Articolo 1 della Legge 22 maggio 1974, n. 357
Articolo 2
Versione
5 settembre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.
Entrata in vigore il 5 settembre 1974