considerato i fatti richiamati, non esclusi dal giudice dell'assoluzione, espressivi della colpa grave ostativa alla concessione dell'invocato indennizzo, così collocandosi nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino CI;
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 18 dicembre 2024