Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Consigliere
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio del 25.3.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA TRA
(C.F.: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Priverno (LT) al Largo L. Tacconi n.2, in persona del Commissario sig. Parte_2 legale rappresentante pro tempore nominato con decreto del Presidente della Regione
Lazio n.T.00056 del 15/03/2021 pubblicato su BURL n.28 del 18/03/2021, rappresentata e difesa, giusta delibera della giunta comunitaria n.40 del 11/10/2021, dall'Avv. Filippo
Cosignani (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1 in Latina al Corso della Repubblica n°265, giusta mandato in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
P IVA ), in persona del suo Presidente, Dott. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Sezze (LT) alla Via Umberto I nn. 46-48, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Giovanni Malinconico (C.F.
[...]
e Pier Giorgio Marinelli (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
anche disgiuntamente tra loro, ed CodiceFiscale_3
Via Po'n. 22, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione.
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 565/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 565/21 con cui il Tribunale di Latina, in accoglimento
[...] della domanda proposta nei confronti della odierna appellante dalla Controparte_1
ha così statuito:
[...]
“Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta
Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta dalla accerta e Controparte_1 dichiara l'inadempimento del e, per l'effetto, in Parte_1 accoglimento della domanda attorea, condanna la in persona del Parte_1
l.r.p.t., al pagamento della somma di € 309.041,32, oltre gli interessi ai sensi dell'art. 11 comma 2 d.lg. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo,
- condanna parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva e € 6.000,00 per la fase istruttoria e 6.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
pag. 2/7 A) Erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la tardività della eccezione di arbitrato sollevata invece tempestivamente dalla Parte_1
B) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità della appellante in ordine al mancato pagamento delle fatture per le presunte prestazioni rese dalla controparte in suo favore, pur non essendosi avverata la condizione del finanziamento da parte della Regione Lazio del programma di sviluppo locale denominato “S.T.I.L.E.” a cui era subordinato, appunto, il pagamento della somma in favore della attrice.
C) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il credito ex adverso vantato alla stregua delle semplici fatture prodotte e, al contrario, non provata la pur valida giustificazione addotta da essa appellante per il suo mancato adempimento, tanto più che non le era stato possibile neanche avviare il procedimento amministrativo contabile per la liquidazione delle somme pretese, stante la evidente genericità delle avverse richieste.
D) Erroneità della sentenza nella misura in cui sono stati liquidati gli interessi ex
D.L.vo 231/02 pur non costituendo la attività della controparte prestazioni di servizi o di forniture, trattandosi piuttosto di un mero contributo finalizzato al perseguimento di uno scopo comune.
Sulla base di detti motivi, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello riformare la sentenza del Tribunale di Latina n.
565/2021 per i motivi specificati in premessa e per l'effetto: dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda attorea.
Nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e, comunque, non provata.
Vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita la appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame Controparte_1 in quanto, a suo dire, inammissibile e/o improcedibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
pag. 3/7 In via preliminare:
-accertare e dichiarare l'illegittimità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt.
342 e/o 348-bis c.p.c.;
Nel merito, in via principale:
-rigettare integralmente l'appello proposto dalla perché Parte_1 inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
-confermare la sentenza di primo grado impugnata;
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di entrambi i giudizi”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Premesso che l'appello è ammissibile avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e specificato le ragioni sottese all'atto impugnatorio, è invece nel merito che esso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Con il primo motivo, la appellante si duole che il Primo Giudice abbia ritenuto tardiva la eccezione di clausola compromissoria in quanto sollevata solo con la terza memoria ex art. 183 comma c.p.c. e ciò, in quanto essa solo all'esito della integrale produzione documentale della controparte aveva potuto prendere visione delle convenzioni stipulate tra le parti con cui era stata espressamente pattuita la detta clausola. Inoltre, non sarebbe stato possibile in ogni caso sollevare per tempo con il deposito della comparsa di costituzione la eccezione, essendo stato l'atto di citazione formulato in modo generico in assenza, quindi, di specifici riferimenti.
Il motivo non è condivisibile per la semplice ragione che l'atto introduttivo con cui la parte attrice aveva convenuto in giudizio la Comunità conteneva specifici riferimenti alle fatture
(peraltro regolarmente depositate) con indicazione delle prestazioni eseguite, sicchè sarebbe stato estremamente facile per la odierna appellante, la quale aveva in precedenza ricevuto anche atti di diffida, prendere piena contezza delle convenzioni sottoscritte dalle parti, visto che si trattava di documentazione in suo possesso.
Peraltro, solo in una delle convenzioni era presente la citata clausola compromissoria.
In ogni caso, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice aveva ulteriormente specificato la ragione del suo credito.
pag. 4/7 Ne consegue, che l'appellante ben avrebbe potuto sollevare tempestivamente la eccezione di clausola compromissoria quanto meno con il primo atto successivo, se non addirittura già in sede di comparsa di costituzione come espressamente previsto.
Con il secondo motivo, la Comunità si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe considerato che il pagamento dei pretesi crediti era comunque condizionato al verificarsi della condizione del finanziamento da parte della Regione del ben più ampio progetto di cui le prestazioni rese dalla controparte costituivano una parte.
Poiché la Regione non aveva più erogato alcun finanziamento, non era stato possibile per la appellante procedere al relativo pagamento delle fatture poste a sostegno della domanda.
Orbene, ferma restando che anche in questo caso la condizione risulta essere stata apposta solo sulla convenzione del 30.10.2006 (art.3), resta il fatto che correttamente il Tribunale ha ritenuto di applicare la disciplina di cui all'art. 1358 c.c. che testualmente recita: “colui che si
è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”.
Nel caso di specie, non è stata fornita prova, da parte della Comunità, di richieste rivolte alla Regione per ottenere il finanziamento onde poter procedere al pagamento di quanto dovuto alla controparte creditrice.
E' pacifico, del resto, che nel caso di specie si verte in una fattispecie di condizione
“potestativa mista”, con la conseguenza che “in caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento- utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello ultimo in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della condicio facti” (Cass. 214272022).
Anche tale motivo va, dunque, respinto.
Con il terzo motivo la appellante lamenta che il Giudice avrebbe ritenuto provata la domanda formulata dalla attrice senza la reale sussistenza di prove documentali.
La doglianza è palesemente infondata, alla stregua dell'ampia documentazione prodotta in giudizio dalla Compagnia ed a cui non può che farsi espresso richiamo unitamente a quanto dettagliatamente riportato anche dal Tribunale in sede di motivazione.
pag. 5/7 Come ultima censura, infine, la Comunità si duole del riconoscimento degli interessi di mora ex D.L.vo 231/02, non trattandosi di prestazioni di servizi e/o di forniture ma di un semplice contributo reso per il perseguimento di uno scopo comune.
A parte la genericità della contestazione, non v'è dubbio che si tratti, nel caso di specie, di forniture di prestazioni da parte della appellata, sicchè è stata fatta corretta applicazione della disciplina sugli interessi commerciali di cui al D.L.vo 231/02.
L'appello, per tutti i suesposti motivi, va dunque respinto, con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 565/21 del Parte_1
Tribunale di Latina, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 6/7 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7