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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 8401 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte , ribadendo le ragioni poste a fondamento delle conclusioni ivi rassegnate
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronuncia in data 27 gennaio
2025 la seguente
SENTENZA
a nella controversia civile iscritta al n. 8401 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Parte_1 C.F._1
Cecconi e Cinzia Pane, con studio in Piano di Sorrento alla Via Ripa di Cassano n. 53, ove elettivamente domicilia, come da procura in atti.
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , PA P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Salzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli alla Piazza Francesco D'Ovidio n.6, come da procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: vendita di beni immobili
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27 gennaio 2025
Parte attrice: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta società per non aver adempiuto correttamente all'obbligazione su di essa gravante e per aver consegnato la merce difforme rispetto a quella visionata e ordinata dall'attore; 2) per l'effetto, condannare la convenuta e/o chi di ragione e spettanza al rimborso CP_2 della somma di euro 830,00 sborsata dall'Avv. per l'acquisto delle mattonelle;
3) condannare parte Parte_1 convenuta e/o chi di ragione e spettanza al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati in euro 27.910,59
(ventisettemilanovecentodieci/59) (oltre iva) così come dettagliatamente indicato nella relazione di parte attore e nei computi metrici agli atti, ovvero, in subordine, condannare lastessa al pagamento della diversa somma di € 15.000,00
(oltre iva) come determinato da calcolo derivante dalla consulenza d'ufficio, onde consentire all'istante di ottenere il
2 rimborso relativo alle somme spese per l'intervento eseguito al terrazzo e per la nuova realizzazione a perfetta regola
d'arte del terrazzo medesimo, in sua titolarità; 4) Condannare parte convenuta al pagamento integrale del costo della consulenza d'ufficio oltre accessori, con il rimborso di € 500,00 come anticipo della metà posto provvisoriamente a carico di parte attorea;
5) condannare parte convenuta alla refusione di spese, competenze di lite attribuendi ex art. 93 cpc agli antistatari procuratori.
Parte convenuta: insiste pe ril rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore, , adiva il Tribunale di Napoli al fine di sentire accertare l'inadempimento della Parte_1 convenuta alle obbligazioni discendenti dal contratto di vendita delle mattonelle, formato CP_2
15x15 di colore tufo beige, acquistate dalla convenuta nella quantità di mq 110 al fine di procedere alla pavimentazione del terrazzo del proprio appartamento sito in Anacapri. Lamentava, a tal proposito, che al momento della ultimazione della posa le predette mattonelle erano risultate difformi le une dalle altre, in quanto alcune presentavano alcune cromatura opaca ed altre lucida. Sosteneva che tale diversità non era ravvisabile, prima della posa, dal solo raffronto delle mattonelle e che le stesse erano state consegnate in pacchi riportanti la stessa scelta, lo stesso tono, lo stesso colore e lo stesso calibro.
Evidenziava, infine, di aver, immediatamente dopo la conclusione della pavimentazione del terrazzo, provveduto a denunciare il vizio al dipendente della convenuta con cui si era interfacciato al momento della vendita, sig , chiamato Pino. Controparte_3
Dedotta, quindi, la responsabilità della convenuta per i vizi della cosa venduta di cui all'art 1490 c.c. reclamava nei confronti della convenuta il diritto al ristoro di tutti i danni subiti e, quindi, il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto delle mattonelle, di cui trattasi ( euro 830,00), nonché il pagamento di tutte le somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori necessari alla rimozione dell'intera pavimentazione, alla sostituzione delle mattonelle e alla loro posa in opera, che quantificava, sulla base della perizia di un tecnico di parte, in euro 27.000,00.
Costituita in giudizio, parte convenuta, nel resistere all'avversa domanda, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'attore non provava l'esistenza dei rapporti tra le parti né l'oggetto della vendita , essendosi interfacciato solo con , che era un suo addetto al settore Controparte_3 acquisti, senza che alcun documento comprovasse la tipologia di merce che si assumeva come dovuta.
Eccepiva, poi, la decadenza dell'attore dall'azione di garanzia e, nel merito, deduceva che il costo delle mattonelle, di cui trattasi, era evidentemente basso ( euro 7,5 a mq), talché doveva desumersi che le stesse erano di scarsa qualità e che la vendita era avvenuta a stock, secondo un modello negoziale in cui il margine di rischio degli eventuali rischi è controbilanciato dal prezzo basso della merce. Ad ogni modo, eccepiva, ai sensi dell'art 1227 , comma 2, c.c., che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe
3 consentito all'attore di evitare i danni reclamati, posto che personale competente avrebbe di certo ben potuto accorgersi del difetto lamentato ben prima della ultimazione della posa: la tempestiva comunicazione in corso d'opera avrebbe, difatti, consentito di limitare il danno alla sola sostituzione delle mattonelle non rispondenti alle caratteristiche prescelte o al più alla sostituzione del solo stock del valore di euro 830.00
La causa, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. veniva istruita a mezzo CTU al fine di verificare sussistenza ed entità dei vizi lamentati dall'attore. Successivamente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, viene decisa nella data odierna del 27 gennaio
2025 con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, verificato il deposito, da ambo le parti, delle note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di pari data.
Il Tribunale osserva.
L'esistenza dei rapporti tra le parti emerge dall'esame della documentazione in atti, valutata alla luce del tenore delle eccezioni mosse dalla convenuta.
Parte attrice ha infatti prodotto conversazione effettuata per il tramite di messagistica whatsapp, intercorsa tra l'attore e il sopra nominato , da cui si evince la richiesta delle Controparte_3 mattonelle, la denuncia del vizio delle stesse all'esito della posa della pavimentazione, nonché
l'interessamento della stessa per la soluzione della questione ( v. doc. n. 1 allegato alla seconda CP_2 memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. parte attrice). E' stato anche prodotto il messaggio whatsapp da cui si evince il ritiro della merce, in data 1 giugno, da consegnare, poi, all'attore ( v. medesimo allegato).
Il disconoscimento generico della convenuta della predetta documentazione non ne nega il valore probatorio e deve rilevarsi che è la stessa a riferire che il sig. è un suo dipendente CP_2 CP_3 addetto al settore acquisti, sicché non vi è da dubitare sulla intercorrenza tra le parti di un rapporto di vendita, avente ad oggetto la merce oggetto di giudizio.
Peraltro, non nega di aver incassato il corrispettivo delle mattonelle, il cui pagamento deve CP_2 quindi ritenersi circostanza, non contestata, che corrobora il convincimento giudiziale circa la conclusione del contratto e la legittimazione passiva della società convenuta.
Va, poi, rigettata l'eccezione di decadenza, formulata dalla convenuta, tanto perché dalla summenzionata conversazione via whatsapp emerge che l'attore denunziò ad un addetto della convenuta i difetti delle mattonelle riscontrati subito dopo l'ultimazione della posa della pavimentazione, quando ebbe piena contezza del difetto lamentato, invece, non percepibile al momento della consegna, come sostenuto dalla venditrice, posto che, come anche indicato dalla consulenza tecnica, gli imballaggi della merce non consentivano di identificarne il differente contenuto ( circostanza
4 riscontrata dall'esame in loco eseguita dal CTU;
su tale punto delle indagini tecniche ci si soffermerà nel prosieguo).
Tanto chiarito, giova ricordare che dal disposto degli artt. 1490 e ss. c.c. si ricava che nel contratto di compravendita il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche dei beni oggetto del trasferimento, dovendo consegnare, all'acquirente, beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Con riferimento alla tipologia di vizi idonei a legittimare l'azione, vengono, quindi, in considerazione solo quelli che comportino una diminuzione apprezzabile del valore della cosa oppure che siano tali da rendere la cosa stessa inidonea all'uso cui è destinata, avendo riguardo alla sua funzione economico sociale o alla particolare funzione prevista nel contratto.
In tema di compravendita si possono considerare 'vizi' redibitori, quindi, le imperfezioni della cosa che attengono al processo di produzione, fabbricazione e formazione che, incidendo sulla utilizzabilità della cosa stessa, la rendono inidonea all'uso cui è destinata ovvero ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile.
Alla luce della suddetta definizione, non sono pertanto 'vizi' le mere imperfezioni riguardanti la tipologia di materiale consegnato, da cui deriva soltanto un maggior aggravio per il compratore, per le maggiori spese occorrenti al momento della messa in opera.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
Peraltro, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta naturalmente fermo che, ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da vizi atti a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
5 Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità confortata da una recente pronuncia delle Sezioni
Unite, infatti, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, sull'acquirente incombe l'onere della prova dell'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, mentre il venditore deve offrire la prova liberatoria ( v, Cass. S.U. n. 11748 del 03/05/2019).
Nella specie, l'inadempimento contestato dall'attore appare da ricondurre all'assenza di qualità essenziali del bene compravenduto e, quindi, alla disciplina di cui all'art 1497 c.c., posto che quello che si lamenta non è la difettosità delle mattonelle, quanto piuttosto la consegna di una partita di piastrelle presentanti una diversa taratura cromatica ( lucida ed opaca): è, difatti, assolutamente ragionevole ritenere che una partita di tal fatta è del tutto inidonea ad assolvere all'uso cui è destinata, posta la discromia derivante sull'opera a farsi ( pavimentazione di un unico terrazzo).
Tuttavia, anche in tal caso è stato chiarito come l'onere della prova circa la carenza delle qualità essenziali della cosa gravi sul compratore ( v. Cass. n. 14895/2023) e che la tutela giurisdizionale a questi consentita non si differenzi da quella apprestata per l'ipotesi dei vizi redibitori, potendo questi avvalersi dell'azione “ quanti minoris” ( v. Cass. n. 4245/2024), nonché richiedere il risarcimento del danno.
Va, poi, chiarito che ove il compratore esperisca l'azione contrattuale di risarcimento del danno, questi avrà l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, anche il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata eventuale riduzione del prezzo), nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Così inquadrata la disciplina applicabile e la ripartizione degli oneri probatori, rileva il giudice che per la verifica della sussistenza ed entità dei difetti e danni lamentati dall'attore il Tribunale si avvalso dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nella persona dell'arch. Persona_1
Il Consulente ha ispezionato i luoghi di causa ed il terrazzo oggetto di pavimentazione riscontrando le difformità tra le mattonelle, denunziate dall'attore.
Riferisce il CTU: Da un'attenta osservazione visiva della pavimentazione del terrazzo, si è potuto riscontrare la veridicità dei vizi lamentati;
in particolare è stata riscontrata la presenza di cromaticità differenti delle mattonelle;
alcune si presentano con cromaticità opaca, altre con cromaticità lucida. In sede di sopralluogo, alla presenza di tutte le parti, ctp ed avvocati, sono state numerate le mattonelle con diversa cromaticità. Queste sono risultate essere un totale di n. 481.
Sempre nella stessa sede, sono state visionate anche le scatole contenenti le mattonelle. Queste mostravano tutte le stesse sigle;
TUFO BEIGE SC1 D 47J ad indicazione del colore (TUFO BEIGE), della scelta in questo caso prima scelta
(SC1), tono (D) e del calibro (47J). ( v. pag 14- 15 elaborato peritale in atti).
Le verifiche, operate sui luoghi di causa dal CTU, consentono di riscontrare, quindi, la sussistenza delle difformità cromatiche tra le mattonelle. Il CTU chiarisce anche che l'acquisto è stato fatto su
6 fornitura di prima scelta e che le scatole riportavano tutte le stesse sigle, sicché la differenza tra le partite di merce non avrebbe potuto essere percepibile all'atto della consegna ( cfr. elabirato peritale in atti).
Venendo, quindi, alla verifica dei danni lamentati, giova ribadire che era onere dell'attore comprovare il danno che assume patito, il nesso con l'inadempimento lamentato, quanto l'assenza di un contributo causale alla generazione dello stesso, posta l'eccezione formulata dalla convenuta ai sensi dell'art 1227
c.c.
E' stato pertanto chiesto al CTU di riferire circa la riconoscibilità della discromia ed, in particolare, se tale difetto fosse percepibile già prima dell'ultimazione della posa delle mattonelle.
Il CTU sul punto riferisce: Sono state anche analizzate da vicino alcune mattonelle per capire se era possibile individuare le differenze riscontrate. Ciò non è stato possibile;
prese singolarmente, la mattonella lucida non si differenziava da quella opaca;
anche perché il tipo di mattonella presenta una superficie ruvida e non liscia per cui risulta molto difficile, se non impossibile, riscontrare tale diversità sulla singola mattonella. A seguito di quanto riscontrato, constatata l'impossibilità di riscontrare la diversa cromaticità (lucida ed opaca) con le singole mattonelle, è possibile affermare che tale diversità poteva essere percepibile solo ad ultimazione della posa sul terrazzo o in fase di sigillatura delle fughe.
Il CTU riporta rilievo fotografico che mostra il raffronto tra due mattonelle, non posate, che non lascia emergere differenze ( v. pag. 5 elaborato peritale).
Orbene, se, come sostenuto dal CTU, il raffronto tra le due mattonelle, prese singolarmente, non lasciava scorgere difformità, avrebbe dovuto spiegare il CTU, in assenza di posa, sulla base di quale nozione e criterio ha potuto riferire che le due mattonelle, raffrontate e fotografate, appartenessero l'una alla tipologia opaca e l'altra a quella liscia, atteso che nemmeno dalle scatole, da cui queste venivano prelevate, tanto avrebbe potuto evincersi.
La risposta, per vero, si legge nelle osservazioni della CT di parte convenuta che, in riferimento alle sopra riportate valutazioni del CTU, ha evidenziato : Al riguardo, su richiesta delle parti presenti sui luoghi di causa, il signor forniva due pacchi di mattonelle sigillate (vedi foto di pagina 15 elaborato CTU). Estratte una Pt_1 per scatola, la sottoscritta constatava che le mattonelle avevano lo stesso tono cromatico e, successivamente, in presenza delle parti, riusciva anche correttamente ad associarle alle piastrelle del terrazzo avente il medesimo tono. (terza foto di pagina
15). Quindi la differenza di tono cromatico era percepibile. Il tono cromatico indicato sulla scatola è la tonalità che caratterizza un determinato lotto di piastrelle. Il tono è una caratteristica che andrebbe valutata prima della posa. Non a caso, i pavimentisti, in genere, quando piastrellano attingono da più scatole di mattonelle, posano a secco alcuni metri per testare il prodotto. Aggiungo ancora che i piastrellisti, per una posa a regola d'arte, ( norma UNI 11493), mentre
7 avanzano con il lavoro, osservano la piastrellatura da piu' punti di vista per verificare anche i requisiti di planarità, dislivello orizzontalità. Tutte queste operazioni ripetitive, se fossero state eseguite, avrebbero messo in evidenza la stonalizzazione del prodotto.
Rileva, allora, il Giudice che quanto riferito dal predetto CTP sulle modalità con cui è stato operato l'esperimento di raffronto lascia desumere che la verifica a terra delle singole mattonelle ( ossia il raffronto di ciascuna delle due con quelle già posate) ha consentito di distinguere la diversità cromatica di ciascuna ( lucida ed opaca).
Il CTU non ha fornito risposta sul punto e non ha negato che in sede di accesso, nel contraddittorio delle parti, la metodologia dell'esperimento operato sia stata quella descritta dal CT di parte convenuta.
Il CTU in risposta a tali osservazioni ha, solo, ribadito le conclusioni cui riteneva di poter giungere, ma non ha smentito i fatti innanzi riferiti.
Appare, quindi, logico ritenere che se il solo raffronto tra due singole mattonelle non avrebbe consentito di rilevare la difformità cromatica, nel momento della posa, ossia quando la singola mattonella viene applicata al fianco delle altre già posizionate, tale difformità ad una attenta visione avrebbe potuto essere percepita.
Quindi il difetto di cui trattasi era percepibile già durante la posa e non solo ad ultimazione delle stessa.
In parte de qua il CTU è, quindi, pervenuto a conclusioni contraddittorie e illogiche rispetto alle premesse da lui stesso indicate e, quindi, il Giudice, peritus peritorum, deve discostarsene, accogliendo la diversa prova che la convenuta richiede di desumere dalle indagini peritali svolte.
Tanto chiarito in punto di prova desumibile dalla CTU espletata ( di natura percipiente), osserva il
Giudice che il committente supervisionando i lavori con l'ordinaria diligenza e secondo buona fede avrebbe potuto verificare la problematica di cui trattasi e evitare che la stessa potesse produrre gli ulteriori danni lamentati, ossia quelli relativi alla necessità di procedere al rifacimento dell'intero terrazzo, che quindi non possono essere imputati, ai sensi dell'art 1227, comma 2 c.c., all'inadempimento contestato alla convenuta in via diretta ed immediata.
La tempestiva comunicazione in corso d'opera delle difformità avrebbe difatti consentito di limitare il danno alla sola sostituzione della partita di mattonelle acquistata del valore di euro 830.00: pertanto entro detti limiti va accolta la domanda attorea.
Alla luce delle osservazioni che precedono la convenuta deve quindi essere condannata al pagamento in favore del convenuto del importo di euro 830,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda
( v. pec. Del 24.02.2.2021).
8 Restano assorbite le restanti questioni.
Il governo delle spese segue la soccombenza. La liquidazione è operata, come da dispositivo, in applicazione dei parametri introdotti dalle Tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi per tutte le fasi processuali, reputati congrui avuto riguardo alla complessità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata, nonché avuto riguardo al valore della causa, come da condanna ( v. art 5 D.M. n. 55/2014)
Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, considerato l'esito della lite, definitivamente poste a carico di ambo le parti in solido tra loro
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da e per l'effetto Parte_1 condanna la convenuta al pagamento in favore del primo dell'importo di PA euro 830,00 oltre interessi al tasso legale dalla data del 24.02.2021;
2) rigetta per il resto le domande formulate dall'attore;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attore PA
, che liquida in € 662,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per esborsi, oltre Iva e Parte_1
Cpa, come per legge, nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all' avv.to Angela Cecconi e dell'avv.to Cinzia Pane, ex art 93 c.p.c..
4) Spese di CTU definitivamente a carico di ambo le parti in solido tra loro.
Così deciso, in Napoli, il 27.01.2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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