Ordinanza cautelare 8 luglio 2024
Sentenza breve 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 22/01/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6630 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018, esclusione già comunicata dalla Commissione d’esame al termine della prova espletata in data 10/04/2024 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione concorsi per il mancato superamento della stessa, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C del bando di concorso “MODULO 3”,
- del verbale della Commissione d’esame del 10/04/2024 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente;
- dell’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, con ordinanza Tar ZI, sez. I-quater, n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, escluso dal concorso in epigrafe a causa del mancato superamento del Modulo 3, ammettendolo alla ripetizione della prova non superata, nonché, in caso di esito favorevole di quest’ultima, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute;
considerato che, così come dichiarato dal ricorrente con nota depositata il 17 gennaio 2025, in adempimento della sopra indicata ordinanza cautelare, il ricorrente è stata convocato alla ripetizione della prova e non l’ha superata;
osservato che la “nuova esclusione” connessa al mancato superamento delle prove in seguito alla riconvocazione risulta essere stata impugnata dal ricorrente con autonomo ricorso iscritto al r.g. n. 12105/2024;
ritenuto che la proposizione di autonomo gravame avverso il nuovo provvedimento di esclusione adottato dalla p.a. nei confronti del sig. -OMISSIS- sia idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso – proposto avverso un provvedimento di esclusione ormai “superato” dalla nuova decisione della p.a. e non più attuale – cui non può che conseguire una declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (v. – in senso analogo – Tar ZI, I- quater , 8 maggio 2024, n. 9117 e 14 maggio 2024, n. 9547);
ritenuto di poter compensare le spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell’esistenza di profili di soccombenza reciproca;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agatino Giuseppe Lanzafame, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Caterina Lauro | Agatino Giuseppe Lanzafame |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.