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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 18495/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 04/07/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18495 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nata a [...]ù) il Parte_1
30/06/1980, C.F. , in qualità di madre del minore C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...]ù), C.F. RS
, rapp.ta e difesa dall'avv. ELENA GARELLI e dall'avv. PAOLA C.F._2
FIERRO, presso lo studio delle quali elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “la signora Parte_1
insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di ricorso introduttivo: 'Nel
[...] merito: - In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui all'art. 31 co 1 T.U.I. con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo
- 1 - permesso di soggiorno per motivi familiari;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I. con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale. In ogni caso: con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge, da distrarsi nei confronti delle Avv. Elena Garelli e Paola Fierro che si dichiarano antistatarie”; conclusioni di parte resistente: “si insiste per il rigetto del ricorso. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con istanza del 14/03/2023, RS ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998, in quanto figlio della cittadina PE
, nata il [...]. RS Parte_1
Con provvedimento recante prot. nr. 1450/2024, reso in data 25/07/2024 e notificato in data 28/09/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, comunicando, altresì, all'interessato che non era più autorizzato a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica del provvedimento in questione e che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto alla valutazione della sua posizione amministrativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva 115/2008 CE. L'istante, quindi, in persona della madre, che su di lui esercita la responsabilità genitoriale, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/10/2024 e depositato il giorno 24/10/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pagg. 8 e 9 dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata rigettata, previa rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa in data 30/12/2024, le cui motivazioni, per brevità, devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte. La p.a. si è costituita per la fase cautelare e per la fase di merito, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 28/11/2024, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 26/06/2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 27/06/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – preso atto dell'intervenuto rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a RS
, è stato assegnato alle parti un termine di giorni Parte_1 cinque per depositare il provvedimento, comprensivo delle motivazioni, con cui, appunto, è stato disposto il suddetto rinnovo nonché copia del permesso di soggiorno in questione.
- 2 - Parte ricorrente ha depositato, in data 27/06/2025, documentazione integrativa e chiarimenti. Nulla è pervenuto da parte della Pt_2
il suddetto termine, con provvedimento del giorno 04/07/2025, la causa è stata Pt_3 trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO
L'impugnazione è fondata e va accolta, in virtù del principio della ragione più liquida, per i motivi che seguono. Come anticipato, il diniego di permesso di soggiorno richiesto dal minore
[...]
è stato motivato dal Questore di Torino sulla RS scorta della mancata prova in ordine al possesso dei requisiti reddituali ed abitativi di cui agli artt. 29 e 30 T.U.I. L'odierno ricorrente sostiene, per contro, di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, co. 1, T.U.I., senza che ciò presupponga alcun requisito reddituale o abitativo. Tanto premesso, giova in primo luogo precisare che non si condividono i presupposti su cui si fonda l'ordinanza collegiale resa all'esito della camera di consiglio del giorno 22/04/2025: l'inespellibilità di RS già accertata con ordinanza del 30/12/2024, neutralizza, a monte, il periculum in mora, salvo prova contraria che, nel procedimento cautelare, non è mai stata offerta. Anche l'ordinanza collegiale che ha definito il procedimento di reclamo è completamente 'muta' sul punto, risultando la motivazione del tutto sganciata dal vissuto personale del ragazzo ed incentrata su una astratta commistione tra inespellibilità e pericolo, che questo Giudice reputa errata. Parimenti non convincente risulta il ragionamento svolto dal Tribunale di Torino nella sentenza pronunciata in data 22/05/2025 e ciò in virtù di quanto già rappresentato da questo Giudice con ordinanza del 30/12/2025. Più specificatamente, l'interpretazione delle norme del T.U. sul ricongiungimento dei minori agli stranieri soggiornanti e sulla iscrizione del minore nel titolo di soggiorno del genitore deve essere condotta avendo di mira risultati ermeneutici in grado di assicurare il perseguimento del superiore interesse del fanciullo, ma coerenti con le linee della regolamentazione normativa del loro ingresso in Italia, dal momento che anche tali norme sono poste a tutela del minore (là dove impongono le verifica delle effettive possibilità di accoglienza da parte del familiare richiedente il ricongiungimento). La stessa Corte di Cassazione ha attestato, invero, che non è ipotizzabile alcuna semplice accettazione dello stato di fatto (inteso come la sola presenza in Italia di un minore che risulti figlio dello straniero regolarmente soggiornante). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 15754/2006 richiamata da Cass. n. 8398/2014) riconosce che l'inserimento del minore, figlio di straniero regolarmente
- 3 - soggiornante in Italia, nel permesso di soggiorno di quest'ultimo, non presuppone necessariamente l'espletamento della procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma primo, lettera b), e commi 7, 8 e 9 T.U.I.: ciò, a differenza di quanto ritenuto nel precedente della giurisprudenza di merito prodotto dal ricorrente, non significa affatto che non si debba procedere all'accertamento della ricorrenza dei suddetti presupposti, ma, al contrario, semplicemente che si debba prescindere dall'avvio del relativo procedimento amministrativo. Non convince l'argomento che si fonda sul dato letterale dell'art. 31, co. 1, T.U.I., che, si dice, non menziona alcun requisito né presuppone alcun controllo. Basti considerare, ad esempio, che anche l'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., per come formulato, appare assertivo, ma ciò non significa che non si debba procedere agli accertamenti sulla convivenza, che, tra l'altro, non si limitano al dato della mera condivisione di spazi fisici, ma hanno ad oggetto la verifica della esistenza di una effettiva comunione di vita “secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari” né è mai stato ritenuto sufficiente il semplice dato del vincolo familiare con un cittadino italiano per il riconoscimento di detta forma di inespellibilità e del correlato permesso di soggiorno (cfr. Cass., Sez. I civile, sentenza n. 3279 del 30/11/2022, dep. 02/02/2023; Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). La valorizzazione del solo possesso di un permesso di soggiorno da parte del genitore del minore condurrebbe, poi, ad esiti esattamente contrari a quanto impone l'attuazione del superiore interesse del minore: non si può sostenere che il minore straniero, per il solo fatto di essere figlio di soggetto in possesso di permesso di soggiorno, possa vivere in un contesto di degrado o in una situazione di pericolosa indigenza. Né si può sostenere che, in attesa che venga definito il procedimento di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al genitore, al minore possa essere rilasciato, sic et simpliciter, un permesso ex art. 31, co. 1, T.U.I.: al minore, invero, verrebbe riconosciuta, in quel momento, una condizione giuridica che il genitore non è certo che abbia o che non ha più. Ecco, dunque, emergere la specialità delle previsioni normative compendiate nell'art. 31 T.U.I., che è ben lungi dal coincidere con l'assenza di presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in commento. La norma in esame, attribuendo al minore un suo proprio permesso di soggiorno distinto da quello del genitore e/o affidatario, anche se a quest'ultimo collegato, rende possibile la conversione di detto permesso di soggiorno in un altro con un diverso motivo ove ne ricorrano i presupposti, anche nel caso in cui dovessero invece venire meno i requisiti di regolarità del soggiorno dei genitori e/o affidatari. Ciò può accadere successivamente al compimento della maggiore età, ma anche, in casi particolari, durante la minore età se si abbia motivo di ritenere che corrisponda al superiore interesse del minore la prosecuzione del soggiorno in Italia separatamente dai genitori/affidatari (cfr. Trib. Torino, 9 luglio 2008).
- 4 - Così delineata la fattispecie normativa di riferimento, partendo proprio dalle considerazioni da ultimo svolte, determinante nel senso dell'accoglimento del ricorso è l'intervenuto rinnovo, in corso di causa, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a , madre del Parte_1 Parte_1 minore (v. note di trattazione RS scritta depositate nell'interesse della p.a. in data 12/06/2025, note di trattazione scritta depositate nell'interesse del ricorrente in data 24/06/2025 e memoria depositata nell'interesse del minore in data 27/06/2025). Dirimente risulta poi la circostanza che, sebbene richiesto con ordinanza del 26/06/2025 (comunicate alle parti in data 27/06/2025), non è stato prodotto il provvedimento con cui la p.a. ha accordato il suddetto rinnovo. Conseguentemente, è stata preclusa al Tribunale la conoscenza dell'iter logico-argomentativo su cui si fondano le determinazioni assunte dalla Questura di . CP_1
Muovendo, dunque, dall'impostazione fatta proprio dalla p.a., alla luce della evidenziata impossibilità di conoscere i motivi che hanno indotto l'odierna parte resistente a rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato a Parte_1 Pt_1
, deve dunque ritenersi valevole, nel caso di specie, il seguente e ben più
[...] generico ragionamento. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, “sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato” (art. 6, co. 5, T.U.I., ma v. anche art. 13, co. 2, d.P.R. n. 394/1999). Nel silenzio serbato dalla p.a. resistente, deve ritenersi che, come sovente accade anche presso altre Questure, anche in questo caso, in relazione all'entità del reddito richiesto per rinnovare il permesso di soggiorno, sia stato assunto, come parametro generale, quello indicato dal TUI per i ricongiungimenti familiari (art. 29, co. 3, lett. b), TUI). Ebbene, non essendo noto se l'insufficienza di mezzi economici, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia stata bilanciata con le prospettive lavorative, la durata della permanenza in Italia ed il grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso, dall'esistenza di vincoli familiari, dalla attuale e concreta non pericolosità della persona (si ribadisce che il provvedimento con cui la p.a. ha deciso di rinnovare il permesso di soggiorno de quo non è mai stato prodotto), deve necessariamente concludersi che la Questura di ha, CP_1 all'attualità, accertato in altra sede amministrativa, che sussistono, nel caso di specie, proprio ed esattamente quei requisiti reddituali inizialmente mancanti e la cui carenza ha condotto all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe al punto di ammettere che la p.a. adotta comportamenti rapsodici. In questa sede, poi, la difesa erariale neppure ha documentato “che il reddito prodotto lo scorso anno [da ] Parte_1
- 5 - ammonta ad euro 8.429” (v. note di trattazione scritta depositate in data 12/06/2025). Infondata, dunque, è la contestazione circa la persistente insufficienza dei redditi percepiti dalla madre dell'odierno ricorrente. Quanto alla questione della idoneità alloggiativa, non essendo stato possibile leggere le motivazioni a sostegno del provvedimento con cui è stata accolta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve presumersi che la p.a. abbia positivamente valutato la copia dell' e la certificazione attestante Pt_4
l'attuale dimora che dovrebbero essere stati prodotti in sede amministrativa e che vengono ritenute sufficienti e valevoli, nei casi di rinnovo, a documentare la sussistenza del requisito in commento. Conseguentemente, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, le condizioni previste in astratto dall'art. 31, co. 1, T.U.I. per il rilascio del permesso di soggiorno contemplato dalla suddetta disposizione normativa. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce degli esiti alterni che hanno caratterizzato la fase cautelare, dei contrasti giurisprudenziali nonché del fatto che i profili rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta sono stati valutati all'attualità, sulla scorta di documentazione depositata solo in pendenza di giudizio, e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. ACCOGLIE il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza in relazione alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 31, co. 1, d.lgs. n. 286/1998;
-. COMPENSA integralmente le spese. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 24/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 04/07/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18495 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nata a [...]ù) il Parte_1
30/06/1980, C.F. , in qualità di madre del minore C.F._1 [...]
, nato il [...] a [...]ù), C.F. RS
, rapp.ta e difesa dall'avv. ELENA GARELLI e dall'avv. PAOLA C.F._2
FIERRO, presso lo studio delle quali elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “la signora Parte_1
insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di ricorso introduttivo: 'Nel
[...] merito: - In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui all'art. 31 co 1 T.U.I. con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo
- 1 - permesso di soggiorno per motivi familiari;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti di cui agli artt. 19 co.
1.1 e 19 co.
1.2. T.U.I. con conseguente obbligo in capo alla Questura competente di rilasciare il relativo permesso di soggiorno per protezione speciale. In ogni caso: con vittoria di compenso professionale e spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA secondo legge, da distrarsi nei confronti delle Avv. Elena Garelli e Paola Fierro che si dichiarano antistatarie”; conclusioni di parte resistente: “si insiste per il rigetto del ricorso. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con istanza del 14/03/2023, RS ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 286/1998, in quanto figlio della cittadina PE
, nata il [...]. RS Parte_1
Con provvedimento recante prot. nr. 1450/2024, reso in data 25/07/2024 e notificato in data 28/09/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, comunicando, altresì, all'interessato che non era più autorizzato a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica del provvedimento in questione e che, sussistendone i presupposti, si sarebbe proceduto alla valutazione della sua posizione amministrativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva 115/2008 CE. L'istante, quindi, in persona della madre, che su di lui esercita la responsabilità genitoriale, con ricorso trasmesso telematicamente in data 23/10/2024 e depositato il giorno 24/10/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pagg. 8 e 9 dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata rigettata, previa rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa in data 30/12/2024, le cui motivazioni, per brevità, devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte. La p.a. si è costituita per la fase cautelare e per la fase di merito, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 28/11/2024, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 1 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 26/06/2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 27/06/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – preso atto dell'intervenuto rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a RS
, è stato assegnato alle parti un termine di giorni Parte_1 cinque per depositare il provvedimento, comprensivo delle motivazioni, con cui, appunto, è stato disposto il suddetto rinnovo nonché copia del permesso di soggiorno in questione.
- 2 - Parte ricorrente ha depositato, in data 27/06/2025, documentazione integrativa e chiarimenti. Nulla è pervenuto da parte della Pt_2
il suddetto termine, con provvedimento del giorno 04/07/2025, la causa è stata Pt_3 trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
IN DIRITTO
L'impugnazione è fondata e va accolta, in virtù del principio della ragione più liquida, per i motivi che seguono. Come anticipato, il diniego di permesso di soggiorno richiesto dal minore
[...]
è stato motivato dal Questore di Torino sulla RS scorta della mancata prova in ordine al possesso dei requisiti reddituali ed abitativi di cui agli artt. 29 e 30 T.U.I. L'odierno ricorrente sostiene, per contro, di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, co. 1, T.U.I., senza che ciò presupponga alcun requisito reddituale o abitativo. Tanto premesso, giova in primo luogo precisare che non si condividono i presupposti su cui si fonda l'ordinanza collegiale resa all'esito della camera di consiglio del giorno 22/04/2025: l'inespellibilità di RS già accertata con ordinanza del 30/12/2024, neutralizza, a monte, il periculum in mora, salvo prova contraria che, nel procedimento cautelare, non è mai stata offerta. Anche l'ordinanza collegiale che ha definito il procedimento di reclamo è completamente 'muta' sul punto, risultando la motivazione del tutto sganciata dal vissuto personale del ragazzo ed incentrata su una astratta commistione tra inespellibilità e pericolo, che questo Giudice reputa errata. Parimenti non convincente risulta il ragionamento svolto dal Tribunale di Torino nella sentenza pronunciata in data 22/05/2025 e ciò in virtù di quanto già rappresentato da questo Giudice con ordinanza del 30/12/2025. Più specificatamente, l'interpretazione delle norme del T.U. sul ricongiungimento dei minori agli stranieri soggiornanti e sulla iscrizione del minore nel titolo di soggiorno del genitore deve essere condotta avendo di mira risultati ermeneutici in grado di assicurare il perseguimento del superiore interesse del fanciullo, ma coerenti con le linee della regolamentazione normativa del loro ingresso in Italia, dal momento che anche tali norme sono poste a tutela del minore (là dove impongono le verifica delle effettive possibilità di accoglienza da parte del familiare richiedente il ricongiungimento). La stessa Corte di Cassazione ha attestato, invero, che non è ipotizzabile alcuna semplice accettazione dello stato di fatto (inteso come la sola presenza in Italia di un minore che risulti figlio dello straniero regolarmente soggiornante). Pertanto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 15754/2006 richiamata da Cass. n. 8398/2014) riconosce che l'inserimento del minore, figlio di straniero regolarmente
- 3 - soggiornante in Italia, nel permesso di soggiorno di quest'ultimo, non presuppone necessariamente l'espletamento della procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma primo, lettera b), e commi 7, 8 e 9 T.U.I.: ciò, a differenza di quanto ritenuto nel precedente della giurisprudenza di merito prodotto dal ricorrente, non significa affatto che non si debba procedere all'accertamento della ricorrenza dei suddetti presupposti, ma, al contrario, semplicemente che si debba prescindere dall'avvio del relativo procedimento amministrativo. Non convince l'argomento che si fonda sul dato letterale dell'art. 31, co. 1, T.U.I., che, si dice, non menziona alcun requisito né presuppone alcun controllo. Basti considerare, ad esempio, che anche l'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., per come formulato, appare assertivo, ma ciò non significa che non si debba procedere agli accertamenti sulla convivenza, che, tra l'altro, non si limitano al dato della mera condivisione di spazi fisici, ma hanno ad oggetto la verifica della esistenza di una effettiva comunione di vita “secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari” né è mai stato ritenuto sufficiente il semplice dato del vincolo familiare con un cittadino italiano per il riconoscimento di detta forma di inespellibilità e del correlato permesso di soggiorno (cfr. Cass., Sez. I civile, sentenza n. 3279 del 30/11/2022, dep. 02/02/2023; Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). La valorizzazione del solo possesso di un permesso di soggiorno da parte del genitore del minore condurrebbe, poi, ad esiti esattamente contrari a quanto impone l'attuazione del superiore interesse del minore: non si può sostenere che il minore straniero, per il solo fatto di essere figlio di soggetto in possesso di permesso di soggiorno, possa vivere in un contesto di degrado o in una situazione di pericolosa indigenza. Né si può sostenere che, in attesa che venga definito il procedimento di rinnovo o revoca del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato al genitore, al minore possa essere rilasciato, sic et simpliciter, un permesso ex art. 31, co. 1, T.U.I.: al minore, invero, verrebbe riconosciuta, in quel momento, una condizione giuridica che il genitore non è certo che abbia o che non ha più. Ecco, dunque, emergere la specialità delle previsioni normative compendiate nell'art. 31 T.U.I., che è ben lungi dal coincidere con l'assenza di presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in commento. La norma in esame, attribuendo al minore un suo proprio permesso di soggiorno distinto da quello del genitore e/o affidatario, anche se a quest'ultimo collegato, rende possibile la conversione di detto permesso di soggiorno in un altro con un diverso motivo ove ne ricorrano i presupposti, anche nel caso in cui dovessero invece venire meno i requisiti di regolarità del soggiorno dei genitori e/o affidatari. Ciò può accadere successivamente al compimento della maggiore età, ma anche, in casi particolari, durante la minore età se si abbia motivo di ritenere che corrisponda al superiore interesse del minore la prosecuzione del soggiorno in Italia separatamente dai genitori/affidatari (cfr. Trib. Torino, 9 luglio 2008).
- 4 - Così delineata la fattispecie normativa di riferimento, partendo proprio dalle considerazioni da ultimo svolte, determinante nel senso dell'accoglimento del ricorso è l'intervenuto rinnovo, in corso di causa, del permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato a , madre del Parte_1 Parte_1 minore (v. note di trattazione RS scritta depositate nell'interesse della p.a. in data 12/06/2025, note di trattazione scritta depositate nell'interesse del ricorrente in data 24/06/2025 e memoria depositata nell'interesse del minore in data 27/06/2025). Dirimente risulta poi la circostanza che, sebbene richiesto con ordinanza del 26/06/2025 (comunicate alle parti in data 27/06/2025), non è stato prodotto il provvedimento con cui la p.a. ha accordato il suddetto rinnovo. Conseguentemente, è stata preclusa al Tribunale la conoscenza dell'iter logico-argomentativo su cui si fondano le determinazioni assunte dalla Questura di . CP_1
Muovendo, dunque, dall'impostazione fatta proprio dalla p.a., alla luce della evidenziata impossibilità di conoscere i motivi che hanno indotto l'odierna parte resistente a rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato a Parte_1 Pt_1
, deve dunque ritenersi valevole, nel caso di specie, il seguente e ben più
[...] generico ragionamento. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, l'Autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, “sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato” (art. 6, co. 5, T.U.I., ma v. anche art. 13, co. 2, d.P.R. n. 394/1999). Nel silenzio serbato dalla p.a. resistente, deve ritenersi che, come sovente accade anche presso altre Questure, anche in questo caso, in relazione all'entità del reddito richiesto per rinnovare il permesso di soggiorno, sia stato assunto, come parametro generale, quello indicato dal TUI per i ricongiungimenti familiari (art. 29, co. 3, lett. b), TUI). Ebbene, non essendo noto se l'insufficienza di mezzi economici, come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia stata bilanciata con le prospettive lavorative, la durata della permanenza in Italia ed il grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso, dall'esistenza di vincoli familiari, dalla attuale e concreta non pericolosità della persona (si ribadisce che il provvedimento con cui la p.a. ha deciso di rinnovare il permesso di soggiorno de quo non è mai stato prodotto), deve necessariamente concludersi che la Questura di ha, CP_1 all'attualità, accertato in altra sede amministrativa, che sussistono, nel caso di specie, proprio ed esattamente quei requisiti reddituali inizialmente mancanti e la cui carenza ha condotto all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe al punto di ammettere che la p.a. adotta comportamenti rapsodici. In questa sede, poi, la difesa erariale neppure ha documentato “che il reddito prodotto lo scorso anno [da ] Parte_1
- 5 - ammonta ad euro 8.429” (v. note di trattazione scritta depositate in data 12/06/2025). Infondata, dunque, è la contestazione circa la persistente insufficienza dei redditi percepiti dalla madre dell'odierno ricorrente. Quanto alla questione della idoneità alloggiativa, non essendo stato possibile leggere le motivazioni a sostegno del provvedimento con cui è stata accolta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve presumersi che la p.a. abbia positivamente valutato la copia dell' e la certificazione attestante Pt_4
l'attuale dimora che dovrebbero essere stati prodotti in sede amministrativa e che vengono ritenute sufficienti e valevoli, nei casi di rinnovo, a documentare la sussistenza del requisito in commento. Conseguentemente, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, le condizioni previste in astratto dall'art. 31, co. 1, T.U.I. per il rilascio del permesso di soggiorno contemplato dalla suddetta disposizione normativa. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, alla luce degli esiti alterni che hanno caratterizzato la fase cautelare, dei contrasti giurisprudenziali nonché del fatto che i profili rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta sono stati valutati all'attualità, sulla scorta di documentazione depositata solo in pendenza di giudizio, e non già con riferimento al momento in cui si è concluso il procedimento amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. ACCOGLIE il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza in relazione alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno ex art. 31, co. 1, d.lgs. n. 286/1998;
-. COMPENSA integralmente le spese. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 24/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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